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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3574/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 3574/2023 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
Controparte_1
-opposta-
Oggi 24 febbraio 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Summaria Dario per l'opponente; l'avv. Marco Oliveri, in sostituzione dell'avv. Perrina Crescenzo;
L'avv. Summaria si riporta agli scritti difensivi ed alle note difensive ed a tutti i motivi di opposizione e insiste per l'accoglimento dell'opposizione; chiede la condanna della controparte alle spese di lite, con distrazione. L'avv. Oliveri si riporta a tutte le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e nelle note difensive, reitera le eccezioni formulate, impugna quanto ex adverso dedotto e chiede che la causa sia decisa, con vittoria di spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 3754 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.f.: ), elettivamente domiciliato in Donnici Parte_1 C.F._1
Inferiore di Cosenza al Vico VI San Michele n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Dario Summaria che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuseppina Bauleo, in virtù di procura allegata al ricorso;
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Crescenzo Perrina, in virtù di procura P.IVA_1
in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta - avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 24 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cosenza l' affinché venisse dichiarata l'illegittimità Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da
[...]
, per l'importo di € 281.375,53, fondata su n. 22 cartelle di pagamento. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'intimazione per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento alla stessa sottese, nonché per intervenuta prescrizione del credito e degli importi dovuti a titolo di interessi e di sanzioni;
rilevava, altresì, che alcune delle cartelle erano state oggetto di provvedimento di sgravio in data 24.11.2022 e che le cartelle nn.
03420170020931947000, 03420170033042163000 e 3420180018064189000, aventi ad oggetto il pagamento di canoni idrici, erano state impugnate dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza (causa n.
4392/2022 r.g.).
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva il Controparte_1
parziale difetto di giurisdizione del Tribunale, in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con riferimento alle n. 19 cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti tributari (Irpef, tassa automobilistica, ecc.) (cfr. cartelle nn. 03420030038924469000, 03420040000283154000,
03420040035624467000, 03420060007486976000, 03420060066573015000,
3420110007112156000, 3420120041835410000, 03420130009023672000,
03420150009129271000, 003420150012718869000, 03420150018846963000,
03420160014298842000, 03420160023515142000, 03420160036551419000,
03420160039166941000, 03420170014534860000, 03420170033042163000,
03420180007848345000, n. 03420190001084392000); rispetto alle residue tre cartelle relative a canoni idrici, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva ex art. 617 c.p.c., rispetto ai vizi di notifica e, nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, rilevando che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento erano state ritualmente notificate al debitore, come dimostrato dalla documentazione allegata e che, attesa l'esistenza di altri atti interruttivi, non era maturata alcuna prescrizione dei relativi crediti.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario e che, nel merito, la domanda attorea fosse rigettata.
*****
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da per Controparte_2
l'importo di € 281.375,53, fondata su n. 22 cartelle di pagamento – relative a crediti di natura tributaria ed a canoni idrici - , deducendo vizi formali e di merito.
Preliminarmente, merita accoglimento l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, sollevata dalla parte convenuta, avuto riguardo alla natura dei crediti sottesi ad alcune cartelle di pagamento.
In particolare, si deve osservare che le 19 cartelle di pagamento nn. 03420030038924469000,
03420040000283154000, 03420040035624467000, 03420060007486976000,
03420060066573015000, 3420110007112156000, 3420120041835410000,
03420130009023672000, 03420150009129271000, 003420150012718869000,
03420150018846963000, 03420160014298842000, 03420160023515142000,
03420160036551419000, 03420160039166941000, 03420170014534860000,
03420170033042163000, 03420180007848345000, n. 03420190001084392000 hanno ad oggetto crediti tributari (Irpef, Irap, tassa automobilistica, Ici), sicchè, rispetto ad esse e tenuto conto die motivi di opposizione proposti – afferenti vizi di notifica delle cartelle e prescrizione dei crediti -
l'azione proposta dall'opponente per contestare la legittimità del provvedimento impugnato deve essere instaurata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, territorialmente competente.
A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, anche di recente, ribadito che
“Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 26817 del 16.10.2024;
Cass. Sez. Un., n. 21642 del 28.7.2021: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”).
L'orientamento da ultimo citato è stato confermato dalla recentissima pronuncia resa delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 2098/2025, in data 30.01.2025), secondo cui
“Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che <<in tema di controversie su atti riscossio- ne coattiva entrate natura tributaria l prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario anche in caso ritenuta validit notifica quanto restando escluse dalla soltanto le riguardanti gli esecuzione successivi sua ove il contribuente sottoponga all la definitivit o meno pagamento relati-va controversia non qualificabile come meramente esecutiva>”. Consegue che, rispetto alle cartelle di pagamento sopra indicate, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine di 90 giorni.
Per quanto attiene, poi, all'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento proposta in riferimento ai crediti portati dalle cartelle nn. 03420170020931947000, 03420170033042163000 e
3420180018064189000, aventi ad oggetto il pagamento di canoni idrici va evidenziato che l'opponente ha proposto sia contestazioni relative al diritto del concessionario di procedere a riscossione (prescrizione), da qualificare come motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c., sia eccezioni relative a vizi della notificazione dell'intimazione di pagamento e/o delle cartelle o ad altre irregolarità formali, che configurano motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ciò posto, le questioni concernenti l'invalidità della notificazione delle cartelle e l'inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti presupposti, quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si sarebbero dovute proporre entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione, avvenuta in data 13.10.2023.
Consegue che, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, avvenuta il 10.11.2023, tali motivi sono inammissibili, in quanto tardivi.
Quanto alla eccepita prescrizione del credito oggetto delle suddette cartelle, per il tempo decorso tra la notifica delle stesse e quella dell'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di atti interruttivi, la doglianza è infondata e va rigettata.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta, risulta che le cartelle di pagamento n. 03420170020931947000 e n. 03420170033042163000 siano state notificate, a mezzo agente notificatore, il 15.06.2018, mediante deposito presso la Casa Comunale di San Fili, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, ed invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), regolarmente ricevute da (doc. n. 20 e n. 21 del fascicolo di Parte_1
parte convenuta) e che la cartella di pagamento n. 03420180018064189000 sia stata notificata, a mezzo agente notificatore, il 23.04.2019, mediante deposito presso la Casa Comunale di San Fili, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, ed invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) restituita al mittente per compiuta giacenza (doc. n. 23 del fascicolo di parte convenuta).
Inoltre, prima dell'intimazione oggetto di opposizione è stato notificato l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420229003050271000, in data 15.06.2022 (doc. n. 25 del fascicolo di parte convenuta), con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione. Si aggiunga che la validità delle suddette cartelle è stata riconosciuta anche dal Giudice di Pace di
Cosenza, nel giudizio n. 4392/2022 r.g. instaurato dall'odierno opponente e conclusosi con sentenza n. 1279/2023, pubblicata il 24.11.2023, che ha rigettato l'opposizione.
Va, poi, ribadito che anche gli interessi e le sanzioni sono soggetti allo stesso termine di prescrizione del credito per canoni idrici che, alla stregua dei motivi esposti, non risulta decorso.
In conclusione, anche rispetto a tali cartelle, l'opposizione proposta da deve Parte_1
essere rigettata, con conseguente validità dell'intimazione di pagamento n. 03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da . Controparte_2
Le spese di lite sono poste a carico dell'attore soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in ossequio ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra €
260.000,01 ed € 520.000,00), tenuto conto della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza rispetto all'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da Controparte_2
, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03420030038924469000,
[...]
03420040000283154000, 03420040035624467000, 03420060007486976000,
03420060066573015000, 3420110007112156000, 3420120041835410000,
03420130009023672000, 03420150009129271000, 003420150012718869000,
03420150018846963000, 03420160014298842000, 03420160023515142000,
03420160036551419000, 03420160039166941000, 03420170014534860000,
03420170033042163000, 03420180007848345000, n. 03420190001084392000 aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
2) assegna alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
3) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara la validità Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da in relazione al credito oggetto delle cartelle di Controparte_2
pagamento nn. 03420170020931947000, 03420170033042163000 e
3420180018064189000; 4) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 24.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 3574/2023 r.g. tra
Parte_1
- opponente -
E
Controparte_1
-opposta-
Oggi 24 febbraio 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Summaria Dario per l'opponente; l'avv. Marco Oliveri, in sostituzione dell'avv. Perrina Crescenzo;
L'avv. Summaria si riporta agli scritti difensivi ed alle note difensive ed a tutti i motivi di opposizione e insiste per l'accoglimento dell'opposizione; chiede la condanna della controparte alle spese di lite, con distrazione. L'avv. Oliveri si riporta a tutte le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e nelle note difensive, reitera le eccezioni formulate, impugna quanto ex adverso dedotto e chiede che la causa sia decisa, con vittoria di spese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 3754 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.f.: ), elettivamente domiciliato in Donnici Parte_1 C.F._1
Inferiore di Cosenza al Vico VI San Michele n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Dario Summaria che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuseppina Bauleo, in virtù di procura allegata al ricorso;
- opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore (P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Crescenzo Perrina, in virtù di procura P.IVA_1
in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta - avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 24 febbraio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cosenza l' affinché venisse dichiarata l'illegittimità Controparte_1 dell'intimazione di pagamento n. 03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da
[...]
, per l'importo di € 281.375,53, fondata su n. 22 cartelle di pagamento. Controparte_2
A fondamento dell'opposizione deduceva l'illegittimità dell'intimazione per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento alla stessa sottese, nonché per intervenuta prescrizione del credito e degli importi dovuti a titolo di interessi e di sanzioni;
rilevava, altresì, che alcune delle cartelle erano state oggetto di provvedimento di sgravio in data 24.11.2022 e che le cartelle nn.
03420170020931947000, 03420170033042163000 e 3420180018064189000, aventi ad oggetto il pagamento di canoni idrici, erano state impugnate dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza (causa n.
4392/2022 r.g.).
Si costituiva in giudizio l' che, in via preliminare, eccepiva il Controparte_1
parziale difetto di giurisdizione del Tribunale, in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, con riferimento alle n. 19 cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti tributari (Irpef, tassa automobilistica, ecc.) (cfr. cartelle nn. 03420030038924469000, 03420040000283154000,
03420040035624467000, 03420060007486976000, 03420060066573015000,
3420110007112156000, 3420120041835410000, 03420130009023672000,
03420150009129271000, 003420150012718869000, 03420150018846963000,
03420160014298842000, 03420160023515142000, 03420160036551419000,
03420160039166941000, 03420170014534860000, 03420170033042163000,
03420180007848345000, n. 03420190001084392000); rispetto alle residue tre cartelle relative a canoni idrici, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in quanto tardiva ex art. 617 c.p.c., rispetto ai vizi di notifica e, nel merito, contestava la fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, rilevando che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento erano state ritualmente notificate al debitore, come dimostrato dalla documentazione allegata e che, attesa l'esistenza di altri atti interruttivi, non era maturata alcuna prescrizione dei relativi crediti.
Concludeva chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario e che, nel merito, la domanda attorea fosse rigettata.
*****
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da per Controparte_2
l'importo di € 281.375,53, fondata su n. 22 cartelle di pagamento – relative a crediti di natura tributaria ed a canoni idrici - , deducendo vizi formali e di merito.
Preliminarmente, merita accoglimento l'eccezione di parziale difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario, sollevata dalla parte convenuta, avuto riguardo alla natura dei crediti sottesi ad alcune cartelle di pagamento.
In particolare, si deve osservare che le 19 cartelle di pagamento nn. 03420030038924469000,
03420040000283154000, 03420040035624467000, 03420060007486976000,
03420060066573015000, 3420110007112156000, 3420120041835410000,
03420130009023672000, 03420150009129271000, 003420150012718869000,
03420150018846963000, 03420160014298842000, 03420160023515142000,
03420160036551419000, 03420160039166941000, 03420170014534860000,
03420170033042163000, 03420180007848345000, n. 03420190001084392000 hanno ad oggetto crediti tributari (Irpef, Irap, tassa automobilistica, Ici), sicchè, rispetto ad esse e tenuto conto die motivi di opposizione proposti – afferenti vizi di notifica delle cartelle e prescrizione dei crediti -
l'azione proposta dall'opponente per contestare la legittimità del provvedimento impugnato deve essere instaurata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, territorialmente competente.
A tale riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, anche di recente, ribadito che
“Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 26817 del 16.10.2024;
Cass. Sez. Un., n. 21642 del 28.7.2021: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”).
L'orientamento da ultimo citato è stato confermato dalla recentissima pronuncia resa delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (cfr. ordinanza n. 2098/2025, in data 30.01.2025), secondo cui
“Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n. 8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che <<in tema di controversie su atti riscossio- ne coattiva entrate natura tributaria l prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione cartella rientra nella giurisdizione del giudice tributario anche in caso ritenuta validit notifica quanto restando escluse dalla soltanto le riguardanti gli esecuzione successivi sua ove il contribuente sottoponga all la definitivit o meno pagamento relati-va controversia non qualificabile come meramente esecutiva>”. Consegue che, rispetto alle cartelle di pagamento sopra indicate, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine di 90 giorni.
Per quanto attiene, poi, all'impugnazione avverso l'intimazione di pagamento proposta in riferimento ai crediti portati dalle cartelle nn. 03420170020931947000, 03420170033042163000 e
3420180018064189000, aventi ad oggetto il pagamento di canoni idrici va evidenziato che l'opponente ha proposto sia contestazioni relative al diritto del concessionario di procedere a riscossione (prescrizione), da qualificare come motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 primo comma c.p.c., sia eccezioni relative a vizi della notificazione dell'intimazione di pagamento e/o delle cartelle o ad altre irregolarità formali, che configurano motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Ciò posto, le questioni concernenti l'invalidità della notificazione delle cartelle e l'inesistenza e/o nullità della notificazione degli atti presupposti, quali motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si sarebbero dovute proporre entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'intimazione, avvenuta in data 13.10.2023.
Consegue che, avuto riguardo alla data di deposito del ricorso, avvenuta il 10.11.2023, tali motivi sono inammissibili, in quanto tardivi.
Quanto alla eccepita prescrizione del credito oggetto delle suddette cartelle, per il tempo decorso tra la notifica delle stesse e quella dell'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di atti interruttivi, la doglianza è infondata e va rigettata.
Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di parte convenuta, risulta che le cartelle di pagamento n. 03420170020931947000 e n. 03420170033042163000 siano state notificate, a mezzo agente notificatore, il 15.06.2018, mediante deposito presso la Casa Comunale di San Fili, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, ed invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), regolarmente ricevute da (doc. n. 20 e n. 21 del fascicolo di Parte_1
parte convenuta) e che la cartella di pagamento n. 03420180018064189000 sia stata notificata, a mezzo agente notificatore, il 23.04.2019, mediante deposito presso la Casa Comunale di San Fili, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, ed invio della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD) restituita al mittente per compiuta giacenza (doc. n. 23 del fascicolo di parte convenuta).
Inoltre, prima dell'intimazione oggetto di opposizione è stato notificato l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420229003050271000, in data 15.06.2022 (doc. n. 25 del fascicolo di parte convenuta), con conseguente interruzione del decorso del termine di prescrizione. Si aggiunga che la validità delle suddette cartelle è stata riconosciuta anche dal Giudice di Pace di
Cosenza, nel giudizio n. 4392/2022 r.g. instaurato dall'odierno opponente e conclusosi con sentenza n. 1279/2023, pubblicata il 24.11.2023, che ha rigettato l'opposizione.
Va, poi, ribadito che anche gli interessi e le sanzioni sono soggetti allo stesso termine di prescrizione del credito per canoni idrici che, alla stregua dei motivi esposti, non risulta decorso.
In conclusione, anche rispetto a tali cartelle, l'opposizione proposta da deve Parte_1
essere rigettata, con conseguente validità dell'intimazione di pagamento n. 03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da . Controparte_2
Le spese di lite sono poste a carico dell'attore soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in ossequio ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore compreso tra €
260.000,01 ed € 520.000,00), tenuto conto della natura documentale del giudizio e della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, Controparte_1
così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza rispetto all'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da Controparte_2
, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03420030038924469000,
[...]
03420040000283154000, 03420040035624467000, 03420060007486976000,
03420060066573015000, 3420110007112156000, 3420120041835410000,
03420130009023672000, 03420150009129271000, 003420150012718869000,
03420150018846963000, 03420160014298842000, 03420160023515142000,
03420160036551419000, 03420160039166941000, 03420170014534860000,
03420170033042163000, 03420180007848345000, n. 03420190001084392000 aventi ad oggetto crediti di natura tributaria;
2) assegna alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
3) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara la validità Parte_1 dell'intimazione di pagamento n. 03420239004049907000 notificata il 13.10.2023 da in relazione al credito oggetto delle cartelle di Controparte_2
pagamento nn. 03420170020931947000, 03420170033042163000 e
3420180018064189000; 4) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
che si liquidano in € 11.229,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 24.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà