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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3757/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate RI - Cosenza - Via Xxiv Maggio- Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230021368937003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - RI, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, relativa all'imposta di registro risalente all'anno 2021, eccependo che il notaio rogante avrebbe tempestivamente provveduto alla registrazione dell'atto notarile (entro 30 giorni dalla stipula) e che le imposte sarebbero state correttamente versate, sicché la cartella impugnata sarebbe scaturente dall'errore materiale sull'anno di stipula indicato in atto, corretto mediante postilla.
La ricorrente, dunque, ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate - RI non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Dall'esame dell'atto di compravendita oggetto di accertamento si evince la regolare registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate e, dunque, il regolare versamento dell'imposta di registro, nei 30 giorni dalla stipula dello stesso.
Per tale motivo, il ricorso deve essere accolto, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna Agenzia delle Entrate - RI al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3757/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate RI - Cosenza - Via Xxiv Maggio- Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230021368937003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1, con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate - RI, ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, relativa all'imposta di registro risalente all'anno 2021, eccependo che il notaio rogante avrebbe tempestivamente provveduto alla registrazione dell'atto notarile (entro 30 giorni dalla stipula) e che le imposte sarebbero state correttamente versate, sicché la cartella impugnata sarebbe scaturente dall'errore materiale sull'anno di stipula indicato in atto, corretto mediante postilla.
La ricorrente, dunque, ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate - RI non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Dall'esame dell'atto di compravendita oggetto di accertamento si evince la regolare registrazione dello stesso presso l'Agenzia delle Entrate e, dunque, il regolare versamento dell'imposta di registro, nei 30 giorni dalla stipula dello stesso.
Per tale motivo, il ricorso deve essere accolto, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- condanna Agenzia delle Entrate - RI al pagamento delle spese in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco