Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2088 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del giorno 31.3.2025 e vertente TRA
, Parte_1
C.F. , C.F. P.IVA_1 Parte_2
E , C.F. e C.F._1 Parte_3
, NELLA QUALE SI È FUSA PER INCORPORAZIONE P.IVA_2
, con l'avvocato Controparte_1
Alessandro Coluzzi PARTE APPELLANTE E
Controparte_2
PARTE APPELLATA contumace E
.F. RAPPRESENTATA DA Controparte_3 P.IVA_3 con l'avvocato Antonio U. Petraglia Controparte_4
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 18389/2020 del Tribunale di Roma. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione ritualmente notificato, la il Sig. e l' Controparte_1 Parte_2 [...]
[...]
Tribunale di Roma, la proponendo Controparte_2 opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 24134/2017 con il quale il Tribunale di Roma aveva loro ingiunto di pagare, in solido, la complessiva somma di €. 384.534,25 quale saldo debitore rinveniente sul conto corrente n. 1000/00062815 intestato alla ed in relazione al quale gli altri opponenti Controparte_1 avevano prestato fideiussione.
A fondamento della svolta domanda, gli opponenti rappresentavano l'applicazione su detto conto di interessi anatocistici ed usurari e di commissioni di massimo scoperto ed altre spese illegittime. Sulla scorta di tali considerazioni rassegnavano le seguenti conclusioni: «1) dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o comunque revocare per tutti i motivi esposti in narrativa il decreto ingiuntivo opposto per invalidità, inefficacia ed estinzione delle fideiussioni e/o per inesistenza del credito e per tutti i motivi esposti in narrativa. 2) previo accertamento del credito vantato dall'opponente nella misura complessiva di Controparte_1 circa euro 139.355,68 o in quella diversa che risulterà in corso di causa all'esito di idonea C.T.U. tecnico contabile, procedere alla compensazione con il preteso credito di , con Controparte_2 condanna di quest'ultima alla restituzione in favore delle opponenti delle residue somme. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio». Costituitasi la la quale concludeva per Controparte_2 il rigetto dell'opposizione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 29 settembre 2020, trattata con modalità cartolari,, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: « I) rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_1 dal Sig. e dall' Parte_2 Parte_1 Parte_4
avverso al decreto ingiuntivo n. 24134/2017,
[...] emesso dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo;
II) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore della opposta, delle spese della presente procedura che
2 liquida in €. 13.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.». A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: Documenti prodotti dalla banca opposta. La parte creditrice ha depositato in atti il contratto di conto corrente n. 1000/00062815 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società opponente e recante le condizioni economiche da applicare al rapporto, il contratto di apertura di credito del 31 agosto 2012 nonché gli estratti conto relativi al rapporto. Inoltre, è stato prodotto l'atto con il quale il Sig. Parte_2
e l'Impresa si costituivano
[...] Parte_4 fideiussori. Contestazioni generiche degli opponenti A fronte di tale documentazione, le contestazioni nel merito del rapporto di conto corrente sono state formulate dagli opponenti in modo del tutto generico ed apodittico in quanto prive di ogni riscontro con il rapporto contrattuale in essere tra le parti. E, invero, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si risolve in una generica riproduzione di talune sentenze di merito e di legittimità concernenti le problematiche dell'applicazione degli interessi usurari, della commissione di massimo scoperto. Tuttavia, non è stato in alcun modo esplicitato come i principi espressi nelle decisioni richiamate (che evidentemente parte opponente mostra di fare propri) abbiano avuto una qualche ripercussione sull'andamento in concreto dei contratti intercorsi tra le parti. La genericità ed incompletezza dell'atto di citazione non è stata colmata attraverso una maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. che appare altrettanto generica. In tale prospettiva, dunque, non può essere accolta la domanda di consulenza tecnica contabile in assenza di specifiche e precise contestazioni circa le modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente. Simile consulenza deve, infatti, ritenersi inammissibile in quanto formulata con modalità puramente
“esplorative”. Consulenza di parte Controparte_5
Né, infine, può essere presa in considerazione la analisi della società depositata dagli opponenti. Infatti, Controparte_5 come osservato da costante giurisprudenza di legittimità, il giudice ha il potere dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza
3 esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (Cass., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass., 24 dicembre 2004, n. 23976). Inoltre, tale “analisi” non contiene neppure una valutazione delle clausole contrattuali e degli estratti conto, così risultando, comunque, a sua volta, del tutto apodittica e inidonea a fornire qualsivoglia elemento di approfondimento tecnico. Fideiussioni
La genericità delle contestazioni appare relativa anche alle fideiussioni rilasciate dagli altri opponenti. Secondo parte opponente, poi, l'esposizione debitoria della Gecom 2020 s.r.l. «è sorta solo per ripianare quella di , Pt_5 quest'ultima frutto di illegittimi addebiti di interessi e spese mai convenute da parte di . Controparte_2
Secondo la ricostruzione degli attori, infatti, «il rapporto contrattuale tra e sia di diretta Controparte_2 CP_1 derivazione di quelli intrattenuti in precedenza dall'Istituto di Credito con . Come detto, Controparte_6 CP_2 pretese ed ottenne dalla società scissa, la chiusura dei rapporti contrattuali in essere con con conseguente copertura CP_7 immediata dello scoperto dei conti, e la contestuale apertura di nuovi conti correnti affidati intestati alle neonate società o, come nel caso di oggetto di conferimento da parte Controparte_1 della società scissa. Si ribadisce che i nuovi conti correnti intestati alle società nate per scissione da e quelli di Pt_5 CP_1 erano caratterizzati, quindi, già al momento della
[...] sottoscrizione dei relativi contratti, da saldi debitori utilizzati esclusivamente per coprire, come detto, lo scoperto “dei conti
”.(doc.5 del fascicolo di parte ». Tuttavia, Pt_5 Controparte_1 si tratta, anche in questo caso, di asserzioni del tutto apodittiche e sfornite di prova, non essendo stata prodotta la documentazione dei precedenti conti intestati alla e la situazione debitoria Pt_6
4 complessivamente gravante su di essa (bilanci, contratti di conto corrente, mutui, etc.). Rigetto opposizione Dalle precedenti considerazioni segue il rigetto dell'opposizione proposta. Spese Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto dei minimi tariffari attesa la non particolare complessità delle questioni sollevate con l'opposizione.
§ 3. — Hanno proposto appello
[...]
, e Parte_1 Parte_2
nella quale si è fusa per Parte_3 incorporazione ed Controparte_1 hanno così concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adito, in accoglimento della presente impugnazione, riformare la stessa sentenza n. 18389/2020 del Tribunale di Roma e per l'effetto, ogni contraria domanda ed eccezione: 1) dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o comunque revocare per tutti i motivi esposti in narrativa il decreto ingiuntivo opposto per invalidità, inefficacia ed estinzione delle fideiussioni e/o per inesistenza del credito e per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) previo accertamento del credito vantato dall'opponente CP_1 nella misura complessiva di circa euro 139.355,68 o in quella
[...] diversa che risulterà in corso di causa all'esito di idonea C.T.U. tecnico contabile, procedere alla compensazione con il preteso credito di Con vittoria di spese, competenze Controparte_2 ed onorari del doppio grado di giudizio”.
rimasta contumace. Controparte_2 appresentata da Controparte_3 Controparte_4
è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito ed ha chiesto:
“In via principale e nel merito a totale conferma della sentenza impugnata, respingere l'appello e le domande formulate dagli appellanti nei confronti di , in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t. siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
5 E' stata disposta CTU sui quesiti di cui all'ordinanza in data 24.10.2022, Gli appellanti hanno così precisato le conclusioni nelle note scritte depositate per l' udienza del 23.12.2024: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: In via principale: dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per invalidità, inefficacia ed estinzione del credito e delle fideiussioni e/o per inesistenza del credito e per tutti i motivi esposti nelle note conclusive in atti. In via subordinata: previa dichiarazione dell'estinzione del credito nei confronti di
[...] decurtare il debito dei garanti rispetto a Parte_3 quello di cui al decreto ingiuntivo opposto, in considerazione delle risultanze della C.T.U. tecnico contabile e del pagamento ricevuto dalla cessionaria nell'ambito della procedura di concordato preventivo n.36/2021 Tribunale di Roma. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Alessandro Coluzzi, il quale si dichiara antistatario”. L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 31.3.2025 svolta in modalità cartolare previa concessione di un termine per il deposito di note conclusive.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: Le parti appellanti censurano la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che le contestazioni nel merito al rapporto di conto corrente fossero formulate dagli opponenti in modo del tutto generico ed apodittico. L'assunto del primo giudice, secondo gli appellanti, è errato in quanto sono state pedissequamente riportate tutte le contestazioni alle condizioni economiche applicate da Intesa San Paolo al rapporto di conto corrente di corrispondenza che occupa.
Gli appellanti sostengono di aver evidenziato le illegittime condizioni economiche applicate dalla banca, in particolare, con riferimento: al TEG utilizzato in misura superiore di oltre una volta e mezza il TEGM, incorrendo nell'usura prevista dall'art. 644 comma 3 c.p.; all'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi debitori addebitando maggiori competenze per tutta la durata del rapporto generando nel tempo una moltiplicazione degli oneri passivi;
alla Delibera CICR del 9/2/2000 e all'aggiramento di norme imperative quali la legge 108/96 e l'art. 644 c.p. che stabiliscono in maniera chiara che il rapporto tra i costi e il credito erogato non debba mai superare il tasso soglia.
6 Parti appellanti sostengono di aver evidenziato in primo grado, altresì, che dal ricalcolo del saldo del conto corrente in specie, applicando le modalità di calcolo aderenti alla normativa vigente sulla trasparenza bancaria e quella sull'usura, emergeva un credito di nei confronti di pari ad euro CP_1 Controparte_2
112.610,05 di cui euro 26.259 per usura oggettiva, euro 79.393,33 per usura soggettiva, euro 6.957,12 per anatocismo mentre l'anatocismo totale era pari a ulteriori euro 26.745,63.
- mancata ammissione della C.T.U. tecnico contabile
Secondo parti appellanti il giudice di prime cure ha errato nella parte in cui, posta l'assenza di specifiche e precise contestazioni circa i rapporti di conto corrente, non ha accolto la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
- fideiussioni rilasciate da e Parte_2 [...]
Parte_1
Con l'ultimo motivo di impugnazione parti appellanti censurano la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto generiche anche le contestazioni relative alle fideiussioni rilasciate dagli opponenti. Secondo gli appellanti, il primo giudice ha trascurato le eccezioni relative alla violazione da parte dell'istituto di credito dell'art. 1956 c.c.: l'istituto avrebbe, infatti, continuato a fare credito al terzo ( pur essendo a conoscenza delle Controparte_1 criticità delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, come ammesso dalla a pag. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo. CP_8
§ 5. — L'appello è parzialmente fondato. Anche ad ammettere che sia carente la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto generiche le contestazioni mosse dagli opponenti al credito vantato dalla Banca opposta, va respinta la censura riproposta in appello riguardante il dedotto carattere usurario degli interessi. Invero il carattere usurario degli interessi risulterebbe, secondo gli appellanti, dal III trimestre 2011 in poi, incorrendo nell'usura prevista dall'art. 644 comma 3 c.p nel III-IV trimestre 2012; nel motivo, poi, si sostiene che la ha utilizzato un CP_8
TEG superiore al TEGM ma non al tasso soglia nei periodi: I-II- III-IV trimestre 2013 I-III trimestre 2014. Orbene, la censura proposta prescinde totalmente dalle pattuizioni riguardanti la misura degli interessi risultante dai contratti depositati dalla in sede monitoria e dalle CP_8 successive modifiche delle pattuizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 TUB, anch'esse depositate dall'opposta.
7 Premesso che il contratto di conto corrente n. 1000/00062815 è stato sottoscritto in data 12.06.2012 e che in data 31.08.2012, la ha ottenuto dalla Controparte_1 [...] un'apertura di credito a valere sul conto corrente Controparte_9
n. 1000/00062815 per un importo di euro 500.000,00, è evidente che il motivo di appello non ha fatto riferimento all'usura originaria, così come stabilito dalle S.U. nella sentenza n. 24675 del 19/10/2017, secondo la quale, ai fini del rilevamento dell'usura, deve aversi riguardo alla data della pattuizione degli interessi, di talché il superamento del tasso soglia successivamente a tale data non può di per sé ritenersi contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. Tanto meno nel motivo è fatto riferimento alle variazioni del tasso di interesse comunicate ai sensi dell'art. 118 TUB depositate in atti, di talché la censura risulta inammissibile, in quanto avulsa dalla misura degli interessi pattuiti, risultanti dai contratti e dalle successive variazioni, tutte depositate in atti dalla Banca. Ed infatti, pur avendo a disposizione, fin dal primo grado, la misura degli interessi inizialmente pattuiti e successivamente modificati ex art. 118 TUB, gli appellanti non hanno operato alcun raffronto tra i suddetti tassi di interesse ed il tasso soglia nel corrispondente trimestre, al fine di dimostrare, almeno nel presente giudizio di appello, il dedotto carattere usurario degli interessi praticati dalla CP_8
Per quanto attiene alla censura riguardante l'illegittima capitalizzazione degli interessi, la Corte ha disposto CTU sui seguenti quesiti:
“1) dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa e la documentazione fornita dalla Banca in relazione al contratto di conto corrente n.1000/00062815, stipulato in data dalla 12.06.2012 la ed al contratto di apertura di Controparte_1 credito a valere sul suddetto conto stipulato il 31.08.2012, per il periodo antecedente al 1.1.2014, se sia prevista e specificamente approvata la capitalizzazione degli interessi a condizione di reciprocita', eliminando, in caso di mancata previsione e specifica approvazione, la capitalizzazione degli interessi. 2)Per il periodo dal 1.1.2014 al 1.10.2016 , previa verifica dell'adeguamento da parte della alla delibera CICR del 3 agosto 2016 n.343, CP_8 contenente le nuove disposizioni attuative dell'art.120, comma 2, del D.lgs 1 settembre 1993, n.385 (T.U.B.) esegua tre distinti calcoli:1)esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, a decorrere dal 1°.1.2014, con conseguente ricalcolo anche degli interessi di mora;
2) esclusione
8 della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, a decorrere dal 1°.1.2016, con ricalcolo degli interessi di mora applicati;
3) applicazione a decorrere dal 1°.
1.2014 della capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi, con conseguente ricalcolo degli interessi di mora;
3) all'esito, determini il saldo del conto alla data della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo per ognuno dei ricalcoli indicati”. Quanto al primo quesito, il CTU ha accertato che: “Il contratto di conto corrente (Doc. 2) prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi e all'Art.20 c°1 dello stesso si legge che il regolamento periodico di interessi, commissioni e spese, avviene con la periodicita' indicata nelle condizioni economiche del contratto;
il saldo risultante alla predetta chiusura contabile produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto. Su tale contratto risulta apposta la firma della societa'appellante. La capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocita' risulta inoltre prevista alla pagina n.1/55, 8/55 e 10/55 del contratto di apertura di credito (Doc.3) ed altresi' specificatamente approvata, con l'apposizione della firma della correntista a pag. 14/55 del predetto documento. Accertato cio' nei ricalcoli prescritti dal quesito, per il periodo antecedente al 01/01/2014, sara' mantenuta la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi” (CTU pag. 8). Quanto al periodo, fissato dal quesito, dal 01/01/2014 al
01/10/2016, valutato dall'ausiliare al fine di accertare se fossero state applicate le nuove disposizioni attuative dell'Art.120, comma
2 del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 che stabilisce al punto b dello stesso: “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”, il CTU ha accertato che: “Per tale periodo la ha CP_8 effettuato la capitalizzazione trimestrale degli interessi” (CTU pag. 9). Pertanto il CTU ha effettuato il primo dei conteggi richiesti:
“
3.1 Conteggio con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi a decorrere dal 01/01/2014- ai tassi bancari. (V. All. A). Si e' partiti con l'elaborazione dal 30/06/2012, con saldo contabile iniziale, pari a zero. Il conteggio e' stato eseguito con capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al 31/12/2013 (punto n. 1 del quesito) avendo appurato la pattuizione e specifica approvazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocita' … Dal 01/01/2014, il
9 conteggio e' proseguito senza alcuna capitalizzazione degli interessi, fino al 30/09/2016” (CTU pag. 9 e 10). Quindi il CTU, -accertato a seguito del ricalcolo che il saldo finale del C/C n. 1000/00062815, e' risultato a debito per la societa' appellante, e pari ad € 335.738,56, e decurtata detta somma dell'importo di € 1.525,00, versato dalla Controparte_1 in data 11/01/2017,- ha concluso che il credito vantato dalla CP_8 al 12/12/2016 in relazione al C/C n. 1000/00062815, risulta a debito per la societa' appellante, e pari ad € 334.213,56 (-), (€ 335.738,56 (-) + € 1.525,00(+),con una differenza pari ad € 50.320,69 (-), tra il saldo banca da decreto ingiuntivo (€ 384.534,25(-), ed il saldo del presente conteggio (€ 334.213,56) (-
),decurtato del predetto versamento (CTU pag. 11). In proposito, osserva la Corte che va applicato il principio affermato dalla S.C. secondo il quale: “In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”. Cass. n. 21344 del 30/07/2024. Ne deriva la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi operata dalla a partire dal 01/01/2014 alla data del CP_8
30/11/2016, e la conferma del ricalcolo eseguito dall'ausiliare a pag. 11 della relazione. Ciò premesso, gli appellanti hanno depositato, con le note conclusive, documentazione dalla quale risulta che, pendente il giudizio di appello, è stata Parte_3 ammessa al concordato preventivo. Assumono altresì l'avvenuta corresponsione della somma di €. 38.453,42 ricevuta dalla cessionaria nell'ambito della procedura di Controparte_3 concordato preventivo N.36/2021 del Tribunale di Roma cui la stessa è stata ammessa. Parte_3
Tuttavia gli appellanti hanno depositato un decreto di omologazione del concordato preventivo di Controparte_10
in data 13.12.2023 del Tribunale di Roma, non
[...] completo in tutte le pagine, dal quale risulta che l'assuntore del concordato Gecom Immobiliare s.r.l. “ha provveduto all'emissione i 29 assegni circolari di euro 50.000 ciascuno in favore di “conc. prev. 36/2021 Trib. Roma e” Controparte_11 in deposito fiduciario presso il notaio e che appare Per_1
10 opportuno che i predetti assegni vengano versati dal Commissario Giudiziale-previa consegna al medesimo- sul conto corrente già aperto e intestato alla procedura di concordato preventivo n. 36/2021”, e tanto non basta a provare che abbia Controparte_3 ricevuto somma la somma di €. 38.453,42. Parimenti gli altri documenti depositati dall'appellante, -attestazione della cancelleria della Corte d'appello di Roma di mancata impugnazione del decreto del Tribunale di Roma, mail provenienti dal dr. indirizzate ad avvocati peraltro Parte_7 differenti da quelli nominati nel presente giudizio circa l'imminente spedizione dei bonifici di pagamento o di emissione degli assegni circolari- non sono stati ritenuti dalla Corte idonei a comprovare il pagamento di €. 38.453,42 in favore di CP_3
[...]
Pertanto la causa è stata rinviata ad altra udienza con invito alle parti a confermare o meno l'avvenuto pagamento della somma indicata. Nelle note depositate il 27.2.2025, ha Controparte_3 confermato l'avvenuto pagamento della somma di euro 38.453,42. In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rimane fermo il debito degli appellanti nella misura accertata dal CTU pari ad € 295.760,14 (334.213,56 - 38.453,42) con interessi come richiesti, dalla domanda al saldo. Il motivo riguardante la mancata ammissione della CTU resta assorbito nel parziale accoglimento del primo motivo. Quanto al terzo motivo, fondato sulla dedotta liberazione dei fideiussori per obbligazione futura ex art. 1956 c.c., va preliminarmente osservato che la Banca ricorrente ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo che:
E' evidente che detta situazione si riferisce alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, ossia settembre 2019, ed è posta a fondamento della richiesta di provvisoria esecutività del decreto, ma non costituisce prova della conoscenza da parte della che dall'inizio della apertura di credito in data CP_8
11 31/08/2012 fino al 02/11/2016, data del giroconto a sofferenza del conto, del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società correntista. A ciò si aggiunga che garante in proprio Parte_2
e quale titolare della omonima impresa, era l'amministratore della ossia della società correntista, di talché Controparte_1
l'effetto liberatorio di cui all'art. 1956 c.c. è escluso se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale, come nel caso in cui il garante sia anche amministratore della società garantita (Cass. n. 20713 del 17/07/2023).
§ 6. — Per effetto della parziale riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado vanno diversamente regolate;
esse vanno compensate nella misura di un quarto mentre per il resto seguono la soccombenza degli opponenti. Esse si liquidano per l'intero nella misura di euro 13.500,00 già liquidata dal Tribunale in favore di
[...]
Controparte_2
Le spese del grado, avuto riguardo al parziale accoglimento dell'appello, vanno compensate nella misura di un quarto, mentre per il resto seguono la soccombenza delle parti appellanti nei confronti della parte intervenuta. Esse si liquidano per l'intero, avuto riguardo al valore della causa tratto dal decisum, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 20.119 oltre spese generali, IVA e CPA.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste definitivamente a carico delle parti appellanti e della terza intervenuta, nella misura del 50% per ciascuna.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
e nella Parte_2 Parte_3 quale si è fusa per incorporazione Controparte_1
nei confronti di
[...] Controparte_2 rappresentata da Controparte_3 Controparte_4 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede 1. — il parziale riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna gli appellanti al pagamento in favore di rappresentata da Controparte_3 CP_4 ella somma di euro 295.760,14 con interessi come richiesti
[...] dalla domanda al saldo e compensa nella misura di un quarto le
12 spese del giudizio di primo grado liquidate per l'intero dal tribunale nella misura di euro 13.500,00 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore di Controparte_2
2. — compensa nella misura di un quarto le spese del presente grado di appello, liquidate per l'intero nella misura di euro 20.119 oltre spese generali, IVA e CPA oltre spese P.IVA_4 generali, IVA e CPA e condanna gli appellanti al rimborso, in favore di rappresentata da Controparte_3 CP_4
dei restanti tre quarti;
[...]
3. — pone definitivamente a carico delle parti appellanti e della parte intervenuta le spese della CTU nella misura del 50% per ciascuna. Così deciso in Roma il giorno 31.3.2025. Il presidente estensore
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