Provvedimento: […] Deve infatti rammentarsi che ai fini della successione legittima, specie nella contumacia del convenuto quale chiamato o anche quale erede (che, invece costituendosi, potrebbe non contestare il fatto della propria qualità di chiamato o di erede, v. Cass. civ., Sez. III, 16 dicembre 2020, n. 25885) è necessaria le prova del rapporto parentale con il de cuius, e tale prova non può che essere fornita con gli atti dello stato civile, salvo essi manchino o siano andati distrutti o smarriti o omettano la registrazione, atteso che gli atti dello stato civile – che sono iscritti in registri che sono pubblici a norma dell'art. 450 cod. civ. e dei quali l'articolo 3 del d.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, recante regolamento di attuazione della legge
Leggi di più...- successione legittima·
- denuncia di successione·
- atti dello stato civile·
- art. 2697 c.c.·
- art. 485 cod. civ.·
- accertamento qualità di erede·
- onere della prova·
- prova del rapporto parentale·
- accettazione tacita eredità·
- legittimazione ad agire