Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 90 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Francesco Parte_1 C.F._1
Cualbu, come da procura in atti;
appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Gregu, come da CP_1 C.F._2 procura in atti;
appellato e appellante incidentale
, , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , , ,
[...] CP_11 CP_12 Controparte_13 [...]
, , , Controparte_14 CP_15 Controparte_16 CP_17 CP_18
,
[...] Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
, ,
[...] Controparte_22 Controparte_23 Controparte_24
, , , ed CP_25 Controparte_26 CP_27 CP_28
Controparte_29
*****
All'udienza del 14 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Conchiude l'appellante perché la Corte adita per i motivi esposti voglia accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione e riconfermate nella memoria del 10 aprile 2013, sospendendo e annullando la sentenza del primo Giudice con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo rigetto della domandata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarare: In via principale,
l'inammissibilità dell'appello per essere non rispondente ai requisiti stabiliti ex artt. 342 e 434
c.p.c. e per esser stata proposta una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. con vittoria di spese e competenze di lite. In via subordinata e nel merito, confermare la sentenza impugnata e rigettare il proposto appello, in quanto infondato, sia in fatto, sia in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite. In via Incidentale Condizionato (all'esito dell'eventuale accoglimento della domanda dell'appellante), accogliere la domanda anche riconvenzionale formulata dall'appellato all'udienza del 19.1.2023, con vittoria di spese e competenze di lite, anche con riferimento al precedente giudizio da liquidarsi nella loro totalità.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2012, convenne in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Nuoro ed espose che: 1) era proprietaria – per acquisto fattone da CP_1
Per
con atto pubblico a rogito del Notaio il 29 giugno 1977 – di un locale Persona_1 commerciale ubicato in Nuoro, via Roma 13, censito al NCEU al foglio 45, mappale 1157; 2)
l'immobile in questione aveva due accessi, uno dalla via Roma e uno, speculare al primo e collocato dal lato opposto, da una via privata (cui si accedeva dalla via Cavour) catastalmente indicata come
“andito” e censita al Foglio 45, Mappali 1155 e 1156; 3) tale strada privata, secondo l'accertamento catastale della proprietà urbana 22 dicembre 1939, risultava essere di proprietà di Controparte_30
e dei germani fu (tra i quali la propria dante causa ); 4) la proprietà fu Per_1 Per_3 Persona_1 poi volturata in catasto, nel 1979, alla “Ditta Cualbu Mena”; 5) la strada privata era delimitata, oltre che dall'immobile di sua proprietà, dagli edifici di proprietà di , CP_29 CP_1 eredi dell'Avv. Gabriele Manca, germani , coniugi;
6) tutti i proprietari di tali Pt_1 CP_31 immobili, nonché i loro aventi causa, avevano legittimo accesso alla strada privata, ad eccezione del convenuto e dei suoi danti causa;
7) l'immobile acquistato dal convenuto il 24 CP_1 ottobre 2006 con atto a rogito del Notaio – distinto al NCEU al Foglio 45, mappale 1140, Per_4 subalterno 2, cui risulta graffato il mappale 1142 –, infatti, confinava con la strada privata attraverso un muro totalmente chiuso, privo di accesso alla strada e di qualsiasi apertura su di essa;
8) incurante di ciò e senza averne diritto, il convenuto aveva intrapreso opere di demolizione e ricostruzione dell'edificio con realizzazione, nel muro precedentemente chiuso, di due ampie vedute, di un ingresso pedonale e di un ingresso carraio.
Tanto premesso in fatto, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare che il convenuto non aveva diritto né di passaggio, né di utilizzazione, in alcun modo, della strada privata di cui in narrativa, né diritto di aprire su di essa vedute o aperture di qualsiasi genere da realizzarsi nel muro dell'edificio di proprietà del convenuto medesimo, confinante con detta strada privata, edificio a cui favore non esisteva diritto di accesso alle e dalla strada privata e che non aveva diritto di veduta sulla strada stessa.
Incardinatosi il contraddittorio, il 21 gennaio 2013 si costituiva in giudizio , CP_1 contestando in fatto e diritto la domanda dell'attrice e precisando che: 1) l'immobile da lui acquistato nell'ottobre 2006 era stato da lui stesso demolito e ricostruito nel novembre/dicembre
2006 al fine di adibirlo a propria abitazione;
2) la ricostruzione era stata fatta tenendo conto che l'immobile in questione, sin dai primi del 1900, aveva un duplice accesso: sia dalla via Cavour, sia dalla via Keynes, ossia la strada asseritamente qualificata come privata dall'attrice; 3) tale strada, o
“andito comune”, distinta in NCEU al Foglio 45, mappali 1155 e 1156, era stata rilevata toponomasticamente dal Comune di Nuoro quale via Keynes e dal Comune medesimo, che non era proprietario, fu sempre curata, mantenuta (anche attraverso opere di urbanizzazione quale condotte di acqua e fogna), asfaltata;
le stesse abitazione dei frontisti, compresa quella dell'attrice, riportavano il numero civico sull'ingresso; 4) il certificato storico per immobile rilasciato dall'Agenzia del territorio di Nuoro in data 27 novembre 2012 individuava la strada privata quale proprietà comune di tutti i proprietari degli immobili frontisti, ivi compreso il convenuto;
5) l'attrice non aveva alcuna proprietà, comproprietà o compossesso tale da legittimarla a chiedere di escludere la proprietà o comproprietà del convenuto;
6) l'immobile di proprietà del convenuto, comunque, aveva sempre avuto, fin dall'origine, ossia dai primi del novecento, e comunque da oltre ottant'anni, accesso, vedute e passaggio carrabile e pedonale su detta strada privata, da sempre esercitato dai vari proprietari che si erano succeduti, danti causa dello stesso convenuto;
7) il convenuto medesimo, unendo il proprio possesso a quello esercitato dai propri danti causa, era nel possesso pubblico, pacifico e ininterrotto, da ben oltre vent'anni, della servitù di veduta, accesso, passaggio pedonale e carrabile sulla strada privata in questione.
Tanto argomentato in fatto, il convenuto sostenne in via principale il difetto di interesse ad agire dell'attrice o il suo difetto di legittimazione ad agire e, comunque, l'infondatezza dell'avversa domanda;
in via riconvenzionale, previo accertamento che l'immobile di sua proprietà aveva sempre avuto accesso e vedute sulla attuale via Keynes e che sia il convenuto che i suoi danti causa avevano sempre utilizzato tale via quale passaggio carrabile e pedonale per raggiungere l'immobile, domandò di essere dichiarato proprietario esclusivo ed in subordine comproprietario, per maturata usucapione, della via Keynes, catastalmente indicata al NCEU al foglio 45, mappali 1155 e 1156, con ordine alla conservatoria di procedere alla trascrizione della sentenza e vittoria di spese di lite.
Sempre in via riconvenzionale, il convenuto citò in giudizio i litisconsorti , CP_25 [...]
, , , Controparte_26 CP_28 CP_27 Controparte_29 CP_7
Il giudizio proseguì con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e parte attrice, nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. – depositata il 14 marzo 2013 – specificò che la domanda era “volta alla affermazione del dominio dell'attrice nell'andito in questione, con possesso ultraventennale suddiviso tra la medesima , i suoi fratelli germani e Pt_1 gli eredi dell'Avv. Gabriele Manca” e che solo in subordine la pronuncia del Tribunale era invocata al fine di accertare che nessun diritto poteva essere riconosciuto in capo al convenuto.
In corso di causa l'attrice propose ricorso ex art. 669 quater lamentando la limitazione dell'utilizzo della strada privata e gli atti di turbativa realizzati dal mediante il posizionamento di bidoni CP_1 della spazzatura e condutture di acqua e gas. Istanza respinta con ordinanza del 13 aprile 2015.
Il tribunale, istruita la causa con documenti e testimoni, con sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19 gennaio 2019 respinse entrambe le domande proposte dalle parti.
Qualificata la domanda principale proposta dalla come negatoria servitutis, riteneva non Pt_1 dimostrata la prova della proprietà e/o comproprietà della strada a titolo derivativo: l'atto di acquisto del 1977 non conteneva infatti alcun riferimento a detta strada, mentre le risultanze catastali non erano idonee a dimostrare la situazione proprietaria del bene. La domanda di riconoscimento della proprietà/comproprietà per usucapione era stata formulata dalla Pt_1 tardivamente, e in ogni caso la stessa conformazione della strada, aperta verso la pubblica via, accessibile da chiunque, non delimitata, manutenuta e curata dal comune, che aveva anche apposto i numeri civici alle abitazioni, era incompatibile con una situazione di possesso esclusivo e uti dominus.
Allo stesso modo, non poteva trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto per l'assenza di prova di un possesso/compossesso protratto per il ventennio utile all'acquisto a titolo originario. Nel 2006, al tempo dell'acquisto del , l'edificio era privo di CP_1 varchi o aperture sulla via Keynes, murate presumibilmente per ragioni di sicurezza da un'epoca che s'ignorava, così che non era dato comprendere se l'eventuale possesso si fosse protratto continuativamente per un ventennio e per quanto tempo fossero rimasti chiusi ai fini dell'eventuale estinzione del diritto per non uso. Il possesso di una servitù di passaggio e di veduta risultava pertanto dimostrato soltanto a decorrere dall'effettuazione dei lavori da parte del , dunque dal 2006, per un arco di tempo CP_1 insufficiente all'acquisto del diritto.
Il tribunale rigettava entrambe le domande e liquidava le spese secondo la maggior soccombenza della , che era condannata a sopportare per intero quelle della fase cautelare, nella quale era Pt_1 rimasta totalmente soccombente, unitamente a metà delle spese del merito per la maggior soccombenza.
Avverso la sentenza ha proposto appello la richiamando le conclusioni formulate nel primo Pt_1 grado del giudizio e riconfermate nella memoria del 10/4/2013, invocando il possesso del c.d
“andito” sin dal 1977 da parte della famiglia , sua dante causa, e dei frontistanti e, viceversa, Per_1
l'inesistenza di alcun diritto del , il cui muro di confine era cieco, privo di aperture e finestre CP_1 verso tale strada da oltre trent'anni.
Ha resistito , eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. CP_1
342 c.p.c. e in ogni caso la sua infondatezza, riproponendo sotto forma di appello incidentale condizionato la domanda riconvenzionale di usucapione della comproprietà della via Keynes.
Con ordinanza del 20.07.2023 la Corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i terzi chiamati entro il termine del 20 ottobre 2023, litisconsorti necessari rispetto alla domanda riconvenzionale proposta dal . CP_1
Il provvedeva ritualmente alla notifica nei confronti di parte dei convenuti, mentre CP_1 domandava nuovo termine per rinnovare la notifica nei confronti di , Controparte_13
, e nel Controparte_14 Controparte_29 Controparte_4 CP_17 termine assegnato dalla Corte.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria e senza concessione di un ulteriore termine per la notifica, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Con un motivo unico, ai limiti della stessa ammissibilità, la ha sostanzialmente reiterato la Pt_1 domanda proposta nel primo grado del giudizio, confermando le conclusioni ivi formulate, senza peraltro supportare la riproposizione della domanda con precise argomentazioni critiche della decisione del Tribunale.
L'iter logico argomentativo seguito dal primo giudice è stato, infatti, chiaro e lineare: la , Pt_1 dopo aver premesso di essere proprietaria unitamente ad altre persone di una via privata, indicata ora come andito, ora come Via Keynes, cui si accedeva dalla Via Cavour (censita in catasto al Fg. 45, mappali 1155 e 1156), aveva agito in negatoria servitutis al fine di accertare l'inesistenza di qualsivoglia diritto del di aprire varchi e accessi su detta strada;
la legittimazione ad agire in CP_1 negatoria servitutis spetta al proprietario, il quale deve dimostrare, seppure ai soli fini della legittimazione, il titolo;
la aveva inizialmente invocato a sostegno del suo diritto di proprietà Pt_1
l'atto del 29 giugno 1977, con il quale aveva acquistato il fabbricato da , mentre solo Persona_1 in un secondo momento, con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del 14.3.2013, aveva invocato il possesso proprio e dei propri danti causa su detto vicolo;
tale nuova domanda, diversa per petitum e causa petendi, era inammissibile in quanto proposta tardivamente, dopo il maturare delle preclusioni assertive;
dall'altro lato la non aveva dimostrato di essere proprietaria, neppure Pt_1 pro quota, del c.d. andito/vicolo sul quale il aveva aperto accessi e vedute, poiché l'atto CP_1
d'acquisto invocato non conteneva alcuna menzione di detto andito che, in quanto aperto sulla pubblica via, accessibile a chiunque, addirittura denominato Via Keynes e interessato da interventi di manutenzione del che aveva anche apposto i numeri civici sui fabbricati che vi CP_32 prospettavano, era incompatibile con un uso esclusivo, così che non era ravvisabile neppure un acquisto a titolo originario.
