Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/05/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N°
_______________
_____
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _______________
__
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. _____________
Rilasciata 11461/2024 R.G.L. promossa spedizione in forma esecutiva all'Avv.
DA
________________
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 ______
Erasmo Tarantino.
- ricorrente -
Per ________________ C O N T R O ___
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 5/05/2025, tenutasi con le modalità di cui
Il Cancelliere
all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 26/07/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa, nonché per la conferma della condizione di disabilità con necessità di
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La parte ricorrente, pur convocata per ben tre volte dal CTU nominato in sede di opposizione, non si recava a visita medica, e in data 23/04/2025 il CTU provvedeva alla restituzione degli atti.
Con le note del 30/04/2025, la ricorrente insisteva soltanto nel riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma
3, L. 104/92, sulla scorta della consulenza effettuata in fase di a.t.p.
La causa, istruita mediante la consulenza tecnica d'ufficio espletata in fate di a.t.p.,
è stata decisa.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'l'indennità di accompagnamento, stante la mancata sottoposizione della ricorrente alla disposta c.t.u. medico-legale.
In particolare, le e-mail depositate dal CTU nominato attestano come la stessa senza alcun impedimento obiettivo ma per sua libera scelta non si sia sottoposta alla disposta visita medica (cfr. all.ti prodotti dal CTU in data 23/04/2025).
La parte ricorrente, poi, nelle note conclusive non ha insistito nella relativa domanda.
La domanda afferente all'indennità di accompagnamento va quindi rigettata.
In ordine al requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, si condividono le conclusioni del ctu nominato in fase di a.t.p., giacché le stesse non hanno formato oggetto di espressa contestazione.
In merito, la Suprema Corte ha difatti chiarito che “nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., all'esito del deposito della consulenza ove (una o entrambe) le parti dichiarino di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel termine perentorio all'uopo fissato - sempre che al dissenso faccia seguito la rituale introduzione del giudizio di cui alla norma, al comma 6 (Cass. nr. 8533, in motivazione, punto 7.1) - vengono meno le condizioni per la emissione del decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario.
In tal senso depone la testuale previsione dello stesso art., comma 5, che prevede la emissione del decreto nei casi di "assenza di contestazione". Tale esito è coerente con il rinvio, contenuto nel precedente comma 1, alle disposizioni dell'art. 696 bis c.p.c., per quanto compatibili;
in ragione di tale rinvio deve infatti ritenersi che la prima fase dell'accertamento tecnico preventivo (commi dal numero uno al numero cinque dell'art. 445 bis c.p.c.) sia ispirata ad una finalità conciliativa della lite sicchè in assenza della conciliazione si realizza unicamente la condizione di procedibilità del giudizio.
Deve aggiungersi che il presupposto della "assenza di contestazione" viene a mancare, per le già indicate ragioni, non solo nei casi di totale dissenso ma anche quando i motivi di contestazione investano soltanto parzialmente le conclusioni del ctu (come nella fattispecie di causa, in cui era oggetto di contestazione unicamente la decorrenza del requisito sanitario accertato dal ctu). Del resto la parte nell'atto di dissenso non ha alcun onere di specificare i motivi di contestazione (Cass. sez. lav.
15.06.2015 nr. 12332) sicchè prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio il giudice dell'accertamento tecnico preventivo non sarebbe neppure in grado di apprezzare l'eventuale condivisione di alcune delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La omologa "parziale" neppure può essere resa nella fase che fa seguito alla rituale introduzione del giudizio di cui al comma 6: nè nel corso del giudizio - che resta regolato dal rito ordinario di lavoro senza alcuna previsione di omologa- nè all'atto della sua definizione, che, come risulta testualmente dall'u.c., avviene con la pronuncia di una sentenza laddove la omologa, esito non contemplato dal rito ordinario, è resa con decreto pronunciato fuori udienza (disposizione in commento, comma 5).
Al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione. Il ricorso in opposizione è definito dall'art. 445 bis, comma
6, come atto "introduttivo del giudizio", che è un giudizio di accertamento in materia di invalidità mentre la preventiva consulenza tecnica non costituisce l'oggetto della decisione bensì semplicemente una condizione di procedibilità della domanda. Una pronuncia limitata all'accoglimento o al rigetto dei motivi di opposizione determinerebbe, nei casi in cui i motivi di contestazione investono solo parzialmente la ctu, la assenza di ogni accertamento giudiziario sulla parte non contestata delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo (stante la gíà rilevata impossibilità di emettere il decreto di omologa). Tale esito sarebbe in contrasto, oltre che con la previsione testuale dell'art. 445 bis, con la finalità, deflattiva del contenzioso ed acceleratoria della durata dei processi, dichiarata dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma
1, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) a fondamento della introduzione dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
La decisione investe dunque per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
a tal fine il giudicante dovrà comunque assicurare adeguato rilievo ai principio di non- contestazione, sia in forza della previsione di cui all'art. 115 c.p.c. che in ragione della centralità attribuita dall'art.
445 bis c.p.c., comma 6, ai motivi di contestazione, come requisito di ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
In conclusione, il giudice della opposizione ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, non può limitare la sua pronunzia al rigetto dei motivi di opposizione ma è tenuto ad accertare nella sentenza definitiva del giudizio anche i fatti non contestati dalle parti”(Cassazione civile sez. VI, 05/02/2019 n.
3377).
Ciò posto, deve rilevarsi come il consulente tecnico d'ufficio nominato in fase di a.t.p., Dott. , sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la Persona_1
ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, a decorrere dalla data della domanda amministrativa (cfr. consulenza depositata nel giudizio portante r.g.n.
12403/2023)
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., non hanno formato oggetto di espressa contestazione, sicché alla luce dei principi espressi dalla pronuncia sopra richiamata, deve affermarsi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa. Sussistono giusti motivi riconnessi alla peculiarità della presente controversia per compensare le spese di lite fra le parti.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU nominato in CP_1
fase di a.t.p., già liquidate con separato provvedimento, stante la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del
30.9.2003, di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di lite fra le parti.
Provvede come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata in fase di CP_1
a.t.p., già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, 8/05/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino