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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI -Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5374 del R.G. 2024, avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
T R A
– rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato Basile e Mariella Argese Parte_1
ATTORE
E
- rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Delprete CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 2-4-2025 era richiesta pronunzia di sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 con ricorso depositato il 7-12-2024 è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta in atti risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Grottaglie il 15-5-1993, sono separati consensualmente in forza di decreto di omologa di questo Tribunale del 20-9-2013,
a seguito di comparizione presidenziale in data 17-7-2013. Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente.
Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Consegue la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni. La
pronunzia va assunta con sentenza non definitiva in quanto la causa dovrà proseguire per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse, per il che si provvede con separata ordinanza.
La statuizione sulle spese del giudizio va riservata alla pronunzia definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grottaglie
il 15-5-1993 da nata a [...] il [...], e CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Parte_1 stato civile del Comune di Grottaglie dell'anno 1993 (atto n. 42 parte II s.A);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) riserva alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Taranto,3-4-2025
Il Presidente