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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 873/2021 promossa da:
(P. Iva. ), con sede a Volla (NA) via G. Verdi n. Parte_1 P.IVA_1
60-62, con il patrocinio dell'avv. SAVANELLI AGOSTINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Marano di Napoli (NA) via A. De Curtis n.3;
OPPONENTE contro
(P. Iva. ), con sede in Scicli (RG), con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio dell'avv. SEBASTIANO SALLEMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ragusa in via Roma n. 200;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2021 emesso nell'ambito del giudizio n. 363/2021 R.G. dal Tribunale di Ragusa in data 08.02.2021 e notificato in data 12.02.2021 con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore della la somma di € Parte_1 Controparte_1 8.665,62, oltre interessi come richiesti e spese processuali per € 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- “1. Dichiarato privo di causa il credito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 1 di 4 difesa, accertarsi per tutti i motivi esposti in narrativa, la fondatezza delle ragioni poste alla base della presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
2. condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con riserva di agire, in questa o in altra sede, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti e patiendi dall'opponente per effetto della condotta posta in essere dalla . Controparte_3
Per parte opposta:
-“ Piaccia all'On.le Giudice adito, nel merito:
- rigettare la spiegata opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa:
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese della procedura monitoria e del presente giudizio di opposizione. Con il favore di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 265/2021 dell'8/2/2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla Parte_1 di corrispondere alla la somma di € 8.665,62 oltre interessi e spese, a
[...] Controparte_1 titolo di pagamento di fatture emesse per la compravendita di prodotti ortofrutticoli.
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo deducendo l'insussistenza di alcun ordine, accettazione di preventivo o autorizzazione che abbiano legittimato l'opposta alla emissione della fattura poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato. Eccepiva, infatti, che i rapporti commerciali sottesi alle azionate fatture dovevano considerarsi sorti non già con essa opponente bensì con tale che aveva agito come CP_4 incaricato da una pluralità di fornitori di prodotti ortofrutticoli e dal quale la Parte_1 aveva acquistato la merce per cui vi è causa.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la esponendo: Controparte_1
-di avere intrapreso, nel marzo 2020, rapporti commerciali con la aventi ad Parte_1 oggetto la fornitura di merce ortofrutticola e che quest'ultimo soggetto aveva operato per il tramite dell'intermediario ; CP_5 CP_
-che la predetta merce, una volta ordinata, veniva direttamente consegnata al
-che la non aveva onorato il pagamento delle fatture n. 1500 del 01.06.2020 dell'importo di euro Pt_1 1.394,60; n. 1510 del 02.06.2020 dell'importo di euro 560,41; n. 1519 del 03.06.2020 dell'importo di euro 197,36; n.1531 del 04.06.2020 dell'importo di euro 705,53; n. 1548 del 06.06.2020 dell'importo di euro 2.502,28; n.1557 del 08.06.2020 dell'importo di euro 1.339,02; n.1597 del 11.06.2020 dell'importo di euro 566,49; n.1620 del 13.06.2020 dell'importo di euro 703,94; n.1642 del 17.06.2020 dell'importo di euro 149,01 e n. 1698 del 25.06.2020 dell'importo di euro 506,98, per la complessiva somma di € 8.625,62; CP_
-che, con missiva dell'1.10.2020 il comunicando di essere un collaboratore della Parte_1 pagina 2 di 4 in veste di intermediario autonomo sia per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli sia per il Parte_1 relativo pagamento, si era dichiarato unico soggetto tenuto all'adempimento in quanto resosi inadempiente in ordine al pagamento delle fatture per cui vi è causa;
CP_
-che in seno alla predetta missiva il proponeva un piano di rateizzazione per il ripianamento del debito.
L'opposta, pertanto, chiedeva al Tribunale rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del monitorio impugnato e conseguente dichiarazione di esecutività.
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla è infondata Parte_1
e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata altresì l'eccezione di mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Invero, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle fatture allegate al ricorso monitorio per cui non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità in quanto la giurisprudenza unanime riconosce le fatture come elemento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Nel merito deve essere rilevato che non è contestata la circostanza secondo la quale la Parte_1
nel corso del 2020, abbia acquistato merce dalla per il tramite di
[...] Controparte_1 [...]
, ivi compresa quella oggetto delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, essendo CP_5 CP_ stata tale circostanza confermata in sede di testimonianza dello stesso (cfr. verbale di udienza del
17/05/2023).
Quest'ultimo, infatti, ha riferito che: “facevo da intermediario tra e e riuscivo a CP_1 Pt_1 ricavarmi il mio piccolo utile, compravo dal e vendevo, però non avevo la partita Iva, i dati di CP_1 colui al quale io mandavo la merce ( o altri) li davo ai f.lli o ad altri fornitori, così che le Pt_1 CP_1 fatture erano tra fornitore iniziale e acquirente finale, senza il passaggio formale della mia mediazione”.
