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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/05/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 21.5.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 14051 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a Santeramo in [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco L. de Cesare e Caterina
Servedio;
Ricorrente
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Addolorata Giove;
Resistente
, in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastrorilli;
OGGETTO: Spettanze retributive
*********
Con ricorso depositato in data 27.12.2022, ha allegato Parte_1 di aver svolto attività lavorativa presso la società dall'8.2.2022 Parte_2
sino al 28.3.2022. In particolare, il ricorrente ha dedotto di essersi occupato del ritiro di divani, letti e materassi presso diversi punti vendita e della loro consegna presso le abitazioni degli acquirenti, prestando la propria attività dal lunedì al venerdì, dalle 6:30 alle 17:30.
Ha specificato di non aver stipulato in forma scritta il contratto di lavoro
(senza alcuna forma di regolarizzazione presso gli enti previdenziali) e di aver soltanto conseguito € 60,00 giornalieri per la prima settimana di esecuzione del rapporto.
Ha pertanto domandato la condanna della società convenuta al pagamento
“del complessivo importo di € 3.107,00, a titolo di differenze retributive e T.F.R. come per legge”, oltre al “al versamento … degli oneri previdenziali ed CP_1 assistenziali INAIL, relativi a tutto l'intercorso rapporto di lavoro”.
Fissata l'udienza di discussione con decreto ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al ricorso introduttivo della lite, la convenuta indicata in epigrafe si è costituita in giudizio con memoria difensiva, depositata in data
16.3.2023.
La società ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo di aver occasionalmente usufruito delle prestazioni del ricorrente (già in pensione da ottobre 2017), senza vincolo di subordinazione.
Ha perciò precisato che, secondo le sue disponibilità [“le sue prestazioni erano occasionali, non erano effettuate né in giorni né in orari prestabiliti ed era lo stesso sig. che gestiva autonomamente le consegne, Parte_1
limitandosi la società resistente a comunicare il luogo di ritiro della merce (la consegna era invece indicata dalla Società terza venditrice della merce)”], il sig. aveva condotto il furgone aziendale (non avendone uno a Parte_1
propria disposizione).
Pag. 2 di 7 Ha perciò argomentato circa la natura autonoma del rapporto intercorso, allegando, quanto ai compensi, di aver corrisposto tutto quanto, volta per volta, concordato.
L' , a sua volta, si è costituito in giudizio in data 8.9.2023, rimarcando CP_1
che, ove riconosciuto il rapporto lavorativo così come prospettato dal ricorrente, la condanna della società al versamento dei contributi previdenziali dovesse tener conto del relativo termine prescrizionale.
Ammessi ed espletati gli interrogatori formali e le prove testimoniali, la causa
è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Essendovi questione inerente alla corretta qualificazione del rapporto lavorativo, occorre innanzitutto ricordare la linea di demarcazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.
Il primo, la cui nozione si ricava dall'art. 2094 c.c., si caratterizza per il connotato di dipendenza, nella misura in cui il lavoratore subordinato si obbliga a prestare un'attività rivolta al perseguimento di un interesse altrui, senza assumere – di conseguenza – alcun rischio di impresa.
Per effetto della parallela previsione contenuta nell'art. 2104 c.c., il lavoratore subordinato è poi assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo dell'imprenditore, mettendo a disposizione della controparte contrattuale, in via continuativa (anche in rapporto a pochi giorni o comunque con un ridotto impegno temporale), le proprie energie.
Si tratta, in altri termini, di prestare un lavoro astratto composto da una dose indefinite di opere (locatio operarum), che diviene concreto nel momento in cui l'imprenditore, esercitando il proprio potere, prescrive cosa fare e come, dove e quando farlo.
Nel lavoro autonomo, invece, come si ricava dalla speculare previsione normativa di cui all'art. 2222 c.c., il prestatore si impegna a compiere una
Pag. 3 di 7 certa opera o un certo servizio, cioè a fornire un dato risultato lavorativo finale, senza prestare un'attività eterodiretta.
Ciò posto, essendo a carico del lavoratore ricorrente l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito e quindi gli elementi caratterizzanti la subordinazione, tale prova deve ritenersi raggiunta.
Dalle testimonianze assunte, infatti, si ricava con evidenza che il sig.
ha proprio messo a disposizione della controparte le sue energie Parte_1 lavorative, nell'interesse della società convenuta (teste : “Noi Tes_1
organizziamo le consegne e stabiliamo di rivolgerci anche a ditte esterne come , naturalmente poi è quest'ultima a scegliere gli autisti a cui Pt_2
affidare la consegna ... Conosco il ricorrente perché è capitato che lui ci facesse consegne per conto di … è a decidere chi mandarci”), Pt_2 Pt_2 nell'ambito di una serie indefinita di opere (teste : “il ricorrente non Tes_2
l'ho visto sempre, ossia tutti i giorni della settimana. Non so essere preciso, probabilmente avrà fatto le consegne per noi per un paio di volte la settimana”), utilizzando un mezzo aziendale (teste : “ ha Tes_1 Pt_2 sicuramente due mezzi e … di solito adopera un Fiat tipo Ducato”), per l'espletamento di mansioni elementari quali quelli di guida.
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in particolare, a fronte della continuità delle opere rese, non è smentita dal carattere occasionale delle prestazioni svolte.
Infatti, il lavoro occasionale è pur sempre una forma di lavoro subordinato e non risulta agli atti che, per ricorrere a tale tipologia di prestazioni, le parti si siano attenute agli oneri imposti dalla normativa ratione temporis vigente.
Né rileva che vi fosse la possibilità del sig. di manifestare la Parte_1
propria disponibilità (interrogatorio formale legale rappresentante della società resistente: “io lo chiamavo per i casi in cui avessi avuto bisogno di fare consegne di divani. Il periodo è quello indicato nel capitolo uno di prova di parte ricorrente;
posso confermare che era pensionato … accadeva infatti
Pag. 4 di 7 che VA & VA mi chiedesse se ero disponibile a fare consegne;
a quale punto io interpellavo il ricorrente, come altri, e, acquisita la sua disponibilità, lui mi copriva alcuni giorni della settimana ... era libero di accettare o non darmi disponibilità per le consegne”).
Infatti, anche il lavoro intermittente senza vincolo di disponibilità si caratterizza per la sua piena riconducibilità nell'ambito della subordinazione ed, in difetto della dimostrazione dell'osservanza della normativa ratione temporis vigente, non c'è dubbio alcuno che il trattamento retributivo debba essere conforme a quello prescritto dall'art. 36 Cost.
Quanto, da ultimo, al rilievo che il ricorrente aveva avuto accesso a trattamenti pensionistici preclusivi rispetto allo svolgimento di attività lavorativa concomitante, si tratta di questione che involge esclusivamente i rapporti tra il lavoratore e l' , certamente non impeditiva della CP_1
rivendicazione di pretese retributive per il rapporto intercorso tra il ricorrente e la convenuta.
In definitiva, le domande attoree devono essere accolte, con l'unica precisazione che la retribuzione dev'essere determinata sulla scorta della previsione contenuta nell'art. 432 c.p.c. (“quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa”).
Infatti, a fronte della dimostrata esecuzione della prestazione per un paio di giorni alla settimana (di nuovo teste : “non so essere preciso, Tes_2
probabilmente avrà fatto le consegne per noi per un paio di volte la settimana”), le uniche utili indicazioni orarie sono quelle che possono ricavarsi dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società resistente (“per quanto riguarda gli orari dei giorni di consegna, devo premettere che le consegne possono essere in numero variabile, da tre a cinque. In base alle esigenze dei privati presso i quali fare le consegne, si partiva alle otto e la giornata di consegna poteva finire in una forbice di
Pag. 5 di 7 tempo compresa tra le ore quattordici e le ore sedici”), unitamente alle deposizioni
- del teste , quanto all'orario di inizio (“gli autisti di , Tes_2 Pt_2
compreso il ricorrente vengono in azienda a caricare, la mattina presto, verso le sette-sette e mezza”);
- del teste , quanto all'orario di fine (“le consegne sono Tes_1
programmate negli orari in cui si può accedere presso le abitazioni e quindi nella mattinata o nel primo pomeriggio. Le ultime consegne sono nel primissimo pomeriggio ossia intorno alle 15,30”).
Dunque, moltiplicando il numero di settimane (7), con i giorni di lavoro (due alla settimana) ed 9 ore giornaliere, deve concludersi che il ricorrente abbia maturato, in base al coefficiente orario previsto dalla contrattazione collettiva richiamato in via parametrica (8,38065), la complessiva somma di €
1.055,96, cui aggiungere € 78,21 a titolo di t.f.r. (€ 1.055,96 : 13,5).
In definitiva, essendo stata riconosciuta, come già effettuata in costanza di rapporto, la corresponsione di € 300,00, parte resistente va condannata al pagamento della residua somma di € 755,96 a titolo di paga base, oltre ad €
78,21 a titolo di t.f.r.
Parallelamente, parte resistente va condannata al versamento della contribuzione previdenziale (oltre sanzioni) dovuta, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Le spese processuali seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 14051 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al Parte_2 pagamento, in favore del ricorrente della complessiva somma di €
Pag. 6 di 7 834,17, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condanna la società convenuta al versamento, in favore dell' , dei CP_1
contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione;
3) condanna, altresì, la società convenuta, al pagamento, in favore di
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
641,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonchè Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Bari, 21.5.2025 Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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