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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/09/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1812/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 1812/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA ( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, ( ) Parte_2 C.F._1
E ( ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2
Andrea Ferrari, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO ( , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'Avv. Aldo Pellegrino, dell'Avv. Sabrina Casetta e dell'Avv. Valeria Combale, come da procura in atti OPPOSTA
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e i soci illimitatamente responsabili e Parte_2 [...]
, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2023, reso il 23 Parte_3 maggio 2023 dal Tribunale di Cuneo, con cui sono stati ingiunti di pagare, in solido tra loro, in favore della società la somma di € 14.850,00, oltre Controparte_1 interessi e spese relative alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di sei fatture emesse dalla convenuta a seguito della realizzazione di lavori di un impianto di filtraggio, ricircolo di acqua e idromassaggio, eseguiti presso l'immobile sito in La Morra, ove la società attrice esercita attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande.
1 1.1. Nel dettaglio, la società convenuta era stata incaricata, nel 2018, della realizzazione di specchi d'acqua non balneabili e di una piscina con idromassaggio per la clientela, previa presentazione di preventivi, sia per la realizzazione dell'impianto di filtraggio e idromassaggio. All'esito dei lavori e della realizzazione del rivestimento della piscina, al momento dell'accensione dell'impianto si erano verificate perdite con conseguenti infiltrazioni di acqua nelle murature fino al locale termico interrato. Il legale rappresentante della convenuta, , all'esito di un sopralluogo aveva respinto Testimone_1 gli addebiti di responsabilità, ritenendo le perdite causate dall'erroneo rivestimento della piscina che, pertanto, era stato sostituito a spese dell'attrice. La persistenza delle perdite, nonostante la sostituzione del rivestimento era stata quindi contestata all'Aprile, unitamente al malfunzionamento dell'impianto di filtraggio. Nondimeno, l aveva CP_1 negato ogni responsabilità, omettendo qualsivoglia riscontro alle richieste di intervento formulate dall'attrice, ritenendo di aver correttamente eseguite le opere e chiedendo, nel 2023, il pagamento delle somme rimaste insolute. La società attrice aveva a sua volta contestato l'inadempimento della convenuta, quanto alla non corretta esecuzione delle opere e al mancato rilascio dei certificati di conformità degli impianti idraulici ed elettrici.
1.2. Per l'effetto, con l'atto di opposizione, gli attori hanno invocato l'inesigibilità del credito, stante la previsione contrattuale di pagamento al momento della conclusione dei lavori, della consegna dell'opera e del collaudo, non ancora effettuati. Con un secondo motivo di opposizione, contesta la sussistenza della prova del credito, risultando la produzione delle sole fatture e non anche dei due contratti aventi ad oggetto la ridetta realizzazione della piscina e dell'impianto di filtraggio, peraltro dall'importo eccessivo rispetto al preventivo concordato. Contesta altresì la realizzazione di un impianto di bacino d'acqua ulteriore, eseguito in assenza di preventivo e la pretesa di parte opposta di pagamento delle ulteriori spese per le videoispezioni e le attività di riparazione.
1.3. Con un terzo motivo di opposizione, gli attori lamentano la sussistenza di danni causati dai vizi e difetti delle opere realizzate dalla convenuta, in particolare per quanto concerne il malfunzionamento del sistema di filtraggio, con conseguente inutilizzabilità dei bacini di acqua, nonché il malfunzionamento dell'impianto di filtraggio e idromassaggio della piscina, in cui si verificano perdite in diversi punti. La sussistenza di tali vizi ha pertanto indotto gli attori a sospendere il pagamento delle fatture, invocando l'inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Da ultimo, gli attori hanno contestato l'applicazione di una diversa aliquota Iva sulle fatture, nella misura del 22%, in luogo del 10%, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento del grave inadempimento della convenuta e la condanna della stessa alla eliminazione dei vizi, per il complessivo importo di euro 51.700,00.
2. La convenuta impresa si è costituita contestando fermamente la prospettazione e le doglianze attoree, rappresentando che la legale rappresentante della società attrice,
, amministratrice di due distinte società, esercenti l'una, odierna attrice, Controparte_2 attività ricettiva e di somministrazione alimenti e bevande e l'altra, la società CP_3 attività di costruzione, gestione e alienazione di immobili, aveva chiesto l'intestazione del
2 preventivo a quest'ultima società e l'intestazione delle fatture alla società al fine di Pt_1 usufruire dell'Iva agevolata al 10%, emettendo pertanto le due fatture oggetto di ingiunzione, corrispondenti all'importo dedotto in contratto. Al termine della realizzazione degli impianti, regolarmente consegnati, l'attrice ne aveva lamentato perdite di acqua, che avevano richiesto l'intervento di impresa incaricata dalla società convenuta, i cui costi, all'esito dell'ispezione, erano stati conteggianti in separata fattura, parimenti oggetto di ingiunzione.
2.1. Quanto alle doglianze attoree, deduce la convenuta di aver fornito un preventivo su richiesta della per la realizzazione di un impianto di ricircolo e filtraggio della Pt_1 piscina con idromassaggio, sottoscrivendolo quale titolare dell'impresa odierna attrice, per l'importo di euro 42.643,50. All'esito di pagamenti effettuati nel corso della realizzazione dei lavori, era rimasta insoluta una fattura dell'importo di euro 2.674,92, oggetto di ingiunzione. Al termine dei lavori l'impresa convenuta aveva comunicato, nell'ottobre 2020, la situazione contabile, quanto alle fatture ancora da pagare, subordinando al pagamento l'attivazione degli impianti, rimasta priva di riscontro fino al 13 ottobre 2020, quando la aveva contestato la sussistenza di vizi delle opere Pt_1 realizzate dalla convenuta.
2.2. Rappresenta altresì la convenuta che nel corso della realizzazione delle opere, la aveva altresì richiesto la realizzazione di un ulteriore specchio d'acqua dinanzi alla Pt_1 reception dell'immobile adibito ad attività ricettiva, cui aveva fatto seguito un preventivo di euro 3.816,00 oltre Iva presentato dalla convenuta. All'esito della realizzazione dei lavori, erano state emesse due fatture, una in acconto, non corrisposta e l'altra a saldo, pagata dall'attrice, residuando un importo di euro 3.929,20, comprensivo dei costi per l'acquisto di prodotti necessari a impedire il deterioramento dell'acqua. Contestando la prospettazione attorea, la convenuta deduce altresì di aver effettuato, nel corso del 2021, numerose forniture e interventi a favore dell'impresa attrice, conseguenti ai danni provocati dalla sostituzione della impermeabilizzazione della piscina.
2.3. Ciò posto, la convenuta contesta le doglianze attoree, in particolare rilevando che i lamentati vizi avevano ad oggetto l'impermeabilizzazione delle vasche della piscina, non oggetto delle opere commissionate alla convenuta, contestando altresì la richiesta di risarcimento del danno quantificata in euro 51.700,00 sulla scorta di una relazione di parte parimenti contestata dalla convenuta, in quanto smentita da altra dichiarazione resa dallo stesso tecnico incaricato dall'attrice. Quanto alla contestazione relativa al malfunzionamento degli impianti di ricircolo e filtraggio dei tre impianti non balneabili, la convenuta ne eccepisce la tardività, in quanto effettuata a distanza di oltre due anni dalla consegna degli impianti, contestando altresì la circostanza dedotta dagli attori, di non aver mai risposto alle richieste di intervento, richiamando sul punto corrispondenza telematica intervenuta tra le parti. Per l'effetto, la convenuta, assumendo la correttezza del proprio operato, in ordine alla realizzazione delle opere e respingendo conseguentemente gli addebiti di inadempimento, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dagli attori, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3 2.4. Assegnati i termini per memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza fissata per la discussione le parti hanno insistito nelle rispettive richieste istruttorie, in particolare nell'ammissione di CTU volta a verificare la corretta esecuzione delle opere da parte della convenuta. Esaurito detto incombente istruttorio, anche con richiesta di chiarimenti al CTU, sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie. La causa è stata quindi rinviata per discussione orale con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Ciò posto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore. I medesimi principi sono applicabili, a parti invertite, nel caso in cui l'opponente abbia sollevato eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.: il debitore convenuto per l'adempimento che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, dovrà allegare l'altrui inadempimento, incombendo sul creditore la dimostrazione del proprio corretto ed esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione (C. Civ. n. 826/2015; C. Civ. Sez. Un. 13533/2001). 4. Tanto premesso, non è in discussione, per quanto consta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione acquisita al processo, che tra le parti siano intervenuti distinti rapporti contrattuali, riconducibili alla disciplina dell'appalto. Risulta in atti il contratto del 31 maggio 2019, sottoscritto dalla legale rappresentante della società attrice, avente ad oggetto la realizzazione di una vasca piscina con idromassaggio e relativo impianto di filtrazione, contente il dettaglio delle opere, per il complessivo importo di euro 42.643,50 oltre Iva, intestato alla società e recante la sottoscrizione Parte_1 della legale rappresentante di detta società (doc. 05 fascicolo parte opposta). Risulta altresì il preventivo del 25 luglio 2018, recante n. P per la realizzazione di P.IVA_3 due bacini di acqua non balneabile e relativi impianti di ricircolo e filtrazione, dell'importo di euro 6.981,00 oltre Iva, intestato ad altra società facente capo CP_3 all'odierna attrice e dalla stessa sottoscritto (doc. 12 fascicolo parte Controparte_2 opposta). Da ultimo, la convenuta opposta ha altresì prodotto il preventivo per la realizzazione di un ulteriore bacino di acqua non balneabile con impianto di ricircolo e filtrazione, da realizzare dinanzi alla reception, per l'importo di euro 3.816,00 oltre Iva (doc. 19 fascicolo parte opposta). Per il rilievo che avrà in prosieguo, si deve osservare
4 che tutti i contratti di cui trattasi prevedevano la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione delle vasche a carico della cliente.
4.1. All'esito della realizzazione dei lavori, parte convenuta ha emesso le fatture oggetto di ingiunzione. Nel dettaglio, trattasi della fattura n. 256 del 7 ottobre 2019, dell'importo di euro 2,756,00 oltre Iva 10%, sostitutiva della fattura erroneamente emessa con Iva al 22% e la fattura n. 231 del 27 luglio 2020 per l'importo di euro 3.790,05, oltre iva 10%, relative al contratto n. P (doc. 14 e doc. 03 fascicolo P.IVA_3 parte opposta), corrispondente all'importo di euro 6.546,45, residuando il 5% alla consegna dei lavori e collaudo, conformemente a quanto riportato nel richiamato accordo contrattuale. Oggetto di ingiunzione è altresì la fattura n. 286 del 16 novembre 2019, dell'importo di euro 900, oltre Iva, di acconto sulla realizzazione del bacino non balneabile fronte reception e relativo impianto di ricircolo (doc. 04 fascicolo parte opposta) e la fattura di euro 3.029,20, oltre Iva, relativa all'avanzamento di detti lavori (doc. 20 fascicolo parte opposta), quest'ultima regolarmente saldata dalla società opponente. Risulta infine la fattura n. 234 del 27 luglio 2020 dell'importo di euro 2.674,92 oltre Iva, relativa al contratto n. 0031052019 per la realizzazione dell'impianto della piscina e dell'idromassaggio (doc. 6 fascicolo parte opposta). Le ulteriori fatture oggetto di ingiunzione sono quelle emesse per gli interventi rimediali richiesti dall'attrice: n. 320 del 18 settembre 2020, dell'importo di euro 1.006,50 per intervento di videoispezione (doc. 07 fascicolo parte opposta), n. 253 del 3 agosto 2021, dell'importo complessivo di euro 2.421,09 per “riparazione tubo condotta acqua impianto e sostituzione manicotto e bocchettone” (doc. 08 fascicolo parte opposta) e n. 276 del 31 agosto 2021 di euro 298,90 per riparazione tubo condotta dell'acqua dell'impianto specchio d'acqua (doc. 09 fascicolo parte opposta). 5. Le fatture sono state oggetto di contestazione da parte degli opponenti. Sul punto giova rilevare che le contestazioni relative alla mancanza di prova del credito sono superate dalla documentazione innanzi richiamata e prodotta dalla convenuta a sostegno della propria pretesa, così come, anticipando quanto più innanzi si osserverà, con riferimento all'elaborato peritale depositato dal CTU, la pretesa inesigibilità delle somme, quanto alle fatture emesse a seguito della realizzazione delle opere, deve ritenersi superata dalla constatazione, resa dal CTU, della corretta funzionalità degli impianti, salvo quanto più avanti si avrà modo di precisare. Quanto alla contestazione delle ulteriori fatture, aventi ad oggetto gli interventi effettuati dalla convenuta successivamente alle contestazioni degli attori, giova rilevare come, in primo luogo, non è in dubbio che sia stata effettuata la videoispezione oggetto della fattura n. 320, come risulta dalla stessa ammissione degli attori e, in ogni caso, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla comunicazione del 1° novembre 2020, da cui risulta che l'attrice era presente al momento della videoispezione (doc. 10 fascicolo parte attrice). La fattura n. 253 del 3 agosto 2021 (doc. 8 fascicolo parte opposta), recante “interventi fuori contratto” per cause non imputabili alla convenuta, corredata dai documenti di trasporto n. 196 del 6 luglio 2021 e n. 224 del 2 agosto 2021 (docc. 22 e 23 fascicolo parte opposta), non è stata oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte degli
5 opponenti, che hanno genericamente contestato l'illegittimità e l'eccessività degli importi, ritenendo non dovuto, a titolo esemplificativo, la voce relativa alla “trasferta pranzo”. Alcuna specifica contestazione è stata parimenti formulata per quanto concerne la fattura n. 276 del 31 agosto 2021. 6. Gli ulteriori, correlati profili di contestazione formulati dagli attori attengono alla sussistenza di gravi vizi e difetti delle opere, che avrebbero determinato costi a carico della società opponente e la conseguente sospensione dei pagamenti delle fatture, oggetto di ingiunzione. I costi sostenuti dall'attrice al fine di tentare di porre rimedio a tali vizi sono stati oggetto di specifica domanda riconvenzionale, formulata nei confronti della convenuta a titolo risarcitorio. Le contestazioni, anche ai fini della valutazione della domanda riconvenzionale, richiedono la previa valutazione della gravità dell'inadempimento addebitato alla società convenuta. Al fine di verificare la correttezza o meno delle opere realizzate da parte convenuta e, correlativamente, la sussistenza dei vizi e difetti e i conseguenti danni lamentati da parte opponente, soccorrono le risultanze della CTU espletata in corso di causa.
6.1. Nel dettaglio, al CTU è stato richiesto, previa descrizione dello stato dei luoghi, di verificare se i vizi e i difetti fossero sussistenti o sopravvenuti rispetto alla installazione degli impianti o imputabili a difetti di costruzione, assemblaggio o installazione e in che modo siano destinati a incidere sulla funzionalità degli impianti. All'esito dei sopralluoghi, il CTU ha in primo luogo verificato la corretta funzionalità degli impianti, ad eccezione di “sette bocchette posizionate ai lati e sul fondo della piscina”, dando atto che, a seguito di interventi eseguiti dalla società attrice, è stata esclusa la funzionalità delle sette bocchette, mediante taglio delle relative tubazioni. Il CTU ha altresì escluso ulteriori problematiche di natura impiantistica e, quindi, riconducibili alla realizzazione delle opere da parte della convenuta. In risposta al quesito posto, il CTU ha pertanto concluso per la perfetta funzionalità dell'impianto, una volta escluse le bocchette a bordo vasca, effettuata dalla società attrice.
