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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/08/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 3051/2022
R.G. 3051/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3051 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirco D'Alicandro come da procura in atti RICORRENTE
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante “pro tempore”, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Eraldo Sparvieri come da procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 cpc, la - premesso di aver stipulato con la Parte_1 CP_2 in data 15.05.2021, un contratto di fornitura di apparecchiature da gioco lecite di durata
1 quadriennale, con previsione di tacito rinnovo;
che, con pec del 28.5.2022, la aveva fatto CP_1 illegittimamente pervenire la “disdetta” dal contratto, con contestuale invito a ritirare le apparecchiature consegnate entro il 01.06.22; che la ricorrente, in data 7 giugno 2022, aveva formalmente contestato tale “disdetta”, richiamando gli artt. 3 e 10 del contratto di fornitura;
che il gestore della rete telematica Global Starnet Limited aveva disattivato le macchine a far data dal
5.06.2022 (come da relativa comunicazione del 28.07.2022); che, da ultimo, in data 01.08.2022,
l'istante era stata nuovamente invitata dalla controparte al ritiro dei propri apparecchi da gioco con l'avviso che, in difetto, le sarebbero stati addebitati i costi di carico e spedizione - tanto premesso, chiedeva accertarsi l'inadempimento della resistente, con conseguente risoluzione del contratto.
Chiedeva, altresì, la condanna della controparte al versamento della somma di euro 318.600,00
(oltre interessi moratori) a titolo di penale (così equitativamente ridotta della metà quella contrattualmente prevista), a far data dall'inadempimento al soddisfo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario e, previo CP_1 mutamento del rito, concludeva per l'annullamento del contratto di noleggio ripassato tra le parti per violazione dei principi di buona fede e correttezza ad opera dell'attrice, con conseguente rigetto delle avverse domande. In via subordinata, chiedeva ridursi la penale ad equità in base ai parametri indicati nella memoria di costituzione.
Con ordinanza del 21 aprile 2023, il precedente istruttore disponeva il mutamento del rito.
La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Ed invero, è pacifico nonchè documentalmente provato che in data 15.05.2021 le parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto il collocamento, l'istallazione, gestione nei locali dell'odierna resistente di apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità leciti (doc. 3 di parte ricorrente), al quale è stata data pacifica esecuzione fino al 28 maggio 2022, allorquando la CP_1 ha manifestato la propria disdetta.
L'oggetto del contendere risiede proprio nell'accertamento della legittimità di tale “disdetta” anticipata da parte della resistente, con conseguente diritto al riconoscimento della penale ed al risarcimento del maggior danno asseritamente patito dalla Parte_1
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'improvvisa interruzione del rapporto, così come effettuata dalla integri il grave inadempimento contrattuale della stessa resistente. CP_1
2 Infatti, risulta incontestabilmente che:
- il contratto è stato stipulato per la durata di quattro anni, con previsione di tacito rinnovo (v. art. 3 del contratto in questione);
- in esso non è rinvenibile alcuna specifica pattuizione del recesso in favore della CP_1
(esercente);
- l'art. 16 stabilisce che “l'esercente è consapevole che in ragione della vigente normativa è necessario stipulare un contratto con un Concessionario della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento e per questo motivo sottoscrive o ha sottoscritto un accordo con il Concessionario scelto, a discrezione ed insindacabile giudizio dell'impresa, che anche lo sottoscrive quale terza firmataria. In caso di conflitto tra le statuizioni contenute nel contratto stipulato con il Concessionario e quanto disciplinato dalla presente scrittura, nei rapporti tra Esercente e Impresa, prevarranno le norme pattizie contenute nel presente atto…”, con conseguente irrilevanza dei termini contrattuali previsti nel diverso accordo trilaterale sottoscritto altresì dalla concessionaria di rete Global Starnet Limited, pure allegato.
Orbene, trattandosi di un contratto di durata, l'interruzione prematura del rapporto (intervenuta a poco più di un anno dal suo inizio), senza il rispetto dei termini concordati, è atta a configurare l'ipotesi della condotta gravemente inadempiente, anche alla luce del notevole lasso di tempo che sarebbe dovuto intercorrere rispetto alla naturale scadenza del contratto medesimo.
Tanto vale anche sotto il profilo del rispetto dei canoni di buona fede e correttezza. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto sleale la condotta del contraente che aveva esercitato il potere di recesso (nella fattispecie ivi esaminata espressamente pattuito) “in modo inaspettato e sorprendente”, avendo precedentemente ingenerato l'affidamento su una maggiore durata del rapporto (Cass. Civ. n. 10549 del 3.06.20).
Quanto alla dedotta indeterminatezza dell'art. 3 del contratto in questione, (“il presente contratto ha la durata di anni 4 quattro e si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime pattuizioni e condizioni, in mancanza di formale disdetta da far pervenire per iscritto alla parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 6 (sei) mesi dalla sua naturale scadenza di recesso anticipato…”), la doglianza è priva di pregio, atteso il chiaro tenore letterale della clausola in esame, quantomeno nella prima parte - che è ciò che rileva nella specie - essendosi l'interruzione del rapporto verificata prima della sua scadenza naturale.
3 Parimenti, privo di ogni fondamento è l'assunto per cui il contratto sarebbe annullabile, in quanto contenente clausole inique e svantaggiose per la asseritamente adottate per abuso della CP_1 posizione dominante dell'odierna ricorrente, in violazione dei richiamati principi di correttezza e buona fede, con espresso richiamo alla disciplina del c.d. contratto asimmetrico.
Tale sarebbe, a titolo esemplificativo, la clausola di cui all'art. 16), che attribuisce alla società ricorrente la facoltà di scegliere, a suo insindacabile ed incontestabile giudizio, il concessionario di rete, poi individuato nella - che avrebbe imposto un canone di rete pari al 2%, Parte_2 in luogo dell'1% solitamente praticato -, peraltro interessata da varie vicende giudiziarie agli onori della cronaca, nonché decaduta dalla concessione.
In proposito, occorre in primo luogo rilevare che, ai fini dell'annullabilità del contratto,
l'ordinamento richiede il vizio del consenso nelle forme tipizzate dell'errore (riconoscibile ed essenziale), del dolo ovvero della violenza, vizi tutti che devono essere oggetto di specifica allegazione e prova, circostanze che difettano nella specie, non potendosi ritenere assolto il relativo onere mediante la mera deduzione dell'inesperienza dei giovani titolari dell'esercizio commerciale.
In particolare, la Suprema Corte, accogliendo la distinzione tra regole di validità e regole di condotta, ha escluso che la violazione delle regole di comportamento della buona fede e correttezza possano comportare l'invalidità del contratto, salvo che tale incidenza non sia eccezionalmente prevista dal legislatore in relazione a specifiche fattispecie (Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007,
n. 26724 e 26725), diverse da quella che ci occupa.
Infatti, è stato chiarito che “I principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenervisi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti” (Cass. n. 25047 del 27.11.09).
Pertanto, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la domanda di annullamento avanzata dalla resistente deve ritenersi infondata.
4 Nè coglie nel segno la difesa della laddove richiama la normativa di protezione applicabile CP_1 nel caso di c.d. terzo contratto.
In dottrina, sulla scia della legislazione di matrice europea, si è sviluppata la fattispecie del c.d.
“terzo contratto” per identificare un modello contrattuale basato su una relazione negoziale tra due imprenditori caratterizzata da una asimmetria di natura economica che provoca uno stato di dipendenza economica tale da giustificare una normativa di protezione. I segni distintivi di tale tipologia risiedono nell'integrazione dell'attività dell'impresa debole nell'attività di quella forte (ne sono esempio i contratti di franchising e di subfornitura quest'ultimo espressamente tutelato ex L.
18.06.98 n. 192) e l'abuso di tale dipendenza economica come nel caso di impossibilità di reperire sul mercato valide alternative economiche.
Nel caso in esame, le società hanno la stessa forma giuridica;
non è provata la sproporzione economica e, per giunta, la si è voluta svincolare prematuramente dal contratto, avendo CP_1 subitaneamente reperito una migliore proposta economica, come dalla stessa dichiarato.
Né, in ogni caso, risulta provata la violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, per avere scelto la ricorrente un gestore interessato da varie vicende giudiziarie, che avrebbe applicato tariffe particolarmente svantaggiose.
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che la si è limitata a dedurre di essersi voluta liberare CP_1 del contratto, proprio perché aveva reperito successivamente sul mercato condizioni migliori.
Inoltre, le allegate vicende giudiziarie che avevano coinvolto la Global Starnet sin dall'anno 2012 erano note per essere state riportate dalle testate giornalistiche.
Per altro verso, quanto alla revoca della concessione subita dal gestore, si rileva, da un lato, che la disdetta della è intervenuta solo dopo otto mesi dalla predetta revoca e, dall'altro, che nel CP_1 contratto con il gestore di rete era specificamente disciplinata l'ipotesi di subentro nel rapporto da parte di un altro concessionario, previa comunicazione ad in caso di revoca della CP_3 concessione ( tanto non si è reso necessario poiché la pronuncia non incideva sulla operatività della concessionaria che si trovava in amministrazione controllata).
Dunque, di nulla può dolersi la resistente.
In definitiva, deve ritenersi configurato il grave inadempimento della tale da giustificare lo CP_1 scioglimento del rapporto.
5 Conseguentemente, la resistente è tenuta al versamento della penale, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto convenuto, essendo manifestamente eccessiva rispetto all'interesse della parte.
Ed infatti, l'art. 10 prevede che “in ogni caso di anticipata risoluzione o cessazione del contratto per causa o colpa, anche indiretta, dell'esercente sarà da questi dovuta all'impresa una penale, cumulabile con quella di cui all'art. 7 e/o art. 6, pari ad euro 75,00 ( settantacinque) per ciascun
Apparecchio presente nei locali al momento della risoluzione contrattuale, per qualunque causa, da moltiplicarsi per ciascun giorno da tale termine sino a quello di naturale scadenza del contratto salvo il diritto al maggior danno…”.
Dunque, alla luce della richiamata disposizione, quantifica la penale in euro Parte_1
318.600,00, in base ad una autoriduzione (al 50%) effettuata in considerazione del parziale adempimento dell'obbligazione per il periodo 15.05.2021 – 18.06.22 e del fatto che l'importo così elevato era stato convenuto nel periodo di rilancio economico post – pandemico.
Ebbene, la giurisprudenza, nel valutare i presupposti che devono essere considerati al fine di provvedere ad un'equa riduzione, è costante nell'affermare che: “per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio” (Cass. Civ. Ordinanza n. 14706 del 27.05.24; Cass. Ordinanza n.18463 del
7.07.2025), sebbene la riduzione della penale non debba essere rigidamente ed esclusivamente correlata con l'effettiva entità del danno (ex multis anche Cass. Ordinanza n. 19492 del 10.07.2023).
Inoltre, l'estensione di tale potere officioso spettante al Giudice, non è impedito neanche dall'accordo delle parti (Cass. Civ. n. 26901 del 20.09.2023).
Nel caso di specie, la ha prodotto numerose ricevute comprovanti un utile nei primi mesi del CP_1 rapporto di euro 7.208,11; importo che deve considerarsi sostanzialmente corrispondente all'utile di pertinenza della considerata la clausola 2) del contratto ripassato tra le parti (“… Parte_1 nell'ambito dell'attività di raccolta svolta da entrambe le parti in forza dell'incarico conferito dal
Concessionario di rete, le stesse convengono …che all'esercente venga riconosciuta periodicamente
…una somma al netto dell'imposta PREU del canone di concessione degli oneri di cui CP_3 all'art 1 , comma 649 della legge 190/14 (cd Legge di Stabilità 2015) di tasse ed oneri , anche
6 futuri, stabiliti ex lege e/o ex contractu, dal concessionario di rete e/o da determinata come CP_3 segue…50% cassetto degli apparecchi”).
Le ricevute sono relative ad un ragionevole lasso di tempo tale da far presumere un utile similare da parametrare a quella che sarebbe stata la residua durata del contratto.
Ne consegue che si ritiene equo rideterminare l'importo della penale in euro 40.000,00 considerata la media di utile mensile pari a circa 1.201,00 per i primi sei mesi di esecuzione del contratto (di gran lunga inferiore rispetto a quanto ritenuto dalla società istante), il parziale adempimento della debitrice e l'interesse dell'attrice all'adempimento.
Sulla somma così liquidata dovranno, poi, calcolarsi gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale (Cass. n. 12188/17).
Infine, la domanda risarcitoria per preteso “danno di immagine commerciale/reputazionale”, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Infatti, l'attrice non ha documentato e neppure altrimenti provato, stante la mancata articolazione di istanze istruttorie nei termini concessi, il danno lamentato al di là di affermazioni del tutto generiche.
La parziale, reciproca soccombenza (anche in ordine al quantum della penale) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti Parte_1 della in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa CP_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento contrattuale della il contratto CP_1 intercorso tra le parti;
2) in applicazione della clausola penale, condanna la a versare in favore della CP_1 dell'importo di euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_1 giudiziale al soddisfo;
3) rigetta la domanda risarcitoria;
7 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
8
R.G. 3051/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3051 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mirco D'Alicandro come da procura in atti RICORRENTE
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante “pro tempore”, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Eraldo Sparvieri come da procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 cpc, la - premesso di aver stipulato con la Parte_1 CP_2 in data 15.05.2021, un contratto di fornitura di apparecchiature da gioco lecite di durata
1 quadriennale, con previsione di tacito rinnovo;
che, con pec del 28.5.2022, la aveva fatto CP_1 illegittimamente pervenire la “disdetta” dal contratto, con contestuale invito a ritirare le apparecchiature consegnate entro il 01.06.22; che la ricorrente, in data 7 giugno 2022, aveva formalmente contestato tale “disdetta”, richiamando gli artt. 3 e 10 del contratto di fornitura;
che il gestore della rete telematica Global Starnet Limited aveva disattivato le macchine a far data dal
5.06.2022 (come da relativa comunicazione del 28.07.2022); che, da ultimo, in data 01.08.2022,
l'istante era stata nuovamente invitata dalla controparte al ritiro dei propri apparecchi da gioco con l'avviso che, in difetto, le sarebbero stati addebitati i costi di carico e spedizione - tanto premesso, chiedeva accertarsi l'inadempimento della resistente, con conseguente risoluzione del contratto.
Chiedeva, altresì, la condanna della controparte al versamento della somma di euro 318.600,00
(oltre interessi moratori) a titolo di penale (così equitativamente ridotta della metà quella contrattualmente prevista), a far data dall'inadempimento al soddisfo, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio, la contestava puntualmente l'assunto avversario e, previo CP_1 mutamento del rito, concludeva per l'annullamento del contratto di noleggio ripassato tra le parti per violazione dei principi di buona fede e correttezza ad opera dell'attrice, con conseguente rigetto delle avverse domande. In via subordinata, chiedeva ridursi la penale ad equità in base ai parametri indicati nella memoria di costituzione.
Con ordinanza del 21 aprile 2023, il precedente istruttore disponeva il mutamento del rito.
La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Ed invero, è pacifico nonchè documentalmente provato che in data 15.05.2021 le parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto il collocamento, l'istallazione, gestione nei locali dell'odierna resistente di apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità leciti (doc. 3 di parte ricorrente), al quale è stata data pacifica esecuzione fino al 28 maggio 2022, allorquando la CP_1 ha manifestato la propria disdetta.
L'oggetto del contendere risiede proprio nell'accertamento della legittimità di tale “disdetta” anticipata da parte della resistente, con conseguente diritto al riconoscimento della penale ed al risarcimento del maggior danno asseritamente patito dalla Parte_1
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'improvvisa interruzione del rapporto, così come effettuata dalla integri il grave inadempimento contrattuale della stessa resistente. CP_1
2 Infatti, risulta incontestabilmente che:
- il contratto è stato stipulato per la durata di quattro anni, con previsione di tacito rinnovo (v. art. 3 del contratto in questione);
- in esso non è rinvenibile alcuna specifica pattuizione del recesso in favore della CP_1
(esercente);
- l'art. 16 stabilisce che “l'esercente è consapevole che in ragione della vigente normativa è necessario stipulare un contratto con un Concessionario della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento e per questo motivo sottoscrive o ha sottoscritto un accordo con il Concessionario scelto, a discrezione ed insindacabile giudizio dell'impresa, che anche lo sottoscrive quale terza firmataria. In caso di conflitto tra le statuizioni contenute nel contratto stipulato con il Concessionario e quanto disciplinato dalla presente scrittura, nei rapporti tra Esercente e Impresa, prevarranno le norme pattizie contenute nel presente atto…”, con conseguente irrilevanza dei termini contrattuali previsti nel diverso accordo trilaterale sottoscritto altresì dalla concessionaria di rete Global Starnet Limited, pure allegato.
Orbene, trattandosi di un contratto di durata, l'interruzione prematura del rapporto (intervenuta a poco più di un anno dal suo inizio), senza il rispetto dei termini concordati, è atta a configurare l'ipotesi della condotta gravemente inadempiente, anche alla luce del notevole lasso di tempo che sarebbe dovuto intercorrere rispetto alla naturale scadenza del contratto medesimo.
Tanto vale anche sotto il profilo del rispetto dei canoni di buona fede e correttezza. Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte che ha ritenuto sleale la condotta del contraente che aveva esercitato il potere di recesso (nella fattispecie ivi esaminata espressamente pattuito) “in modo inaspettato e sorprendente”, avendo precedentemente ingenerato l'affidamento su una maggiore durata del rapporto (Cass. Civ. n. 10549 del 3.06.20).
Quanto alla dedotta indeterminatezza dell'art. 3 del contratto in questione, (“il presente contratto ha la durata di anni 4 quattro e si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime pattuizioni e condizioni, in mancanza di formale disdetta da far pervenire per iscritto alla parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 6 (sei) mesi dalla sua naturale scadenza di recesso anticipato…”), la doglianza è priva di pregio, atteso il chiaro tenore letterale della clausola in esame, quantomeno nella prima parte - che è ciò che rileva nella specie - essendosi l'interruzione del rapporto verificata prima della sua scadenza naturale.
3 Parimenti, privo di ogni fondamento è l'assunto per cui il contratto sarebbe annullabile, in quanto contenente clausole inique e svantaggiose per la asseritamente adottate per abuso della CP_1 posizione dominante dell'odierna ricorrente, in violazione dei richiamati principi di correttezza e buona fede, con espresso richiamo alla disciplina del c.d. contratto asimmetrico.
Tale sarebbe, a titolo esemplificativo, la clausola di cui all'art. 16), che attribuisce alla società ricorrente la facoltà di scegliere, a suo insindacabile ed incontestabile giudizio, il concessionario di rete, poi individuato nella - che avrebbe imposto un canone di rete pari al 2%, Parte_2 in luogo dell'1% solitamente praticato -, peraltro interessata da varie vicende giudiziarie agli onori della cronaca, nonché decaduta dalla concessione.
In proposito, occorre in primo luogo rilevare che, ai fini dell'annullabilità del contratto,
l'ordinamento richiede il vizio del consenso nelle forme tipizzate dell'errore (riconoscibile ed essenziale), del dolo ovvero della violenza, vizi tutti che devono essere oggetto di specifica allegazione e prova, circostanze che difettano nella specie, non potendosi ritenere assolto il relativo onere mediante la mera deduzione dell'inesperienza dei giovani titolari dell'esercizio commerciale.
In particolare, la Suprema Corte, accogliendo la distinzione tra regole di validità e regole di condotta, ha escluso che la violazione delle regole di comportamento della buona fede e correttezza possano comportare l'invalidità del contratto, salvo che tale incidenza non sia eccezionalmente prevista dal legislatore in relazione a specifiche fattispecie (Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007,
n. 26724 e 26725), diverse da quella che ci occupa.
Infatti, è stato chiarito che “I principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenervisi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti” (Cass. n. 25047 del 27.11.09).
Pertanto, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la domanda di annullamento avanzata dalla resistente deve ritenersi infondata.
4 Nè coglie nel segno la difesa della laddove richiama la normativa di protezione applicabile CP_1 nel caso di c.d. terzo contratto.
In dottrina, sulla scia della legislazione di matrice europea, si è sviluppata la fattispecie del c.d.
“terzo contratto” per identificare un modello contrattuale basato su una relazione negoziale tra due imprenditori caratterizzata da una asimmetria di natura economica che provoca uno stato di dipendenza economica tale da giustificare una normativa di protezione. I segni distintivi di tale tipologia risiedono nell'integrazione dell'attività dell'impresa debole nell'attività di quella forte (ne sono esempio i contratti di franchising e di subfornitura quest'ultimo espressamente tutelato ex L.
18.06.98 n. 192) e l'abuso di tale dipendenza economica come nel caso di impossibilità di reperire sul mercato valide alternative economiche.
Nel caso in esame, le società hanno la stessa forma giuridica;
non è provata la sproporzione economica e, per giunta, la si è voluta svincolare prematuramente dal contratto, avendo CP_1 subitaneamente reperito una migliore proposta economica, come dalla stessa dichiarato.
Né, in ogni caso, risulta provata la violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, per avere scelto la ricorrente un gestore interessato da varie vicende giudiziarie, che avrebbe applicato tariffe particolarmente svantaggiose.
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che la si è limitata a dedurre di essersi voluta liberare CP_1 del contratto, proprio perché aveva reperito successivamente sul mercato condizioni migliori.
Inoltre, le allegate vicende giudiziarie che avevano coinvolto la Global Starnet sin dall'anno 2012 erano note per essere state riportate dalle testate giornalistiche.
Per altro verso, quanto alla revoca della concessione subita dal gestore, si rileva, da un lato, che la disdetta della è intervenuta solo dopo otto mesi dalla predetta revoca e, dall'altro, che nel CP_1 contratto con il gestore di rete era specificamente disciplinata l'ipotesi di subentro nel rapporto da parte di un altro concessionario, previa comunicazione ad in caso di revoca della CP_3 concessione ( tanto non si è reso necessario poiché la pronuncia non incideva sulla operatività della concessionaria che si trovava in amministrazione controllata).
Dunque, di nulla può dolersi la resistente.
In definitiva, deve ritenersi configurato il grave inadempimento della tale da giustificare lo CP_1 scioglimento del rapporto.
5 Conseguentemente, la resistente è tenuta al versamento della penale, sebbene in misura ridotta rispetto a quanto convenuto, essendo manifestamente eccessiva rispetto all'interesse della parte.
Ed infatti, l'art. 10 prevede che “in ogni caso di anticipata risoluzione o cessazione del contratto per causa o colpa, anche indiretta, dell'esercente sarà da questi dovuta all'impresa una penale, cumulabile con quella di cui all'art. 7 e/o art. 6, pari ad euro 75,00 ( settantacinque) per ciascun
Apparecchio presente nei locali al momento della risoluzione contrattuale, per qualunque causa, da moltiplicarsi per ciascun giorno da tale termine sino a quello di naturale scadenza del contratto salvo il diritto al maggior danno…”.
