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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 389/2021 posta in decisione all'udienza del 1^ ottobre 2024, con termini ex art. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale C.F._2 sulla minore (C.F. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dall'Avv. Vincenzo Cimino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Frattamaggiore (NA), via Roma n. 25;
-Attore - contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Beccia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Bojano (CB), via Calderari n. 17;
- Convenuto - nei confronti di
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Spina, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Campobasso, Corso Mazzini n. 80;
-Terzo Chiamato -
OGGETTO: responsabilità contrattuale, lesione autoprodotta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti. pagina 1 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in qualità Parte_1 Parte_2 di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , hanno Persona_1 convenuto in giudizio per sentire accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 di quest'ultima per i danni subiti dalla minore a causa della caduta occorsa in data
4.01.2020, alle ore 18.30 circa, allorché la bambina, mentre partecipava alle attività di animazione, all'interno della baby room dell'Hotel Miletto di Campitello Matese
(CB), perdeva l'equilibrio a causa degli animatori che rovinavano a terra, travolgendo la piccola ed altri bambini, riportando la rottura dell'incisivo superiore Per_1 sinistro oltre ad ecchimosi al labbro e graffi vari e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti.
La parte attrice ha premesso: che la minore, presente all'interno della ludoteca dell'Hotel Miletto, in Campitello Matese, dove soggiornava con i genitori, mentre partecipava alle attività di animazione, perdeva l'equilibrio per la negligenza degli animatori (impegnati a giocare ad un cruento acchiapparello), che rovinavano a terra travolgendo la piccola ed altri bambini;
che, a seguito della caduta, la Guardia
Medica di Campitello Matese accertava la “frattura del dente n. 2.1, con gonfiore ed ecchimosi del labbro adiacente”; che, in data 6.1.2020, la minore veniva sottoposta a visita specialistica odontoiatrica, che riscontrava una “frattura smalto-dentinale dell'incisivo centrale sup sx (2.1) con dolenzia spontanea e ipersensibilità agli stimoli termici”, prescriveva la terapia di “incappucciamento indiretto dell'2.1” e “ricostruzione in composito del 2.1” e, al raggiungimento della maggiore età, la “riabilitazione protesica inamovibile mediante corona in ceramica del 2.1”; di aver invitato alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita l'Hotel Miletto e la in CP_1 qualità di titolare dell'Hotel, con esito negativo.
A sostegno della domanda ha dedotto: - la sussistenza in capo alla della CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto società proprietaria e custode dei locali dove si è verificato l'evento dannoso, dunque obbligata alla vigilanza e controllo su di essi al fine di rimuovere i pericoli (in particolare, se l' avesse adottato CP_1 accorgimenti volti a rendere sicura la stanza dei giochi dell'albergo e gli animatori non avessero indotto i bambini a rincorrersi, avrebbe potuto evitare la caduta); - la pagina 2 di 9 sussistenza, in subordine, della responsabilità ex art. 2043 c.c.; - la quantificazione dei danni in euro 15.00,00 per danno biologico ed euro 5.000,00 per danni morali ed esistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, rimettendosi, in alternativa, alla valutazione del Tribunale previa CTU medico-legale.
Si è costituita la convenuta, chiedendo: in via preliminare, la chiamata in CP_1 causa della in quanto soggetto incaricato dello svolgimento delle Controparte_2 attività ludiche per bambini (cd. miniclub); nel merito, il rigetto dell'avversa domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, il riconoscimento della responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla Production
s.r.l. terza chiamata e alla minore, in persona dei genitori;
in via ulteriormente subordinata, l'accertamento della corresponsabilità della convenuta, in solido con la chiamata in causa e con la minore, in persona dei genitori. A sostegno della difesa, ha evidenziato: di essere in regola con la normativa in punto di sicurezza, inclusa la presenza di pavimentazione antiscivolo e antitrauma;
l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a proprio carico;
la mancanza di prova della pericolosità dei luoghi;
l'ascrivibilità del fatto alla sola condotta imprevedibile della minore, che aveva lasciato il suo spazio di gioco ed era caduta a terra, correndo ed impattando contro un pouff, di per sé non pericoloso, ovvero al fortuito.
Si è costituita la chiedendo la propria estromissione dal giudizio, a Controparte_2 fronte dell'estraneità ai fatti di causa e della mancanza di prova delle ragioni giuridiche poste a fondamento della chiamata in causa e, comunque, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto, evidenziando: l'ascrivibilità al caso fortuito del sinistro occorso alla bambina;
l'adozione, da parte dell'Hotel
Miletto, di idonee misure di sicurezza (pavimenti antiscivolo, tavoli e sedie in plastica di dimensioni ridotte, delimitazione tramite apposizioni di recinti infantili); l'assenza di culpa in vigilando e l'imprevedibilità del comportamento della bambina;
l'eccessiva quantificazione del danno, la genericità ed insufficienza del materiale probatorio allegato dalla parte attrice.
La causa è stata istruita in via documentale e con CTU medico legale;
nel corso dell'istruttoria, le parti sono state dichiarate decadute dalla prova orale.
pagina 3 di 9 La causa è stata trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 1^ ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta, alla luce di quanto segue.
La vicenda che occupa, relativa al danno che il minore cagiona a se stesso (lesione autoprodotta) deve essere inquadrata non nell'ambito dell'art. 2048 c.c. (limitato al solo caso in cui il minore cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche ove procuri a sé una lesione, poiché la disposizione richiamata prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non invece al minore che si sia auto-cagionato un pregiudizio: in tal senso, ex multis, cfr. Tribunale di Rimini n. 792/2021), bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., posto che tra genitori o tutori e l'istituto o associazione sportiva o scolastica si instaura un vincolo negoziale in seguito all'accoglimento della domanda di iscrizione, con conseguente ammissione del minore ai corsi, mentre quanto al singolo precettore il rapporto giuridico con l'allievo sorge in forza di "contatto sociale" (cfr., Cass. III sez. civile
10516/2017, Cass. Sez. III, n. 3695 del 25/02/2016; Cass. Sez. III n. 5067 del
03/03/2010; Sez. III, n. 24456 del 18/11/2005, tutte discendenti da Cass. Sez. U n.
9346 del 27/06/2002, secondo cui: “Deve escludersi che sia invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei danni che l'allievo abbia procurato a sè stesso. Nel caso di danno arrecato dall'allievo a sè stesso, appare più corretto ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non già nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.”).
Secondo la giurisprudenza di merito: “Nel caso in cui il danno sia stato arrecato dal minore a se stesso nel tempo in cui costui sia stato affidato ad un istituto, associazione o ente deputato all'educazione, all'attività sportiva e/o ludica – ricreativa in genere, la responsabilità in capo alla struttura affidataria è di tipo negoziale in virtù dell'iscrizione del minore all'ente, così come negoziale è quella del
pagina 4 di 9 precettore/educatore/insegnante addetto alla sorveglianza ed al controllo del minore nel suddetto contesto in virtù del cosiddetto contatto sociale;
diversamente, nel caso in cui il danno sia stato patito dal minore per fatto altrui la responsabilità dell'ente e dei suoi preposti è di tipo extracontrattuale e segnatamente ai sensi dell'art. 2048 c.c..
Conseguentemente, secondo il riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c., tipico della responsabilità contrattuale, spetta all'attore provare che il danno si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto, facendo carico alla controparte di provare che l'evento dannoso sia frutto di una causa non imputabile, né alla struttura affidataria, né ai preposti al controllo.” (ex multis, Corte d'Appello Reggio Calabria,
Sez. I, 25/01/2021, n. 38, anche Corte d'Appello Campobasso, sent. 01/02/2021).
Ne consegue che, proprio in virtù della natura contrattuale della responsabilità ascrivibile all'istituto o associazione, fondata, come detto, sull'iscrizione alla scuola o associazione sportiva, o sull'affidamento del minore ai gestori di attività ludiche di vario genere, “a tale ambito dev'essere altresì ricondotta l'intera gamma delle fonti integrative dell'obbligazione, tra le quali, in primo luogo, la normativa di correttezza e di buona fede (cfr. gli artt. 1175 e 1375 c.c.), cui risalgono i c.d. doveri di protezione che l'istituto scolastico e ciascun insegnante assume con riguardo a ognuno degli alunni agli stessi affidato. In quanto inseriti in un programma di natura obbligatoria, tali doveri di protezione chiedono d'essere individuati e commisurati in relazione all'interesse sostanziale del creditore in cui si concreta lo scopo del rapporto obbligatorio, ossia (con approssimazione al caso di specie) all'interesse che il minore affidato dalle famiglie per la formazione scolastica non rimanga in nessun momento lasciato a se stesso fintantochè, di detto minore, non intervenga a occuparsi un altro e diverso soggetto responsabile, eventualmente chiamato a succedere all'istituzione scolastica nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia.”
(Cass. 10516/2017).
Dalla qualificazione del caso in questione nell'alveo della responsabilità contrattuale, consegue il riparto dell'onere della prova proprio di detto regime di responsabilità: ed invero, la parte attrice-danneggiata, deve provare il titolo della pretesa (in altri termini, l'esistenza di un contratto che vincoli l'istruttore alla vigilanza), deve allegare il fatto dannoso e deve provare il danno subito;
d'altro canto, spetterà alla parte convenuta-danneggiante fornire la prova liberatoria, dimostrando di aver pagina 5 di 9 correttamente e diligentemente vigilato, avendo il minore subito le lesioni a causa di circostanze non imputabili o, eventualmente, di non aver potuto adempiere all'obbligo di vigilanza parimenti per causa non imputabile.
Ed ancora, “In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento”.
(Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-3-2021, n. 8849).
Prima di applicare i principi su esposti al caso di specie, occorre compiere le seguenti, ulteriori, precisazioni, elaborate dalla migliore giurisprudenza di merito, che il giudicante ritiene di condividere:
“-l'onere della "prova" (art. 2697 c.c.) per l'attore che lamenti le lesioni subite da un minore in ambito scolastico è effettivamente limitato alla sola dimostrazione dell'inerenza dell'infortunio all'attività scolastica del danneggiato, ma l'onere di allegazione, che compete al creditore che agisce per la declaratoria della responsabilità contrattuale della controparte, ha quale oggetto l'inadempimento nel suo complesso e deve fornirne un dettaglio sufficiente a radicare credibilmente il contraddittorio sul punto, consentendo al "debitore di sicurezza" di fornire realmente la prova della "insussistenza o non imputabilità a sé dell'inaderripimento" (e non dell'evento). Posto che, nel caso, l'inadempimento si risolve una violazione dell'obbligo di custodia, tale violazione deve essere dedotta con un contenuto di minimo dettaglio, un contenuto tale da consentire al debitore articolare su basi concrete la prova liberatoria. -non basta quindi che parte attrice affermi in atti che l'incidente avvenne, in orario scolastico (senza specificazioni sulle cause) e che quindi dipese certamente da omessa vigilanza. La suddetta impostazione infatti conterrebbe una consequenzialità quasi automatica tra il danno e la responsabilità che pare estranea allo standard tipico della responsabilità contrattuale. E' invece necessario che venga dedotto con connotazioni concrete l'inadempimento dell'obbligo di custodia (omissione totale per assenza dell'insegnate o delega ad allievo minore, induzione indebita al
pagina 6 di 9 compimento di attività pericolosa, esecuzione inesatta della custodia perché affidata esclusivamente a raccomandazioni, esecuzione inesatta per la previa creazione e non rimozione di fonti di pericolo nell'istituto).
-si noti che dette allegazioni (ed in ciò consiste l'essenza dell'inquadramento contrattuale della materia) non devono essere accompagnate dalla relativa prova, competendo piuttosto al convenuto dimostrare che non vi furono o vi furono per causa della quale esso non deve rispondere.
-in difetto di prova, all'esito dell'istruttoria, in ordine alla concreta esplicazione della diligenza negata (in tesi) dall'attore la responsabilità deve essere affermata ugualmente.” (Tribunale Genova, sent. 1246/2012).
Nel caso concreto, l'applicazione dei principi su esposti incontra alcune difficoltà.
La parte attrice sostiene che la minore sia caduta in data 4.01.2020, alle ore 18.30 circa, nella sala giochi dell'Hotel Miletto, in Campitello Matese, e che la bambina, a causa dell'“imprudenza degli animatori, impegnati a giocare cruentemente in un acchiapparello detto gioco del dinosauro”, veniva travolta da questi ultimi, spezzandosi un dente e riportando graffi ed ecchimosi;
ancora, sostiene che l'ambiente di gioco fosse privo delle cautele necessarie per la sicurezza dei bambini;
la convenuta prospettando una diversa ricostruzione del fatto, sostiene CP_1 che la bambina, in maniera autonoma, ingiustificata ed imprevedibile, si sarebbe allontanata dallo spazio dedicato al proprio gruppo di gioco, correndo, e si sarebbe scontrata con un pouff, così cadendo a terra. L'inadempimento riferito, in tesi alle parti convenute, sarebbe (probabilmente?) ravvisabile nella mancata adozione delle cautele del caso e nella discutibile scelta degli animatori di optare per un gioco implicante la corsa.
Ora, nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, analizzati tutti i documenti, questo
Giudice ritiene provato che la parte attrice il giorno 4.01.2020 (data individuata dal certificato rilasciato dal medico della Guardia medica di Campitello Matese) alle ore
18.30 circa, sia effettivamente caduta all'interno dell'Hotel Miletto;
quanto alle modalità precise della caduta, le risultanze dell'istruttoria sono estremamente lacunose: ed invero, la parte attrice non ha allegato né provato nulla che possa far individuare con certezza le modalità esatte con le quali la minore è caduta,
pagina 7 di 9 limitandosi semplicemente a fornire la propria ricostruzione dei fatti, senza provare nulla.
La documentazione in atti non dà adito a dubbi circa il verificarsi della caduta – in altri termini: la bambina è caduta, ma non è chiara la relativa dinamica dei fatti/sequenza causale - , ma non consente di identificare le concrete modalità della caduta e del fatto nel suo complesso, di tal che tutte le allegazioni in ordine all'affidamento della bambina agli animatori rimangono tali, quali mero flatus vocis, non avendo alcun riscontro probatorio. Ed invero, alcun teste, seppur ammesso, è stato sentito, le parti sono state dichiarate decadute dalla prova orale (a fronte della mancanza di prova della notifica ai testi dell'intimazione a comparire), il legale rappresentante della parte convenuta, al quale è stato deferito interrogatorio formale, non è comparso (senza che a ciò possa essere attribuita particolare rilevanza in ordine ai fatti dedotti nei capitolo di prove, trattandosi di circostanze di natura documentale ovvero irrilevanti ai fini del decidere ovvero, ancora, di difficile conoscibilità ad opera del legale rappresentante).
In definitiva, dall'esame degli atti di causa si evince unicamente la presenza di una pluralità di versioni diverse del medesimo fatto storico, che rimane in parte oscuro, di tal che non può ritenersi provata l'effettiva verificazione dei fatti storici per cui è causa, secondo le allegazioni della parte attrice, essendo evidente che il thema probandum deve coincidere con il thema decidendum, come delineato dall'attore in atto di citazione ed, eventualmente, in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1; in altri termini: risultano emerse, dagli atti di causa, dinamiche non coerenti e diverse rispetto alle originarie allegazioni di parte attrice, non conformi e coerenti con l'originaria causa petendi, ciò che determina l'infondatezza della domanda per carenza di prova sullo specifico fatto dannoso, che è onere del danneggiato provare quale fondamento del diritto al risarcimento.
Alla luce di quanto sopra esposto, non può ritenersi integrata la prova del fatto, ciò che conduce al rigetto della domanda.
Assorbite tutte le altre domande o questioni.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, valori medi, per i giudizi di cognizione innanzi al tribunale, dello scaglione di valore dato dalla domanda, riconoscendo tutte le fasi.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice;
3) condanna parte attrice, alla rifusione, in favore di ciascuna parte costituita (parte convenuta e parte terza chiamata), delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
5.077,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre rimborso spese vive documentate.
Campobasso, 28 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
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