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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 186 di RACL dell'anno 2024, proposta da:
con sede a FA, in persona del legale rappresentante Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Gianluca Marrocu che la Parte_1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamene all'Avv. Claudia Pinna, in virtù di procura in calce al ricorso
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente a FA, elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1 via Alghero 19, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 19.03.2019, a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: voglia la Corte “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 572/2024 emessa all'ambito del procedimento iscritto al n. 1212 del ruolo generale dell'anno 2019, dal Tribunale di Cagliari, sez. lavoro, G.I. Dott. R. Ponticelli, in data 17 aprile 2024, pubblicata in pari data, 1) accertare e dichiarare la legittimità dell'intimato licenziamento;
2) rigettare ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: qualora permangano dubbi in merito alle dichiarazioni rese dal teste Ing. e si ritengano necessari opportuni Persona_1 chiarimenti, si chiede che venga rinnovata la prova assunta in primo grado relativamente al teste Ing. sulle Persona_1 medesime circostanze su cui è già stato chiamato a deporre in primo grado, come trascritte nel superiore paragrafo IV.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: voglia la Corte adita “rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
con vittoria di spese
e competenze, anche di questo grado di giudizio.”
Svolgimento del processo 1 Con ricorso depositato in data 21 marzo 2019 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, CP_1 aveva convenuto in giudizio la società per esporre di essere stato Parte_1 assunto alle dipendenze della convenuta, con qualifica di carpentiere inquadrato nel II livello retributivo secondo il CCNL Edilizia Artigiani, con contratto a tempo determinato del 8 ottobre 2018 e che il rapporto di lavoro, convertito a tempo indeterminato con accordo del 8 novembre 2018, era cessato a causa del licenziamento intimatogli il 2 gennaio 2019, formalmente per giustificato motivo oggettivo, con la motivazione che “a seguito del riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'attività aziendale, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda”.
Il ricorrente aveva proseguito deducendo che, poiché le motivazioni poste a base del licenziamento erano in realtà insussistenti e poiché la datrice di lavoro non aveva comunque adempiuto l'obbligo di repechage, aveva impugnato il licenziamento con nota del 19 febbraio 2019, peraltro inutilmente, dato che la società datrice di lavoro, con una nota priva di data, “comunque confessoria della insussistenza della affermata riorganizzazione aziendale”, aveva precisato che la ditta non stava “passando un buon periodo” e preferiva quindi che il dipendente si attivasse per cercare un altro lavoro piuttosto che farlo lavorare senza poterlo retribuire, “così violando il consolidato principio di immutabilità dei motivi del licenziamento”.
In realtà, aveva continuato il ricorrente, non solo l'attività dell'impresa era proseguita nei cantieri di LU di QU (via Taormina) e FA (via Ugo Foscolo) cui egli era stato adibito, ma successivamente al licenziamento era stato utilizzato altro personale, “ovvero i signori e , così Parte_2 Persona_2 confermando l'illegittimità del licenziamento e violando anche il principio dell'obbligo di repêchage”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva, quindi, chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità del licenziamento perché non supportato da giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, “dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento”, condannando la società al pagamento “di un indennizzo, non soggetto a contribuzione previdenziale, in misura compresa tra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”, ovvero di quella diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, con accessori di legge e spese legali, queste ultime con distrazione in favore del difensore antistatario.
*
La società si era costituita in giudizio ed aveva contestato la fondatezza Parte_1 del ricorso, sostenendo che il licenziamento sarebbe dipeso dal definitivo compimento delle attività di carpenteria per le quali il ricorrente era stato assunto e dall'impossibilità di adibirlo proficuamente ad altre mansioni, avendo provato la parte datoriale ad impiegarlo come muratore, ma avendo verificato che le opere richieste non erano state realizzate a regola d'arte. CP_
infatti, aveva proseguito la società, era stato assunto a termine proprio per svolgere mansioni di carpentiere, di norma svolte personalmente dal legale rappresentante della società, che Parte_1 possedeva la relativa qualifica, unitamente a dal momento che la società in quel periodo era impegnata Pt_1 in due cantieri, uno nella via Taormina di LU di QU ed uno a FA, nella via Ugo Foscolo. CP_ Nella prima settimana di dicembre, peraltro, i lavori di carpenteria affidati a in entrambi i cantieri, e relativi all'armatura di pilastri e solai, erano stati ultimati tanto che il nuovo direttore dei lavori dei
2 committenti, l'Ing. aveva sospeso i lavori sulle parti strutturali, ormai terminate, per verificare Persona_1 quanto sino a quel momento realizzato.
In quel periodo peraltro la società non aveva avuto altre commesse, aveva proseguito la resistente, e pertanto, al fine di evitare il licenziamento di fin dal mese di dicembre l'impresa lo aveva impiegato, con il CP_1 suo consenso, nell'attività propria del muratore nei medesimi cantieri, ma poiché si trattava di mansioni di cui non aveva esperienza non era stato in grado di svolgere le opere richieste a regola d'arte, di fatto rendendo impossibile ricollocarlo in altre mansioni e rendendo necessario il suo licenziamento, non essendo più possibile impegnarlo all'interno della società come carpentiere.
In proposito, la comunicazione del licenziamento del 2 gennaio 2019, che aveva fatto riferimento ad un riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'attività aziendale, aveva trovato specificazione a seguito dell'impugnazione del licenziamento nella lettera di risposta, che non conteneva alcuna modifica dei motivi indicati nell'atto di recesso, dal momento che il riassetto organizzativo era stato posto in essere perché
l'azienda non poteva garantire una retribuzione ad un dipendente al quale non poteva essere attribuita alcun'altra mansione, non potendo neppure essere occupato, come si era tentato di fare, nelle mansioni che avevano caratterizzato i successivi contratti stipulati, peraltro per un brevissimo periodo, con Parte_2 con e con assunti e come muratori e come manovale. Persona_2 Parte_3 Pt_2 Pt_3 Per_2
La resistente aveva, infine, contestato “l'applicabilità della normativa invocata da controparte in materia di licenziamento nella misura di un risarcimento tra le 6 e le 36 mensilità”, in quanto “la società all'epoca del licenziamento aveva meno di 15 dipendenti” e dato che “nella denegata ipotesi di dichiarazione di illegittimità del provvedimento era applicabile l'art. 9 del Jobs Act”.
*
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, con l'interrogatorio formale del ricorrente e con l'audizione di testimoni, con sentenza n. 572, pubblicata il 17 aprile 2024, aveva accolto il ricorso, che aveva ritenuto in parte fondato, così statuendo:“- dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di efficacia del licenziamento (2 gennaio 2019) e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 5.280,87, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 2 gennaio 2019 al saldo, ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c.; - condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Maurizio Barrella”.
Più precisamente il Tribunale aveva premesso che nel caso in esame trovava applicazione la disciplina contenuta nel D. lgs. n. 23 del 4 marzo 2015, trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo determinato convertito in contratto a tempo indeterminato in data 8 novembre 2018 (circostanza questa pacifica e dimostrata dal documento 2 allegato al ricorso), successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto (art. 1, comma 2).
Esaminata poi la motivazione contenuta nella lettera di licenziamento senza preavviso del 2 gennaio 2019, dopo avere ricordato gli oneri probatori gravanti sulle parti ed i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di obbligo di repechage, il Tribunale
3 aveva escluso la legittimità del recesso datoriale ritenendo che non fosse stato dimostrato se il recesso fosse conseguito “ad una reale misura riorganizzativa dell'impresa, suscettibile di condurre alla soppressione del posto di CP_ carpentiere, con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze” ovvero se le mansioni di fossero state “assegnate al personale di nuova assunzione, tra cui in particolare ingaggiato a distanza di Parte_2 appena sette giorni dal provvedimento espulsivo di cui si discute”.
Il primo giudice, che pure aveva ritenuto documentata dalla datrice di lavoro la circostanza che dopo il licenziamento del ricorrente non fosse stata effettuata l'assunzione di alcun carpentiere, valorizzando in tal senso il libro unico del lavoro prodotto dalla società, aveva però considerato il documento al più idoneo “a dimostrare taluni fatti giuridici, con o senza valenza contrattuale, come ad esempio l'instaurazione o la cessazione di un rapporto di lavoro o la sua trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, ma non anche le mansioni in concreto svolte dal singolo lavoratore interessato”.
E la prova testimoniale raccolta nel caso di specie, aveva proseguito il primo giudice, aveva invece consentito CP_ di verificare che nel mese di dicembre 2018, nei due cantieri gestiti dalla resistente e nei quali era impiegato come carpentiere, le opere di carpenteria non erano terminate, ma erano state solo temporaneamente interrotte, a causa delle piogge, che era quanto “affermato con precisione dal direttore dei lavori,
, sentito come testimone all'udienza del 7 luglio 2023, essendo rimasto quindi non dimostrato se il Persona_1 recesso fosse conseguito ad una reale misura riorganizzativa dell'impresa suscettibile di condurre alla soppressione del posto di carpentiere, con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in CP_ forze, ovvero se le mansioni di fossero state assegnate a lavoratori di nuova assunzione, tra i quali vi era che era stato assunto appena sette giorni dopo il recesso. Parte_2
E d'altronde, aveva continuato il primo giudice, il fatto che il rapporto di lavoro fosse stato costituito a tempo determinato a ottobre 2018 e che poi, nel mese di novembre 2018, fosse stato convertito a tempo indeterminato, rendeva presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'impresa programmasse l'impiego di CP_1
“per lavorazioni di lunga o media durata, non certo per opere destinate a cessare dopo poco più di un mese”, non essendo dato neppure sapere chi, successivamente al licenziamento del ricorrente, avesse portato a compimento i lavori di carpenteria, interrotti nel mese di dicembre precedente.
Sulla scorta di tali considerazioni, aveva concluso il primo giudice, il licenziamento impugnato era illegittimo e, in considerazione del fatto che l'impresa non raggiungeva all'epoca del licenziamento di la soglia CP_1 dimensionale prevista dall'art. 18, commi 8 e 9, della l. n. 300/1970, come pacifico tra le parti, operando conseguentemente la previsione dell'art. 9 D. lgs. n. 23/2015, nel testo vigente all'epoca dei fatti, secondo cui non trovava applicazione l'istituto della reintegrazione (“non si applica l'articolo 3, comma 2”) ed essendo pertinente il richiamo all'art. 3, comma 1, D. lgs. 23/2015, nel testo successivo alle modifiche introdotte dal DL
n. 87/2018, conv. con modificazioni dalla legge 96 del 2018, il rapporto di lavoro doveva dichiararsi estinto alla data di efficacia del licenziamento (2 gennaio 2019) ed il datore di lavoro doveva essere condannato al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo compreso tra tre e sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, valorizzando a tale fine, tenendo conto della disciplina applicabile per effetto della sentenza della
4 Corte Costituzionale n. 194/2018, l'esigua durata del rapporto di lavoro tale da giustificare, in assenza di ulteriori elementi valutativi, la liquidazione dell'indennità nel minimo edittale, ossia in tre mensilità, pari quindi a 5.280,87 €, ottenuti utilizzando quale “valore base di calcolo” l'importo di 1.760,29 €, “corrispondente alla media della retribuzione mensile lorda utile per il calcolo del t.f.r. dei mesi di novembre e dicembre 2018 (escluse le retribuzioni di ottobre 2018 e gennaio 2019, in cui il rapporto si è sviluppato solo per una frazione di mese)” moltiplicato per tre mensilità, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di efficacia del licenziamento (2 gennaio 2019) fino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ultimo comma.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società cui ha resistito Parte_1
CP_1
Motivi della decisione
Con un primo motivo di appello la società ha dedotto “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova”.
Il primo giudice, nel ritenere che la società non avesse dimostrato se il recesso fosse realmente frutto di una misura riorganizzativa effettiva dell'impresa, suscettibile di condurre alla soppressione del posto di carpentiere, con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze ovvero se le mansioni qualche mese prima affidate al lavoratore fossero state assegnate a personale di nuova assunzione ed in particolare ad ingaggiato solo sette giorni dopo l'adozione del provvedimento espulsivo in Parte_2 esame, secondo l'appellante, pur dopo avere ricostruito in maniera puntuale l'atteggiarsi dell'onere della prova in capo al datore di lavoro e in che cosa dovesse concretarsi il controllo consentito al giudice in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “in aperto contrasto con le sue stesse premesse”, aveva erroneamente ritenuto che la prova testimoniale raccolta avesse consentito di accertare che le operazioni di carpenteria, nei due cantieri in cui era stato impiegato come carpentiere, nel mese di dicembre 2018 CP_1 non fossero terminate, ma solo temporaneamente interrotte a causa delle piogge, ritenendo che ciò avesse affermato il direttore del lavori all'udienza del 7 luglio 2023, rafforzando il proprio convincimento Persona_1 in tal senso in ragione del fatto che la conversione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato di recente instaurazione rendesse “presumibile il fatto che l'impresa programmasse un impiego del proprio dipendente per lavorazioni di lunga o media durata, non certo per opere destinate a cessare dopo poco più di un mese”.
Il Tribunale in particolare, secondo l'appellante, aveva fondato il proprio convincimento in modo errato, Per_
“estrapolando solo una parte della risposta resa dal teste” , direttore dei lavori, alla domanda riportata nel capo
3 della comparsa di costituzione e risposta (“Vero che nel mese di dicembre 2018 con l'ultimazione dei lavori di CP_ carpenteria nei due cantieri di FA e di LU di QU il sig. proponeva al sig. che accettava, Pt_1 di essere adibito a mansioni di muratore per la demolizione e realizzazione di un muro nel cantiere sito in QU
Sant'Elena via Taormina”), essendo evidente che il testimone, quando aveva parlato di sospensione dei lavori, CP_ intendeva riferirsi al momento in cui aveva proposto a che aveva accettato, di essere adibito alle Pt_1 mansioni di muratore e non al momento del licenziamento intervenuto un mese dopo, ovvero il 2 gennaio
2019. Per_
, quindi, non aveva “mai dichiarato che, al momento del licenziamento, i lavori di carpenteria non fossero ultimati
5 ma solo sospesi”. CP_ E che i lavori di carpenteria realizzati da fossero completati nel mese di dicembre 2018 risultava affermato Per_ CP_ non solo da , ma anche dai testimoni e che avevano riferito che si era occupato dei Tes_1 CP_1 lavori di carpenteria nei cantieri di FA e di LU di QU S. Elena, confermando quindi che le opere a lui affidate erano state già ultimate al momento del licenziamento.
Risultava, inoltre, aprioristico affermare che l'effettiva riorganizzazione aziendale dovesse escludersi sul presupposto che tra la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ed il licenziamento fosse decorso solo un mese: tale circostanza escludeva proprio che il licenziamento fosse stato intimato per ragioni differenti da quelle addotte, restando altrimenti incomprensibile come solo a distanza di due mesi dalla conversione del contratto il datore di lavoro avesse deciso di licenziarlo, adducendo motivi asseritamente inesistenti, quando ben avrebbe potuto porre fine al rapporto senza alcuna conseguenza allo scadere del contratto a tempo determinato.
L'appellante ha, inoltre, proseguito censurando l'osservazione del giudice secondo cui “successivamente al licenziamento del ricorrente, non è dato sapere chi avesse portato a termine i lavori di carpenteria interrotti nel dicembre precedente”, in quanto disancorata dalle risultanze probatorie, senza tenere conto del fatto che la datrice di lavoro aveva dimostrato, attraverso le produzioni documentali, che aveva la qualifica di carpentiere e Pt_1 che tutti i testimoni escussi avevano confermato che egli aveva svolto tale mansione nei cantieri dove aveva CP_ lavorato né la circostanza era stata contestata da quest'ultimo, essendo quindi evidente che laddove fossero residuati lavori di carpenteria, da fare ancora al momento del licenziamento, di tali lavori si era occupato e non altri. Pt_1
A conferma di ciò, secondo l'appellante rilevava la circostanza che non fossero avvenute nuove assunzioni per la mansione di carpentiere, come documentato con la produzione del LUL, ma solo per mansioni richiedenti una professionalità, quella di muratore, non posseduta da CP_1
E a tal proposito, l'appellante ha sottolineato che le nuove assunzioni si erano rese necessarie perché CP_1 non era stato in grado di svolgere la mansione di muratore e per questo motivo non era stato possibile
[...] ricollocarlo utilmente all'interno dell'impresa, come confermato dai testi e Testimone_2 Testimone_3 CP_
che avevano riferito che nel cantiere di via Taormina, a LU di QU, aveva realizzato Persona_1 un muro storto, che si era reso necessario demolire perché non eseguito correttamente.
Anche l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza secondo cui le mansioni di erano state Parte_4 assegnate al personale di nuova assunzione, tra cui in particolare, ha rilevato l'appellante, era Parte_2 aprioristica e priva di fondamento probatorio, in quanto nessun teste, compreso quello citato dal ricorrente, lo aveva mai affermato.
Dunque, secondo l'appellante, una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a ritenere che, dall'istruttoria espletata, fosse emersa la prova della necessità di una riorganizzazione aziendale, che aveva inevitabilmente condotto al licenziamento del ricorrente, il quale, nonostante i tentativi effettuati, non poteva essere utilmente ricollocato all'interno dell'impresa e a ritenere perciò legittimo il licenziamento.
6 *
Con un secondo motivo di appello la società ha contestato la sentenza deducendo “violazione dell'art. 3 della
L. n. 604 del 1966 in relazione alla rilevanza della effettività della soppressione della posizione lavorativa del lavoratore licenziato” per avere escluso che il datore di lavoro avesse provato che il recesso era conseguito ad una reale misura organizzativa dell'impresa suscettibile di condurre alla soppressione del posto di carpentiere, con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità già da tempo aveva riconosciuto che il licenziamento intimato a seguito di un riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'attività aziendale, come avvenuto nel caso in questione, non richiede l'effettiva soppressione del posto di lavoro del lavoratore licenziato, ma la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 legge 604 del 1966, ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni tra il personale in servizio, attuata ai fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, attraverso l'accorpamento di talune mansioni in capo ad un altro dipendente o la suddivisione delle stesse fra più lavoratori, con il risultato di far emergere come in esubero la posizione del dipendente che vi è addetto in modo esclusivo o prevalente, purché la diversa distribuzione dei compiti risulti “causalmente all'origine del licenziamento anziché costituirsi costituirne mero effetto di risulta”.
Pertanto, nel caso di specie, doveva ritenersi legittimo il licenziamento anche in assenza della soppressione CP_ del posto di lavoro di ovvero anche nella denegata ipotesi che effettivamente avesse Persona_1 CP_ confermato che a dicembre 2018 i lavori di carpenteria assegnati a non erano stati ultimati, essendo quest'ultima circostanza del tutto irrilevante.
Considerato, infatti, che l'istruttoria di primo grado aveva confermato che aveva la qualifica di Pt_1 carpentiere ed esercitava la relativa mansione all'interno dell'impresa, nonché che nessun lavoratore era stato successivamente assunto per lo svolgimento della mansione di carpentiere e che la società non aveva ricevuto altre commesse dopo il licenziamento, anche qualora i lavori nei cantieri fossero stati soltanto sospesi, ciò che restava era che, al fine di migliorare la produttività dell'impresa, le mansioni di carpenteria erano state accorpate a quelle già esercitate da a conferma della necessità ed effettività di una riorganizzazione Pt_1 aziendale che aveva condotto al licenziamento del ricorrente, perché non più utilmente collocabile all'interno dell'impresa.
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Con un terzo motivo di appello, infine, la società ha censurato la sentenza per “violazione dell'art. 3 della L.
n. 604 del 1966 in relazione alla rilevanza della sospensione dell'attività lavorativa come ipotesi di impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione riconducibile alle “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
In particolare, l'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse ritenuto che la sospensione dei lavori Per_ di carpenteria riferita dal teste rappresentasse un'ipotesi di impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per l'impresa, la quale si era trovata costretta, anche a causa del venir meno di nuove commesse,
a dover riorganizzare il lavoro e, nell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, a licenziarlo.
7 Infatti, ha sostenuto l'appellante, la sospensione dei lavori di carpenteria avvenuta nel dicembre 2018, come dichiarato dal direttore dei lavori, concretava una situazione di impossibilità temporanea e sopravvenuta della prestazione riconducibile a fattori esterni, ricompresa tra le ragioni oggettive previste dall'art. 3 della legge n.
604/1966, che legittimano il recesso del datore di lavoro.
Con riferimento all'istruttoria svolta, in via subordinata istruttoria, l'appellante ha domandato, qualora fossero rimasti dubbi in merito alle dichiarazioni rese dal teste il rinnovo della prova già assunta Persona_1
“sulle medesime circostanze sulle quali il testimone è stato chiamato a deporre in primo grado”.
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I tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
Va preliminarmente ricordato che era stato pacificamente assunto dalla società appellante come CP_1 carpentiere a tempo pieno (II livello del CCNL Edilizia Artigiani), inizialmente con contratto a tempo determinato della durata di un mese, successivamente trasformato, alla scadenza del 8 novembre 2018, in CP_ contratto a tempo indeterminato (doc.ti 1 e 2 di e che era stato poi licenziato in data 2 gennaio 2019 per giustificato motivo oggettivo, con la motivazione che “a seguito del riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'attività aziendale, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda”. CP_ E' anche opportuno ricordare che, dopo che aveva impugnato il recesso, la società gli aveva risposto specificando che “le cause del suo licenziamento non sono nulle come lui crede ma poiché la ditta non sta passando un buon periodo prima di farlo venire a lavorare senza poterli retribuire lo stipendio preferisco che si cerchi altro da fare”.
Dal canto suo la società, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva spiegato che il licenziamento si era CP_ reso necessario, da un lato in quanto i lavori di carpenteria realizzati da nei due cantieri ai quali era stato adibito, uno a LU di QU (via Taormina) e uno a FA (via Ugo Foscolo) e relativi all'armatura di pilastri e solai, erano stati ultimati nella prima settimana di dicembre 2018, tanto che l'ingegner direttore dei lavori, aveva sospeso i lavori sulle parti strutturali perché ormai terminate, al fine di Persona_1 verificare quanto sino a quel momento era stato realizzato e dall'altro anche perché non erano più arrivate commesse, in considerazione del fatto che il titolare, prestava anche lui personalmente attività Parte_1 lavorativa all'interno della società con mansioni di carpentiere, possedendone la qualifica.
All'interruzione del rapporto, aveva spiegato la società, si era giunti peraltro solo dopo aver accertato CP_ l'impossibilità di impiegare in mansioni alternative e cioè dopo averlo temporaneamente utilizzato, con il suo consenso, nei due cantieri citati come muratore.
Nello svolgimento di tali mansioni egli si era, infatti, rivelato privo di esperienza, tanto da costringere il datore di lavoro ad eseguire “continui ripristini, demolizioni e ricostruzioni con l'utilizzo delle altre maestranze, andando incontro ad un raddoppio dei costi”, come accaduto in particolare nella realizzazione di un muro nel cantiere di
LU di QU, risultato irregolare, ma anche in merito a lavori di stuccatura di un muro in pietra nel cantiere di FA e di tinteggiatura delle stanze di un appartamento sito a Cagliari, nella via
Rovereto, che altri operai (il muratore in particolare, talvolta con l'aiuto del manovale Controparte_3 Tes_3
avevano dovuto riprendere perché risultati non conformi.
[...]
8 L'impossibilità di un suo proficuo utilizzo in mansioni alternative, di cui la società aveva dovuto prendere atto, aveva quindi reso inevitabile il recesso.
Ciò premesso, è parere del collegio che la sentenza sia corretta nella parte in cui ha ritenuto il licenziamento intimato a non sorretto da giustificato motivo oggettivo perché la società non aveva comprovato, CP_1 come sarebbe stato suo onere, se il recesso fosse conseguito ad una reale misura riorganizzativa dell'impresa, suscettibile di condurre alla soppressione del posto di carpentiere, con una ridistribuzione interna delle CP_ mansioni tra il personale già in forze, ovvero se le mansioni di fossero state assegnate al nuovo personale assunto ed in particolare ad significativamente ingaggiato solo sette giorni dopo il suo Parte_2 licenziamento anche a parere del collegio, circostanza quest'ultima che stride con l'assunto che in quel periodo non fossero intervenute nuove commesse e che la società non stesse passando un buon periodo.
Il primo giudice ha, infatti, fondato la propria decisione su un'attenta ricostruzione non solo dell'atteggiarsi dell'onere della prova in capo al datore di lavoro e dei principi che devono guidare l'interprete in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fondata su puntuali richiami della consolidata giurisprudenza di legittimità in merito, peraltro condivisa anche dalla società, che di tale ricostruzione ha riconosciuto la correttezza (così in fondo a pag. 4 del ricorso in appello), ma anche delle risultanze istruttorie, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, rilevando prima di tutto che dal LUL prodotto dall'azienda risultavano, per i primi otto mesi successivi al licenziamento, diverse assunzioni, nessuna delle quali con la qualifica posseduta dal ricorrente, ma al contempo correttamente osservando come il libro unico del lavoro non possa di per sé costituire l'unica fonte di prova su cui il giudice è tenuto a formare il proprio convincimento dato che esso può al più provare alcuni fatti giuridici, con o senza valenza contrattuale, come l'instaurazione o la cessazione o la trasformazione di un rapporto di lavoro, mentre non è sufficiente a far ritenere provato, al di là della qualifica attribuita al dipendente, le mansioni da questi effettivamente svolte nel concreto dispiegarsi del rapporto e proseguendo poi attraverso una ricostruzione dei fatti frutto, a parere del collegio, di una corretta interpretazione del quadro probatorio emerso dalle dichiarazioni dei testi portati dalle parti.
Non può, infatti, condividersi la deduzione formulata con il primo motivo di appello secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente ricostruito le risultanze della prova testimoniale, ritenendo che le opere di
CP_ carpenteria affidate a non fossero ultimate al momento del recesso del 2 gennaio 2019, ma fossero state Per_ solo interrotte, temporaneamente, a causa delle piogge, benchè il teste avesse fatto riferimento al dicembre 2018, dal momento che quanto riportato nella motivazione della sentenza è ciò che esattamente ha riferito il teste direttore dei lavori, incaricato dalla società, nei cantieri di FA (via Ugo Persona_1
CP_ Foscolo) e di LU di QU (via Taormina) nei quali era stato pacificamente impiegato Per_ L'Ing. , infatti, sentito all'udienza del 7 luglio 2023, non ha mai fatto riferimento al fatto che i lavori di
CP_ carpenteria affidati a in entrambi ai cantieri, e relativi all'armatura dei pilastri e dei solai, fossero stati ultimati nelle parti strutturali già a dicembre 2018 e perciò a tale data sospesi con il fine di verificare quanto fino a quel momento era stato realizzato come sostenuto dalla società nella memoria di costituzione, ma ha al
CP_ contrario riferito che operaio dipendente della società, aveva lavorato “anche nei due cantieri” da lui
9 diretti, rimasti aperti nello stesso periodo, precisando che nel cantiere di LU di QU, dove la società
CP_ aveva in corso di realizzazione una villetta bifamiliare, aveva realizzato “i casseri per il posizionamento delle armature”, aggiungendo che lo aveva fatto nel periodo da ottobre a dicembre 2018 (specificamente riferendosi
CP_ a tale cantiere ha precisato “ho visto lavorare il Sig. dall'ottobre al dicembre 2018”) “e che “al dicembre 2018 i lavori di carpenteria erano entrati in fase di stallo anche perché erano iniziate le piogge, per cui era stato chiesto agli
CP_ operai, compreso lo di svolgere altre lavorazioni per rispettare il cronoprogramma”.
CP_ Per_ Più precisamente, insieme ad un altro operaio, di cui non ho saputo ricordare il nome, a dicembre
2018 aveva realizzato “una muratura propedeutica alla realizzazione del solaio nella proprietà del sig. Per_3
, che era una delle due proprietà della villetta in corso di realizzazione a LU, solaio
[...] CP_ evidentemente in quel momento non ancora completato, aggiungendo di avere visto lavorare anche nel cantiere di FA in via Ugo Foscolo, aperto contemporaneamente, “sempre per lavori di carpenteria”. Per_
L'Ing. , rispondendo poi sulle circostanze di cui al capo 2 delle deduzioni istruttorie riportate alla fine della memoria di costituzione (“vero che il sig. legale rappresentante della società, ha svolto unitamente Parte_1 al ricorrente e svolge tutt'oggi mansioni di carpentiere”), pur avendo genericamente confermato che Pt_1 CP_ svolgeva lavori di carpenteria, ha categoricamente escluso che lo avesse fatto insieme a per quanto aveva potuto personalmente constatare nei cantieri da lui diretti, anche perché di solito dei lavori di carpenteria si
“occupa solo un carpentiere con un'assistente”.
Quanto alle lavorazioni riguardanti murature, in particolare con riferimento alla demolizione e realizzazione Per_ di un muro nel cantiere di LU di QU nella via Taormina, ha specificato di avere chiesto
CP_ personalmente a a dicembre 2018, di fare effettuare a tutti gli operai, compreso, delle lavorazioni Pt_1 di muratura a causa dello stallo dei lavori di carpenteria in modo da proseguire con il cronoprogramma e portarsi avanti nei lavori e ha aggiunto che, pur non essendo presente alla richiesta che aveva fatto agli Pt_1
CP_ operai, compreso di procedere con le opere murarie proposte, aveva ritenuto che gli stessi avessero
CP_ accettato perché poi sia che gli altri operai avevano effettivamente eseguito le opere di muratura da lui
CP_ richieste, aggiungendo che aveva anche visto personalmente lavorare, insieme ad un altro operaio, a quell'opera ovvero alla realizzazione della muratura propedeutica alla realizzazione del solaio nella proprietà
. Per_3
Ha anche confermato che il muro che aveva chiesto di realizzare era stato poi demolito nel mese di gennaio
2019 su sua richiesta perché era “storto ai punti fissi di posizionamento” ed ha ricordato che l'operaio che aveva eseguito la demolizione era , non ricordando altri coinvolti, mentre ha dichiarato di non Testimone_3 CP_ ricordare nulla in merito a stuccature e a muri di pietra realizzati da precisando che nei cantieri da lui diretti non era successo.
Avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal teste di parte appellante muratore, dipendente Controparte_3 CP_ della società dal 2017 al 2021, questi si è limitato a riferire di avere lavorato con nel cantiere di LU di
QU, ma per circa quindici giorni appena (contemporaneamente, ha specificato, operava infatti in altri cantieri), prima di essere trasferito e nel cantiere di FA, in cui aveva operato per altri quindici/venti giorni, seppure non continuativamente perché andava anche in altri cantieri ed ha confermato
10 CP_ che in entrambi i cantieri aveva svolto lavori di carpenteria come armature, pilastri e solaio, precisando CP_ che anche faceva lavori di carpenteria con come aveva potuto personalmente constatare vedendoli Pt_1 Per_ insieme nel cantiere di via Taormina a LU di QU, circostanza questa invece esclusa dal teste che era il direttore dei lavori e dal collega all'epoca manovale nel predetto cantiere. Tes_3
Quanto ai lavori di muratura, dopo avere ricordato che nel cantiere di LU di QU di via Taormina Steri aveva fatto qualche lavoro di muratura, forse partecipando alla realizzazione di un muro perimetrale, ha subito dopo aggiunto di non saper dire se tali lavori li avesse fatti da solo o insieme ad altri ed ha confermato la demolizione del predetto muro, senza sapere aggiungere alcunché in merito e senza saper attribuire alcuna
CP_ incapacità nella realizzazione di tali opere specificamente a mentre il teste , all'epoca dei Testimone_3
CP_ fatti manovale in quel cantiere ed ancora oggi dipendente della società, ha confermato che aveva lavorato nel cantiere di via Taormina a QU, dove faceva il carpentiere e si era occupato dell'armatura, pur non
CP_ ricordando fino a dove fossero arrivati i lavori di carpenteria fatti da prima di essere inviato da in Pt_1 un altro cantiere.
CP_
ha aggiunto il teste, dirigeva i lavori, anche quelli della di carpenteria, mente era capo cantiere, e Pt_1 CP_ di solito non era presente quando vi era con cui lui aveva operato nell'unico cantiere di via Pt_1
Taormina.
CP_ Anche ha confermato che in via Taormina aveva realizzato un muro che poi era stato demolito da Tes_3
CP_ lui e da ma, dopo aver riferito “io non c'ero durante la costruzione del muro”, ha poi aggiunto,
CP_ contraddittoriamente, di avere visto personalmente intento nella realizzazione del muro alla quale aveva appena detto di non avere presenziato.
CP_ Da tali complessive dichiarazioni, peraltro quelle rese dai testi e per una parte confuse e Tes_3
CP_ contraddittorie, può ricavarsi che aveva certamente svolto nei due cantieri di LU di QU e
FA sopra citati lavori di carpenteria e aveva partecipato, ma insieme ad altri (“non posso dire se i muri li abbia fatti solo lui o anche altri” ha testualmente riferito e “insieme ad un altro operaio” ha Controparte_3 Per_ precisato per ben due volte il teste ), alla realizzazione di un muro a LU di QU che era stato poi Per_ demolito, ma lo aveva fatto su ordine di , all'epoca direttore dei lavori, perché anche a causa delle piogge a dicembre 2018 i lavori di carpenteria, benchè non completati, erano in fase di stallo, che altro non può significare che non erano in quel momento finiti, motivo per cui il direttore dei lavori aveva chiesto agli operai, per il tramite di di portarsi avanti nei lavori, svolgendo nel frattempo le lavorazioni di muratura Pt_1
CP_ programmate per rispettare il cronoprogramma, affidando a e ad altri operai la realizzazione di un muro che era propedeutico alla realizzazione del solaio in una delle due proprietà della villetta bifamiliare in costruzione nel cantiere e cioè un'opera, il solaio, evidentemente ancora in corso di realizzazione a dicembre Per_ 2018 ( l'ha infatti definita propedeutica alla realizzazione del solaio), riservata alla figura del carpentiere
CP_ (il solaio viene riferito a lavori di carpenteria anche dal teste ).
CP_ Ed il teste che pure ha riferito di avere visto la costruzione ultimata in tale cantiere, non ha saputo
CP_ ricordare fino a che punto dei lavori di carpenteria fosse stato presente nonché quali lavori di carpenteria
CP_ avesse effettuato e completato, e neppure se quando a era stata affidata la realizzazione del citato muro
11 CP_ vi fosse già il solaio che doveva poggiare sul muro (così pure , solaio che pure vi era, a dire sia di Tes_3 che di quando il muro era stato abbattuto, cosa che si era verificata a gennaio 2019, come riferito con Tes_3 precisione dal direttore dei lavori rispondendo sui capi 4 e 5 delle deduzione di prova della società, Persona_1 segno evidente della circostanza che almeno fino a tutto a dicembre 2018, e quindi anche al momento del Per_ recesso del 2 gennaio 2019, quando il solaio non era stato ancora ultimato (si ricordi che ha riferito che la realizzazione del muro era propedeutica alla realizzazione del solaio), i lavori di carpenteria non erano era stati completati, ma solo sospesi, come inequivocabilmente riferito da senza incertezza alcuna, per Persona_1 essere quindi realizzato successivamente alla sospensione dei lavori e alla realizzazione del muro, ovvero CP_ CP_ dopo il licenziamento di (2 gennaio 2019), dato che i testi e hanno concordemente affermato Tes_3 che il solaio, di cui non hanno saputo ricordare la presenza al momento della costruzione del muro, era presente invece dopo, al momento della demolizione intervenuta a gennaio 2019.
Risulta evidente, quindi, che le operazioni di carpenteria nel mese di dicembre 2018, almeno in uno dei due
CP_ cantieri gestiti dalla resistente nei quali era impiegato come carpentiere, non erano terminate, ma erano solo temporaneamente interrotte, e che le stesse erano state completate, anche con la realizzazione di un solaio, dopo la sospensione dei lavori, a gennaio 2019, come dimostra la circostanza che ad un solaio da realizzare a dicembre 2018 ancora abbia fatto riferimento il teste come già sopra evidenziato e che ad un solaio Persona_1
CP_ realizzato sul muro demolito nel mese di gennaio 2019, cioè dopo il licenziamento di abbiamo fatto
CP_ riferimento i testi e Tes_3
CP_ Risulta del pari evidente che l'adibizione di a mansioni di muratore, lungi dall'essere frutto di un corretto esercizio dell'obbligo di repechage, finalizzato ad evitare il suo licenziamento, sia stata frutto di una decisione, che peraltro aveva investito non solo lui, ma tutti gli altri operai, del direttore dei lavori che, per Persona_1 rispettare le scadenze pattuite, il cd. cronoprogramma, preso atto della temporanea impossibilità di proseguire con le opere di carpenteria pattuite e ancora non completate a causa delle avverse condizioni climatiche, a dicembre 2018 aveva deciso di porre in stallo tali lavori e di proseguire, portandosi avanti, con le opere di
CP_ muratura, a quel punto affidate a tutti gli operai e non solo a Per_ Nessuno dei testi sentiti, compreso , è stato poi in grado di confermare che il datore di lavoro si fosse trovato costretto ad eseguire continui ripristini, demolizioni e ricostruzioni con l'utilizzo delle maestranze
CP_ presenti in cantiere in merito alle opere di muratura affidate a andando incontro ad un raddoppio dei
CP_ costi, come dedotto dalla società, se si considerano le dichiarazioni rese in merito dai testi e ma Tes_3
CP_ anche le dichiarazioni di che ha riferito di un'unica opera di muratura chiesta a la Persona_1 realizzazione di un muro nel cantiere di LU, quando i lavori di carpenteria erano temporaneamente in
CP_ stallo, per portare avanti i lavori durante le piogge, e non certamente quale reimpiego per evitare a il licenziamento una volta completati i lavori di carpenteria e in assenza di commesse in proposito, circostanza anche questa rimasta priva di sostanziale riscontro in causa, tanto più se si considerano le nuove assunzioni intervenute tra il 9 gennaio 2019 ed il mese di settembre 2019, alcune addirittura a tempo indeterminato,
CP_ nonché l'immediata assunzione, sette giorni dopo il licenziamento di di seppure Parte_2 inquadrato come muratore, ma anche quanto riferito dai testi sentiti, che hanno fatto concordemente
12 riferimento alla presenza di diversi cantieri nei quali erano impiegati e nei quali erano stati nel tempo trasferiti. Per_ CP_ E tanto ciò è vero che non ha potuto ricordare stuccature e muri in pietra realizzati da nei cantieri da lui diretto, in merito ai quali nessuno dei testi sentiti ha peraltro saputo riferire circostanze precise, alcuni CP_ addirittura riferendo che forse aveva realizzato il muro poi demolito insieme ad altri. Per_ Ciò che appare certo, e su questo deve concordarsi con il primo giudice, è che il teste ha riferito con precisione, nella sua qualità di direttore dei lavori, che i lavori di carpenteria erano in fase di stallo ovvero non erano terminati in quel cantiere a dicembre 2018, in quanto erano stati temporaneamente interrotti anche a CP_ causa delle piogge, tanto che, non perché tali lavori fossero finiti, ma per non incorrere in ritardi, a e agli altri operai erano stati nel frattempo affidati i lavori di muratura, con il fine di portarsi avanti con il cronoprogramma dei lavori, circostanza questa più volte e consapevolmente ribadita dal teste e che gli stessi erano stati portati a compimento successivamente, verosimilmente nel mese di gennaio 2019, quando il solaio che poggiava sul citato muro poi demolito era certamente presente.
Non vi è spazio quindi per un'alternativa interpretazione, quale quella sostenuta dalla difesa appellante, e cioè CP_ che già a dicembre 2018 avesse ultimato i lavori di carpenteria a lui affidati, che non vi fossero altre commesse da seguire e che solo per evitargli un inevitabile licenziamento fosse stato impiegato come muratore, peraltro senza successo avendo mostrato un'incapacità di svolgere alternative mansioni così rendendo impossibile un suo proficuo utilizzo e per affermare che il Tribunale sia incorso in proposito in un errore.
In ragione di quanto riferito dal teste ma sul punto confermato anche dagli altri testi portati dalla Persona_1 società, secondo la ricostruzione sopra evidenziata, può invece dirsi che al momento del licenziamento, che si ricorda è intervenuto in data 2 gennaio 2019 con effetto immediato, i lavori di carpenteria non erano ultimati, ma solo temporaneamente sospesi.
Né aprioristica, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, è l'argomentazione del primo giudice che CP_ ha ritenuto significativo il fatto che nel mese di novembre 2018 il contratto stipulato con in origine a tempo determinato, fosse stato convertito a tempo indeterminato, ritenendo che ciò rendesse presumibile il fatto che fosse stato assunto a tempo indeterminato in ragione di una programmazione di un impiego del dipendente come carpentiere per lavorazioni di lunga o media durata e non certo per opere destinate a cessare poco dopo, che è frutto di un corretto ragionamento presuntivo, non potendo ritenersi verosimile che un datore di lavoro come che a suo dire non navigava all'epoca in buone acque (così nel documento 5 Pt_1 della società, in risposta all'impugnazione del recesso), ed era in possesso peraltro della qualifica di carpentiere, si fosse determinato ad impiegare un dipendente a tempo pieno ed indeterminato per la realizzazione di opere di carpenteria destinate a cessare qualche mese dopo, che lui stesso poteva realizzare, essendo evidente che l'assunzione a tempo indeterminato nel caso di specie sottendeva la sussistenza di un'esigenza organizzativa, quella di assumere una carpentiere stabilmente, quantomeno di media durata.
Ed il collegio concorda anche con il primo giudice quando ha precisato che non è dato sapere chi, successivamente al licenziamento del ricorrente, avesse portato a compimento i lavoratori di carpenteria interrotti nel dicembre precedente.
13 Se è vero infatti che la società ha documentato che il titolare aveva la qualifica di carpentiere è anche
Pt_1 vero che nessuno dei testi sentiti ha potuto confermare la circostanza, allegata con il ricorso in appello, che qualora fossero residuati lavori di carpenteria li avrebbe svolti stesso e non altri, trattandosi di
Pt_1 circostanza esclusa categoricamente dal teste che, pur avendo astrattamente confermato che anche Persona_1 svolgeva lavori di carpenteria, ha poi precisato che non lo aveva fatto certamente nei cantieri da
Pt_1 Pt_1 CP_ lui diretti, quello di LU e di FA cui era adibito e dal teste ancora oggi Tes_3 dipendente della società, che ha fatto riferimento alla circostanza che si occupava di dirigere i lavori,
Pt_1 compresi quelli di carpenteria, ma precisando che nel cantiere di LU di QU di solito egli non era presente.
Né significativa in senso contrario può dirsi la testimonianza di che ha riferito di avere visto Controparte_3 CP_ e operare insieme nel cantiere di via Taormina a LU di QU, se si considera da un lato che Pt_1 Per_ la circostanza è stata smentita sia dal direttore dei lavori che dal manovale , adibito proprio Testimone_3 CP_ a quel cantiere e dall'altro che stesso ha ammesso aveva operato nel cantiere di LU di QU solo per quindici giorni, nei quali aveva comunque lavorato contemporaneamente anche in altri cantieri.
Nessuno ha, quindi, potuto confermare che fosse stato ad accorpare sulla sua persona le mansioni già Pt_1 CP_ CP_ affidate a prima del recesso intimatogli e a concludere i lavori di carpenteria che non aveva completato.
Quanto alla posizione di il primo giudice si è limitato ad affermare che, pur a fronte della sua Parte_2 formale assunzione, attestata dal libro unico del lavoro, come muratore di secondo livello del CCNL applicato in azienda, in assenza di un quadro probatorio idoneo a dimostrare che il recesso fosse la conseguenza di una reale misura riorganizzativa dell'impresa, suscettibile di giustificare la soppressione del posto di carpentiere CP_ qualche mese prima affidata a anche attraverso una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze, non si poteva neppure escludere che le mansioni di fossero state anche assegnate al CP_1 personale di nuova assunzione, non ritenendo in tal senso vincolante, in difetto di prova anche delle mansioni in concreto svolte dai singoli lavoratori interessati, quanto dichiarato nel libro unico del lavoro, perché idoneo a supportare fatti giuridici quali l'instaurazione o la cessazione del rapporto di lavoro la sua trasformazione, ma non anche le mansioni in concreto svolte.
Alla luce di tali considerazioni, e contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non può quindi affermarsi che, all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, sia risultata provata la necessità di una riorganizzazione aziendale, dovuta anche all'assenza di nuove commesse, realizzata ridistribuendo le CP_ mansioni affidate a qualche mese prima al personale già in forze, ed in particolare a che avrebbe Pt_1 reso inevitabile il licenziamento del ricorrente, una volta accertato che lo stesso non poteva essere utilmente ricollocato all'interno dell'impresa, essendo al contrario rimasto indimostrato che il recesso sia stato nel caso CP_ di conseguenza di una misura riorganizzativa dell'impresa, resa necessaria dall'assenza di nuove commesse e dal periodo non buono attraversato dall'azienda, tale da giustificare la soppressione del suo posto di lavoro, anche con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze, accorpandole in particolare a quelle già esercitate dal titolare che non ha trovato conferma in causa. Pt_1
14 Né ha trovato riscontro in causa la corretta osservanza dell'obbligo di repechage dedotto dalla società a fronte CP_ delle inadempienze ascritte a nello svolgimento delle mansioni di muratore, quasi del tutto ridimensionate, se non smentite, dai testi sentiti e risulta rimasta a livello di allegazione anche l'assenza di commesse sostenuta dalla società.
Riguardo al terzo motivo di appello, con il quale viene dedotta, a giustificazione del recesso intimato,
l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione, riconducibile al dettato dell'art. 3 della legge 604 del 1966, che fa riferimento a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, la Corte rileva che - anche a voler prescindere dal fatto che è stato introdotto per la prima volta solo con l'atto di appello e non è stato mai discusso dalle parti in contraddittorio nel primo grado del giudizio – lo stesso comunque non coglie nel segno.
La Suprema Corte, con principi ormai consolidati, va infatti da tempo affermando che “la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione "ex ante", in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro;
l'impossibilità parziale della prestazione, infatti, non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere (dunque necessariamente a livello di prognosi) la ripresa della attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell'assenza” (cfr. Cass. n. 1591/2004 tra le tante, anche successive).
La legittimità del licenziamento presuppone quindi “la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, sia delle ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile di attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle normali funzioni del lavoratore, sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego del medesimo, con mansioni almeno equivalenti, in luoghi diversi. Entrambi tali tipi di ragioni devono, poi, essere valutati dal giudice di merito tenendo conto delle oggettive esigenze dell'impresa, delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva ivi attuato, del periodo di assenza (e/o impedimento), della ragionevolmente prevedibile, secondo un giudizio "ex ante", protrazione della medesima (e/o del medesimo) e della natura delle mansioni espletate dal lavoratore” (cfr. Cass. n. 6663/2000).
E nel caso di specie, a parte un generico riferimento ad una fase di “stallo” dei lavori di carpenteria a dicembre
2018, dovuta alle piogge, fatto dal teste che già nel gennaio 2019, per quanto dal medesimo Persona_1 precisato, si era risolto, come ex ante prevedibile se si considera che il riferimento è al clima di dicembre in
Sardegna, notoriamente mite e a piogge verosimilmente perciò transitorie, non risultano allegate circostanze più specifiche, dirimenti per supportare “con valutazione "ex ante", la prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro “a dimostrazione, da parte del datore di lavoro, sia delle ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile di attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle normali funzioni del lavoratore, sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego del medesimo, con mansioni almeno equivalenti, in luoghi diversi”.
A ciò segue il rigetto dei motivi di appello, senza che si renda necessaria la rinnovazione della prova assunta
15 in primo grado con riferimento al teste come richiesto dalla difesa appellante in via subordinata Persona_1 istruttoria – e qualora fossero rimasti dubbio in merito alle sue dichiarazioni - trattandosi di teste qualificato che, come sottolineato dal primo giudice, ha riferito con precisione delle circostanze da lui direttamente conosciute nei cantieri della società in cui aveva operato in qualità di direttore dei lavori, smentendo in particolare che i lavori di carpenteria al momento del recesso fossero effettivamente terminati e quindi l'asserita necessità di una “gestione più economica dell'attività aziendale”, in ragione di un programmato “riassetto organizzativo”, con redistribuzione interna dei lavori tra il personale rimanente (compreso il titolare), dovuta anche all'assenza di commesse, rimasto non provato.
La sentenza impugnata - che ha correttamente escluso l'applicazione dell'istituto della reintegrazione, facendo quindi applicazione, in ragione del documentato e a dire il vero pacifico requisito dimensionale della società, dell'art. 9 del D.lgs. n. 23/2015, dichiarando perciò estinto il rapporto e riconoscendo il diritto del lavoratore ad un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari al minimo edittale, ovvero a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in ragione dell'esigua durata del rapporto, tenendo conto della disciplina applicabile per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 194/2018 ed ha altrettanto correttamente quantificato tale indennità nell'importo complessivo di 5.280,87 €, peraltro senza contestazione alcuna delle parti, che nessuna censura hanno mosso sul punto alla decisione del Tribunale - va di conseguenza integralmente confermata.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato con il D.M. 147 del 2022, nella tabella dei giudizi innanzi alla Corte
d'Appello di valore indeterminabile basso, senza fase istruttoria, tenendo conto della natura della causa, dei reali adempimenti dalla medesima richiesti e del fatto che con il ricorso in appello sono state per la gran parte riproposte le medesime argomentazioni già formulate nel giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico della società appellante, che è tenuta alla loro rifusione in favore di CP_1
con distrazione in favore del suo difensore che ne ha dichiarato l'anticipazione e la mancata riscossione.
[...]
L'appellante è, altresì, tenuto a versare nuovamente il contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. C28-2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 572 in data 17.04.2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna la società alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendo la loro distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
228-2012.
16 Cagliari, 24 settembre 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 186 di RACL dell'anno 2024, proposta da:
con sede a FA, in persona del legale rappresentante Parte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Gianluca Marrocu che la Parte_1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamene all'Avv. Claudia Pinna, in virtù di procura in calce al ricorso
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...], residente a FA, elettivamente domiciliato in Cagliari, CP_1 via Alghero 19, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Barrella, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in data 19.03.2019, a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'appellante: voglia la Corte “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 572/2024 emessa all'ambito del procedimento iscritto al n. 1212 del ruolo generale dell'anno 2019, dal Tribunale di Cagliari, sez. lavoro, G.I. Dott. R. Ponticelli, in data 17 aprile 2024, pubblicata in pari data, 1) accertare e dichiarare la legittimità dell'intimato licenziamento;
2) rigettare ogni avversa richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA: qualora permangano dubbi in merito alle dichiarazioni rese dal teste Ing. e si ritengano necessari opportuni Persona_1 chiarimenti, si chiede che venga rinnovata la prova assunta in primo grado relativamente al teste Ing. sulle Persona_1 medesime circostanze su cui è già stato chiamato a deporre in primo grado, come trascritte nel superiore paragrafo IV.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: voglia la Corte adita “rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e diritto;
con vittoria di spese
e competenze, anche di questo grado di giudizio.”
Svolgimento del processo 1 Con ricorso depositato in data 21 marzo 2019 davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, CP_1 aveva convenuto in giudizio la società per esporre di essere stato Parte_1 assunto alle dipendenze della convenuta, con qualifica di carpentiere inquadrato nel II livello retributivo secondo il CCNL Edilizia Artigiani, con contratto a tempo determinato del 8 ottobre 2018 e che il rapporto di lavoro, convertito a tempo indeterminato con accordo del 8 novembre 2018, era cessato a causa del licenziamento intimatogli il 2 gennaio 2019, formalmente per giustificato motivo oggettivo, con la motivazione che “a seguito del riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'attività aziendale, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda”.
Il ricorrente aveva proseguito deducendo che, poiché le motivazioni poste a base del licenziamento erano in realtà insussistenti e poiché la datrice di lavoro non aveva comunque adempiuto l'obbligo di repechage, aveva impugnato il licenziamento con nota del 19 febbraio 2019, peraltro inutilmente, dato che la società datrice di lavoro, con una nota priva di data, “comunque confessoria della insussistenza della affermata riorganizzazione aziendale”, aveva precisato che la ditta non stava “passando un buon periodo” e preferiva quindi che il dipendente si attivasse per cercare un altro lavoro piuttosto che farlo lavorare senza poterlo retribuire, “così violando il consolidato principio di immutabilità dei motivi del licenziamento”.
In realtà, aveva continuato il ricorrente, non solo l'attività dell'impresa era proseguita nei cantieri di LU di QU (via Taormina) e FA (via Ugo Foscolo) cui egli era stato adibito, ma successivamente al licenziamento era stato utilizzato altro personale, “ovvero i signori e , così Parte_2 Persona_2 confermando l'illegittimità del licenziamento e violando anche il principio dell'obbligo di repêchage”.
Tutto ciò premesso, il ricorrente aveva, quindi, chiesto al Tribunale di accertare l'illegittimità del licenziamento perché non supportato da giustificato motivo oggettivo e, per l'effetto, “dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento”, condannando la società al pagamento “di un indennizzo, non soggetto a contribuzione previdenziale, in misura compresa tra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR”, ovvero di quella diversa somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, con accessori di legge e spese legali, queste ultime con distrazione in favore del difensore antistatario.
*
La società si era costituita in giudizio ed aveva contestato la fondatezza Parte_1 del ricorso, sostenendo che il licenziamento sarebbe dipeso dal definitivo compimento delle attività di carpenteria per le quali il ricorrente era stato assunto e dall'impossibilità di adibirlo proficuamente ad altre mansioni, avendo provato la parte datoriale ad impiegarlo come muratore, ma avendo verificato che le opere richieste non erano state realizzate a regola d'arte. CP_
infatti, aveva proseguito la società, era stato assunto a termine proprio per svolgere mansioni di carpentiere, di norma svolte personalmente dal legale rappresentante della società, che Parte_1 possedeva la relativa qualifica, unitamente a dal momento che la società in quel periodo era impegnata Pt_1 in due cantieri, uno nella via Taormina di LU di QU ed uno a FA, nella via Ugo Foscolo. CP_ Nella prima settimana di dicembre, peraltro, i lavori di carpenteria affidati a in entrambi i cantieri, e relativi all'armatura di pilastri e solai, erano stati ultimati tanto che il nuovo direttore dei lavori dei
2 committenti, l'Ing. aveva sospeso i lavori sulle parti strutturali, ormai terminate, per verificare Persona_1 quanto sino a quel momento realizzato.
In quel periodo peraltro la società non aveva avuto altre commesse, aveva proseguito la resistente, e pertanto, al fine di evitare il licenziamento di fin dal mese di dicembre l'impresa lo aveva impiegato, con il CP_1 suo consenso, nell'attività propria del muratore nei medesimi cantieri, ma poiché si trattava di mansioni di cui non aveva esperienza non era stato in grado di svolgere le opere richieste a regola d'arte, di fatto rendendo impossibile ricollocarlo in altre mansioni e rendendo necessario il suo licenziamento, non essendo più possibile impegnarlo all'interno della società come carpentiere.
In proposito, la comunicazione del licenziamento del 2 gennaio 2019, che aveva fatto riferimento ad un riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'attività aziendale, aveva trovato specificazione a seguito dell'impugnazione del licenziamento nella lettera di risposta, che non conteneva alcuna modifica dei motivi indicati nell'atto di recesso, dal momento che il riassetto organizzativo era stato posto in essere perché
l'azienda non poteva garantire una retribuzione ad un dipendente al quale non poteva essere attribuita alcun'altra mansione, non potendo neppure essere occupato, come si era tentato di fare, nelle mansioni che avevano caratterizzato i successivi contratti stipulati, peraltro per un brevissimo periodo, con Parte_2 con e con assunti e come muratori e come manovale. Persona_2 Parte_3 Pt_2 Pt_3 Per_2
La resistente aveva, infine, contestato “l'applicabilità della normativa invocata da controparte in materia di licenziamento nella misura di un risarcimento tra le 6 e le 36 mensilità”, in quanto “la società all'epoca del licenziamento aveva meno di 15 dipendenti” e dato che “nella denegata ipotesi di dichiarazione di illegittimità del provvedimento era applicabile l'art. 9 del Jobs Act”.
*
Il Tribunale, istruita la causa con produzioni documentali, con l'interrogatorio formale del ricorrente e con l'audizione di testimoni, con sentenza n. 572, pubblicata il 17 aprile 2024, aveva accolto il ricorso, che aveva ritenuto in parte fondato, così statuendo:“- dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data di efficacia del licenziamento (2 gennaio 2019) e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro 5.280,87, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 2 gennaio 2019 al saldo, ai sensi dell'art. 429, u.c., c.p.c.; - condanna la resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 2.700,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Maurizio Barrella”.
Più precisamente il Tribunale aveva premesso che nel caso in esame trovava applicazione la disciplina contenuta nel D. lgs. n. 23 del 4 marzo 2015, trattandosi di un rapporto di lavoro a tempo determinato convertito in contratto a tempo indeterminato in data 8 novembre 2018 (circostanza questa pacifica e dimostrata dal documento 2 allegato al ricorso), successivamente all'entrata in vigore dello stesso decreto (art. 1, comma 2).
Esaminata poi la motivazione contenuta nella lettera di licenziamento senza preavviso del 2 gennaio 2019, dopo avere ricordato gli oneri probatori gravanti sulle parti ed i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di obbligo di repechage, il Tribunale
3 aveva escluso la legittimità del recesso datoriale ritenendo che non fosse stato dimostrato se il recesso fosse conseguito “ad una reale misura riorganizzativa dell'impresa, suscettibile di condurre alla soppressione del posto di CP_ carpentiere, con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze” ovvero se le mansioni di fossero state “assegnate al personale di nuova assunzione, tra cui in particolare ingaggiato a distanza di Parte_2 appena sette giorni dal provvedimento espulsivo di cui si discute”.
Il primo giudice, che pure aveva ritenuto documentata dalla datrice di lavoro la circostanza che dopo il licenziamento del ricorrente non fosse stata effettuata l'assunzione di alcun carpentiere, valorizzando in tal senso il libro unico del lavoro prodotto dalla società, aveva però considerato il documento al più idoneo “a dimostrare taluni fatti giuridici, con o senza valenza contrattuale, come ad esempio l'instaurazione o la cessazione di un rapporto di lavoro o la sua trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, ma non anche le mansioni in concreto svolte dal singolo lavoratore interessato”.
E la prova testimoniale raccolta nel caso di specie, aveva proseguito il primo giudice, aveva invece consentito CP_ di verificare che nel mese di dicembre 2018, nei due cantieri gestiti dalla resistente e nei quali era impiegato come carpentiere, le opere di carpenteria non erano terminate, ma erano state solo temporaneamente interrotte, a causa delle piogge, che era quanto “affermato con precisione dal direttore dei lavori,
, sentito come testimone all'udienza del 7 luglio 2023, essendo rimasto quindi non dimostrato se il Persona_1 recesso fosse conseguito ad una reale misura riorganizzativa dell'impresa suscettibile di condurre alla soppressione del posto di carpentiere, con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in CP_ forze, ovvero se le mansioni di fossero state assegnate a lavoratori di nuova assunzione, tra i quali vi era che era stato assunto appena sette giorni dopo il recesso. Parte_2
E d'altronde, aveva continuato il primo giudice, il fatto che il rapporto di lavoro fosse stato costituito a tempo determinato a ottobre 2018 e che poi, nel mese di novembre 2018, fosse stato convertito a tempo indeterminato, rendeva presumibile, secondo l'id quod plerumque accidit, che l'impresa programmasse l'impiego di CP_1
“per lavorazioni di lunga o media durata, non certo per opere destinate a cessare dopo poco più di un mese”, non essendo dato neppure sapere chi, successivamente al licenziamento del ricorrente, avesse portato a compimento i lavori di carpenteria, interrotti nel mese di dicembre precedente.
Sulla scorta di tali considerazioni, aveva concluso il primo giudice, il licenziamento impugnato era illegittimo e, in considerazione del fatto che l'impresa non raggiungeva all'epoca del licenziamento di la soglia CP_1 dimensionale prevista dall'art. 18, commi 8 e 9, della l. n. 300/1970, come pacifico tra le parti, operando conseguentemente la previsione dell'art. 9 D. lgs. n. 23/2015, nel testo vigente all'epoca dei fatti, secondo cui non trovava applicazione l'istituto della reintegrazione (“non si applica l'articolo 3, comma 2”) ed essendo pertinente il richiamo all'art. 3, comma 1, D. lgs. 23/2015, nel testo successivo alle modifiche introdotte dal DL
n. 87/2018, conv. con modificazioni dalla legge 96 del 2018, il rapporto di lavoro doveva dichiararsi estinto alla data di efficacia del licenziamento (2 gennaio 2019) ed il datore di lavoro doveva essere condannato al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo compreso tra tre e sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, valorizzando a tale fine, tenendo conto della disciplina applicabile per effetto della sentenza della
4 Corte Costituzionale n. 194/2018, l'esigua durata del rapporto di lavoro tale da giustificare, in assenza di ulteriori elementi valutativi, la liquidazione dell'indennità nel minimo edittale, ossia in tre mensilità, pari quindi a 5.280,87 €, ottenuti utilizzando quale “valore base di calcolo” l'importo di 1.760,29 €, “corrispondente alla media della retribuzione mensile lorda utile per il calcolo del t.f.r. dei mesi di novembre e dicembre 2018 (escluse le retribuzioni di ottobre 2018 e gennaio 2019, in cui il rapporto si è sviluppato solo per una frazione di mese)” moltiplicato per tre mensilità, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di efficacia del licenziamento (2 gennaio 2019) fino al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ultimo comma.
Avverso la sentenza ha proposto appello la società cui ha resistito Parte_1
CP_1
Motivi della decisione
Con un primo motivo di appello la società ha dedotto “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla prova”.
Il primo giudice, nel ritenere che la società non avesse dimostrato se il recesso fosse realmente frutto di una misura riorganizzativa effettiva dell'impresa, suscettibile di condurre alla soppressione del posto di carpentiere, con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze ovvero se le mansioni qualche mese prima affidate al lavoratore fossero state assegnate a personale di nuova assunzione ed in particolare ad ingaggiato solo sette giorni dopo l'adozione del provvedimento espulsivo in Parte_2 esame, secondo l'appellante, pur dopo avere ricostruito in maniera puntuale l'atteggiarsi dell'onere della prova in capo al datore di lavoro e in che cosa dovesse concretarsi il controllo consentito al giudice in ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “in aperto contrasto con le sue stesse premesse”, aveva erroneamente ritenuto che la prova testimoniale raccolta avesse consentito di accertare che le operazioni di carpenteria, nei due cantieri in cui era stato impiegato come carpentiere, nel mese di dicembre 2018 CP_1 non fossero terminate, ma solo temporaneamente interrotte a causa delle piogge, ritenendo che ciò avesse affermato il direttore del lavori all'udienza del 7 luglio 2023, rafforzando il proprio convincimento Persona_1 in tal senso in ragione del fatto che la conversione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato di recente instaurazione rendesse “presumibile il fatto che l'impresa programmasse un impiego del proprio dipendente per lavorazioni di lunga o media durata, non certo per opere destinate a cessare dopo poco più di un mese”.
Il Tribunale in particolare, secondo l'appellante, aveva fondato il proprio convincimento in modo errato, Per_
“estrapolando solo una parte della risposta resa dal teste” , direttore dei lavori, alla domanda riportata nel capo
3 della comparsa di costituzione e risposta (“Vero che nel mese di dicembre 2018 con l'ultimazione dei lavori di CP_ carpenteria nei due cantieri di FA e di LU di QU il sig. proponeva al sig. che accettava, Pt_1 di essere adibito a mansioni di muratore per la demolizione e realizzazione di un muro nel cantiere sito in QU
Sant'Elena via Taormina”), essendo evidente che il testimone, quando aveva parlato di sospensione dei lavori, CP_ intendeva riferirsi al momento in cui aveva proposto a che aveva accettato, di essere adibito alle Pt_1 mansioni di muratore e non al momento del licenziamento intervenuto un mese dopo, ovvero il 2 gennaio
2019. Per_
, quindi, non aveva “mai dichiarato che, al momento del licenziamento, i lavori di carpenteria non fossero ultimati
5 ma solo sospesi”. CP_ E che i lavori di carpenteria realizzati da fossero completati nel mese di dicembre 2018 risultava affermato Per_ CP_ non solo da , ma anche dai testimoni e che avevano riferito che si era occupato dei Tes_1 CP_1 lavori di carpenteria nei cantieri di FA e di LU di QU S. Elena, confermando quindi che le opere a lui affidate erano state già ultimate al momento del licenziamento.
Risultava, inoltre, aprioristico affermare che l'effettiva riorganizzazione aziendale dovesse escludersi sul presupposto che tra la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ed il licenziamento fosse decorso solo un mese: tale circostanza escludeva proprio che il licenziamento fosse stato intimato per ragioni differenti da quelle addotte, restando altrimenti incomprensibile come solo a distanza di due mesi dalla conversione del contratto il datore di lavoro avesse deciso di licenziarlo, adducendo motivi asseritamente inesistenti, quando ben avrebbe potuto porre fine al rapporto senza alcuna conseguenza allo scadere del contratto a tempo determinato.
L'appellante ha, inoltre, proseguito censurando l'osservazione del giudice secondo cui “successivamente al licenziamento del ricorrente, non è dato sapere chi avesse portato a termine i lavori di carpenteria interrotti nel dicembre precedente”, in quanto disancorata dalle risultanze probatorie, senza tenere conto del fatto che la datrice di lavoro aveva dimostrato, attraverso le produzioni documentali, che aveva la qualifica di carpentiere e Pt_1 che tutti i testimoni escussi avevano confermato che egli aveva svolto tale mansione nei cantieri dove aveva CP_ lavorato né la circostanza era stata contestata da quest'ultimo, essendo quindi evidente che laddove fossero residuati lavori di carpenteria, da fare ancora al momento del licenziamento, di tali lavori si era occupato e non altri. Pt_1
A conferma di ciò, secondo l'appellante rilevava la circostanza che non fossero avvenute nuove assunzioni per la mansione di carpentiere, come documentato con la produzione del LUL, ma solo per mansioni richiedenti una professionalità, quella di muratore, non posseduta da CP_1
E a tal proposito, l'appellante ha sottolineato che le nuove assunzioni si erano rese necessarie perché CP_1 non era stato in grado di svolgere la mansione di muratore e per questo motivo non era stato possibile
[...] ricollocarlo utilmente all'interno dell'impresa, come confermato dai testi e Testimone_2 Testimone_3 CP_
che avevano riferito che nel cantiere di via Taormina, a LU di QU, aveva realizzato Persona_1 un muro storto, che si era reso necessario demolire perché non eseguito correttamente.
Anche l'ulteriore affermazione contenuta nella sentenza secondo cui le mansioni di erano state Parte_4 assegnate al personale di nuova assunzione, tra cui in particolare, ha rilevato l'appellante, era Parte_2 aprioristica e priva di fondamento probatorio, in quanto nessun teste, compreso quello citato dal ricorrente, lo aveva mai affermato.
Dunque, secondo l'appellante, una corretta interpretazione delle risultanze istruttorie avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado a ritenere che, dall'istruttoria espletata, fosse emersa la prova della necessità di una riorganizzazione aziendale, che aveva inevitabilmente condotto al licenziamento del ricorrente, il quale, nonostante i tentativi effettuati, non poteva essere utilmente ricollocato all'interno dell'impresa e a ritenere perciò legittimo il licenziamento.
6 *
Con un secondo motivo di appello la società ha contestato la sentenza deducendo “violazione dell'art. 3 della
L. n. 604 del 1966 in relazione alla rilevanza della effettività della soppressione della posizione lavorativa del lavoratore licenziato” per avere escluso che il datore di lavoro avesse provato che il recesso era conseguito ad una reale misura organizzativa dell'impresa suscettibile di condurre alla soppressione del posto di carpentiere, con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità già da tempo aveva riconosciuto che il licenziamento intimato a seguito di un riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'attività aziendale, come avvenuto nel caso in questione, non richiede l'effettiva soppressione del posto di lavoro del lavoratore licenziato, ma la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 legge 604 del 1966, ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni tra il personale in servizio, attuata ai fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, attraverso l'accorpamento di talune mansioni in capo ad un altro dipendente o la suddivisione delle stesse fra più lavoratori, con il risultato di far emergere come in esubero la posizione del dipendente che vi è addetto in modo esclusivo o prevalente, purché la diversa distribuzione dei compiti risulti “causalmente all'origine del licenziamento anziché costituirsi costituirne mero effetto di risulta”.
Pertanto, nel caso di specie, doveva ritenersi legittimo il licenziamento anche in assenza della soppressione CP_ del posto di lavoro di ovvero anche nella denegata ipotesi che effettivamente avesse Persona_1 CP_ confermato che a dicembre 2018 i lavori di carpenteria assegnati a non erano stati ultimati, essendo quest'ultima circostanza del tutto irrilevante.
Considerato, infatti, che l'istruttoria di primo grado aveva confermato che aveva la qualifica di Pt_1 carpentiere ed esercitava la relativa mansione all'interno dell'impresa, nonché che nessun lavoratore era stato successivamente assunto per lo svolgimento della mansione di carpentiere e che la società non aveva ricevuto altre commesse dopo il licenziamento, anche qualora i lavori nei cantieri fossero stati soltanto sospesi, ciò che restava era che, al fine di migliorare la produttività dell'impresa, le mansioni di carpenteria erano state accorpate a quelle già esercitate da a conferma della necessità ed effettività di una riorganizzazione Pt_1 aziendale che aveva condotto al licenziamento del ricorrente, perché non più utilmente collocabile all'interno dell'impresa.
*
Con un terzo motivo di appello, infine, la società ha censurato la sentenza per “violazione dell'art. 3 della L.
n. 604 del 1966 in relazione alla rilevanza della sospensione dell'attività lavorativa come ipotesi di impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione riconducibile alle “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
In particolare, l'appellante ha lamentato che il primo giudice non avesse ritenuto che la sospensione dei lavori Per_ di carpenteria riferita dal teste rappresentasse un'ipotesi di impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per l'impresa, la quale si era trovata costretta, anche a causa del venir meno di nuove commesse,
a dover riorganizzare il lavoro e, nell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, a licenziarlo.
7 Infatti, ha sostenuto l'appellante, la sospensione dei lavori di carpenteria avvenuta nel dicembre 2018, come dichiarato dal direttore dei lavori, concretava una situazione di impossibilità temporanea e sopravvenuta della prestazione riconducibile a fattori esterni, ricompresa tra le ragioni oggettive previste dall'art. 3 della legge n.
604/1966, che legittimano il recesso del datore di lavoro.
Con riferimento all'istruttoria svolta, in via subordinata istruttoria, l'appellante ha domandato, qualora fossero rimasti dubbi in merito alle dichiarazioni rese dal teste il rinnovo della prova già assunta Persona_1
“sulle medesime circostanze sulle quali il testimone è stato chiamato a deporre in primo grado”.
*
I tre motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.
Va preliminarmente ricordato che era stato pacificamente assunto dalla società appellante come CP_1 carpentiere a tempo pieno (II livello del CCNL Edilizia Artigiani), inizialmente con contratto a tempo determinato della durata di un mese, successivamente trasformato, alla scadenza del 8 novembre 2018, in CP_ contratto a tempo indeterminato (doc.ti 1 e 2 di e che era stato poi licenziato in data 2 gennaio 2019 per giustificato motivo oggettivo, con la motivazione che “a seguito del riassetto organizzativo per una gestione più economica dell'attività aziendale, con la presente le comunichiamo che la sua attività lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda”. CP_ E' anche opportuno ricordare che, dopo che aveva impugnato il recesso, la società gli aveva risposto specificando che “le cause del suo licenziamento non sono nulle come lui crede ma poiché la ditta non sta passando un buon periodo prima di farlo venire a lavorare senza poterli retribuire lo stipendio preferisco che si cerchi altro da fare”.
Dal canto suo la società, costituendosi nel giudizio di primo grado, aveva spiegato che il licenziamento si era CP_ reso necessario, da un lato in quanto i lavori di carpenteria realizzati da nei due cantieri ai quali era stato adibito, uno a LU di QU (via Taormina) e uno a FA (via Ugo Foscolo) e relativi all'armatura di pilastri e solai, erano stati ultimati nella prima settimana di dicembre 2018, tanto che l'ingegner direttore dei lavori, aveva sospeso i lavori sulle parti strutturali perché ormai terminate, al fine di Persona_1 verificare quanto sino a quel momento era stato realizzato e dall'altro anche perché non erano più arrivate commesse, in considerazione del fatto che il titolare, prestava anche lui personalmente attività Parte_1 lavorativa all'interno della società con mansioni di carpentiere, possedendone la qualifica.
All'interruzione del rapporto, aveva spiegato la società, si era giunti peraltro solo dopo aver accertato CP_ l'impossibilità di impiegare in mansioni alternative e cioè dopo averlo temporaneamente utilizzato, con il suo consenso, nei due cantieri citati come muratore.
Nello svolgimento di tali mansioni egli si era, infatti, rivelato privo di esperienza, tanto da costringere il datore di lavoro ad eseguire “continui ripristini, demolizioni e ricostruzioni con l'utilizzo delle altre maestranze, andando incontro ad un raddoppio dei costi”, come accaduto in particolare nella realizzazione di un muro nel cantiere di
LU di QU, risultato irregolare, ma anche in merito a lavori di stuccatura di un muro in pietra nel cantiere di FA e di tinteggiatura delle stanze di un appartamento sito a Cagliari, nella via
Rovereto, che altri operai (il muratore in particolare, talvolta con l'aiuto del manovale Controparte_3 Tes_3
avevano dovuto riprendere perché risultati non conformi.
[...]
8 L'impossibilità di un suo proficuo utilizzo in mansioni alternative, di cui la società aveva dovuto prendere atto, aveva quindi reso inevitabile il recesso.
Ciò premesso, è parere del collegio che la sentenza sia corretta nella parte in cui ha ritenuto il licenziamento intimato a non sorretto da giustificato motivo oggettivo perché la società non aveva comprovato, CP_1 come sarebbe stato suo onere, se il recesso fosse conseguito ad una reale misura riorganizzativa dell'impresa, suscettibile di condurre alla soppressione del posto di carpentiere, con una ridistribuzione interna delle CP_ mansioni tra il personale già in forze, ovvero se le mansioni di fossero state assegnate al nuovo personale assunto ed in particolare ad significativamente ingaggiato solo sette giorni dopo il suo Parte_2 licenziamento anche a parere del collegio, circostanza quest'ultima che stride con l'assunto che in quel periodo non fossero intervenute nuove commesse e che la società non stesse passando un buon periodo.
Il primo giudice ha, infatti, fondato la propria decisione su un'attenta ricostruzione non solo dell'atteggiarsi dell'onere della prova in capo al datore di lavoro e dei principi che devono guidare l'interprete in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fondata su puntuali richiami della consolidata giurisprudenza di legittimità in merito, peraltro condivisa anche dalla società, che di tale ricostruzione ha riconosciuto la correttezza (così in fondo a pag. 4 del ricorso in appello), ma anche delle risultanze istruttorie, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, rilevando prima di tutto che dal LUL prodotto dall'azienda risultavano, per i primi otto mesi successivi al licenziamento, diverse assunzioni, nessuna delle quali con la qualifica posseduta dal ricorrente, ma al contempo correttamente osservando come il libro unico del lavoro non possa di per sé costituire l'unica fonte di prova su cui il giudice è tenuto a formare il proprio convincimento dato che esso può al più provare alcuni fatti giuridici, con o senza valenza contrattuale, come l'instaurazione o la cessazione o la trasformazione di un rapporto di lavoro, mentre non è sufficiente a far ritenere provato, al di là della qualifica attribuita al dipendente, le mansioni da questi effettivamente svolte nel concreto dispiegarsi del rapporto e proseguendo poi attraverso una ricostruzione dei fatti frutto, a parere del collegio, di una corretta interpretazione del quadro probatorio emerso dalle dichiarazioni dei testi portati dalle parti.
