Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00249/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01522/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2020, proposto da GR AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Costantino Loiacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio ;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 47416 del 30 ottobre 2020, notificato in data 4 novembre 2020, con cui il dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per la sanatoria di alcune opere realizzate in difformità dai titoli edilizi rilasciati presso la sua casa colonica ubicata in Nardò (LE);
ove occorra, del preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge 241/1990 prot. n. 26153 del 4 giugno 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa LE RB e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente:
- di essere proprietario di una casa colonica nel comune di Nardò (LE) assentita con concessione edilizia 258/2000 e successiva variante n. 7/2002;
- di avere realizzato alcune opere in difformità rispetto ai titoli edilizi, che il Comune ha sanzionato con l’ordinanza di demolizione n. 24 del 22 gennaio 2019;
- di aver presentato, in data 19 aprile 2019, istanza di accertamento di conformità a termini dell’art. 36 del TU Edilizia al fine di sanare gli abusi;
- di aver specificato nell’istanza che la domanda prevedeva l’esecuzione di alcuni interventi marginali, nessuno dei quali qualificabili come nuova costruzione a termini dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001;
- che in data 4 giugno 2019 il Comune comunicava il preavviso di rigetto;
- che in pendenza del procedimento il Comune medesimo adottava l’ordinanza n. 279 del 18 giugno 2019, che ingiungeva all’istante il pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4 bis del TU edilizia, sul presupposto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, che però risultava all’epoca inefficace in ragione della pendenza dell’istanza di sanatoria; la sanzione pecuniaria veniva pertanto annullata dal TAR Lecce, Sez. I, con sentenza n. 769/2020;
- che con successivo provvedimento del 30 ottobre 2020 il Comune dichiarava inammissibile la domanda ex art. 36 del d.P.R. 380/2001 per assenza del requisito della doppia conformità, contestando che il richiedente non si era limitato a descrivere la situazione attuale dei luoghi, ma aveva proposto una serie di opere edili da mettere in atto per rendere conforme la costruzione alle norme vigenti; nel diniego veniva evidenziato, inoltre, che la sopraelevazione era stata eseguita in assenza del certificato di cui all’art. 90 del d.P.R. menzionato e che l’intervento si poneva comunque in contrasto con le norme tecniche di attuazione delle zone agricole, comportando una trasformazione profonda e irreversibile di una porzione consistente di territorio “ che per nulla può essere considerata pertinenziale della originaria casa colonica, anche a volerla considerare civile abitazione, essendo trascorsi 10 anni dalla concessione edilizia in base alla quale è stata edificata” .
Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione art. 3 L.n. 241/90. Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione N.T.A. del P.R.G. di Nardò e Regolamento edilizio comunale. Violazione e falsa applicazione art. 36 del d.p.r. 380/2001 e sentenza TAR Lecce n. 769/2020. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti .
Il provvedimento impugnato è viziato da difetto assoluto di motivazione, in quanto qualifica la domanda come inammissibile perché implicante una serie consistente di opere edili da mettere in atto, omettendo però di chiarire le ragioni per cui tali opere sarebbero in contrasto con la disciplina urbanistica; né indica da quali elementi è desunto il carattere non pertinenziale dell’opera da sanare.
II. Violazione e falsa applicazione d.p.r. n. 380/2001 per altra ragione. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria per altra ragione. Manifesta illogicità ed irrazionalità dell’azione amministrativa. Disparità di trattamento .
Il provvedimento muove dall’erroneo assunto per cui la domanda conterrebbe una serie di opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle norme vigenti. Invero nessuno degli interventi proposti è qualificabile come intervento di nuova costruzione necessitante di permesso di costruire; le opere progettate sono tutte soggette a edilizia libera o a CILA;
III. Violazione e falsa applicazione art. 36 d.P.R. n. 380/01 per altra ragione. Violazione N.T.A. del P.R.G. di Nardò, R.E.C. e sentenza TAR Lecce n. 769/2020 per altra ragione. Violazione L.R. n. 6/1979, n. 56/1980 e n. 20/2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti per altra ragione. Difetto di istruttoria e di motivazione per altra ragione .
Nessuna disposizione dell’ordinamento vieta una pertinenza della casa colonica realizzata a distanza di anni dalla realizzazione di questa, come sembra sostenere il provvedimento comunale di diniego.
IV. Violazione e falsa applicazione art. 90 del d.P.R. 380/2001. Incompetenza.
Il rilievo relativo all’assenza del certificato ex art. 90 del d.P.R. 380/2001 è viziato per incompetenza, atteso che il rilascio del certificato (che deve specificare il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico) e la relativa istruttoria sono demandati all’Ufficio tecnico regionale, che in specie ha delegato la Provincia.
L’amministrazione comunale intimata, pur destinataria di regolare notifica, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 12 febbraio 2026, alla quale è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento censurato si fonda su plurime ragioni ostative al rilascio dell’accertamento della doppia conformità delle opere edilizie realizzate in difformità dal titolo.
La principale ragione, che non risulta scalfita dalle censure di parte ricorrente, è che la domanda di sanatoria non si limita a descrivere lo stato di fatto delle opere, ma elenca una pluralità di interventi edilizi che dovrebbero essere eseguiti per rendere l’edificio conforme alla normativa urbanistica vigente.
La domanda di sanatoria reca infatti una proposta progettuale, che prefigura plurimi interventi:
- nel fabbricato principale: la realizzazione di un’adeguata riserva idrica e relativo gruppo di spinta in un apposito vano sito a piano primo; l’eliminazione negli spazi coperti al primo piano degli infissi e di alcuni muri perimetrali verso l’esterno, in modo che tali spazi si configurino come terrazzi;
- nel manufatto n. 1: la rimozione di tutte le vetrate e dei sottostanti parapetti, ove esistenti, che perimetrano su tre lati il manufatto avente struttura lignea di forma quadrata interposto tra il fabbricato principale e la piscina, in modo che il manufatto perda le caratteristiche di vano e assuma quella di semplice spazio coperto aperto;
- nel manufatto n. 2: l’eliminazione del manufatto piscina, in modo che la relativa superficie di impronta costituisca una zona del giardino preposta alla coltivazione di ortaggi; a tal fine si procederà alla demolizione della struttura di fondo del manufatto interrato restituendo alla corrispondente superficie la originaria completa permeabilità; all’interno del cavo sarà collocato, con progressive stratificazioni di materiali calcerenitici, argille, il terreno preposto al coltivo; demolizione del vano approntato per le docce;
- nel manufatto n. 3: riduzione della superficie coperta previa rimozione delle porzioni di copertura e sottostanti strutture verticali per mq 39.
Risulta pertanto la fondatezza della principale ragione ostativa opposta dal Comune: il ricorrente ha infatti presentato istanza di conformità ai sensi dell’art. 36 del TUE proponendo un complessivo progetto di modifica e revisione degli interventi realizzati, tanto che la relazione allegata all’istanza, dopo aver descritto il progetto, conclude: “ in relazione a quanto sopra si ritiene che i manufatti, ridimensionati e modificati in uno con quelli demoliti acquisiscono i caratteri propri di manufatti rurali tipici della zona, consentiti dalle norme in materia agricola ”.
La domanda fuoriesce quindi dal perimetro della regolarizzazione urbanistico-edilizia previsto dalla norma invocata.
L’art. 36 del TUE dispone infatti che:
“ 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda . (…)”.
Presupposto indefettibile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria è la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria. L’onere di provare la doppia conformità è posto in capo all’istante.
Per costante giurisprudenza è inammissibile un accertamento di conformità “condizionato” all’esecuzione di modifiche progettuali; l’art. 36 del TUE infatti riguarda gli abusi “formali” e consente la regolarizzazione postuma degli abusi solo se le opere siano conformi alla disciplina urbanistica sia dell’epoca di realizzazione sia di quella in vigore alla data di presentazione istanza di sanatoria.
La “ conformità deve infatti già sussistere precedentemente e non all’esito di una futura ed ulteriore attività da parte del richiedente. La cosiddetta “sanatoria condizionata”, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati all’esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono, non è prevista dall’assetto normativo di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, in quanto l’art. 36 si riferisce esplicitamente ad interventi già ultimati. La disciplina stabilisce che la “doppia conformità” debba sussistere sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Un eventuale permesso di costruire in sanatoria contenente prescrizioni sarebbe in contrasto con tale disciplina normativa in quanto postulerebbe non la “doppia conformità” delle opere abusive pretesa dalla disposizione in parola, ma una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e quindi non esistente al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, ma, eventualmente, solo alla data futura ed incerta in cui la richiedente avrebbe ottemperato alle prescrizioni (in termini Cons. Stato, sez. VI, n. 8713/2022 e n. 10317/2022; id., sez. VII, n. 8985/2023). ” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9776).
Non possono trovare quindi accoglimento le censure di parte ricorrente, volte a sostenere che l’amministrazione non avrebbe chiarito le ragioni di contrasto delle modifiche progettate con le previsioni urbanistiche né avrebbe valutato che gli interventi di cui è prevista la realizzazione sono marginali e non qualificabili come nuova costruzione. L’istituto invocato consente infatti unicamente, a determinate condizioni, la sanatoria di opere già realizzate.
La verifica della doppia conformità è pertanto attività di carattere vincolato, che non richiede apprezzamenti discrezionali né prevede la possibilità di modifiche o condizioni, che smentirebbero ex se la conformità dell’opera. La conformità non può quindi essere subordinata alla realizzazione di ulteriori interventi edilizi che rendano l’abuso conforme agli strumenti urbanistici (Cons. Stato, Sez. VII, 16 ottobre 2023, n. 8985; Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2022, n. 8713).
Costituendo quello impugnato un provvedimento plurimotivato, ovvero sorretto da più ragioni autonome e distinte, ciascuna delle quali in sé autosufficiente, la legittimità anche di una sola di tali motivazioni è sufficiente a sostenere la validità dell'intero atto. La principale ragione di rigetto dell’istanza è immune dai vizi dedotti e ciò determina l’assorbimento delle censure riguardanti gli ulteriori motivi ostativi.
Infatti, “ il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 14/11/2025, n. 8924; id., sez. V, 4/11/2025, n. 8566).” (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 13 febbraio 2026, n. 1026).
In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
Nulla va disposto per le spese, considerata la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026, tenutasi in collegamento telematico da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente
LE RB, Primo Referendario, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RB | NI CA |
IL SEGRETARIO