Articolo 450 del Codice civile
Articolo 395Articolo 397
Versione
19 aprile 1942
Art. 450.

(Pubblicita' dei registri dello stato civile).

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente