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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/01/2026, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1177/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2705/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401545771 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: in via principale, rigetto del ricorso;
in via subordinata, parziale accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112401545771 del 28.10.2024 con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) e l'omesso pagamento di quanto dovuto, relativamente agli anni 2018-2020, oltre interessi e sanzioni, relativamente all'immobile di Indirizzo_1 Daticatastali_2, Daticatastali_1 e Daticatastali_3.
La ricorrente lamenta che, degli immobili indicato nell'atto impositivo, solo quello di Indirizzo_1
Daticatastali_1 sarebbe ad essa riferibile in forza di contratto di locazione, ma solo fino alla intervenuta cessazione avvenuta il 31 dicembre 2018, data fino alla quale avrebbe regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto, mentre per gli anni successivi sarebbe venuto meno ogni collegamento con l'immobile.
Si è costituita Roma Capitale che ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in subordine, il parziale accoglimento.
In particolare, ha evidenziato di non avere riscontrato posizioni già attive per l'immobile Daticatastali_1 da cui potesse dedursi il precedente assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento della tassa per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e che, inoltre, la ricorrente non avrebbe prodotto documentazione attestante che il possesso dell'immobile Daticatastali_1 fosse effettivamente cessato alla data del 31.12.2018. Non risulterebbe, inoltre, il mancato possesso delle unità sub. 583 e sub. Daticatastali_3.
In via subordinata, ha chiesto il parziale annullamento dell'atto impositivo.
Quest'ultimo, infatti, «dovrebbe essere rideterminato con l'esclusione totale dei sub. 583 e Daticatastali_3, nonché con l'esclusione del Daticatastali_1 in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018» anche con riferimento alla superficie sottoponibile a tassazione e conseguente rideterminazione degli interessi e sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non vi è, infatti, alcun documento di riscontro circa il fatto che sarebbero riferibili alla ricorrente gli immobili di Indirizzo_1 Daticatastali_2 e Daticatastali_3.
Per quanto riguarda l'immobile Daticatastali_1, non può trovare accoglimento il motivo di ricorso secondo cui l'imposta non sarebbe dovuta in quanto la ricorrente avrebbe cessato il godimento a seguito di risoluzione anticipata, alla data del 31 dicembre 2018, dal contratto di locazione la cui scadenza naturale era fissata in anni quattro, con decorrenza dal 18 luglio 2016. Non vi è, infatti, alcuna prova documentale circa l'anticipato recesso e la sua registrazione.
Non vi è, inoltre, alcuna prova dell'avvenuto pagamento per l'anno 2018, sicchè correttamente l'amministrazione comunale ne ha richiesto il pagamento per le annualità 2018-2019 e 2020.
Rispetto, poi, alla specifica contestazione della parte ricorrente circa la effettiva misura dell'immobile, che dovrebbe essere di superficie pari a mq. 100 e non di 259 come indicato nell'avviso di accertamento, oltre al fatto che la misura indicata dalla ricorrente appare coerente con la descrizione dell'immobile come risultante dal contratto di locazione, deve tenersi conto che parte resistente non ha dato prova di una maggiore estensione.
In conclusione, l'atto è parzialmente illegittimo nella parte in cui indica, quale immobile sottoposto alla imposizione, quelli di Indirizzo_1 Daticatastali_2 e Daticatastali_3. Per quanto riguarda, poi, l'immobile Daticatastali_1, la pretesa è legittima per le tre annualità, dovendosi tuttavia ridurre il calcolo della superficie tassabile in mq. 100. Conseguentemente, dovrà essere ridotta la pretesa secondo la limitazione della legittimità della pretesa impositiva, anche relativamente agli interessi e alle sanzioni.
Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto impositivo nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese di lite
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TRISCARI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2705/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401545771 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: in via principale, rigetto del ricorso;
in via subordinata, parziale accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 112401545771 del 28.10.2024 con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) e l'omesso pagamento di quanto dovuto, relativamente agli anni 2018-2020, oltre interessi e sanzioni, relativamente all'immobile di Indirizzo_1 Daticatastali_2, Daticatastali_1 e Daticatastali_3.
La ricorrente lamenta che, degli immobili indicato nell'atto impositivo, solo quello di Indirizzo_1
Daticatastali_1 sarebbe ad essa riferibile in forza di contratto di locazione, ma solo fino alla intervenuta cessazione avvenuta il 31 dicembre 2018, data fino alla quale avrebbe regolarmente provveduto al pagamento di quanto dovuto, mentre per gli anni successivi sarebbe venuto meno ogni collegamento con l'immobile.
Si è costituita Roma Capitale che ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in subordine, il parziale accoglimento.
In particolare, ha evidenziato di non avere riscontrato posizioni già attive per l'immobile Daticatastali_1 da cui potesse dedursi il precedente assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento della tassa per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e che, inoltre, la ricorrente non avrebbe prodotto documentazione attestante che il possesso dell'immobile Daticatastali_1 fosse effettivamente cessato alla data del 31.12.2018. Non risulterebbe, inoltre, il mancato possesso delle unità sub. 583 e sub. Daticatastali_3.
In via subordinata, ha chiesto il parziale annullamento dell'atto impositivo.
Quest'ultimo, infatti, «dovrebbe essere rideterminato con l'esclusione totale dei sub. 583 e Daticatastali_3, nonché con l'esclusione del Daticatastali_1 in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018» anche con riferimento alla superficie sottoponibile a tassazione e conseguente rideterminazione degli interessi e sanzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Non vi è, infatti, alcun documento di riscontro circa il fatto che sarebbero riferibili alla ricorrente gli immobili di Indirizzo_1 Daticatastali_2 e Daticatastali_3.
Per quanto riguarda l'immobile Daticatastali_1, non può trovare accoglimento il motivo di ricorso secondo cui l'imposta non sarebbe dovuta in quanto la ricorrente avrebbe cessato il godimento a seguito di risoluzione anticipata, alla data del 31 dicembre 2018, dal contratto di locazione la cui scadenza naturale era fissata in anni quattro, con decorrenza dal 18 luglio 2016. Non vi è, infatti, alcuna prova documentale circa l'anticipato recesso e la sua registrazione.
Non vi è, inoltre, alcuna prova dell'avvenuto pagamento per l'anno 2018, sicchè correttamente l'amministrazione comunale ne ha richiesto il pagamento per le annualità 2018-2019 e 2020.
Rispetto, poi, alla specifica contestazione della parte ricorrente circa la effettiva misura dell'immobile, che dovrebbe essere di superficie pari a mq. 100 e non di 259 come indicato nell'avviso di accertamento, oltre al fatto che la misura indicata dalla ricorrente appare coerente con la descrizione dell'immobile come risultante dal contratto di locazione, deve tenersi conto che parte resistente non ha dato prova di una maggiore estensione.
In conclusione, l'atto è parzialmente illegittimo nella parte in cui indica, quale immobile sottoposto alla imposizione, quelli di Indirizzo_1 Daticatastali_2 e Daticatastali_3. Per quanto riguarda, poi, l'immobile Daticatastali_1, la pretesa è legittima per le tre annualità, dovendosi tuttavia ridurre il calcolo della superficie tassabile in mq. 100. Conseguentemente, dovrà essere ridotta la pretesa secondo la limitazione della legittimità della pretesa impositiva, anche relativamente agli interessi e alle sanzioni.
Il parziale accoglimento del ricorso comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'atto impositivo nei termini di cui in motivazione. Compensa le spese di lite