6.2. Quanto alla esclusione del funzionamento delle sette bocchette, ferma restando la corretta funzionalità dell'impianto, il CTU ha osservato che la problematica concerne in particolare l'innesto delle stesse in relazione alla impermeabilizzazione della piscina, realizzato, per quanto verificato dal CTU, dalla società opposta e da altra impresa terza, che aveva realizzato l'impermeabilizzazione. Il CTU ha pertanto osservato: “Dalle analisi condotte … emerge … che non vi sia stato un adeguato coordinamento tra la ditta incaricata delle impermeabilizzazioni e la convenuta Nonostante numerosi tentativi di impermeabilizzazione e CP_1 installazione delle sette bocchette, non si è riusciti a garantire una tenuta efficace contro le infiltrazioni d'acqua tra la piscina e il locale tecnico … la parte convenuta non ha più effettuato interventi sul luogo, spingendo la parte ricorrente a incaricare una terza ditta per la risoluzione definitiva del problema … la terza ditta ha eseguito l'esclusione meccanica delle sette bocchette tramite il taglio delle tubazioni, mentre la ditta incaricata delle impermeabilizzazioni ha provveduto a coprirle utilizzando il telo di rivestimento dell'intera piscina. L'intervento delle nuove ditte ha effettivamente risolto il problema delle infiltrazioni”. All'esito delle valutazioni ed in risposta ai quesiti posti, il CTU, premettendo la corretta funzionalità degli impianti, quanto all'assemblaggio delle sette
6 bocchette e alla esecuzione delle giunzioni tra le sette bocchette e le guaine impermeabilizzanti, ha concluso ritenendo le opere non correttamente eseguite a regola d'arte a causa di una “non corretta gestione delle attività di cantiere”. 7. Alla luce delle risultanze della CTU deve pertanto osservarsi quanto segue. Parte attrice richiede in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi e dei difetti lamentati e riconducibili, sostanzialmente, all'eccepito inadempimento della convenuta. La domanda si inscrive pertanto nell'ambito del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, relativamente al quale vanno previamente richiamate le coordinate interpretative in materia di responsabilità contrattuale e quelle, correlative, al risarcimento del danno da inadempimento. In tal senso, coerentemente con i principi già innanzi richiamati, incombe sul danneggiato offrire la prova del titolo su cui si fonda l'inadempimento, che deve essere soltanto allegato dal creditore (C. Civ. Sez. Un. n. 13553/2001); quanto al conseguente risarcimento del danno, soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza.
7.1. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016).
7.2. In conformità alle coordinate ermeneutiche ora richiamate, si deve ritenere che parte attrice non abbia assolto tale onere probatorio, ferme restando le conclusioni rese dal CTU. In primo luogo, richiamate le conclusioni della CTU, alla luce del corretto funzionamento dell'impianto e della sola non corretta esecuzione dei lavori di innesto delle bocchette – peraltro non del tutto addebitabili alla convenuta opposta, per quanto rilevato dal CTU – si deve ritenere che tale “vizio” non sia di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti delle fatture da parte della società opponente, vieppiù considerando che sull'impianto si sono verificati ulteriori interventi da parte di impresa terza. In secondo luogo, in conseguenza dei lamentati vizi, gli attori chiedono il risarcimento del danno, quantificato in complessivi euro 51.700,00, per gli importi dettagliati nella relazione tecnica resa dal proprio tecnico.
7.3. Sul punto, occorre premettere, in primo luogo, che, come noto, la perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva, priva di alcun valore probatorio, salvo che non sia
7 riscontrata con ulteriori risultanze probatorie. Nel caso di specie, pur tralasciando i dubbi di attendibilità della perizia, per quanto risulta dalla comunicazione Whatsapp” prodotta in atti dall'attrice (doc. 15 fascicolo parte opponente) e ferme restando le conclusioni rese dal CTU – quanto alla perfetta funzionalità degli impianti – si deve osservare come la relazione di parte, quanto agli importi richiesti a titolo risarcitorio, non risulta corroborata da alcun altro elemento probatorio, in particolare per quanto concerne gli esborsi sostenuti, posto che la relazione si limita ad una mera “stima” dei costi. Stesso a dirsi per quanto concerne le osservazioni alla perizia da parte del CT incaricato dagli attori, che conclude per una stima dei lavori rimediali apoditticamente quantificata in euro 17.834,00, peraltro sulla scorta del già richiamato preventivo dell'impresa Frroku e in parte sugli stessi preventivi di parte convenuta. A ciò si aggiunga che la spesa di euro 19.422,00 sostenuta per i lavori dell'impresa Frroku non risulta nemmeno documentata, così come del tutto generica è la richiesta di rimborso della somma di euro 9.834,00 per i dispositivi ritenuti “superflui” in relazione alla funzionalità dell'impianto piscina. In altri termini, la richiesta risarcitoria formulata dall'attrice si fonda sostanzialmente sulla sola perizia di parte, insufficiente a fondare tale pretesa risarcitoria, in assenza di specifici elementi da cui desumere l'effettivo e concreto danno subito dall'attrice in conseguenza dell'altrui inadempimento, in particolare quanto agli esborsi effettivamente sostenuti in conseguenza dei lamentati vizi, ferma restando, lo si ribadisce, la piena e corretta funzionalità degli impianti. Né gli attori hanno dimostrato alcunchè in ordine ad una perdita economica conseguente alla “esclusione delle bocchette”, descritta dal CTU come unico difetto risultante all'esito delle valutazioni. Per tutto quanto fin qui osservato, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
del pari, la domanda riconvenzionale formulata dagli attori deve essere respinta. 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, considerata la complessiva attività processuale svolta e le questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli attori, in solido tra loro, saranno tenuti a rifondere alla impresa convenuta in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Quanto alle spese di CTU, non avendo il Consulente depositato istanza di liquidazione del compenso, deve ritenersi satisfattivo l'acconto dell'importo di euro 1.500,00, oltre accessori, richiesto in sede di conferimento dell'incarico, che deve essere posto definitivamente a carico degli attori soccombenti.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dagli attori;
conferma il decreto ingiuntivo n. 570/2023, reso il 23 maggio 2023 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
8 condanna gli opponenti in persona del legale Pt_1 Pt_1 Parte_1 rappresentante p.t. e i soci illimitatamente responsabili e Parte_2 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_3
spese che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 Parte_4 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA;
pone le spese di ctu, come innanzi liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, definitivamente a carico degli attori soccombenti. Cuneo, 22 agosto 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg 1812/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA ( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, ( ) Parte_2 C.F._1
E ( ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2
Andrea Ferrari, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO ( , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., con il patrocinio dell'Avv. Aldo Pellegrino, dell'Avv. Sabrina Casetta e dell'Avv. Valeria Combale, come da procura in atti OPPOSTA
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società attrice in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. e i soci illimitatamente responsabili e Parte_2 [...]
, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2023, reso il 23 Parte_3 maggio 2023 dal Tribunale di Cuneo, con cui sono stati ingiunti di pagare, in solido tra loro, in favore della società la somma di € 14.850,00, oltre Controparte_1 interessi e spese relative alla procedura monitoria, per il mancato pagamento di sei fatture emesse dalla convenuta a seguito della realizzazione di lavori di un impianto di filtraggio, ricircolo di acqua e idromassaggio, eseguiti presso l'immobile sito in La Morra, ove la società attrice esercita attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande.
1 1.1. Nel dettaglio, la società convenuta era stata incaricata, nel 2018, della realizzazione di specchi d'acqua non balneabili e di una piscina con idromassaggio per la clientela, previa presentazione di preventivi, sia per la realizzazione dell'impianto di filtraggio e idromassaggio. All'esito dei lavori e della realizzazione del rivestimento della piscina, al momento dell'accensione dell'impianto si erano verificate perdite con conseguenti infiltrazioni di acqua nelle murature fino al locale termico interrato. Il legale rappresentante della convenuta, , all'esito di un sopralluogo aveva respinto Testimone_1 gli addebiti di responsabilità, ritenendo le perdite causate dall'erroneo rivestimento della piscina che, pertanto, era stato sostituito a spese dell'attrice. La persistenza delle perdite, nonostante la sostituzione del rivestimento era stata quindi contestata all'Aprile, unitamente al malfunzionamento dell'impianto di filtraggio. Nondimeno, l aveva CP_1 negato ogni responsabilità, omettendo qualsivoglia riscontro alle richieste di intervento formulate dall'attrice, ritenendo di aver correttamente eseguite le opere e chiedendo, nel 2023, il pagamento delle somme rimaste insolute. La società attrice aveva a sua volta contestato l'inadempimento della convenuta, quanto alla non corretta esecuzione delle opere e al mancato rilascio dei certificati di conformità degli impianti idraulici ed elettrici.
1.2. Per l'effetto, con l'atto di opposizione, gli attori hanno invocato l'inesigibilità del credito, stante la previsione contrattuale di pagamento al momento della conclusione dei lavori, della consegna dell'opera e del collaudo, non ancora effettuati. Con un secondo motivo di opposizione, contesta la sussistenza della prova del credito, risultando la produzione delle sole fatture e non anche dei due contratti aventi ad oggetto la ridetta realizzazione della piscina e dell'impianto di filtraggio, peraltro dall'importo eccessivo rispetto al preventivo concordato. Contesta altresì la realizzazione di un impianto di bacino d'acqua ulteriore, eseguito in assenza di preventivo e la pretesa di parte opposta di pagamento delle ulteriori spese per le videoispezioni e le attività di riparazione.
1.3. Con un terzo motivo di opposizione, gli attori lamentano la sussistenza di danni causati dai vizi e difetti delle opere realizzate dalla convenuta, in particolare per quanto concerne il malfunzionamento del sistema di filtraggio, con conseguente inutilizzabilità dei bacini di acqua, nonché il malfunzionamento dell'impianto di filtraggio e idromassaggio della piscina, in cui si verificano perdite in diversi punti. La sussistenza di tali vizi ha pertanto indotto gli attori a sospendere il pagamento delle fatture, invocando l'inadempimento della convenuta ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Da ultimo, gli attori hanno contestato l'applicazione di una diversa aliquota Iva sulle fatture, nella misura del 22%, in luogo del 10%, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento del grave inadempimento della convenuta e la condanna della stessa alla eliminazione dei vizi, per il complessivo importo di euro 51.700,00.
2. La convenuta impresa si è costituita contestando fermamente la prospettazione e le doglianze attoree, rappresentando che la legale rappresentante della società attrice,
, amministratrice di due distinte società, esercenti l'una, odierna attrice, Controparte_2 attività ricettiva e di somministrazione alimenti e bevande e l'altra, la società CP_3 attività di costruzione, gestione e alienazione di immobili, aveva chiesto l'intestazione del
2 preventivo a quest'ultima società e l'intestazione delle fatture alla società al fine di Pt_1 usufruire dell'Iva agevolata al 10%, emettendo pertanto le due fatture oggetto di ingiunzione, corrispondenti all'importo dedotto in contratto. Al termine della realizzazione degli impianti, regolarmente consegnati, l'attrice ne aveva lamentato perdite di acqua, che avevano richiesto l'intervento di impresa incaricata dalla società convenuta, i cui costi, all'esito dell'ispezione, erano stati conteggianti in separata fattura, parimenti oggetto di ingiunzione.
2.1. Quanto alle doglianze attoree, deduce la convenuta di aver fornito un preventivo su richiesta della per la realizzazione di un impianto di ricircolo e filtraggio della Pt_1 piscina con idromassaggio, sottoscrivendolo quale titolare dell'impresa odierna attrice, per l'importo di euro 42.643,50. All'esito di pagamenti effettuati nel corso della realizzazione dei lavori, era rimasta insoluta una fattura dell'importo di euro 2.674,92, oggetto di ingiunzione. Al termine dei lavori l'impresa convenuta aveva comunicato, nell'ottobre 2020, la situazione contabile, quanto alle fatture ancora da pagare, subordinando al pagamento l'attivazione degli impianti, rimasta priva di riscontro fino al 13 ottobre 2020, quando la aveva contestato la sussistenza di vizi delle opere Pt_1 realizzate dalla convenuta.
2.2. Rappresenta altresì la convenuta che nel corso della realizzazione delle opere, la aveva altresì richiesto la realizzazione di un ulteriore specchio d'acqua dinanzi alla Pt_1 reception dell'immobile adibito ad attività ricettiva, cui aveva fatto seguito un preventivo di euro 3.816,00 oltre Iva presentato dalla convenuta. All'esito della realizzazione dei lavori, erano state emesse due fatture, una in acconto, non corrisposta e l'altra a saldo, pagata dall'attrice, residuando un importo di euro 3.929,20, comprensivo dei costi per l'acquisto di prodotti necessari a impedire il deterioramento dell'acqua. Contestando la prospettazione attorea, la convenuta deduce altresì di aver effettuato, nel corso del 2021, numerose forniture e interventi a favore dell'impresa attrice, conseguenti ai danni provocati dalla sostituzione della impermeabilizzazione della piscina.
2.3. Ciò posto, la convenuta contesta le doglianze attoree, in particolare rilevando che i lamentati vizi avevano ad oggetto l'impermeabilizzazione delle vasche della piscina, non oggetto delle opere commissionate alla convenuta, contestando altresì la richiesta di risarcimento del danno quantificata in euro 51.700,00 sulla scorta di una relazione di parte parimenti contestata dalla convenuta, in quanto smentita da altra dichiarazione resa dallo stesso tecnico incaricato dall'attrice. Quanto alla contestazione relativa al malfunzionamento degli impianti di ricircolo e filtraggio dei tre impianti non balneabili, la convenuta ne eccepisce la tardività, in quanto effettuata a distanza di oltre due anni dalla consegna degli impianti, contestando altresì la circostanza dedotta dagli attori, di non aver mai risposto alle richieste di intervento, richiamando sul punto corrispondenza telematica intervenuta tra le parti. Per l'effetto, la convenuta, assumendo la correttezza del proprio operato, in ordine alla realizzazione delle opere e respingendo conseguentemente gli addebiti di inadempimento, ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale proposta dagli attori, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
3 2.4. Assegnati i termini per memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza fissata per la discussione le parti hanno insistito nelle rispettive richieste istruttorie, in particolare nell'ammissione di CTU volta a verificare la corretta esecuzione delle opere da parte della convenuta. Esaurito detto incombente istruttorio, anche con richiesta di chiarimenti al CTU, sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie. La causa è stata quindi rinviata per discussione orale con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Ciò posto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore. I medesimi principi sono applicabili, a parti invertite, nel caso in cui l'opponente abbia sollevato eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.: il debitore convenuto per l'adempimento che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, dovrà allegare l'altrui inadempimento, incombendo sul creditore la dimostrazione del proprio corretto ed esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione (C. Civ. n. 826/2015; C. Civ. Sez. Un. 13533/2001). 4. Tanto premesso, non è in discussione, per quanto consta dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione acquisita al processo, che tra le parti siano intervenuti distinti rapporti contrattuali, riconducibili alla disciplina dell'appalto. Risulta in atti il contratto del 31 maggio 2019, sottoscritto dalla legale rappresentante della società attrice, avente ad oggetto la realizzazione di una vasca piscina con idromassaggio e relativo impianto di filtrazione, contente il dettaglio delle opere, per il complessivo importo di euro 42.643,50 oltre Iva, intestato alla società e recante la sottoscrizione Parte_1 della legale rappresentante di detta società (doc. 05 fascicolo parte opposta). Risulta altresì il preventivo del 25 luglio 2018, recante n. P per la realizzazione di P.IVA_3 due bacini di acqua non balneabile e relativi impianti di ricircolo e filtrazione, dell'importo di euro 6.981,00 oltre Iva, intestato ad altra società facente capo CP_3 all'odierna attrice e dalla stessa sottoscritto (doc. 12 fascicolo parte Controparte_2 opposta). Da ultimo, la convenuta opposta ha altresì prodotto il preventivo per la realizzazione di un ulteriore bacino di acqua non balneabile con impianto di ricircolo e filtrazione, da realizzare dinanzi alla reception, per l'importo di euro 3.816,00 oltre Iva (doc. 19 fascicolo parte opposta). Per il rilievo che avrà in prosieguo, si deve osservare
4 che tutti i contratti di cui trattasi prevedevano la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione delle vasche a carico della cliente.
4.1. All'esito della realizzazione dei lavori, parte convenuta ha emesso le fatture oggetto di ingiunzione. Nel dettaglio, trattasi della fattura n. 256 del 7 ottobre 2019, dell'importo di euro 2,756,00 oltre Iva 10%, sostitutiva della fattura erroneamente emessa con Iva al 22% e la fattura n. 231 del 27 luglio 2020 per l'importo di euro 3.790,05, oltre iva 10%, relative al contratto n. P (doc. 14 e doc. 03 fascicolo P.IVA_3 parte opposta), corrispondente all'importo di euro 6.546,45, residuando il 5% alla consegna dei lavori e collaudo, conformemente a quanto riportato nel richiamato accordo contrattuale. Oggetto di ingiunzione è altresì la fattura n. 286 del 16 novembre 2019, dell'importo di euro 900, oltre Iva, di acconto sulla realizzazione del bacino non balneabile fronte reception e relativo impianto di ricircolo (doc. 04 fascicolo parte opposta) e la fattura di euro 3.029,20, oltre Iva, relativa all'avanzamento di detti lavori (doc. 20 fascicolo parte opposta), quest'ultima regolarmente saldata dalla società opponente. Risulta infine la fattura n. 234 del 27 luglio 2020 dell'importo di euro 2.674,92 oltre Iva, relativa al contratto n. 0031052019 per la realizzazione dell'impianto della piscina e dell'idromassaggio (doc. 6 fascicolo parte opposta). Le ulteriori fatture oggetto di ingiunzione sono quelle emesse per gli interventi rimediali richiesti dall'attrice: n. 320 del 18 settembre 2020, dell'importo di euro 1.006,50 per intervento di videoispezione (doc. 07 fascicolo parte opposta), n. 253 del 3 agosto 2021, dell'importo complessivo di euro 2.421,09 per “riparazione tubo condotta acqua impianto e sostituzione manicotto e bocchettone” (doc. 08 fascicolo parte opposta) e n. 276 del 31 agosto 2021 di euro 298,90 per riparazione tubo condotta dell'acqua dell'impianto specchio d'acqua (doc. 09 fascicolo parte opposta). 5. Le fatture sono state oggetto di contestazione da parte degli opponenti. Sul punto giova rilevare che le contestazioni relative alla mancanza di prova del credito sono superate dalla documentazione innanzi richiamata e prodotta dalla convenuta a sostegno della propria pretesa, così come, anticipando quanto più innanzi si osserverà, con riferimento all'elaborato peritale depositato dal CTU, la pretesa inesigibilità delle somme, quanto alle fatture emesse a seguito della realizzazione delle opere, deve ritenersi superata dalla constatazione, resa dal CTU, della corretta funzionalità degli impianti, salvo quanto più avanti si avrà modo di precisare. Quanto alla contestazione delle ulteriori fatture, aventi ad oggetto gli interventi effettuati dalla convenuta successivamente alle contestazioni degli attori, giova rilevare come, in primo luogo, non è in dubbio che sia stata effettuata la videoispezione oggetto della fattura n. 320, come risulta dalla stessa ammissione degli attori e, in ogni caso, dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla comunicazione del 1° novembre 2020, da cui risulta che l'attrice era presente al momento della videoispezione (doc. 10 fascicolo parte attrice). La fattura n. 253 del 3 agosto 2021 (doc. 8 fascicolo parte opposta), recante “interventi fuori contratto” per cause non imputabili alla convenuta, corredata dai documenti di trasporto n. 196 del 6 luglio 2021 e n. 224 del 2 agosto 2021 (docc. 22 e 23 fascicolo parte opposta), non è stata oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte degli
5 opponenti, che hanno genericamente contestato l'illegittimità e l'eccessività degli importi, ritenendo non dovuto, a titolo esemplificativo, la voce relativa alla “trasferta pranzo”. Alcuna specifica contestazione è stata parimenti formulata per quanto concerne la fattura n. 276 del 31 agosto 2021. 6. Gli ulteriori, correlati profili di contestazione formulati dagli attori attengono alla sussistenza di gravi vizi e difetti delle opere, che avrebbero determinato costi a carico della società opponente e la conseguente sospensione dei pagamenti delle fatture, oggetto di ingiunzione. I costi sostenuti dall'attrice al fine di tentare di porre rimedio a tali vizi sono stati oggetto di specifica domanda riconvenzionale, formulata nei confronti della convenuta a titolo risarcitorio. Le contestazioni, anche ai fini della valutazione della domanda riconvenzionale, richiedono la previa valutazione della gravità dell'inadempimento addebitato alla società convenuta. Al fine di verificare la correttezza o meno delle opere realizzate da parte convenuta e, correlativamente, la sussistenza dei vizi e difetti e i conseguenti danni lamentati da parte opponente, soccorrono le risultanze della CTU espletata in corso di causa.
6.1. Nel dettaglio, al CTU è stato richiesto, previa descrizione dello stato dei luoghi, di verificare se i vizi e i difetti fossero sussistenti o sopravvenuti rispetto alla installazione degli impianti o imputabili a difetti di costruzione, assemblaggio o installazione e in che modo siano destinati a incidere sulla funzionalità degli impianti. All'esito dei sopralluoghi, il CTU ha in primo luogo verificato la corretta funzionalità degli impianti, ad eccezione di “sette bocchette posizionate ai lati e sul fondo della piscina”, dando atto che, a seguito di interventi eseguiti dalla società attrice, è stata esclusa la funzionalità delle sette bocchette, mediante taglio delle relative tubazioni. Il CTU ha altresì escluso ulteriori problematiche di natura impiantistica e, quindi, riconducibili alla realizzazione delle opere da parte della convenuta. In risposta al quesito posto, il CTU ha pertanto concluso per la perfetta funzionalità dell'impianto, una volta escluse le bocchette a bordo vasca, effettuata dalla società attrice.
6.2. Quanto alla esclusione del funzionamento delle sette bocchette, ferma restando la corretta funzionalità dell'impianto, il CTU ha osservato che la problematica concerne in particolare l'innesto delle stesse in relazione alla impermeabilizzazione della piscina, realizzato, per quanto verificato dal CTU, dalla società opposta e da altra impresa terza, che aveva realizzato l'impermeabilizzazione. Il CTU ha pertanto osservato: “Dalle analisi condotte … emerge … che non vi sia stato un adeguato coordinamento tra la ditta incaricata delle impermeabilizzazioni e la convenuta Nonostante numerosi tentativi di impermeabilizzazione e CP_1 installazione delle sette bocchette, non si è riusciti a garantire una tenuta efficace contro le infiltrazioni d'acqua tra la piscina e il locale tecnico … la parte convenuta non ha più effettuato interventi sul luogo, spingendo la parte ricorrente a incaricare una terza ditta per la risoluzione definitiva del problema … la terza ditta ha eseguito l'esclusione meccanica delle sette bocchette tramite il taglio delle tubazioni, mentre la ditta incaricata delle impermeabilizzazioni ha provveduto a coprirle utilizzando il telo di rivestimento dell'intera piscina. L'intervento delle nuove ditte ha effettivamente risolto il problema delle infiltrazioni”. All'esito delle valutazioni ed in risposta ai quesiti posti, il CTU, premettendo la corretta funzionalità degli impianti, quanto all'assemblaggio delle sette
6 bocchette e alla esecuzione delle giunzioni tra le sette bocchette e le guaine impermeabilizzanti, ha concluso ritenendo le opere non correttamente eseguite a regola d'arte a causa di una “non corretta gestione delle attività di cantiere”. 7. Alla luce delle risultanze della CTU deve pertanto osservarsi quanto segue. Parte attrice richiede in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi e dei difetti lamentati e riconducibili, sostanzialmente, all'eccepito inadempimento della convenuta. La domanda si inscrive pertanto nell'ambito del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, relativamente al quale vanno previamente richiamate le coordinate interpretative in materia di responsabilità contrattuale e quelle, correlative, al risarcimento del danno da inadempimento. In tal senso, coerentemente con i principi già innanzi richiamati, incombe sul danneggiato offrire la prova del titolo su cui si fonda l'inadempimento, che deve essere soltanto allegato dal creditore (C. Civ. Sez. Un. n. 13553/2001); quanto al conseguente risarcimento del danno, soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza.
7.1. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016).
7.2. In conformità alle coordinate ermeneutiche ora richiamate, si deve ritenere che parte attrice non abbia assolto tale onere probatorio, ferme restando le conclusioni rese dal CTU. In primo luogo, richiamate le conclusioni della CTU, alla luce del corretto funzionamento dell'impianto e della sola non corretta esecuzione dei lavori di innesto delle bocchette – peraltro non del tutto addebitabili alla convenuta opposta, per quanto rilevato dal CTU – si deve ritenere che tale “vizio” non sia di gravità tale da giustificare la sospensione dei pagamenti delle fatture da parte della società opponente, vieppiù considerando che sull'impianto si sono verificati ulteriori interventi da parte di impresa terza. In secondo luogo, in conseguenza dei lamentati vizi, gli attori chiedono il risarcimento del danno, quantificato in complessivi euro 51.700,00, per gli importi dettagliati nella relazione tecnica resa dal proprio tecnico.
7.3. Sul punto, occorre premettere, in primo luogo, che, come noto, la perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva, priva di alcun valore probatorio, salvo che non sia
7 riscontrata con ulteriori risultanze probatorie. Nel caso di specie, pur tralasciando i dubbi di attendibilità della perizia, per quanto risulta dalla comunicazione Whatsapp” prodotta in atti dall'attrice (doc. 15 fascicolo parte opponente) e ferme restando le conclusioni rese dal CTU – quanto alla perfetta funzionalità degli impianti – si deve osservare come la relazione di parte, quanto agli importi richiesti a titolo risarcitorio, non risulta corroborata da alcun altro elemento probatorio, in particolare per quanto concerne gli esborsi sostenuti, posto che la relazione si limita ad una mera “stima” dei costi. Stesso a dirsi per quanto concerne le osservazioni alla perizia da parte del CT incaricato dagli attori, che conclude per una stima dei lavori rimediali apoditticamente quantificata in euro 17.834,00, peraltro sulla scorta del già richiamato preventivo dell'impresa Frroku e in parte sugli stessi preventivi di parte convenuta. A ciò si aggiunga che la spesa di euro 19.422,00 sostenuta per i lavori dell'impresa Frroku non risulta nemmeno documentata, così come del tutto generica è la richiesta di rimborso della somma di euro 9.834,00 per i dispositivi ritenuti “superflui” in relazione alla funzionalità dell'impianto piscina. In altri termini, la richiesta risarcitoria formulata dall'attrice si fonda sostanzialmente sulla sola perizia di parte, insufficiente a fondare tale pretesa risarcitoria, in assenza di specifici elementi da cui desumere l'effettivo e concreto danno subito dall'attrice in conseguenza dell'altrui inadempimento, in particolare quanto agli esborsi effettivamente sostenuti in conseguenza dei lamentati vizi, ferma restando, lo si ribadisce, la piena e corretta funzionalità degli impianti. Né gli attori hanno dimostrato alcunchè in ordine ad una perdita economica conseguente alla “esclusione delle bocchette”, descritta dal CTU come unico difetto risultante all'esito delle valutazioni. Per tutto quanto fin qui osservato, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
del pari, la domanda riconvenzionale formulata dagli attori deve essere respinta. 8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, considerata la complessiva attività processuale svolta e le questioni giuridiche affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che gli attori, in solido tra loro, saranno tenuti a rifondere alla impresa convenuta in complessivi euro 7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Quanto alle spese di CTU, non avendo il Consulente depositato istanza di liquidazione del compenso, deve ritenersi satisfattivo l'acconto dell'importo di euro 1.500,00, oltre accessori, richiesto in sede di conferimento dell'incarico, che deve essere posto definitivamente a carico degli attori soccombenti.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dagli attori;
conferma il decreto ingiuntivo n. 570/2023, reso il 23 maggio 2023 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
8 condanna gli opponenti in persona del legale Pt_1 Pt_1 Parte_1 rappresentante p.t. e i soci illimitatamente responsabili e Parte_2 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della società Parte_3
spese che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 Parte_4 per compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA;
pone le spese di ctu, come innanzi liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, definitivamente a carico degli attori soccombenti. Cuneo, 22 agosto 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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