Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2022, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Gian Luca Ballero Dalla Dea e Andrea Mozzati, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. -OMISSIS- e -OMISSIS-;
contro
Ministero dell’interno, Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della difesa, in persona dei ministri p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici sono domiciliati in Genova, viale Brigate partigiane 2;
per l’annullamento
1) del decreto n. -OMISSIS- del 12 settembre 2022, notificato il successivo giorno 20, con cui sono state respinte le domande di riconoscimento di infermità da causa di servizio e le connesse istanze di equo indennizzo presentate dal ricorrente;
2) del parere del Comitato di verifica delle cause di servizio n. -OMISSIS- del 6 luglio 2022;
3) del verbale della Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 27 maggio 2021;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno, , Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 22 aprile 2026 il cons. ER TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TO e TT
1. – Il dott. -OMISSIS- è un primo dirigente della Polizia di Stato in servizio dal 24 gennaio 1991 che nel corso della sua carriera ha svolto numerose attività operative esterne di polizia giudiziaria, controllo del territorio e ordine pubblico, al quale è stata diagnosticata, a seguito di visita sostenuta il 22 aprile 2015 presso l’Ospedale -OMISSIS- di -OMISSIS-, una condizione patologica di -OMISSIS-In seguito, dopo un evento di -OMISSIS- avvenuto mentre era in servizio, è stato sottoposto accertamenti presso l’Ospedale P.A. -OMISSIS- di -OMISSIS- il 24 luglio 2017, ove gli è stata diagnosticata -OMISSIS-
In data 2 agosto 2017, quindi, il dott.-OMISSIS-ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo delle due infermità sopra descritte, ritenendole ascrivibili al particolare stress psicofisico cui è stato sottoposto per l’attività di servizio svolta. Conseguentemente, l’odierno ricorrente è stato sottoposto a visita presso la Commissione medico ospedaliera (CMO) del Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS-, la quale con verbale -OMISSIS- ha confermato la sussistenza di ambo le patologie. Tuttavia, con parere -OMISSIS-, il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) del Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso l’avviso che entrambe le infermità non dipendano da causa di servizio e che la domanda di equo indennizzo presentata per l-OMISSIS- sia in parte qua tardiva. In particolare, l’organo consultivo tecnico ha rilevato che il dott. -OMISSIS-ha svolto gli ordinari servizi previsti per la categoria di inquadramento “ non caratterizzati da un sensibile incremento dell’indice di rischio occupazionale per patologie -OMISSIS-rispetto a quello incidente sul profilo professionale di appartenenza ”. Ha poi osservato che dalla documentazione sanitaria prodotta si evince che l’interessato “ -OMISSIS- ”. Ha così concluso che sia-OMISSIS- che -OMISSIS- de quibus non possono riconoscersi dipendenti da causa di servizio perché le mansioni svolte, per quanto disagevoli, non possono aver svolto alcun ruolo, stante la presenza di fattori di rischio personali ed extraprofessionali.
Con decreto n. -OMISSIS- del 12 settembre 2022, notificato il successivo giorno 20, il Ministero dell’interno ha così rigettato la prefata istanza del 2 agosto 2017, rilevando che: a) non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità “ -OMISSIS- ” e “ -OMISSIS--OMISSIS- ” sulla base del suddetto parere medico-legale del 6 luglio 2022; b) sono respinte le istanze di equo indennizzo relative alle suddette infermità perché non dipendenti da causa di servizio e non ascrivibili a categoria, fermo restando che quella riguardante l’ipertensione arteriosa è stata anche proposta oltre il termine indicato dalla legge.