Dunque, alla luce della richiamata disposizione, quantifica la penale in euro Parte_1
318.600,00, in base ad una autoriduzione (al 50%) effettuata in considerazione del parziale adempimento dell'obbligazione per il periodo 15.05.2021 – 18.06.22 e del fatto che l'importo così elevato era stato convenuto nel periodo di rilancio economico post – pandemico.
Ebbene, la giurisprudenza, nel valutare i presupposti che devono essere considerati al fine di provvedere ad un'equa riduzione, è costante nell'affermare che: “per la valutazione della manifesta eccessività della clausola penale ai fini dell'art. 1384 c.c., il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale nel corso di rapporto, sicché non può prescindersi da una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in mancanza della clausola, la quale è una predeterminazione forfettaria di tale pregiudizio” (Cass. Civ. Ordinanza n. 14706 del 27.05.24; Cass. Ordinanza n.18463 del
7.07.2025), sebbene la riduzione della penale non debba essere rigidamente ed esclusivamente correlata con l'effettiva entità del danno (ex multis anche Cass. Ordinanza n. 19492 del 10.07.2023).
Inoltre, l'estensione di tale potere officioso spettante al Giudice, non è impedito neanche dall'accordo delle parti (Cass. Civ. n. 26901 del 20.09.2023).
Nel caso di specie, la ha prodotto numerose ricevute comprovanti un utile nei primi mesi del CP_1 rapporto di euro 7.208,11; importo che deve considerarsi sostanzialmente corrispondente all'utile di pertinenza della considerata la clausola 2) del contratto ripassato tra le parti (“… Parte_1 nell'ambito dell'attività di raccolta svolta da entrambe le parti in forza dell'incarico conferito dal
Concessionario di rete, le stesse convengono …che all'esercente venga riconosciuta periodicamente
…una somma al netto dell'imposta PREU del canone di concessione degli oneri di cui CP_3 all'art 1 , comma 649 della legge 190/14 (cd Legge di Stabilità 2015) di tasse ed oneri , anche
6 futuri, stabiliti ex lege e/o ex contractu, dal concessionario di rete e/o da determinata come CP_3 segue…50% cassetto degli apparecchi”).
Le ricevute sono relative ad un ragionevole lasso di tempo tale da far presumere un utile similare da parametrare a quella che sarebbe stata la residua durata del contratto.
Ne consegue che si ritiene equo rideterminare l'importo della penale in euro 40.000,00 considerata la media di utile mensile pari a circa 1.201,00 per i primi sei mesi di esecuzione del contratto (di gran lunga inferiore rispetto a quanto ritenuto dalla società istante), il parziale adempimento della debitrice e l'interesse dell'attrice all'adempimento.
Sulla somma così liquidata dovranno, poi, calcolarsi gli interessi legali a far data dalla domanda giudiziale (Cass. n. 12188/17).
Infine, la domanda risarcitoria per preteso “danno di immagine commerciale/reputazionale”, è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Infatti, l'attrice non ha documentato e neppure altrimenti provato, stante la mancata articolazione di istanze istruttorie nei termini concessi, il danno lamentato al di là di affermazioni del tutto generiche.
La parziale, reciproca soccombenza (anche in ordine al quantum della penale) giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante “pro tempore”, nei confronti Parte_1 della in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ogni ulteriore istanza, difesa CP_1 ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara risolto per grave inadempimento contrattuale della il contratto CP_1 intercorso tra le parti;
2) in applicazione della clausola penale, condanna la a versare in favore della CP_1 dell'importo di euro 40.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda Parte_1 giudiziale al soddisfo;
3) rigetta la domanda risarcitoria;
7 4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
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