Non può, infatti, condividersi la deduzione formulata con il primo motivo di appello secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente ricostruito le risultanze della prova testimoniale, ritenendo che le opere di
CP_ carpenteria affidate a non fossero ultimate al momento del recesso del 2 gennaio 2019, ma fossero state Per_ solo interrotte, temporaneamente, a causa delle piogge, benchè il teste avesse fatto riferimento al dicembre 2018, dal momento che quanto riportato nella motivazione della sentenza è ciò che esattamente ha riferito il teste direttore dei lavori, incaricato dalla società, nei cantieri di FA (via Ugo Persona_1
CP_ Foscolo) e di LU di QU (via Taormina) nei quali era stato pacificamente impiegato Per_ L'Ing. , infatti, sentito all'udienza del 7 luglio 2023, non ha mai fatto riferimento al fatto che i lavori di
CP_ carpenteria affidati a in entrambi ai cantieri, e relativi all'armatura dei pilastri e dei solai, fossero stati ultimati nelle parti strutturali già a dicembre 2018 e perciò a tale data sospesi con il fine di verificare quanto fino a quel momento era stato realizzato come sostenuto dalla società nella memoria di costituzione, ma ha al
CP_ contrario riferito che operaio dipendente della società, aveva lavorato “anche nei due cantieri” da lui
9 diretti, rimasti aperti nello stesso periodo, precisando che nel cantiere di LU di QU, dove la società
CP_ aveva in corso di realizzazione una villetta bifamiliare, aveva realizzato “i casseri per il posizionamento delle armature”, aggiungendo che lo aveva fatto nel periodo da ottobre a dicembre 2018 (specificamente riferendosi
CP_ a tale cantiere ha precisato “ho visto lavorare il Sig. dall'ottobre al dicembre 2018”) “e che “al dicembre 2018 i lavori di carpenteria erano entrati in fase di stallo anche perché erano iniziate le piogge, per cui era stato chiesto agli
CP_ operai, compreso lo di svolgere altre lavorazioni per rispettare il cronoprogramma”.
CP_ Per_ Più precisamente, insieme ad un altro operaio, di cui non ho saputo ricordare il nome, a dicembre
2018 aveva realizzato “una muratura propedeutica alla realizzazione del solaio nella proprietà del sig. Per_3
, che era una delle due proprietà della villetta in corso di realizzazione a LU, solaio
[...] CP_ evidentemente in quel momento non ancora completato, aggiungendo di avere visto lavorare anche nel cantiere di FA in via Ugo Foscolo, aperto contemporaneamente, “sempre per lavori di carpenteria”. Per_
L'Ing. , rispondendo poi sulle circostanze di cui al capo 2 delle deduzioni istruttorie riportate alla fine della memoria di costituzione (“vero che il sig. legale rappresentante della società, ha svolto unitamente Parte_1 al ricorrente e svolge tutt'oggi mansioni di carpentiere”), pur avendo genericamente confermato che Pt_1 CP_ svolgeva lavori di carpenteria, ha categoricamente escluso che lo avesse fatto insieme a per quanto aveva potuto personalmente constatare nei cantieri da lui diretti, anche perché di solito dei lavori di carpenteria si
“occupa solo un carpentiere con un'assistente”.
Quanto alle lavorazioni riguardanti murature, in particolare con riferimento alla demolizione e realizzazione Per_ di un muro nel cantiere di LU di QU nella via Taormina, ha specificato di avere chiesto
CP_ personalmente a a dicembre 2018, di fare effettuare a tutti gli operai, compreso, delle lavorazioni Pt_1 di muratura a causa dello stallo dei lavori di carpenteria in modo da proseguire con il cronoprogramma e portarsi avanti nei lavori e ha aggiunto che, pur non essendo presente alla richiesta che aveva fatto agli Pt_1
CP_ operai, compreso di procedere con le opere murarie proposte, aveva ritenuto che gli stessi avessero
CP_ accettato perché poi sia che gli altri operai avevano effettivamente eseguito le opere di muratura da lui
CP_ richieste, aggiungendo che aveva anche visto personalmente lavorare, insieme ad un altro operaio, a quell'opera ovvero alla realizzazione della muratura propedeutica alla realizzazione del solaio nella proprietà
. Per_3
Ha anche confermato che il muro che aveva chiesto di realizzare era stato poi demolito nel mese di gennaio
2019 su sua richiesta perché era “storto ai punti fissi di posizionamento” ed ha ricordato che l'operaio che aveva eseguito la demolizione era , non ricordando altri coinvolti, mentre ha dichiarato di non Testimone_3 CP_ ricordare nulla in merito a stuccature e a muri di pietra realizzati da precisando che nei cantieri da lui diretti non era successo.
Avuto riguardo alle dichiarazioni rese dal teste di parte appellante muratore, dipendente Controparte_3 CP_ della società dal 2017 al 2021, questi si è limitato a riferire di avere lavorato con nel cantiere di LU di
QU, ma per circa quindici giorni appena (contemporaneamente, ha specificato, operava infatti in altri cantieri), prima di essere trasferito e nel cantiere di FA, in cui aveva operato per altri quindici/venti giorni, seppure non continuativamente perché andava anche in altri cantieri ed ha confermato
10 CP_ che in entrambi i cantieri aveva svolto lavori di carpenteria come armature, pilastri e solaio, precisando CP_ che anche faceva lavori di carpenteria con come aveva potuto personalmente constatare vedendoli Pt_1 Per_ insieme nel cantiere di via Taormina a LU di QU, circostanza questa invece esclusa dal teste che era il direttore dei lavori e dal collega all'epoca manovale nel predetto cantiere. Tes_3
Quanto ai lavori di muratura, dopo avere ricordato che nel cantiere di LU di QU di via Taormina Steri aveva fatto qualche lavoro di muratura, forse partecipando alla realizzazione di un muro perimetrale, ha subito dopo aggiunto di non saper dire se tali lavori li avesse fatti da solo o insieme ad altri ed ha confermato la demolizione del predetto muro, senza sapere aggiungere alcunché in merito e senza saper attribuire alcuna
CP_ incapacità nella realizzazione di tali opere specificamente a mentre il teste , all'epoca dei Testimone_3
CP_ fatti manovale in quel cantiere ed ancora oggi dipendente della società, ha confermato che aveva lavorato nel cantiere di via Taormina a QU, dove faceva il carpentiere e si era occupato dell'armatura, pur non
CP_ ricordando fino a dove fossero arrivati i lavori di carpenteria fatti da prima di essere inviato da in Pt_1 un altro cantiere.
CP_
ha aggiunto il teste, dirigeva i lavori, anche quelli della di carpenteria, mente era capo cantiere, e Pt_1 CP_ di solito non era presente quando vi era con cui lui aveva operato nell'unico cantiere di via Pt_1
Taormina.
CP_ Anche ha confermato che in via Taormina aveva realizzato un muro che poi era stato demolito da Tes_3
CP_ lui e da ma, dopo aver riferito “io non c'ero durante la costruzione del muro”, ha poi aggiunto,
CP_ contraddittoriamente, di avere visto personalmente intento nella realizzazione del muro alla quale aveva appena detto di non avere presenziato.
CP_ Da tali complessive dichiarazioni, peraltro quelle rese dai testi e per una parte confuse e Tes_3
CP_ contraddittorie, può ricavarsi che aveva certamente svolto nei due cantieri di LU di QU e
FA sopra citati lavori di carpenteria e aveva partecipato, ma insieme ad altri (“non posso dire se i muri li abbia fatti solo lui o anche altri” ha testualmente riferito e “insieme ad un altro operaio” ha Controparte_3 Per_ precisato per ben due volte il teste ), alla realizzazione di un muro a LU di QU che era stato poi Per_ demolito, ma lo aveva fatto su ordine di , all'epoca direttore dei lavori, perché anche a causa delle piogge a dicembre 2018 i lavori di carpenteria, benchè non completati, erano in fase di stallo, che altro non può significare che non erano in quel momento finiti, motivo per cui il direttore dei lavori aveva chiesto agli operai, per il tramite di di portarsi avanti nei lavori, svolgendo nel frattempo le lavorazioni di muratura Pt_1
CP_ programmate per rispettare il cronoprogramma, affidando a e ad altri operai la realizzazione di un muro che era propedeutico alla realizzazione del solaio in una delle due proprietà della villetta bifamiliare in costruzione nel cantiere e cioè un'opera, il solaio, evidentemente ancora in corso di realizzazione a dicembre Per_ 2018 ( l'ha infatti definita propedeutica alla realizzazione del solaio), riservata alla figura del carpentiere
CP_ (il solaio viene riferito a lavori di carpenteria anche dal teste ).
CP_ Ed il teste che pure ha riferito di avere visto la costruzione ultimata in tale cantiere, non ha saputo
CP_ ricordare fino a che punto dei lavori di carpenteria fosse stato presente nonché quali lavori di carpenteria
CP_ avesse effettuato e completato, e neppure se quando a era stata affidata la realizzazione del citato muro
11 CP_ vi fosse già il solaio che doveva poggiare sul muro (così pure , solaio che pure vi era, a dire sia di Tes_3 che di quando il muro era stato abbattuto, cosa che si era verificata a gennaio 2019, come riferito con Tes_3 precisione dal direttore dei lavori rispondendo sui capi 4 e 5 delle deduzione di prova della società, Persona_1 segno evidente della circostanza che almeno fino a tutto a dicembre 2018, e quindi anche al momento del Per_ recesso del 2 gennaio 2019, quando il solaio non era stato ancora ultimato (si ricordi che ha riferito che la realizzazione del muro era propedeutica alla realizzazione del solaio), i lavori di carpenteria non erano era stati completati, ma solo sospesi, come inequivocabilmente riferito da senza incertezza alcuna, per Persona_1 essere quindi realizzato successivamente alla sospensione dei lavori e alla realizzazione del muro, ovvero CP_ CP_ dopo il licenziamento di (2 gennaio 2019), dato che i testi e hanno concordemente affermato Tes_3 che il solaio, di cui non hanno saputo ricordare la presenza al momento della costruzione del muro, era presente invece dopo, al momento della demolizione intervenuta a gennaio 2019.
Risulta evidente, quindi, che le operazioni di carpenteria nel mese di dicembre 2018, almeno in uno dei due
CP_ cantieri gestiti dalla resistente nei quali era impiegato come carpentiere, non erano terminate, ma erano solo temporaneamente interrotte, e che le stesse erano state completate, anche con la realizzazione di un solaio, dopo la sospensione dei lavori, a gennaio 2019, come dimostra la circostanza che ad un solaio da realizzare a dicembre 2018 ancora abbia fatto riferimento il teste come già sopra evidenziato e che ad un solaio Persona_1
CP_ realizzato sul muro demolito nel mese di gennaio 2019, cioè dopo il licenziamento di abbiamo fatto
CP_ riferimento i testi e Tes_3
CP_ Risulta del pari evidente che l'adibizione di a mansioni di muratore, lungi dall'essere frutto di un corretto esercizio dell'obbligo di repechage, finalizzato ad evitare il suo licenziamento, sia stata frutto di una decisione, che peraltro aveva investito non solo lui, ma tutti gli altri operai, del direttore dei lavori che, per Persona_1 rispettare le scadenze pattuite, il cd. cronoprogramma, preso atto della temporanea impossibilità di proseguire con le opere di carpenteria pattuite e ancora non completate a causa delle avverse condizioni climatiche, a dicembre 2018 aveva deciso di porre in stallo tali lavori e di proseguire, portandosi avanti, con le opere di
CP_ muratura, a quel punto affidate a tutti gli operai e non solo a Per_ Nessuno dei testi sentiti, compreso , è stato poi in grado di confermare che il datore di lavoro si fosse trovato costretto ad eseguire continui ripristini, demolizioni e ricostruzioni con l'utilizzo delle maestranze
CP_ presenti in cantiere in merito alle opere di muratura affidate a andando incontro ad un raddoppio dei
CP_ costi, come dedotto dalla società, se si considerano le dichiarazioni rese in merito dai testi e ma Tes_3
CP_ anche le dichiarazioni di che ha riferito di un'unica opera di muratura chiesta a la Persona_1 realizzazione di un muro nel cantiere di LU, quando i lavori di carpenteria erano temporaneamente in
CP_ stallo, per portare avanti i lavori durante le piogge, e non certamente quale reimpiego per evitare a il licenziamento una volta completati i lavori di carpenteria e in assenza di commesse in proposito, circostanza anche questa rimasta priva di sostanziale riscontro in causa, tanto più se si considerano le nuove assunzioni intervenute tra il 9 gennaio 2019 ed il mese di settembre 2019, alcune addirittura a tempo indeterminato,
CP_ nonché l'immediata assunzione, sette giorni dopo il licenziamento di di seppure Parte_2 inquadrato come muratore, ma anche quanto riferito dai testi sentiti, che hanno fatto concordemente
12 riferimento alla presenza di diversi cantieri nei quali erano impiegati e nei quali erano stati nel tempo trasferiti. Per_ CP_ E tanto ciò è vero che non ha potuto ricordare stuccature e muri in pietra realizzati da nei cantieri da lui diretto, in merito ai quali nessuno dei testi sentiti ha peraltro saputo riferire circostanze precise, alcuni CP_ addirittura riferendo che forse aveva realizzato il muro poi demolito insieme ad altri. Per_ Ciò che appare certo, e su questo deve concordarsi con il primo giudice, è che il teste ha riferito con precisione, nella sua qualità di direttore dei lavori, che i lavori di carpenteria erano in fase di stallo ovvero non erano terminati in quel cantiere a dicembre 2018, in quanto erano stati temporaneamente interrotti anche a CP_ causa delle piogge, tanto che, non perché tali lavori fossero finiti, ma per non incorrere in ritardi, a e agli altri operai erano stati nel frattempo affidati i lavori di muratura, con il fine di portarsi avanti con il cronoprogramma dei lavori, circostanza questa più volte e consapevolmente ribadita dal teste e che gli stessi erano stati portati a compimento successivamente, verosimilmente nel mese di gennaio 2019, quando il solaio che poggiava sul citato muro poi demolito era certamente presente.
Non vi è spazio quindi per un'alternativa interpretazione, quale quella sostenuta dalla difesa appellante, e cioè CP_ che già a dicembre 2018 avesse ultimato i lavori di carpenteria a lui affidati, che non vi fossero altre commesse da seguire e che solo per evitargli un inevitabile licenziamento fosse stato impiegato come muratore, peraltro senza successo avendo mostrato un'incapacità di svolgere alternative mansioni così rendendo impossibile un suo proficuo utilizzo e per affermare che il Tribunale sia incorso in proposito in un errore.
In ragione di quanto riferito dal teste ma sul punto confermato anche dagli altri testi portati dalla Persona_1 società, secondo la ricostruzione sopra evidenziata, può invece dirsi che al momento del licenziamento, che si ricorda è intervenuto in data 2 gennaio 2019 con effetto immediato, i lavori di carpenteria non erano ultimati, ma solo temporaneamente sospesi.
Né aprioristica, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, è l'argomentazione del primo giudice che CP_ ha ritenuto significativo il fatto che nel mese di novembre 2018 il contratto stipulato con in origine a tempo determinato, fosse stato convertito a tempo indeterminato, ritenendo che ciò rendesse presumibile il fatto che fosse stato assunto a tempo indeterminato in ragione di una programmazione di un impiego del dipendente come carpentiere per lavorazioni di lunga o media durata e non certo per opere destinate a cessare poco dopo, che è frutto di un corretto ragionamento presuntivo, non potendo ritenersi verosimile che un datore di lavoro come che a suo dire non navigava all'epoca in buone acque (così nel documento 5 Pt_1 della società, in risposta all'impugnazione del recesso), ed era in possesso peraltro della qualifica di carpentiere, si fosse determinato ad impiegare un dipendente a tempo pieno ed indeterminato per la realizzazione di opere di carpenteria destinate a cessare qualche mese dopo, che lui stesso poteva realizzare, essendo evidente che l'assunzione a tempo indeterminato nel caso di specie sottendeva la sussistenza di un'esigenza organizzativa, quella di assumere una carpentiere stabilmente, quantomeno di media durata.
Ed il collegio concorda anche con il primo giudice quando ha precisato che non è dato sapere chi, successivamente al licenziamento del ricorrente, avesse portato a compimento i lavoratori di carpenteria interrotti nel dicembre precedente.
13 Se è vero infatti che la società ha documentato che il titolare aveva la qualifica di carpentiere è anche
Pt_1 vero che nessuno dei testi sentiti ha potuto confermare la circostanza, allegata con il ricorso in appello, che qualora fossero residuati lavori di carpenteria li avrebbe svolti stesso e non altri, trattandosi di
Pt_1 circostanza esclusa categoricamente dal teste che, pur avendo astrattamente confermato che anche Persona_1 svolgeva lavori di carpenteria, ha poi precisato che non lo aveva fatto certamente nei cantieri da
Pt_1 Pt_1 CP_ lui diretti, quello di LU e di FA cui era adibito e dal teste ancora oggi Tes_3 dipendente della società, che ha fatto riferimento alla circostanza che si occupava di dirigere i lavori,
Pt_1 compresi quelli di carpenteria, ma precisando che nel cantiere di LU di QU di solito egli non era presente.
Né significativa in senso contrario può dirsi la testimonianza di che ha riferito di avere visto Controparte_3 CP_ e operare insieme nel cantiere di via Taormina a LU di QU, se si considera da un lato che Pt_1 Per_ la circostanza è stata smentita sia dal direttore dei lavori che dal manovale , adibito proprio Testimone_3 CP_ a quel cantiere e dall'altro che stesso ha ammesso aveva operato nel cantiere di LU di QU solo per quindici giorni, nei quali aveva comunque lavorato contemporaneamente anche in altri cantieri.
Nessuno ha, quindi, potuto confermare che fosse stato ad accorpare sulla sua persona le mansioni già Pt_1 CP_ CP_ affidate a prima del recesso intimatogli e a concludere i lavori di carpenteria che non aveva completato.
Quanto alla posizione di il primo giudice si è limitato ad affermare che, pur a fronte della sua Parte_2 formale assunzione, attestata dal libro unico del lavoro, come muratore di secondo livello del CCNL applicato in azienda, in assenza di un quadro probatorio idoneo a dimostrare che il recesso fosse la conseguenza di una reale misura riorganizzativa dell'impresa, suscettibile di giustificare la soppressione del posto di carpentiere CP_ qualche mese prima affidata a anche attraverso una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze, non si poteva neppure escludere che le mansioni di fossero state anche assegnate al CP_1 personale di nuova assunzione, non ritenendo in tal senso vincolante, in difetto di prova anche delle mansioni in concreto svolte dai singoli lavoratori interessati, quanto dichiarato nel libro unico del lavoro, perché idoneo a supportare fatti giuridici quali l'instaurazione o la cessazione del rapporto di lavoro la sua trasformazione, ma non anche le mansioni in concreto svolte.
Alla luce di tali considerazioni, e contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non può quindi affermarsi che, all'esito dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, sia risultata provata la necessità di una riorganizzazione aziendale, dovuta anche all'assenza di nuove commesse, realizzata ridistribuendo le CP_ mansioni affidate a qualche mese prima al personale già in forze, ed in particolare a che avrebbe Pt_1 reso inevitabile il licenziamento del ricorrente, una volta accertato che lo stesso non poteva essere utilmente ricollocato all'interno dell'impresa, essendo al contrario rimasto indimostrato che il recesso sia stato nel caso CP_ di conseguenza di una misura riorganizzativa dell'impresa, resa necessaria dall'assenza di nuove commesse e dal periodo non buono attraversato dall'azienda, tale da giustificare la soppressione del suo posto di lavoro, anche con una ridistribuzione interna delle mansioni tra il personale già in forze, accorpandole in particolare a quelle già esercitate dal titolare che non ha trovato conferma in causa. Pt_1
14 Né ha trovato riscontro in causa la corretta osservanza dell'obbligo di repechage dedotto dalla società a fronte CP_ delle inadempienze ascritte a nello svolgimento delle mansioni di muratore, quasi del tutto ridimensionate, se non smentite, dai testi sentiti e risulta rimasta a livello di allegazione anche l'assenza di commesse sostenuta dalla società.
Riguardo al terzo motivo di appello, con il quale viene dedotta, a giustificazione del recesso intimato,
l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione, riconducibile al dettato dell'art. 3 della legge 604 del 1966, che fa riferimento a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, la Corte rileva che - anche a voler prescindere dal fatto che è stato introdotto per la prima volta solo con l'atto di appello e non è stato mai discusso dalle parti in contraddittorio nel primo grado del giudizio – lo stesso comunque non coglie nel segno.
La Suprema Corte, con principi ormai consolidati, va infatti da tempo affermando che “la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa dovuta ad un evento estraneo al rapporto di lavoro e non imputabile al dipendente autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto stesso, ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative, la sussistenza o meno del quale deve essere accertata, con valutazione "ex ante", in riferimento alla prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro;
l'impossibilità parziale della prestazione, infatti, non giustifica il recesso solo quando, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, si può prevedere (dunque necessariamente a livello di prognosi) la ripresa della attualità del rapporto senza significativi pregiudizi per l'organizzazione del datore di lavoro in relazione alla prevedibile durata dell'assenza” (cfr. Cass. n. 1591/2004 tra le tante, anche successive).
La legittimità del licenziamento presuppone quindi “la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, sia delle ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile di attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle normali funzioni del lavoratore, sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego del medesimo, con mansioni almeno equivalenti, in luoghi diversi. Entrambi tali tipi di ragioni devono, poi, essere valutati dal giudice di merito tenendo conto delle oggettive esigenze dell'impresa, delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva ivi attuato, del periodo di assenza (e/o impedimento), della ragionevolmente prevedibile, secondo un giudizio "ex ante", protrazione della medesima (e/o del medesimo) e della natura delle mansioni espletate dal lavoratore” (cfr. Cass. n. 6663/2000).
E nel caso di specie, a parte un generico riferimento ad una fase di “stallo” dei lavori di carpenteria a dicembre
2018, dovuta alle piogge, fatto dal teste che già nel gennaio 2019, per quanto dal medesimo Persona_1 precisato, si era risolto, come ex ante prevedibile se si considera che il riferimento è al clima di dicembre in
Sardegna, notoriamente mite e a piogge verosimilmente perciò transitorie, non risultano allegate circostanze più specifiche, dirimenti per supportare “con valutazione "ex ante", la prevedibilità o meno del protrarsi della causa dell'impossibilità di esecuzione della prestazione e del tempo occorrente per il suo venir meno, nonché dei pregiudizi derivanti all'organizzazione del datore di lavoro “a dimostrazione, da parte del datore di lavoro, sia delle ragioni tecnico-produttive che rendevano impossibile di attendere la rimozione del temporaneo impedimento alle normali funzioni del lavoratore, sia delle analoghe ragioni ostative ad un impiego del medesimo, con mansioni almeno equivalenti, in luoghi diversi”.
A ciò segue il rigetto dei motivi di appello, senza che si renda necessaria la rinnovazione della prova assunta
15 in primo grado con riferimento al teste come richiesto dalla difesa appellante in via subordinata Persona_1 istruttoria – e qualora fossero rimasti dubbio in merito alle sue dichiarazioni - trattandosi di teste qualificato che, come sottolineato dal primo giudice, ha riferito con precisione delle circostanze da lui direttamente conosciute nei cantieri della società in cui aveva operato in qualità di direttore dei lavori, smentendo in particolare che i lavori di carpenteria al momento del recesso fossero effettivamente terminati e quindi l'asserita necessità di una “gestione più economica dell'attività aziendale”, in ragione di un programmato “riassetto organizzativo”, con redistribuzione interna dei lavori tra il personale rimanente (compreso il titolare), dovuta anche all'assenza di commesse, rimasto non provato.
La sentenza impugnata - che ha correttamente escluso l'applicazione dell'istituto della reintegrazione, facendo quindi applicazione, in ragione del documentato e a dire il vero pacifico requisito dimensionale della società, dell'art. 9 del D.lgs. n. 23/2015, dichiarando perciò estinto il rapporto e riconoscendo il diritto del lavoratore ad un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari al minimo edittale, ovvero a tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in ragione dell'esigua durata del rapporto, tenendo conto della disciplina applicabile per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 194/2018 ed ha altrettanto correttamente quantificato tale indennità nell'importo complessivo di 5.280,87 €, peraltro senza contestazione alcuna delle parti, che nessuna censura hanno mosso sul punto alla decisione del Tribunale - va di conseguenza integralmente confermata.
Le spese del giudizio di appello, liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55 del 2014, come modificato con il D.M. 147 del 2022, nella tabella dei giudizi innanzi alla Corte
d'Appello di valore indeterminabile basso, senza fase istruttoria, tenendo conto della natura della causa, dei reali adempimenti dalla medesima richiesti e del fatto che con il ricorso in appello sono state per la gran parte riproposte le medesime argomentazioni già formulate nel giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e devono essere perciò poste a carico della società appellante, che è tenuta alla loro rifusione in favore di CP_1
con distrazione in favore del suo difensore che ne ha dichiarato l'anticipazione e la mancata riscossione.
[...]
L'appellante è, altresì, tenuto a versare nuovamente il contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. C28-2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto dalla società avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 572 in data 17.04.2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna la società alla rifusione in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in complessivi € 3.473,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori dovuti per legge, disponendo la loro distrazione in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
228-2012.
16 Cagliari, 24 settembre 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa
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