In relazione ai fatti di cui sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 18 novembre 2022 e depositato il 1° dicembre 2022,-OMISSIS- -OMISSIS-ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 2, 5, 7, 8 e 11, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, 3 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre ad eccesso di potere in varie forme, perché il ricorrente è stato costantemente assegnato ad attività di servizio di notevole gravosità e stress psicofisico che ne hanno minato la salute agendo quantomeno come concause nell’insorgenza delle patologie ed infermità lamentate, come anche riportato nel verbale di pronto soccorso -OMISSIS- (ove si segnala che l-OMISSIS- può ritenersi connessa alla “ -OMISSIS- ”);
II) violazione degli artt. 2, 5, 7, 8 e 11, d.P.R. n. 461 del 2001, 3 e ss., l. n. 241 del 1990, 11, d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, del d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834, dal momento che il verbale della CMO del 27 maggio 2021 non ascrive la patologia-OMISSIS- ad alcuna delle categorie di lesioni e infermità per le quali è ammesso il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sebbene il riconoscimento stesso possa essere accordato quando la patologia sia ritenuta equivalente ad una di quelle indicate nelle tabelle;
III) violazione degli artt. 2, 5, 7, 8 e 11, d.P.R. n. 461 cit., 3 e ss., l. n. 241 cit., oltre ad eccesso di potere, perché non sarebbe condivisibile il giudizio medico-legale relativo all’indifferenza delle condizioni di lavoro rispetto all’insorgenza -OMISSIS-, non essendo supportato da alcuna istruttoria;
IV) violazione degli artt. 2, 5, 7, 8 e 11, d.P.R. n. 461 cit., 3 e ss., l. n. 241 cit., del d.P.R. n. 834 del 1981, oltre ad eccesso di potere, perché l’-OMISSIS-non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio anche per il fatto di non essere stata ascritta ad una categoria legale ed essere stata ritenuta equivalente ad una di esse;
V) violazione degli artt. artt. 2, 5, 7, 8 e 11, d.P.R. n. 461 cit., 152 cod. proc. civ., oltre ad eccesso di potere, dato che il rigetto della richiesta di equo indennizzo è stato disposto anche perché la domanda sarebbe stata presentata tardivamente, laddove il termine previsto per legge non ha natura perentoria.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha anche formulato istanza istruttoria volta ad acquisire una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio in ordine alle circostanze sanitarie poste a fondamento del gravame.
Si sono costituite le amministrazioni statali evocate in giudizio, che hanno argomentato per il rigetto della pretesa azionata, richiamando la consolidata giurisprudenza sedimentatasi in materia.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato in parte, nei termini di seguito indicati.
2.1 Al riguardo, si premette che i giudizi medico-legali del CVCS costituiscono espressione di valutazioni tecnico-discrezionali che, salvo le ipotesi di violazione di legge o di illogicità manifesta, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, basandosi su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propri della disciplina applicata che sono censurabili solo per carenza di motivazione, in quanto l’apprezzamento dei fatti appare manifestamente irrazionale o fondato sulla mancata presa in considerazione di circostanze tali da incidere sulla valutazione finale ( ex multis : Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2021 n. 2481; sez. IV, 26 febbraio 2021 n. 1671; sez. II, 15 gennaio 2021 n. 462; TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 dicembre 2024 n. 816; sez. I stralcio, 30 settembre 2024 n. 16938; sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778; sez. I stralcio, 8 luglio 2021 n. 8107; sez. I stralcio, 7 luglio 2021 n. 8055).
Inoltre, si rileva che l’affermazione della dipendenza di una data infermità da una causa di servizio va notoriamente ancorata a specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell’attività lavorativa, per quanto gravosa e stressante (TAR Lazio, Latina, 13 dicembre 2024 n. 816; -OMISSIS-, sez. I stralcio, 30 settembre 2024 n. 16938; sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778; sez. I stralcio, 7 luglio 2021 n. 8055; sez. I stralcio, 29 settembre 2020 n. 9866; sez. I, 4 novembre 2019 n. 12632; sez. I, 8 ottobre 2019 n. 11617; sez. I, 2 ottobre 2019 n. 11462). Infatti, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati (TAR Lazio, Latina, 13 dicembre 2024 n. 816; -OMISSIS-, sez. I stralcio, 30 settembre 2024 n. 16938; sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778; sez. I stralcio, 7 luglio 2021 n. 8055; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 8 febbraio 2021 n. 208; TAR Campania, Salerno, sez. I, 25 settembre 2020 n. 1196; TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 1° luglio 2020 n. 7433; sez. I, 4 novembre 2019 n. 12632; sez. I, 8 ottobre 2019 n. 11617).
2.2 Ebbene, alla luce delle superiori considerazioni, il primo ed il terzo motivo di ricorso debbono ritenersi fondati.
Infatti, il giudizio tecnico discrezionale reso dal CVCS sull’istanza della ricorrente appare viziato da una motivazione carente rispetto al complessivo quadro conoscitivo a disposizione dell’organo collegiale. Dalla lettura della scheda informativa presente in atti si evince che l’attività di servizio del -OMISSIS- è stata costantemente contrassegnata dall’applicazione a servizi attivi di polizia esterni ed assoggettati a “ estenuanti turnazioni, diurne e notturne ”, con turni protratti anche “ per più di 48 ore consecutive ”, con esposizione a disagi, strapazzi, stress, super lavoro psico fisico, alternazione del ritmo sonno veglia, alterazione dell’assunzione dei pasti consumati freddi, in fretta e con cibi precotti e preconfezionati, esposizione a fatti di particolare violenza che hanno agito anche sul tono dell’umore, il tutto nel quadro di attività di indagine e gestionali di grande responsabilità.
Sussistono, quindi, quegli “ specifici elementi attestanti la presenza di circostanze di impiego particolarmente defatiganti ed eccedenti quelle ordinarie e tipiche ” della vita d’istituto (TAR Lazio, Latina, sez. I, 13 dicembre 2024 n. 816) che dimostrano l’esistenza di “ un contesto di disagi lavorativi protrattisi nel tempo e che eccedono le condizioni ordinarie di impiego ” di un funzionario della Polizia di Stato (TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778). Al riguardo, sottolinea il collegio che tali circostanze sono incontroverse tra le parti, posto che sono ammesse dalla Questura di -OMISSIS- nella scheda informativa versata in atti (TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 25 ottobre 2023 n. 15778).
Pertanto, il parere reso dal CVCS, che ha escluso la sussistenza di un nesso causale o anche concausale rispetto alle patologie lamentate, appare fondato su una motivazione che, alla luce del suddetto quadro informativo, non è supportata da sufficiente istruttoria, posto che, pur dandosi atto dell’effettiva esistenza di fattori di rischio extraprofessionali legati alle abitudini di vita del ricorrente, non si comprendono le ragioni per le quali l’insieme delle descritte condizioni di servizio gravemente disagevoli e protrattesi nel tempo non avrebbe avuto alcun ruolo, neppure concausale, nell’insorgenza delle infermità denunciate (per un caso simile cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 7 ottobre 2015 n. 2366).
2.3 Egualmente fondati sono anche il secondo ed il quarto motivo di gravame.
Infatti, in applicazione del criterio dell’equivalenza sancito dall’art. 11, d.P.R. n. 915 del 1978, “ alle tabelle ad esso allegate deve riconoscersi carattere indicativo, sicché le infermità e lesioni in esse non contemplate debbono essere ascritte alle categorie comprendenti infermità e lesioni equivalenti per il grado di inabilità al lavoro da esse determinato ”; ne consegue che l’amministrazione “ una volta che abbia ravvisato l’impossibilità di ascrivere l’infermità accertata in capo al dipendente ad alcuna categoria prevista dalle tabelle di riferimento, è tenuta a verificare l’applicabilità del criterio dell’equivalenza ” previsto anche dall’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 461 cit. (e già dall’art. 48, d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686), il che significa che “ è tenuta a valutare se l’infermità riscontrata in capo al dipendente possa essere considerata equivalente, per la natura e la gravità degli esiti invalidanti, a qualcuna delle patologie espressamente elencate in siffatte tabelle ” (TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 13 gennaio 2026 n. 588; in termini v. anche Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2022 n. 5134; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 20 febbraio 2019 n. 346).
Nella vicenda ora in esame, tuttavia, non risulta che tale valutazione di equivalenza sia stata mai effettuata, come appare evidente dalla lettura del verbale della CMO del 27 maggio 2021, che sul punto è del tutto silente.
2.4 Va invece respinto il quinto ordine di censure, atteso che, il tenore letterale dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 461 cit. “ non lascia dubbi interpretativi in ordine al predetto termine, avente carattere perentorio, entro cui deve necessariamente essere presentata la domanda: entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui il soggetto ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento ” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 maggio 2021 n. 5104; in termini: TAR Toscana, sez. I, 19 marzo 2024 n. 311; sez. I, 19 ottobre 2023 n. 948; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23 agosto 2022 n. 657; TAR Lazio, Roma, sez. I- quater , 20 maggio 2022 n. 6565; TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 maggio 2020 n. 673; TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 29 settembre 2020 n. 9858).
3. – Le spese di giudizio possono essere poste a carico della parte pubblica, in ragione della soccombenza rispetto alla domanda di riconoscimento della causa di servizio per la patologia più afflittiva, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli artt. 2- septies , 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e 9, par. 1 e 4, reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare l’identità e lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe SO, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
ER TO, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ER TO | Giuseppe SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.