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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6523/2022
All'udienza collegiale del giorno 07/05/2025 ore 12:55
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere Relatore Dott. Elena Maria Guida
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LOMBARDI ANDREA
Avv. GRAZIANI UMBERTO Presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. BIANCHINI ALESSANDRO Presente
Controparte_2
Avv. FIORINI FERNANDA Avv. Del Vecchio in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Sesta Civile
composta dai magistrati:
- Antonio Perinelli Presidente
- Raffaele Miele Consigliere
- Elena Maria Guida Giudice ausiliario est. all'udienza del 7 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6523 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
- (c.f. ) rappresentato e difeso degli Avvocati Umberto Parte_1 C.F._1
Graziani (c.f. ) e Andrea Lombardi (c.f. ) C.F._2 C.F._3 presso i quali elettivamente domicilia in Roma alla via Alcamo n. 14, in virtù di procura alle liti in atti, presso e nello studio, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata o al fax Email_1
n.06 39720130;
[...]
(c.f. e p.iva ), in Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., (c.f. ), Parte_3 C.F._4 con sede legale in Roma, Via Giggi Zanazzo n.4, rappresentata e difesa dall''Avv. Alessandro
Bianchini (c.f. – fax n.0632655392 - pec C.F._5
)) giusta procura in atti, presso il quale Email_2 elettivamente domicilia in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95;
-APPELLATA
e
2 - on sede legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, Controparte_2
(c.f. e p.iva ) in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Fernanda Fiorini (c.f. – fax n. 0639763892 - pec: C.F._6
presso il quale ed elettivamente domicilia in Roma, Via dei Email_3
Podesti n. 16, in virtù di procura alle liti in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 05.12.2022 ed in rinnovazione in data
19.04.2024, ha proposto appello avverso la sentenza n.15923/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data 26.10.2022, resa nel giudizio di primo grado dalla stessa promosso nei confronti di che ha, a sua Parte_2 volta, chiamato in causa Controparte_2
§.
2. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
[... « Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore ha convenuto in giudizio la società nella qualità di gestore del locale sito in Roma, via Giggi Controparte_1
Zanazzo, al fine di veder accertare la responsabilità della stessa per i danni subiti per effetto della caduta avvenuta il giorno 27 febbraio 2019, mentre stava entrando all'interno del locale e per ottenere il risarcimento del danno subito. A sostegno della domanda ha dedotto che il giorno 27 febbraio 2019, mentre stava entrando nel locale aveva perso l'equilibrio a causa di un gradino situato subito dopo la porta di ingresso non visibile, perché dello stesso colore del pavimento, e non segnalato, ed era caduto riportando lesioni alla spalla destra. Ritenendo che sussistesse la responsabilità della società convenuta per omessa custodia per non aver segnalato l'insidia presente all'ingresso del locale, ha introdotto il presente giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Si è costituita la società contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice in quanto anche sulla base di quanto presente nei filmati della videosorveglianza risultava che l'attore aveva prima guardato l'entrata del locale e poi aveva guardato all'interno dello stesso anche da una finestra. Aveva, poi aperto la porta aveva abbassato lo sguardo vedendo il gradino posto al di sotto della porta di ingresso e si protraeva in avanti per simulare di aver inciampato sul gradino ed era caduto urtando il pavimento con la schiena. Alle persone presenti nel bar, che si erano avvicinati, aveva chiesto non di chiamare un medico o l'ambulanza, aveva chiesto che venisse chiamata la Polizia. Il personale aveva comunque chiamato un'ambulanza. Di conseguenza risultava dal filmato che l'attore aveva prima controllato la conformazione del locale all'interno e verificato che
3 nessuno stesse guardando la porta era entrato simulando la caduta, torcendosi nella caduta per urtare il pavimento con la schiena. D'altra parte l'attore il giorno dopo il fatto, si era presentato al locale per consegnare il referto dell'Ospedale.
Ha, comunque, contestato il danno del quale era stato richiesto il risarcimento in quanto le lesioni erano preesistenti e difficilmente potevano essere compatibili con una caduta che aveva interessato la schiena. Ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa l'Assicurazione che lo garantiva per la responsabilità. Si è costituita la società Controparte_2
Nel corso del giudizio parte attrice non ha formulato istanze istruttorie, è stata respinta la richiesta di interrogatorio formale di parte attrice essendo risultato che l'infortunio riportato nel 2015 dall'attore aveva interessato il ginocchio sinistro non anche la spalla sinistra sede delle lesioni delle quali veniva richiesto il risarcimento nell'attuale giudizio. Dichiarata la nullità della ordinanza del 3 febbraio 2022 con la quale il giudice non avendo le parti richiesto la acquisizione del filmato nel termine di cui all'articolo 183, essendosi il giudice riservato solo sulla ammissione dell'interrogatorio formale e delle prove testimoniali, peraltro non richieste, essendo le parti decadute dalla facoltà di introdurre documentazione, essendo le stesse decadute, decadenza che vale anche per il giudice dal momento che la esistenza del documento era stata indicata già dalla comparsa di costituzione ed il giudice aveva la possibilità di disporre la introduzione della stessa d'ufficio solo con provvedimento adottato entro il secondo termine dell'articolo 183, mentre parte convenuta non ha mai chiesto la autorizzazione fornendo la prova della impossibilità della acquisizione della documentazione su formato fisico, essendo già entrate in vigore le disposizioni emergenziali per il OV -19, che consentivano unicamente il deposito telematico, di guisa che il deposito fisico presupponeva la dimostrazione della impossibilità del deposito con tale modalità e la relativa autorizzazione doveva essere richiesta al giudice prima della scadenza del termine di decadenza per i depositi documentali. La causa, quindi, espletata una consulenza tecnica medico legale, è stata rinviata per la discussione ex articolo 281 sexies cpc alla udienza del 26 ottobre 2022 ove la stessa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti al termine della discussione».
§.
3. L'adito Tribunale con la sentenza gravata ha così deciso: « • rigetta la domanda attrice;
• condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_1 spese del presente procedimento, spese che liquida in euro 3.518,00, di cui euro 3.000 per onorari delle fasi di giudizio, euro 518 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%; • condanna a Parte_1
4 rimborsare alla società le spese del presente procedimento, Controparte_2 spese che liquida in euro 3.000,00, di cui euro 3.000 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%.».
§.
4. La decisione è motivata come qui di seguito riportato.
«La azione proposta dall'attore è diretta al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta avvenuta il giorno 27 febbraio 2019, mentre stava entrando nel locale aveva perso l'equilibrio a causa di un gradino situato subito dopo la pota di ingresso non visibile, perché dello stesso colore del pavimento, e non segnalato, ed era caduto riportando lesioni alla spalla destra, ponendo a fondamento della domanda la mancata custodia del locale ex art. 2051 cc e l'insidia ex art. 2043 cc. Si deve, quindi, procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o in alternativa il fatto dell'attore. Inoltre deve essere verificato se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia di cui all'articolo 2043 cc. Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma, pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto anche in relazione alle cose prive di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento. Si tratta, quindi, di verificare se il fatto dell'uomo possa essere individuato nelle condizioni in cui si sarebbe trovata la pavimentazione del supermercato al momento della caduta. La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, impone, comunque all'attore di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Nel caso di specie l'attrice in relazione all'articolo 2051 cc deve provare non solo la caduta e la presenza del gradino non visibile, ma anche il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza del gradino che per la sua conformazione costituiva una insidia, sia la circostanza che le lesioni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427;
Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243).
5 […].
Per quanto riguarda l'insidia ex articolo 2043, l'attore deve, invece, provare tutti gli elementi della domanda (cfr ad es. Cass. sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943), vale a dire la condotta del convenuto, il danno, il nesso di causalità oltre ovviamente agli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Inoltre, si deve rammentare che secondo la giurisprudenza recente della corte di cassazione anche per la responsabilità da custodia il soggetto responsabile della custodia del bene risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014,
n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013,
n. 23584). Per quanto riguarda le modalità dell'incidente, l'attore nell'atto di citazione si è limitato ad indicare di essere caduto mentre entrava nel locale a causa della presenza di un gradino invisibile. Se la caduta non è in contestazione tra le parti, quello che è contestato è che l'attore sia caduto a causa del gradino. Premesso che l'attore non ha provato il nesso di causalità non avendo provato che la caduta era stata determinata dalla presenza del gradino, non adempiendo in questo modo all'onere probatorio che sullo stesso incombe perché possa integrarsi la presunzione di responsabilità di cui all'articolo 2051 cc, nesso di causalità che costituisce elemento costitutivo anche per la responsabilità ex articolo 2043 cc per insidia, le stesse fotografie prodotte mostrano la presenza della pavimentazione del locale posta a livello più basso rispetto allo spazio dell'ingresso, pavimentazioni che comunque anche dalle fotografie a colori prodotte nel corso della discussione in aggiunta alle stesse fotografie già
6 depositate in bianco e nero, appare di colore un po' diverso - più chiaro il pavimento e più scuro quello dell'area dell'ingresso -situazione che esclude in radice anche la possibilità di configurare una responsabilità da insidia per difetto del requisito della invisibilità.
La domanda deve, quindi, essere respinta non potendo essere configurata la presenza di una insidia, mancando i necessari requisiti, né un difetto di custodia mancando la prova del nesso di causalità. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo».
§.
5. Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «Piaccia Parte_1 all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, in via principale accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta nella produzione e determinazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i pregiudizi sofferti dall'attore (danno biologico, danno patrimoniale, danno esistenziale, danno morale, spese mediche e quant'altro comunque connesso e dipendente dalla caduta che ci riguarda) nella misura che verrà determinata in corso di causa o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta e, comunque, di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della società convenuta nella produzione e determinazione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i pregiudizi sofferti dall'attore (danno biologico, danno patrimoniale, danno esistenziale, danno morale, spese mediche e quant'altro comunque connesso e dipendente dalla caduta che ci riguarda) nella misura che verrà determinata in corso di causa o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e giusta e, comunque, di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado oltre IVA e CAP».
§.
6. Le appellate e Controparte_1 Controparte_2 costituitesi con comparse di costituzione e risposta depositate entrambe in data 17.03.2023, hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
§.
7. All'odierna udienza sono comparsi i procuratori delle parti costituite i quali hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, ed hanno discusso oralmente la causa.
§.
8. L'appello, che contiene due motivi, deve essere disatteso.
§.
8.1. Col primo motivo di impugnazione, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., insufficienza e contraddittorietà della motivazione» contesta la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il principio di non contestazione per l'accertamento del nesso di causalità tra la res in custodia della società ed i danni da egli stesso subiti a seguito della caduta;
caduta causata, a suo CP_1
7 dire, dal gradino presente a ridosso dell'ingresso del locale, non visibile e non segnalato. Ad avviso dell'appellante, le argomentate circostanze non sarebbero state specificamente contestate né, tanto meno, negate dalle originarie convenute e pertanto i fatti dedotti dovrebbero essere considerati come ammessi dalle controparti ex art.115 c.p.c. senza necessità di prova.
Aggiunge ancora l'appellante che il Tribunale avrebbe, inoltre, dovuto accertare la sussistenza del nesso di causalità in base al criterio del c.d. «più probabile che non», essendo evidente che la caduta sarebbe stata determinata con maggiore probabilità dalla presenza del gradino.
La censura, sotto i diversi profili prospettata, non coglie nel segno.
Invero, ritiene il Collegio che non sia possibile invocare il principio di non contestazione, relativamente alla sussistenza del nesso eziologico tra cosa e danno, posto che le società odierne appellate, sin dalla costituzione in primo grado, hanno contestato in toto la fondatezza della domanda del e, in particolare l'appellata negato la sussistenza di responsabilità a Pt_1 CP_1 suo carico per danni reclamati.
Va, inoltre, considerato che «Il principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno (nella specie danno biologico da esposizione all'amianto), il cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al "thema probandum" come disciplinato dall'art. 2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice» (Cass. sentenza n. 21460 del 19/08/2019). Ed è proprio il difetto di prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno che ha portato al rigetto della domanda risarcitoria di . Parte_1
Neppure appare invocabile il principio del «più probabile che non» per l'accertamento del nesso di causalità, atteso che, contrariamente all'assunto dell'appellante, in base alle prove disponibili
- delle quali si dirà più approfonditamente nell'esaminare il secondo motivo di appello - non sono emersi elementi concreti dai quali dedurre utilmente che la presenza del gradino possa essere considerata la causa più probabile della caduta cui riconoscere un grado di conferma logica superiore rispetto alla causa, invece, accertata dal Tribunale e consistente nella distrazione del danneggiato (cfr. Cass. 26.04.2023 n.10978 che in motivazione afferma: «…il giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti,
e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle
8 rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti»; conforme Cass. n.25885/2022).
§.
8.2. Col secondo motivo di impugnazione, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. illogicità e contraddittorietà della motivazione», si duole Parte_1 che nonostante abbia fornito prova dell'evento dannoso, del nesso eziologico e della compatibilità delle lesioni riportate con la caduta, il Tribunale avrebbe tuttavia inopinatamente imputato alla sua condotta distratta rilevanza causale autonoma ed assorbente idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed il danno. Nessuna negligenza sarebbe invece a lui imputabile, in quanto come ampiamente dedotto, «il gradino si trovava nell'immediata vicinanza della porta di ingresso, era in discesa e non in salita, il pavimento era dello stesso colore e, infine, non era stato segnalato in alcun modo»; neppure la lieve differenza di tonalità di colore tra il gradino e la pavimentazione interna del locale, accertata dal Tribunale, sarebbe stata tale da doverlo indurre a «prevedere l'insidia».
La censura non può essere condivisa.
Al riguardo osserva il Collegio.
Come ricordato dallo stesso appellante, «La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale» (Cass., 5 febbraio 2013, n. n. 2660; conforme
Cass.
1.2.2018 n.2477 e 2483).
Il fortuito - consistente nell'intervento di un fattore esterno che va inteso in senso ampio e può essere costituito anche dal fatto del terzo (pur se rimasto ignoto) e dello stesso danneggiato, purché detto fatto costituisca la causa del danno e presenti i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (intese in senso oggettivo) - può presentarsi nella forma "incidentale", quando la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa, ovvero in quella di
"fortuito concorrente", se alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso (cfr. tra le tante: Cass. 06/02/2007 n. 2563; Cass. 20/10/2005 n. 20317).
9 La responsabilità del custode può essere, dunque, esclusa laddove il danno sarebbe stato evitato mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che sull'argomento si è così espressa: «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. 17.11.2021, n. 34886; conforme Cass.
09.05.2024 n.12663 ).
Sulla stessa linea si è anche affermato che nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. n. 2660 del 05/02/2013).
10 Alla luce di questi principi, la decisione del Tribunale appare del tutto esente da censure in quanto il primo giudice ha ritenuto correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, nella specie incidentale, prendendo in esame la condotta distratta della vittima, in un'ipotesi in cui la situazione di probabile pericolo sarebbe stata agevolmente percepibile e superabile con l'adozione di un comportamento normalmente cauto del danneggiato.
L'appellante ha allegato di essere caduto nel mentre era intento ad entrare nel locale della società a causa di un gradino, non visibile e non segnalato, situato proprio all'ingresso, CP_1 in discesa rispetto l'interno del locale, e di aver riportato danni alla spalla destra e al bicipite branchiale. Il sinistro de quo si è verificato in data 20.11.2019.
Orbene, rileva il Collegio che, in particolare dalla documentazione fotografica depositata in atti, si evince effettivamente la presenza di un gradino situato proprio all'ingresso in discesa verso il locale, di modesta altezza, che tuttavia appare chiaramente visibile non solo per la già accertata differenza cromatica tra gradino e pavimentazione interna, ma soprattutto per la diversità dei materiali utilizzati per la soglia di accesso (marmo) e per il pavimento del locale
(parquet). Tale differenza rende maggiormente evidente la presenza dello scalino e quindi il minimo dislivello con il piano di calpestio sottostante. Pertanto, considerato che il gradino appare facilmente percepibile e che di per sé non appare come potenziale fonte di pericolo idonea ad arrecare nocumento alcuno, deve ritenersi che l'incidente si sia verificato per esclusiva responsabilità dell'appellante; né risulta che lo stesso abbia provato né chiesto di provare che il gradino mostrasse un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere addirittura inevitabile la caduta. Neppure risulta chiaramente provato che la perdita di equilibrio sia avvenuta proprio a causa del gradino, posto che non sono stati addotti testimoni oculari. In un contesto quale quello appena descritto, la condotta dell'appellante ha certamente inciso in maniera rilevante ed autonoma nella sequenza causale dell'evento fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia della società ed il danno. La causa effettiva del sinistro CP_1 deve essere individuata nell'incedere distratto o quantomeno non sufficientemente attento e prudente osservato dallo stesso danneggiato piuttosto che nella presenza del gradino nel punto della caduta, non occultato alla vista da alcunché e dunque da ritenersi mera occasione dell'incidente in parola.
Neppure può, infine, essere invocata la responsabilità per illecito aquiliano ex art.2043 c.c. della società appellata, in difetto di prova degli elementi costituivi della domanda;
Parte_1 avrebbe dovuto dimostrare in particolare la sussistenza di una condotta colpevole ascrivibile all'appellata e del nesso di causalità (ove sussistente tale condotta) oltre che, come pure CP_1
11 condivisibilmente precisato dal Tribunale, di una situazione di pericolo occulto, connotato dall'elemento della non visibilità e della non prevedibilità. Ma tale prova qui non è stata affatto fornita.
In definitiva, l'appello deve essere del tutto disatteso perchè l'evento di danno si è verificato in presenza di un pericolo facilmente percepibile ed evitabile dalla vittima.
§.
9. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii. (valore effettivo della causa: indeterminato, tabella 12, scaglione 3°, compensi medi, con esclusione della fase istruttoria non espletata).
Il rigetto dell'appello comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per cui la parte che l'ha proposto è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del comma 1-bis, stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n.15923/2022, pubblicata in data
26.10.2022, così provvede:
a)- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b)- condanna alla refusione, in favore de e di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte appellata, in Controparte_2 euro 6.946,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), iva e cpa nella misura di legge;
c) - dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002, a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Elena Maria Guida Antonio Perinelli
12