Provvedimento: […] Deve infatti rammentarsi che ai fini della successione legittima, specie nella contumacia del convenuto quale chiamato o anche quale erede (che, invece costituendosi, potrebbe non contestare il fatto della propria qualità di chiamato o di erede, v. Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2020, n. 25885) è necessaria le prova del rapporto parentale con il de cuius, e tale prova non può che essere fornita con gli atti dello stato civile, salvo essi manchino o siano andati distrutti o smarriti o omettano la registrazione, atteso che gli atti dello stato civile – che sono iscritti in registri che sono pubblici a norma dell'art. 450 cod. civ. e dei quali l'articolo 3 del d.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, recante regolamento di attuazione della legge
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