Per le medesime ragioni e per la mancanza di una prova del possesso esclusivo ultraventennale, il tribunale rigettava anche la domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale dal convenuto, oggi reiterata sotto forma di appello incidentale incondizionato.
A fronte di un iter decisorio così chiaro e lineare, con l'atto d'appello la non ha affatto Pt_1 criticato le argomentazioni spese dal Tribunale sulla mancanza di prova della proprietà/comproprietà del vicolo/andito ai fini della legittimazione ad agire in negatoria nei confronti del . CP_1
Ora, non sembra possa dubitarsi del fatto che chi agisce per far negare i diritti di un terzo – di accesso/transito/veduta – sul proprio fondo debba dimostrare di essere proprietario del fondo che intende tutelare dalle indebite intromissioni altrui. Nel caso di specie la sosteneva di averne Pt_1 acquistato la proprietà da con atto del 29.6.1977. In realtà l'atto pubblico, con il quale Persona_1 la ha certamente acquistato il fabbricato di via Roma 13 (fg. 45 mapp. 1157), non riporta Pt_1 alcun riferimento a tale andito/mappale, neppure indiretto. Inoltre, la non può vantare, come Pt_1 sostenuto, neppure il possesso pubblico e pacifico … fin da decenni prima del 1977 coi propri fratello e sorelle e con la venditrice Dott. unitamente a tale Gabriele Manca e per Controparte_33 il primo tratto del terreno in contesa col dante causa della CP_29
Come puntualmente affermato dal Tribunale con argomentazioni che si condividono integralmente anche in questa sede, lo stato dei luoghi è oggettivamente incompatibile con un possesso esclusivo:
l'andito è in realtà un vicolo aperto sulla pubblica via, denominato Via Keynes, accessibile da chiunque, sul quale il ha eseguito interventi di urbanizzazione e manutenzione, non ultimo CP_32
l'apposizione dei numeri civici sui fabbricati che vi prospettano, con la conseguenza che difetta il requisito dell'esclusione dell'uso e godimento altrui per ipotizzare un possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario.
Poiché l'attrice non ha dimostrato di essere proprietaria/comproprietaria del vicolo, la domanda di negatoria servitutis non può che essere rigettata per difetto di legittimazione, mentre è inammissibile quella precisata con le conclusioni all'udienza del 10/4/2013, con la quale la , Pt_1 mutando radicalmente petitum e causa petendi ha domandato che venisse accertato … il dominio dell'attrice nell'andito in questione, con possesso ultraventennale suddiviso tra la medesima
, i suoi fratelli germani e gli eredi dell'Avv. Gabriele Manca come indicati in citazione. Pt_1
Domanda in ogni caso infondata per le ragioni già dette, ossia per mancata prova di un possesso esclusivo e ultraventennale esercitato su detta strada uti dominus (o meglio, uti condominus) dalla e dai suoi danti causa. Pt_1
In conseguenza del rigetto dell'appello principale rimane assorbito l'appello incidentale condizionato, per il quale non risultava neppure integrato il litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i proprietari di fabbricati prospettanti il vicolo in oggetto.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi per la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza, e sono pertanto poste a carico dell'appellante, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 commi 1bis e 1quater T.U. Spese di giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 26/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Nuoro il 19.01.2023;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore di parte appellata le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater T.U. Spese di giustizia.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni