CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LA ON PI MA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 962/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010816712000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010816712000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 04720240010816712000 riguardante il recupero degli oneri deducibili indicati in dichiarazione al rigo E21 col. 2, scaturita da controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter dPR 600/1973, con conseguente pretesa fiscale di una maggiore imposta derivante dal disconoscimento di oneri deducibili, pari a € 3585,00, riguardanti contributi Inps (gestione commerciale) versati da Nominativo_1, titolare di una ditta individuale esercente attività di bar, in favore di Nominativo_2 (madre della AR), coadiuvante della AB.
A sostegno del ricorso la Ricorrente_1 sostiene di avere diritto alla deduzione, avendo la Nominativo_1 esercitato la rivalsa nei confronti della Magnante che è familiare fiscalmente a carico della AR.
L'Agenzia delle entrate obietta nelle controdeduzioni che la Nominativo_2 è iscritta alla gestione INPS esclusivamente come coadiutore di una ditta individuale e non come collaboratore familiare e che non esiste alcun atto costitutivo di impresa familiare tra la titolare (Nominativo_1) e la madre della contribuente (Nominativo_2
); pertanto, difetterebbe il presupposto normativo (art. 2 L. 233/1990) per l'esercizio della rivalsa da parte del titolare di un'impresa artigiana o commerciale e per la deduzione dei contributi previdenziali versati per i collaboratori che non siano familiari a suo carico, ai sensi dell'art. 433 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Nominativo_1, titolare dell'impresa, ha esercitato, come risulta dall'attestazione allegata al ricorso, la rivalsa nei confronti della propria coadiuvante Nominativo_2 per i contributi versati, ma il rimborso è stato effettuato - circostanza incontestata in causa - dalla Ricorrente_1 che è figlia della Magnante, essendo quest'ultima a carico fiscale della figlia. Pertanto, poiché la Nominativo_2, essendo priva di redditi, non è in condizione di dedurre i contributi versati, la Ricorrente_1 ha esercitato il diritto di dedurli, essendo la Nominativo_2 familiare a suo carico, secondo quanto previsto in via generale dall'art. 10 TUIR.
Agli argomenti opposti dall'Agenzia delle entrate, secondo cui la rivalsa della titolare dell'impresa (Nominativo_1) potrebbe (o avrebbe potuto) essere esercitato soltanto in presenza di un'impresa familiare, in mancanza della quale la Nominativo_1 non potrebbe dedurre i contributi versati, si può replicare, in primo luogo, che a invocare la deduzione in causa non è la Nominativo_1 ma la ricorrente Ricorrente_1 per avere effettuato il rimborso a favore della AB per conto della familiare Nominativo_2; in secondo luogo, non interessa in questa sede stabilire se la Nominativo_1 avrebbe potuto o no esercitare la rivalsa né se ciò dimostri implicitamente l'esistenza di una impresa familiare, avendola comunque esercitata ed essendo decisivo constatare che da tale rivalsa e dal successivo rimborso sia sorto il diritto della AR di dedurre i contributi versati per conto della persona (Nominativo_2) fiscalmente a suo carico.
Il ricorso è accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate alle spese liquidate in € 400,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LA ON PI MA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 962/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza Sandro Pertini Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010816712000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720240010816712000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella n. 04720240010816712000 riguardante il recupero degli oneri deducibili indicati in dichiarazione al rigo E21 col. 2, scaturita da controllo formale ai sensi dell'art. 36 ter dPR 600/1973, con conseguente pretesa fiscale di una maggiore imposta derivante dal disconoscimento di oneri deducibili, pari a € 3585,00, riguardanti contributi Inps (gestione commerciale) versati da Nominativo_1, titolare di una ditta individuale esercente attività di bar, in favore di Nominativo_2 (madre della AR), coadiuvante della AB.
A sostegno del ricorso la Ricorrente_1 sostiene di avere diritto alla deduzione, avendo la Nominativo_1 esercitato la rivalsa nei confronti della Magnante che è familiare fiscalmente a carico della AR.
L'Agenzia delle entrate obietta nelle controdeduzioni che la Nominativo_2 è iscritta alla gestione INPS esclusivamente come coadiutore di una ditta individuale e non come collaboratore familiare e che non esiste alcun atto costitutivo di impresa familiare tra la titolare (Nominativo_1) e la madre della contribuente (Nominativo_2
); pertanto, difetterebbe il presupposto normativo (art. 2 L. 233/1990) per l'esercizio della rivalsa da parte del titolare di un'impresa artigiana o commerciale e per la deduzione dei contributi previdenziali versati per i collaboratori che non siano familiari a suo carico, ai sensi dell'art. 433 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Nominativo_1, titolare dell'impresa, ha esercitato, come risulta dall'attestazione allegata al ricorso, la rivalsa nei confronti della propria coadiuvante Nominativo_2 per i contributi versati, ma il rimborso è stato effettuato - circostanza incontestata in causa - dalla Ricorrente_1 che è figlia della Magnante, essendo quest'ultima a carico fiscale della figlia. Pertanto, poiché la Nominativo_2, essendo priva di redditi, non è in condizione di dedurre i contributi versati, la Ricorrente_1 ha esercitato il diritto di dedurli, essendo la Nominativo_2 familiare a suo carico, secondo quanto previsto in via generale dall'art. 10 TUIR.
Agli argomenti opposti dall'Agenzia delle entrate, secondo cui la rivalsa della titolare dell'impresa (Nominativo_1) potrebbe (o avrebbe potuto) essere esercitato soltanto in presenza di un'impresa familiare, in mancanza della quale la Nominativo_1 non potrebbe dedurre i contributi versati, si può replicare, in primo luogo, che a invocare la deduzione in causa non è la Nominativo_1 ma la ricorrente Ricorrente_1 per avere effettuato il rimborso a favore della AB per conto della familiare Nominativo_2; in secondo luogo, non interessa in questa sede stabilire se la Nominativo_1 avrebbe potuto o no esercitare la rivalsa né se ciò dimostri implicitamente l'esistenza di una impresa familiare, avendola comunque esercitata ed essendo decisivo constatare che da tale rivalsa e dal successivo rimborso sia sorto il diritto della AR di dedurre i contributi versati per conto della persona (Nominativo_2) fiscalmente a suo carico.
Il ricorso è accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle entrate alle spese liquidate in € 400,00.