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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 656/2024
Oggi 17 gennaio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per l'avv. GIANLUCA GAMBONE;
Parte_1
per nessuno compare;
Controparte_1
per l' nessuno compare. CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola al difensore.
L'avv. Gambone discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti osservando come le dichiarazioni rese dai testimoni confermano le allegazioni di cui all'atto introduttivo.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 17/01/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 656/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. GIANLUCA GAMBONE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
e nei confronti di
, c.f. , ass. Controparte_3 P.IVA_2 avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO
TERZO
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha allegato di: Parte_1
- aver iniziato a lavorare in favore di in data Controparte_1
1.9.2022 in assenza di regolarizzazione assicurativa e contributiva;
- aver sempre lavorato presso la sede di presso la panetteria “Allocco Ciriè” in via Pt_2
Garibaldi n. 6;
- aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore
20.00;
- essersi occupato della preparazione dell'impasto delle pizze e della vendita di tutti prodotti presenti nella panetteria nonché, a turno con le colleghe, della gestione dell'apertura e della chiusura del negozio;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
- aver percepito in contanti la retribuzione settimanale di circa € 180 con un massimo mensile di € 720, avendo convenuto una paga oraria di € 6;
- essere stato retribuita solo fino al mese di agosto 2023;
- aver sempre chiesto invano al proprio datore di lavoro di essere regolarizzata;
- aver rassegnato le proprie dimissioni il 31 dicembre 2023 in ragione della mancata regolarizzazione e dei mancati pagamenti;
Sulla base delle circostanza di cui sopra, il ricorrente ha argomentato in diritto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente suo diritto di essere retribuito secondo quanto previsto dal CCNL Alimentari e panificazioni per un lavoratore di livello B2; ha, quindi, chiesto la condanna della società al pagamento dell'importo di € 6.369,47 a titolo di mensilità lavorate e non pagate, ferie, permessi ed ex festività e TFR nonché alla regolarizzazione contributiva.
CP_
sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è Controparte_1 Controparte_1 costituita ed è stata dichiarata contumace.
L' si è costituito in giudizio dichiarando di non opporsi alla ricezione dei contributi che CP_2 sarebbero risultati dovuto.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e testi.
La domanda è fondata.
Alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi può dirsi provato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze di dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre Controparte_1
2023 svolgendo le mansioni di commessa e occupandosi inoltre della preparazione degli impasti, lavorando dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 20.00.
I testi hanno dichiarato: “La ricorrente è entrata nel mese di settembre 2022 e so che serviva in negozio (…) La ricorrente ha interrotto il rapporto di lavoro alla fine del mese di dicembre 2023.
ADR La ricorrente lavorava presso il laboratorio di via Garibaldi a Cirié” (teste ); “Le Tes_1 mansioni della ricorrente erano di addetta alla vendita nel negozio e veniva al pomeriggio. La ricorrente si occupava anche al bisogno delle pulizie o di infornare i prodotti da cuocere. Ricordo che ha cominciato a lavorare nel dicembre 2022. ADR La ricorrente lavorava tutta la settimana nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (…) a ricorrente non aveva busta paga, non aveva contratto di lavoro e veniva pagata ogni settimana in contanti. Il pagamento veniva eseguito da una collega che sentiva telefonicamente il titolare che autorizzava il pagamento ed anche tutte le altre operazioni da eseguire in negozio. ADR La ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2023. ADR Preciso che la ricorrente non ha più percepito il pagamento del suo lavoro dal mese di agosto 2023 fatto accaduto a tutti noi dipendenti. ADR La ricorrente ha lavorato presso il laboratorio di via Garibaldi a Cirié” (teste ; “La ricorrente è entrata a lavorare nel Tes_2
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
settembre 2022, ricordo che avevamo appeso un cartello con la ricerca di personale perché eravamo in difficoltà sul lavoro ed ha cessato il rapporto di lavoro alla fine del mese di dicembre
2023. ADR La ricorrente lavorava tutti i pomeriggi con me dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle ore 20. ADR La ricorrente veniva pagata in contanti ogni settimana come tutti noi e non aveva contratto di lavoro o busta paga. ADR La ricorrente lavorava nel laboratorio punto vendita di via
Garibaldi n. 6 a Cirié. ADR La ricorrente era addetta alla vendita e usava la cassa anche lei, ha imparato a gestire la cottura delle pizze al forno, aveva anche le mansioni relative a ricevere gli ordini dei clienti e inoltre diceva a me e alla signora cosa mancava in negozio ed era Tes_2 necessario riassortire. ADR GOP Eravamo insieme all'apertura e alla chiusura del negozio e in qualche occasione ho lasciato le chiavi alla ricorrente ma sempre su ordine del titolare” (teste
) Tes_3
Ai fini della prova delle circostanze dedotte si richiama inoltre il comportamento della convenuta che, sebbene ritualmente invitata a rendere l'interrogatorio formale, non è comparsa senza addurre alcun giustificato motivo.
Quanto al profilo dell'eterodirezione, a parte il fatto che la mansione di commessa di per sé è incompatibile con lo svolgimento del lavoro in forma autonoma, dall'istruttoria è emerso che pagava in contanti la ricorrente sulla base delle ore di lavoro svolte e che fosse Controparte_1 questi ad autorizzare ferie e permessi.
