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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/02/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 3071/2022 in data 17.5.2022, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBONI GIANLUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
FRÀ GIOCONDO 36, TREVISO, attore / opponente contro
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI Controparte_2 P.IVA_2
MARCO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VICOLO SAN BERNARDINO 5/A, VERONA, convenuta opposta
*** avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“Accertati i fatti esposti
In via preliminare Dichiararsi la prescrizione dell'azione e domanda avversaria per l'inerzia di parte ricorrente per periodo ultradecennale a partire dalla scadenza dell'obbligo di pagamento del credito azionato Nel merito
- Accertarsi e dichiararsi che parte ricorrente non ha offerto prova di aver acquistato la titolarità della posizione azionata in via monitoria e per l'effetto la sua carenza di legittimazione attiva in relazione alla domanda di pagamento azionata;
revocarsi il decreto ingiuntivo e respingersi la domanda di pagamento avversaria. - Accertarsi e dichiararsi che la ricorrente non ha dato dimostrazione dell'avvenuta erogazione della somma pretesamente finanziata mediante il contratto di prestito agli atti, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta, respingersi la domanda di pagamento e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertarsi e dichiararsi l'inattendibilità della quantificazione operata ex adverso, respingersi la domanda di pagamento, dichiararsi la non debenza della somma ingiunta nè di ogni altra diversa somma e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
- Accertarsi e dichiararsi l'usurarietà e l'indeterminatezza delle clausole contrattuali concernenti gli interessi moratori e le conseguenze derivanti dallo stato di mora, dichiararsi la nullità – anche per mancanza di effettiva pattuizione con parte opponente avente la qualità di soggetto consumatore - di ogni relativa previsione e la non debenza di tutte le relative poste contenute nell'estratto conto avversario e così di conseguenza l'inattendibilità del quantum determinato da controparte e la non debenza della somma ingiunta.
- Accertarsi e dichiararsi la nullità per difetto di causa, e comunque per mancanza di meritevolezza degli interessi attraverso la stessa ex adverso perseguiti, dell'operazione negoziale posta in essere mediante il contratto di prestito finalizzato all'acquisto rateale del bene-servizio ed il contratto di consulenza ex adverso azionati e quindi respingersi l'azione avversaria
- Accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo de quo e comunque revocarsi il provvedimento stesso, siccome pronunciato in carenza dei presupposti di legge sotto ogni profilo, di legittimazione, di prova e di validità, respingendo ogni pretesa avversaria e dichiarandosi in ogni caso che nulla è dovuto da parte del soggetto opponente.
- In via istruttoria
Richiamate le eccezioni e difese tutte contenute negli scritti difensivi di parte opponente
e richiamate in particolare le eccezioni e difese di cui alla nota di osservazioni alla CTU di data 06/03/2024, che di seguito si trascrive: “TRIBUNALE DI TREVISO NOTA DI OSSERVAZIONI RISPETTO ALLA CTU Nel procedimento R.G. 3071/2022 – Giudice dr. Massimo De Luca - promosso con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da CONTRO *** *** Parte_1 Controparte_1
*** Il procuratore del sig. , in relazione alla consulenza tecnica Parte_1 predisposta dal dr. , dimette le seguenti osservazioni: Parte_2
1) il consulente alla pagina 5 della propria relazione, dopo aver rilevato che la data di decadenza del beneficio del termine in relazione al rapporto oggetto di causa dev'essere fissata al 26/03/2012, espone che parte opponente nella propria prima memoria ex art. 183 6° comma cpc ha eccepito l'avvenuta prescrizione del credito, ma dichiara di non essersi occupato in sede di CTU di tale circostanza.
Si rileva che, benché non ricompresa nel quesito posto dal Tribunale, l'aspetto della prescrizione avrebbe ciò nonostante dovuto essere esaminato e valutato nelle sue conseguenze, stante la decisività di tale questione ai fini del decidere. Per tale ragione il consulente avrebbe dovuto considerare tale eccezione, sottoponendo al Tribunale ogni considerazione rilevante al riguardo. A tal proposito si evidenzia che nella suddetta prima memoria si espose quanto segue: data la decadenza dal beneficio del
Pag. 2 di 8 termine individuata alla data del 26.03.2012, deve assumersi la suddetta data come momento di decorrenza del termine iniziale del periodo decennale di prescrizione. Il primo atto interruttivo della prescrizione va individuato nella notifica del Decreto
Ingiuntivo avvenuta in data 04/04/2022 a termine ormai maturato.
Deve ritenersi improduttiva di effetti interruttivi la lettera di data 11.11.2020 (doc. 5 avversario) siccome priva di alcun elemento in grado di individuare attraverso criteri conosciuti o conoscibili dal debitore il rapporto in tesi inadempiuto e cioè il contratto
OS Finance / IM di data 18.1.11. A tale scopo avrebbero potuto condurre esclusivamente indicazioni capaci di individuare il contratto e il relativo rapporto: il che non è, cosa che non consente di rinvenire nella lettera in oggetto i caratteri di diffida ad adempiere valida ed efficace quale costituzione in mora in ordine al rapporto azionato successivamente in via monitoria. Nessun effetto individuatore del rapporto poteva del resto derivare dalle denominazioni sociali di Intesa Sanpaolo npl Pt_3 disgiuntamente da qualsiasi riferimento a OS Finance, nemmeno menzionata nel documento. Si ritiene che, attesa la natura tranchant dell'eccezione, il CTU, quale ausiliario del Giudice, ben avrebbe potuto e dovuto affrontare l'aspetto in questione, anche al di là degli stretti termini del quesito.
2) Il CTU, nell'affrontare l'aspetto dell'eccepita usurarietà degli interessi moratori si è limitato a considerare il tasso nominale applicato dalla banca, senza considerare gli altri addebiti applicati a carico della parte finanziaria in conseguenza della mora, laddove nel caso di specie, lo sforamento rispetto ai limiti di legge si è verificato anche
a causa della molteplicità degli addebiti e per la relativa ingenza come emerge dal doc.
7 avversario ove, a mero titolo di esempio, alla pag. 6, vengono elencate in data
26.3.2012 rispettivamente due poste passive di euro 9.258,81 e di euro 1.068,20 per decadenza dal beneficio del termine ed a titolo di non meglio specificato addebito penale. Non risulta che il consulente, nella propria valutazione che l'ha portato ad escludere l'avvenuto addebito di interessi moratori usurari, abbia considerato la posta passiva di € 9.258,81 invero presente nel conteggio prodotto dalla banca ricorrente. Ne è derivata una sottovalutazione dell'ammontare complessivo dei costi addebitati a parte opponente in forza della mora e per l'effetto ad una determinazione erronea e riduttiva dell'entità delle conseguenze poste a carico di parte opponente. Si ritiene che la considerazione di tutte le poste passive ricollegabili alla mora, nessuna esclusa, avrebbe portato invece all'accertamento di uno sforamento dei limiti dell'usura sotto il profilo della mora.
Si chiede che il CTU voglia rivedere le proprie conclusioni peritali considerando la suddetta osservazione e voglia altresì estendere la propria analisi all'aspetto dell'eccepita prescrizione del diritto di agire in via monitoria. Con osservanza. Treviso, lì 6 marzo 2024 Avv. Gianluca Zamboni”
- Disporsi la rinnovazione delle indagini peritali stante il fondamento delle eccezioni e difese di parte opponente in relazione alle carenze ed alle erroneità rinvenibili al riguardo nella consulenza tecnica d'ufficio disposta nella causa presente;
- Spese ed onorari rifusi”;
- per Controparte_3 [...]
Controparte_2
Pag. 3 di 8 “In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2. Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione;
Nel merito:
3. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti Controparte_1 di della somma di € 27.183,62 (ovvero quella diversa somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI
(comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
, tramite la propria mandataria , aveva Controparte_1 Controparte_2 ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 605/2022 con cui era stato ingiunto ad
, quale coobbligato in solido della , di pagare la Parte_1 Controparte_4 somma di € 27.183,62, oltre ad interessi e spese, in forza del contratto di finanziamento n. 890002829087.
L'ingiunto ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo:
- il difetto di titolarità del credito in capo all'opposta;
- la mancanza di prova dell'erogazione della somma asseritamente finanziata da parte dell'ente mutuante;
- la mancanza di prova del credito, essendo a tal fine inidoneo l'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto in sede monitoria;
- la prescrizione del diritto;
- la vessatorietà delle clausole contrattuali relative alla pattuizione di interessi moratori, penali, spese;
- l'indeterminatezza e l'usurarietà degli interessi moratori.
L'opposta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, le parti hanno scambiato le Cont memorie di cui all'art. 183 co. 6 ratione temporis vigente. In particolare l'attore, con la prima memoria istruttoria, ha ulteriormente eccepito la nullità per difetto di causa del contratto di finanziamento.
La causa viene ora in decisione dopo essere stata istruita a mezzo di CTU contabile.
***
Pag. 4 di 8 Stante la natura potenzialmente assorbente della questione, si ritiene di dover affrontare anzitutto l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento sollevata dall'attore con la prima memoria ex art. 183 co. 6 CPC. L'attore sostiene che il contratto di finanziamento, pacificamente collegato al contratto di consulenza tra IM ed EX ON TA SR (parimenti prodotto sub doc. 3 fasc. mon.), sarebbe privo di causa dal momento che “l'obbligo di restituzione azionato in via monitoria non ha quindi alcuna relazione causale con l'effettiva messa a disposizione di somme da parte di OS, ma, ancor prima, sul piano logico, con l'effettiva erogazione della prestazione oggetto del contratto di consulenza a favore di IM, che deve pagare in ogni evenienza, a prescindere dall'effettiva erogazione di somme da parte di OS o dell'esecuzione della prestazione di consulenza promessa da EXconsult”.
Detta tesi, per quanto suggestiva, non può trovare accoglimento.
Non si comprende invero per quale ragione – che nemmeno l'attore è stato in grado di esplicitare compiutamente – sarebbe privo di causa un contratto di finanziamento collegato ad un contratto di compravendita o di prestazione di servizi, essendo immediatamente evidente la funzione economico sociale del collegamento negoziale.
Peraltro, trattasi di fattispecie non solo diffusissima nella pratica, ma anche espressamente disciplinata dal legislatore, ancorché solo con riferimento ai contratti conclusi con consumatori (cfr. art. 121 co. 1 lett. d) e art. 125-quinquies TUB), il che di per sé esclude l'assenza di una causa meritevole.
Laddove si ritenesse invece che l'eccezione attorea si riferisce al solo art. 13 del contratto di finanziamento (per cui “eventuali controversie tra il Cliente e il Convenzionato non escludono né sospendono l'obbligo del Cliente di corrispondere a OS le rate e/o i rimborsi convenuti”), come pare di desumersi dall'esposizione non del tutto chiara svolta dall'attore, in realtà si farebbe riferimento a circostanze che non hanno alcuna attinenza col momento genetico del contratto, ma che riguardano piuttosto la fase esecutiva dello stesso (nello specifico, l'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore del servizio) e che pertanto non incidono sulla causa del contratto, ma possono semmai dare ingresso alle ordinarie azioni accordate dall'ordinamento a tutela dell'inadempimento.
Occorre a tal punto richiamare il già citato art. 125-quinquies TUB, il quale prevede che
“in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”. Per quanto la disposizione in esame non sia applicabile alla fattispecie oggetto di causa (essendo pacifico che il contratto venne concluso non da un consumatore, ma da un'impresa commerciale), la stessa risulta di particolare ausilio interpretativo, poiché conferma che:
- l'eventuale inadempimento del fornitore non incide sulla causa del contratto di finanziamento, ma solo sulla sua fase esecutiva (accordando per l'appunto al consumatore una speciale azione di risoluzione per inadempimento del collegato contratto di finanziamento, integrativa o aggiuntiva rispetto alle azioni che il consumatore può esercitare in base alle disposizioni applicabili ad ogni rapporto contrattuale, volta a prevedere una protezione supplementare specifica in relazione al rapporto intercorrente tra lo stesso e il finanziatore);
Pag. 5 di 8 - anche laddove il contratto fosse stato concluso da un consumatore, sarebbe stato onere di questi chiedere la risoluzione del contratto di inadempimento, il che non
è avvenuto nel caso di specie;
- a contrario, laddove non si verta in materia di credito al consumo, il consumatore non può che esercitare le ordinarie azioni contrattuali a tutela dell'inadempimento (evidentemente, agendo nei confronti del fornitore inadempiente).
***
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento all'eccezione relativa alla mancata prova del pagamento del servizio da OS ad EX ON, non avendo la finanziata IM mai chiesto la risoluzione del contratto (dovendosi a tal proposito osservare che nel caso di specie il contratto di finanziamento non configura a ben vedere un contratto reale di mutuo, ma un contratto atipico di natura consensuale, in virtù del quale OS si obbligava a pagare direttamente ad EX ON il corrispettivo del servizio erogato ad IM).
Peraltro, pur non essendo il doc. 8 conv. idoneo a provare il pagamento di cui si discute
(trattandosi non di una quietanza proveniente da EX ON, ma di una dichiarazione proveniente dalla stessa Intesa, subentrata a OS), la circostanza può comunque ritenersi provata per presunzioni, avendo IM provveduto anche a rimborsare alcune rate del finanziamento (e non si vede per quale ragione l'avrebbe fatto, se lo stesso non fosse mai stato erogato;
si noti, a tal proposito, che l'odierno attore era anche amministratore di IM, per cui sicuramente a conoscenza dei fatti).
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Si ritiene che l'opposta abbia provato la propria titolarità del credito oggetto di causa. Premesso che il contratto venne concluso da , in persona proprio Controparte_4 dell'odierno attore, con e che quest'ultima si è poi fusa per Controparte_6 incorporazione in , risulta dirimente (provenendo dall'unico Controparte_7 soggetto avente semmai interesse a far constare l'inesistenza della cessione) la CP dichiarazione proveniente dalla stessa Intesa che conferma l'avvenuta cessione a del credito oggetto di causa (doc. 9 conv.), né può ritenersi (come invece afferma l'attore) che detta dichiarazione sia “priva di elementi di individuazione oggettivi”, posto che la dichiarazione fa testuale riferimento al “contratto di finanziamento stipulato in data 31/01/2011 con … codice anagrafico banca 890002829087”, Controparte_4 ossia proprio il contratto di cui si discute. Sul punto si richiama altresì il condivisibile orientamento espresso da Cass. 10200/2021, per cui la dichiarazione del cedente unitamente al possesso del titolo da parte della cessionaria costituiscono validi elementi presuntivi al fine di ritenere provata la cessione del credito).
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È inconferente l'eccezione attorea relativa all'inidoneità del certificato ex art. 50 TUB a fornire prova del credito, dal momento che nel presente caso non si discute di un rapporto di conto corrente (sola tipologia contrattuale in relazione alla quale ha senso la produzione di un “estratto conto”, nel senso proprio del termine), per cui è sufficiente che vi sia la prova del fatto da cui sorge l'obbligo restitutorio, ricadendo negli oneri di prova del debitore la dimostrazione dell'evento estintivo, ossia del pagamento (cfr.
Pag. 6 di 8 Cass. 13533/2001); a tal proposito la convenuta ha prodotto il contratto di finanziamento (doc. 3 fasc. mon.) e l'attore non ha nemmeno allegato l'esistenza di pagamenti atti ad estinguere – in tutto o in parte – il debito.
***
L'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento. Il contratto venne concluso il 18.1.2011 e la prescrizione decennale deve ritenersi interrotta dalla raccomandata dell'11.11.2020 (doc. 5 fasc. mon.), pacificamente ricevuta il 24.12.2020 (doc. 6 fasc. mon.). Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, infatti, la raccomandata di cui si discute conteneva non solo una generica intimazione di pagamento (asseritamente non riconducibile ad alcun rapporto), ma anche il testuale riferimento al contratto n.
2829087 (si vedano le indicazioni riportate a margine della lettera).
***
Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione relativa alla vessatorietà dell'art. 16 del contatto (relativo agli interessi moratori, alle penali e alle spese addebitate in conseguenza dell'inadempimento del finanziato), trattandosi di clausola specificamente approvata per iscritto e non essendo invece applicabile la disciplina consumeristica (che richiederebbe la trattativa individuale sulle clausole vessatorie), essendo evidente che l'odierno attore si rese garante della IM non quale consumatore, ma quale professionista (essendo egli socio e amministratore della debitrice principale;
cfr. sul punto Cass. 32225/2018, per cui “i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore”).
***
Quanto infine alla misura degli interessi moratori e delle penali per l'inadempimento, da un lato va esclusa l'usurarietà delle relative pattuizioni (come accertato dal CTU, il tasso di mora, contrattualmente pari al 12,3417%, ossia al TAEG + 2,00%, è inferiore alla soglia d'usura “di mora”, pari al 19,20%), dall'altro è risultato il modesto addebito di spese non dovute per totali € 285,07, cosicché il credito vantato dall'opposta è pari ad
€ 26.898,54 (sul punto si rinvia alle più che condivisibili conclusioni raggiunte dal CTU, il quale ha in particolare osservato che “l'addebito di € 9.258,81 del 26.3.2012 non rappresenta una penale o costi bancari, ma costituisce il debito in linea capitale alla data di decadenza del beneficio del termine del 26.3.2012”).
***
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, disponendosi però la condanna dell'attore al pagamento in favore della convenuta della detta somma di € 26.898,54, oltre agli ulteriori interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la pressoché integrale soccombenza dell'attore (che ha visto il proprio debito ridotto della modestissima somma di € 285,07) e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa.
Pag. 7 di 8 Parimenti le spese di CTU devono essere poste a carico dell'attore soccombente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna a pagare ad la somma di € Parte_1 Controparte_1
26.898,54, oltre agli ulteriori interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo;
3. condanna a rifondere ad le spese di Parte_1 Controparte_1 lite del presente giudizio, liquidate in € 6.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
4. pone in via definitiva le spese di CTU a carico dell'attore . Parte_1
Così deciso in Treviso, 25 febbraio 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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