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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/02/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 41721 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dagli Avv. Giusi Pezzella e Parte_1
Alessandro Aureli – ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) dichiara irripetibili le spese di difesa;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, già liquidate nella prima fase con CP_1 decreto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 3/11/2023 Parte_1 adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.13 della legge n. 118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
b) in condizione di invalidità superiore ai due terzi, ai fini socio sanitari (cd. esenzione ticket); fatti negati, a seguito di domanda amministrativa proposta il 17/2/2022, da verbale di accertamento amministrativo sanitario del 9/6/2023; Resistente nel merito l' , la esperita CTU si esprimeva il 1/10/2024 in senso CP_1 negativo;
ed era contestata con atto pervenuto il 18/10/2024.
Con ricorso pervenuto il 15/11/2024 la introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi i due requisiti ed il diritto sub a), con la conseguente condanna. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità della domanda sub b) per non CP_1 essere la prestazione perseguita di competenza dell' l'improponibilità del CP_1 ricorso per non essere depositati gli atti necessari a verificare la tempestività del dissenso, ed il rispetto dei termini prescritti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda sul diritto e comunque la mancanza di prova dei ~ 2 ~
requisiti extrasanitari;
l'inammissibilità del ricorso per aspecificità della contestazione;
l'infondatezza della pretesa nel merito.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande/opposizione attoree non appaiono fondate.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. E' ormai diritto vivente che nei procedimenti ex art 445 bis c.p.c. legittimato passivo è sempre solo l' in quanto unico Ente preposto agli accertamenti CP_1 di stato di invalidità civile, sordità, cecità, disabilità etc, dei quali soli si discute in dette sedi (Cass. 20862/2022, 32495/2022; per il ticket di recente, Cass.
20415/2024) e non gli eventuali terzi legittimati passivi sui diritti perseguiti, la cui partecipazione al giudizio non è nemmeno necessaria in quanto meri aventi causa (Cass. 31147/2022). Dovrebbe essere agevole rilevare da sempre che se l solo competente al riguardo, nega il requisito di invalidità civile utile CP_1 per una prestazione a carico di un terzo la lite è solo tra l'interessato e l' CP_1 mentre rispetto al terzo non esiste, mancandone il presupposto.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione, che peraltro l potrebbe verificare da sé CP_1 avendo partecipato attivamente al procedimento di prima fase, malgrado tramite funzionario. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice stabilì per la contestazione il termine di gg. 30 dalla comunicazione, da parte della cancelleria, di deposito della perizia. Tale comunicazione risulta fatta il
2/10/2024, data rispetto alla quale la contestazione del 18/10/2024 è tempestiva. Il ricorso in opposizione risulta presentato nel termine di legge, il
15/11/2024. 5. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di ~ 3 ~
legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
6. E tanto si ritiene di dover fare nella specie.
7. La CTU di prime cure appare invero del tutto esaurientemente motivata, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate, e la sua attendibilità non appare punto scossa dalle contestazioni svolte in ricorso.
8. In particolare, in estrema sintesi, il CTU ha riscontrato tre patologie rilevanti:
a) una patologia respiratoria stimata produttiva di un grado di invalidità del
45%; b) una patologia cervico-rachidea stimata produttiva di un grado di invalidità del 18%; c) una insufficienza venosa stimata produttiva di un grado di invalidità del 11%. Le quantificazioni sono state fatte, rispetto alle singole patologie, mediante specifico richiamo ai codici applicati secondo il DM
5/2/92. Applicata la cd. formula a scalare, il perito ha quantificato il grado di invalidità totale nella misura dell'60%.
9. A fronte di tal esaustivo modo di motivare, le conclusioni peritali, apparentemente corrette, non possono essere poste in dubbio con la metodologia, nella quale la difesa attorea indulge, della generica denuncia di sottoestimazione, svolta sulla base del nudo riporto di elementi contenuti nella documentazione prodotta, corroborati di giudizi genericamente valutativi di pretesa maggiore gravità del “danno”, essendo necessario mostrare analiticamente, in rapporto ai valori tabellari applicabili, patologia per patologia, i pretesi vizi di valutazione/quantificazione; ovvero evidenziare carenze di indagine o diagnosi o di calcolo della formula a scalare della quale la perizia sia affetta;
senza di che l'opposizione finisce col fondarsi su null'altro che nella pretesa ad una “chance” di valutazione più benevola da parte di un altro perito.
10. Le spese restano irripetibili, essendosi la ricorrente autocertificata, in entrambe le fasi del giudizio, esente secondo l'art. 42, co.11, della legge n.326/2003, e non essendo il ricorso proposto con colpa grave.
11. Le spese di CTU restano quindi definitivamente a carico dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 41721 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.ta e difesa dagli Avv. Giusi Pezzella e Parte_1
Alessandro Aureli – ricorrente, opponente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini – convenuto, opposto
Oggetto: opposizione ad ATPO ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge l'opposizione e le domande attoree;
b) dichiara irripetibili le spese di difesa;
c) pone a carico dell' le spese di CTU, già liquidate nella prima fase con CP_1 decreto.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. presentato il 3/11/2023 Parte_1 adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare a) in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.13 della legge n. 118/71 e s.m., per fruire dell'assegno mensile di assistenza;
b) in condizione di invalidità superiore ai due terzi, ai fini socio sanitari (cd. esenzione ticket); fatti negati, a seguito di domanda amministrativa proposta il 17/2/2022, da verbale di accertamento amministrativo sanitario del 9/6/2023; Resistente nel merito l' , la esperita CTU si esprimeva il 1/10/2024 in senso CP_1 negativo;
ed era contestata con atto pervenuto il 18/10/2024.
Con ricorso pervenuto il 15/11/2024 la introduceva il giudizio di Pt_1 opposizione/merito chiedendo dichiararsi i due requisiti ed il diritto sub a), con la conseguente condanna. Resisteva l' eccependo: l'inammissibilità della domanda sub b) per non CP_1 essere la prestazione perseguita di competenza dell' l'improponibilità del CP_1 ricorso per non essere depositati gli atti necessari a verificare la tempestività del dissenso, ed il rispetto dei termini prescritti dall'art. 445 bis c.p.c.; l'inammissibilità della domanda sul diritto e comunque la mancanza di prova dei ~ 2 ~
requisiti extrasanitari;
l'inammissibilità del ricorso per aspecificità della contestazione;
l'infondatezza della pretesa nel merito.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande/opposizione attoree non appaiono fondate.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dell' appaiono infondate. CP_1
3. E' ormai diritto vivente che nei procedimenti ex art 445 bis c.p.c. legittimato passivo è sempre solo l' in quanto unico Ente preposto agli accertamenti CP_1 di stato di invalidità civile, sordità, cecità, disabilità etc, dei quali soli si discute in dette sedi (Cass. 20862/2022, 32495/2022; per il ticket di recente, Cass.
20415/2024) e non gli eventuali terzi legittimati passivi sui diritti perseguiti, la cui partecipazione al giudizio non è nemmeno necessaria in quanto meri aventi causa (Cass. 31147/2022). Dovrebbe essere agevole rilevare da sempre che se l solo competente al riguardo, nega il requisito di invalidità civile utile CP_1 per una prestazione a carico di un terzo la lite è solo tra l'interessato e l' CP_1 mentre rispetto al terzo non esiste, mancandone il presupposto.
4. Nessuna disposizione impone di documentare nel ricorso in opposizione la tempestività della contestazione, che peraltro l potrebbe verificare da sé CP_1 avendo partecipato attivamente al procedimento di prima fase, malgrado tramite funzionario. In ogni caso, stante l'evidente connessione del procedimento ex comma 6° con la prima fase, che impone l'applicazione del principio di non dispersione della prova (Cass SU n. 14475/2015, 4835/2023;
Cass. 11817/2011, 8693/2017, 27691/2017, 10164/2022, 10202/2023), questo giudice ha disposto già col decreto di fissazione dell'udienza, come da peraltro da prassi da tempo invalsa in questo Ufficio, l'acquisizione in PST del fascicolo telematico della prima fase, dal cui esame risulta che il giudice stabilì per la contestazione il termine di gg. 30 dalla comunicazione, da parte della cancelleria, di deposito della perizia. Tale comunicazione risulta fatta il
2/10/2024, data rispetto alla quale la contestazione del 18/10/2024 è tempestiva. Il ricorso in opposizione risulta presentato nel termine di legge, il
15/11/2024. 5. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di ~ 3 ~
legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve semmai conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
6. E tanto si ritiene di dover fare nella specie.
7. La CTU di prime cure appare invero del tutto esaurientemente motivata, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate, e la sua attendibilità non appare punto scossa dalle contestazioni svolte in ricorso.
8. In particolare, in estrema sintesi, il CTU ha riscontrato tre patologie rilevanti:
a) una patologia respiratoria stimata produttiva di un grado di invalidità del
45%; b) una patologia cervico-rachidea stimata produttiva di un grado di invalidità del 18%; c) una insufficienza venosa stimata produttiva di un grado di invalidità del 11%. Le quantificazioni sono state fatte, rispetto alle singole patologie, mediante specifico richiamo ai codici applicati secondo il DM
5/2/92. Applicata la cd. formula a scalare, il perito ha quantificato il grado di invalidità totale nella misura dell'60%.
9. A fronte di tal esaustivo modo di motivare, le conclusioni peritali, apparentemente corrette, non possono essere poste in dubbio con la metodologia, nella quale la difesa attorea indulge, della generica denuncia di sottoestimazione, svolta sulla base del nudo riporto di elementi contenuti nella documentazione prodotta, corroborati di giudizi genericamente valutativi di pretesa maggiore gravità del “danno”, essendo necessario mostrare analiticamente, in rapporto ai valori tabellari applicabili, patologia per patologia, i pretesi vizi di valutazione/quantificazione; ovvero evidenziare carenze di indagine o diagnosi o di calcolo della formula a scalare della quale la perizia sia affetta;
senza di che l'opposizione finisce col fondarsi su null'altro che nella pretesa ad una “chance” di valutazione più benevola da parte di un altro perito.
10. Le spese restano irripetibili, essendosi la ricorrente autocertificata, in entrambe le fasi del giudizio, esente secondo l'art. 42, co.11, della legge n.326/2003, e non essendo il ricorso proposto con colpa grave.
11. Le spese di CTU restano quindi definitivamente a carico dell' CP_1
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)