Da ultimo si osserva che la ricorrente ha chiesto l'inquadramento nel livello B2. Ora il CCNL di categoria prevede che per le imprese del settore della panificazione sia classificato nel gruppo B il
“personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione ed amministrazione”. Nel livello B2, poi, sono indicati i seguenti profili professionali: “Impiegati: commessi, cassieri, contabili, magazzinieri”. Dal momento che dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente svolgeva le funzione di commessa e, secondo necessità era addetta anche alla cassa e si occupava altresì di preparare gli impasti della pizza, l'inquadramento richiesto risulta corretto.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste può porsi alla base della presente decisione il conteggio allegato dalla ricorrente. Lo stesso, infatti, è analitico e fa corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva.
La società convenuta deve, dunque, essere condannato a pagare alla ricorrente l'importo di €
6.369,47 a titolo di retribuzione per le mensilità da ottobre a dicembre 2023 (come da conteggi), ferie, festività, permessi e TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, scaglione
5.200 – 26.000, valori minimi, in € 2.695, oltre € 100 la presenza dei collegamenti ipertestuali, rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. GAMBONE GIANLUCA.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
Per quanto riguarda l' le spese vengono liquidate in € 1.886, oltre 15% rimborso spese CP_2 forfettarie. Si dà atto che è stata esclusa la fase di discussione atteso che il difensore dell' si è CP_2 connesso quando il verbale dell'udienza era già stato chiuso e, dunque, non ha potuto discutere la causa.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara che tra e Parte_1 Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2023
[...] in esecuzione del quale ha svolto mansioni riconducibili al livello B2 del Parte_1
CCNL Alimentari e Panificazione osservando un orario a tempo parziale di 30 ore settimanali e per l'effetto
- condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo lordo di € 6.369,47 (di cui € 1.684,57 per TFR) a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- condanna a versare all' i contributi Controparte_1 CP_2 dovuti in relazione al rapporto di lavoro su accertato, nella misura e con le sanzioni di legge,
- condanna a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 2.795, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. GIANLUCA
GAMBONE;
- condanna a rifondere all' le spese di Controparte_1 CP_2 lite, liquidate in € 1.886, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
Ivrea, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 656/2024
Oggi 17 gennaio 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per l'avv. GIANLUCA GAMBONE;
Parte_1
per nessuno compare;
Controparte_1
per l' nessuno compare. CP_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del difensore presente, il quale dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola al difensore.
L'avv. Gambone discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti osservando come le dichiarazioni rese dai testimoni confermano le allegazioni di cui all'atto introduttivo.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 17/01/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 656/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. GIANLUCA GAMBONE Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE –
e nei confronti di
, c.f. , ass. Controparte_3 P.IVA_2 avv. ATANASIO MAURIZIO GRECO
TERZO
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha allegato di: Parte_1
- aver iniziato a lavorare in favore di in data Controparte_1
1.9.2022 in assenza di regolarizzazione assicurativa e contributiva;
- aver sempre lavorato presso la sede di presso la panetteria “Allocco Ciriè” in via Pt_2
Garibaldi n. 6;
- aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore
20.00;
- essersi occupato della preparazione dell'impasto delle pizze e della vendita di tutti prodotti presenti nella panetteria nonché, a turno con le colleghe, della gestione dell'apertura e della chiusura del negozio;
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
- aver percepito in contanti la retribuzione settimanale di circa € 180 con un massimo mensile di € 720, avendo convenuto una paga oraria di € 6;
- essere stato retribuita solo fino al mese di agosto 2023;
- aver sempre chiesto invano al proprio datore di lavoro di essere regolarizzata;
- aver rassegnato le proprie dimissioni il 31 dicembre 2023 in ragione della mancata regolarizzazione e dei mancati pagamenti;
Sulla base delle circostanza di cui sopra, il ricorrente ha argomentato in diritto in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente suo diritto di essere retribuito secondo quanto previsto dal CCNL Alimentari e panificazioni per un lavoratore di livello B2; ha, quindi, chiesto la condanna della società al pagamento dell'importo di € 6.369,47 a titolo di mensilità lavorate e non pagate, ferie, permessi ed ex festività e TFR nonché alla regolarizzazione contributiva.
CP_
sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si è Controparte_1 Controparte_1 costituita ed è stata dichiarata contumace.
L' si è costituito in giudizio dichiarando di non opporsi alla ricezione dei contributi che CP_2 sarebbero risultati dovuto.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale e testi.
La domanda è fondata.
Alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi può dirsi provato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze di dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre Controparte_1
2023 svolgendo le mansioni di commessa e occupandosi inoltre della preparazione degli impasti, lavorando dal lunedì al sabato dalle 15.00 alle 20.00.
I testi hanno dichiarato: “La ricorrente è entrata nel mese di settembre 2022 e so che serviva in negozio (…) La ricorrente ha interrotto il rapporto di lavoro alla fine del mese di dicembre 2023.
ADR La ricorrente lavorava presso il laboratorio di via Garibaldi a Cirié” (teste ); “Le Tes_1 mansioni della ricorrente erano di addetta alla vendita nel negozio e veniva al pomeriggio. La ricorrente si occupava anche al bisogno delle pulizie o di infornare i prodotti da cuocere. Ricordo che ha cominciato a lavorare nel dicembre 2022. ADR La ricorrente lavorava tutta la settimana nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00 (…) a ricorrente non aveva busta paga, non aveva contratto di lavoro e veniva pagata ogni settimana in contanti. Il pagamento veniva eseguito da una collega che sentiva telefonicamente il titolare che autorizzava il pagamento ed anche tutte le altre operazioni da eseguire in negozio. ADR La ricorrente ha cessato il rapporto di lavoro nel mese di dicembre 2023. ADR Preciso che la ricorrente non ha più percepito il pagamento del suo lavoro dal mese di agosto 2023 fatto accaduto a tutti noi dipendenti. ADR La ricorrente ha lavorato presso il laboratorio di via Garibaldi a Cirié” (teste ; “La ricorrente è entrata a lavorare nel Tes_2
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
settembre 2022, ricordo che avevamo appeso un cartello con la ricerca di personale perché eravamo in difficoltà sul lavoro ed ha cessato il rapporto di lavoro alla fine del mese di dicembre
2023. ADR La ricorrente lavorava tutti i pomeriggi con me dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle ore 20. ADR La ricorrente veniva pagata in contanti ogni settimana come tutti noi e non aveva contratto di lavoro o busta paga. ADR La ricorrente lavorava nel laboratorio punto vendita di via
Garibaldi n. 6 a Cirié. ADR La ricorrente era addetta alla vendita e usava la cassa anche lei, ha imparato a gestire la cottura delle pizze al forno, aveva anche le mansioni relative a ricevere gli ordini dei clienti e inoltre diceva a me e alla signora cosa mancava in negozio ed era Tes_2 necessario riassortire. ADR GOP Eravamo insieme all'apertura e alla chiusura del negozio e in qualche occasione ho lasciato le chiavi alla ricorrente ma sempre su ordine del titolare” (teste
) Tes_3
Ai fini della prova delle circostanze dedotte si richiama inoltre il comportamento della convenuta che, sebbene ritualmente invitata a rendere l'interrogatorio formale, non è comparsa senza addurre alcun giustificato motivo.
Quanto al profilo dell'eterodirezione, a parte il fatto che la mansione di commessa di per sé è incompatibile con lo svolgimento del lavoro in forma autonoma, dall'istruttoria è emerso che pagava in contanti la ricorrente sulla base delle ore di lavoro svolte e che fosse Controparte_1 questi ad autorizzare ferie e permessi.
Da ultimo si osserva che la ricorrente ha chiesto l'inquadramento nel livello B2. Ora il CCNL di categoria prevede che per le imprese del settore della panificazione sia classificato nel gruppo B il
“personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione ed amministrazione”. Nel livello B2, poi, sono indicati i seguenti profili professionali: “Impiegati: commessi, cassieri, contabili, magazzinieri”. Dal momento che dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente svolgeva le funzione di commessa e, secondo necessità era addetta anche alla cassa e si occupava altresì di preparare gli impasti della pizza, l'inquadramento richiesto risulta corretto.
Ai fini della quantificazione delle somme richieste può porsi alla base della presente decisione il conteggio allegato dalla ricorrente. Lo stesso, infatti, è analitico e fa corretta applicazione delle norme di legge e della contrattazione collettiva.
La società convenuta deve, dunque, essere condannato a pagare alla ricorrente l'importo di €
6.369,47 a titolo di retribuzione per le mensilità da ottobre a dicembre 2023 (come da conteggi), ferie, festività, permessi e TFR.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, scaglione
5.200 – 26.000, valori minimi, in € 2.695, oltre € 100 la presenza dei collegamenti ipertestuali, rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. GAMBONE GIANLUCA.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 656/2024
Per quanto riguarda l' le spese vengono liquidate in € 1.886, oltre 15% rimborso spese CP_2 forfettarie. Si dà atto che è stata esclusa la fase di discussione atteso che il difensore dell' si è CP_2 connesso quando il verbale dell'udienza era già stato chiuso e, dunque, non ha potuto discutere la causa.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta e dichiara che tra e Parte_1 Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1° settembre 2022 al 31 dicembre 2023
[...] in esecuzione del quale ha svolto mansioni riconducibili al livello B2 del Parte_1
CCNL Alimentari e Panificazione osservando un orario a tempo parziale di 30 ore settimanali e per l'effetto
- condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
l'importo lordo di € 6.369,47 (di cui € 1.684,57 per TFR) a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo
- condanna a versare all' i contributi Controparte_1 CP_2 dovuti in relazione al rapporto di lavoro su accertato, nella misura e con le sanzioni di legge,
- condanna a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, liquidate in € 2.795, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. GIANLUCA
GAMBONE;
- condanna a rifondere all' le spese di Controparte_1 CP_2 lite, liquidate in € 1.886, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
Ivrea, 17 gennaio 2025
Il Giudice
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