Ulteriore conferma si rinviene nella testimonianza resa del teste di parte opposta , il Testimone_1 CP_ quale ha riferito che il “diceva di essere rappresentante della ditta . Le forniture alla Pt_1 Pt_1 avvenivano solo attraverso . con il titolare si mettevano d'accordo sul CP_5 CP_5 CP_1 prezzo e io lo esponevo in fattura sulla base delle direttive che mi dava il Il pagamento CP_1 avveniva in contanti dal che al momento del carico della merce pagava le forniture precedenti”. CP_4
Anche l'altro teste di parte opposta, ha confermato quanto sopra, riferendo che “il Testimone_2 predetto sig. si è sempre presentato a lui ed ai suoi colleghi come soggetto facente capo CP_5 alla dicendo di essere mediatore. Era l'unica persona che si presentava”. Parte_1
A ciò si aggiunga che nella lettera inviata da alla opposta e, per conoscenza, alla CP_5 [...]
, ha dichiarato di collaborare, in maniera autonoma, con la opponente acquistando Parte_1 merce dai fornitori e consegnandola alla aggiungendo di essere Parte_1 personalmente inadempiente in ordine alle obbligazioni assunte con la e proponendo Controparte_1 un piano di restituzione del debito per tenere indenne la . Parte_1
Dagli atti di causa emerge, dunque, come la società opponente abbia acquistato dalla società opposta, per il tramite dell'intermediazione di , la merce oggetto delle fatture poste a fondamento del CP_5 ricorso monitorio.
Non è emersa, invece, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della merce oggetto del monitorio impugnato neanche a mani di . Questa circostanza non risulta né dalle dichiarazioni rese da CP_5 quest'ultimo né da quelle riferite dagli ulteriori testi escussi i quali, seppur hanno spiegato come la pagina 3 di 4 prassi fosse quella di pagare in contanti all'autista che consegnava la merce, non hanno tuttavia fornito alcuna precisazione riguardo ai tempi e alle modalità del concreto pagamento delle fatture oggetto di causa. CP_ Inoltre, sebbene dalla prefata missiva dell'1.10.2020 il si sia affermato debitore nei confronti dell'opposta, impegnandosi al pagamento nei confronti di quest'ultima mediante un piano di rientro, tuttavia non ha dato prova del rispetto di tale accordo, nè può ritenersi essere il vero debitore di parte opposta, stante che il rapporto contrattuale è intercorso tra parte opponente e parte opposta, come reso evidente dall'accordo sulle fatture (effettivamente rese tra i due predetti paciscenti) e dalla circostanza CP_ che il si è sempre appalesato come soggetto operante per conto di parte opponente. Del resto il suo stesso difensore, avv. Dimartino, a suo tempo, affermava che: “…il sig. … mi riferisce di aver CP_4 collaborato e collaborare con la per la quale fa da intermediario per il Parte_1 pagamento della merce ai fornitori/venditori … Nel mese di giugno non venivano pagati a “
[...] per complessivi € 8.625,62… il sig. si propone e si impegna al Parte_2 CP_5 pagamento del suddetto importo, tenuta indenne la ” (cfr. doc. 4 allegato alla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta); dalla dichiarazione sopra riportata neppure emerge con chiarezza CP_ che il abbia ricevuto il pagamento da Parte_3
In definitiva, risulta dimostrata la fonte negoziale del credito dell'opposta mentre l'opponente non ha dimostrato il fatto estintivo dell'obbligazione secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa l'8.02.2021 nell'ambito del giudizio n. 363/2021 R.G., dichiarando l'efficacia esecutiva dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 873/2021:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa l'8.02.2021 nell'ambito del giudizio n.363/2021 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva.
CONDANNA la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in
€ 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv Sebastiano Sallemi, che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 22/05/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 873/2021 promossa da:
(P. Iva. ), con sede a Volla (NA) via G. Verdi n. Parte_1 P.IVA_1
60-62, con il patrocinio dell'avv. SAVANELLI AGOSTINO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Marano di Napoli (NA) via A. De Curtis n.3;
OPPONENTE contro
(P. Iva. ), con sede in Scicli (RG), con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio dell'avv. SEBASTIANO SALLEMI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ragusa in via Roma n. 200;
OPPOSTA
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2021 emesso nell'ambito del giudizio n. 363/2021 R.G. dal Tribunale di Ragusa in data 08.02.2021 e notificato in data 12.02.2021 con il quale è stato ingiunto alla di pagare in favore della la somma di € Parte_1 Controparte_1 8.665,62, oltre interessi come richiesti e spese processuali per € 540,00 per compensi professionali, €. 145,50 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettarie, nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- “1. Dichiarato privo di causa il credito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e pagina 1 di 4 difesa, accertarsi per tutti i motivi esposti in narrativa, la fondatezza delle ragioni poste alla base della presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto.
2. condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con riserva di agire, in questa o in altra sede, per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti e patiendi dall'opponente per effetto della condotta posta in essere dalla . Controparte_3
Per parte opposta:
-“ Piaccia all'On.le Giudice adito, nel merito:
- rigettare la spiegata opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa:
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, di interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese della procedura monitoria e del presente giudizio di opposizione. Con il favore di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 265/2021 dell'8/2/2021 il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla Parte_1 di corrispondere alla la somma di € 8.665,62 oltre interessi e spese, a
[...] Controparte_1 titolo di pagamento di fatture emesse per la compravendita di prodotti ortofrutticoli.
Con atto di citazione la proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Parte_1 ingiuntivo deducendo l'insussistenza di alcun ordine, accettazione di preventivo o autorizzazione che abbiano legittimato l'opposta alla emissione della fattura poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato. Eccepiva, infatti, che i rapporti commerciali sottesi alle azionate fatture dovevano considerarsi sorti non già con essa opponente bensì con tale che aveva agito come CP_4 incaricato da una pluralità di fornitori di prodotti ortofrutticoli e dal quale la Parte_1 aveva acquistato la merce per cui vi è causa.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la esponendo: Controparte_1
-di avere intrapreso, nel marzo 2020, rapporti commerciali con la aventi ad Parte_1 oggetto la fornitura di merce ortofrutticola e che quest'ultimo soggetto aveva operato per il tramite dell'intermediario ; CP_5 CP_
-che la predetta merce, una volta ordinata, veniva direttamente consegnata al
-che la non aveva onorato il pagamento delle fatture n. 1500 del 01.06.2020 dell'importo di euro Pt_1 1.394,60; n. 1510 del 02.06.2020 dell'importo di euro 560,41; n. 1519 del 03.06.2020 dell'importo di euro 197,36; n.1531 del 04.06.2020 dell'importo di euro 705,53; n. 1548 del 06.06.2020 dell'importo di euro 2.502,28; n.1557 del 08.06.2020 dell'importo di euro 1.339,02; n.1597 del 11.06.2020 dell'importo di euro 566,49; n.1620 del 13.06.2020 dell'importo di euro 703,94; n.1642 del 17.06.2020 dell'importo di euro 149,01 e n. 1698 del 25.06.2020 dell'importo di euro 506,98, per la complessiva somma di € 8.625,62; CP_
-che, con missiva dell'1.10.2020 il comunicando di essere un collaboratore della Parte_1 pagina 2 di 4 in veste di intermediario autonomo sia per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli sia per il Parte_1 relativo pagamento, si era dichiarato unico soggetto tenuto all'adempimento in quanto resosi inadempiente in ordine al pagamento delle fatture per cui vi è causa;
CP_
-che in seno alla predetta missiva il proponeva un piano di rateizzazione per il ripianamento del debito.
L'opposta, pertanto, chiedeva al Tribunale rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del monitorio impugnato e conseguente dichiarazione di esecutività.
Ciò premesso, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla è infondata Parte_1
e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente deve essere rigettata altresì l'eccezione di mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Invero, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base delle fatture allegate al ricorso monitorio per cui non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità in quanto la giurisprudenza unanime riconosce le fatture come elemento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo (ex multis, Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011).
Nel merito deve essere rilevato che non è contestata la circostanza secondo la quale la Parte_1
nel corso del 2020, abbia acquistato merce dalla per il tramite di
[...] Controparte_1 [...]
, ivi compresa quella oggetto delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, essendo CP_5 CP_ stata tale circostanza confermata in sede di testimonianza dello stesso (cfr. verbale di udienza del
17/05/2023).
Quest'ultimo, infatti, ha riferito che: “facevo da intermediario tra e e riuscivo a CP_1 Pt_1 ricavarmi il mio piccolo utile, compravo dal e vendevo, però non avevo la partita Iva, i dati di CP_1 colui al quale io mandavo la merce ( o altri) li davo ai f.lli o ad altri fornitori, così che le Pt_1 CP_1 fatture erano tra fornitore iniziale e acquirente finale, senza il passaggio formale della mia mediazione”.
Ulteriore conferma si rinviene nella testimonianza resa del teste di parte opposta , il Testimone_1 CP_ quale ha riferito che il “diceva di essere rappresentante della ditta . Le forniture alla Pt_1 Pt_1 avvenivano solo attraverso . con il titolare si mettevano d'accordo sul CP_5 CP_5 CP_1 prezzo e io lo esponevo in fattura sulla base delle direttive che mi dava il Il pagamento CP_1 avveniva in contanti dal che al momento del carico della merce pagava le forniture precedenti”. CP_4
Anche l'altro teste di parte opposta, ha confermato quanto sopra, riferendo che “il Testimone_2 predetto sig. si è sempre presentato a lui ed ai suoi colleghi come soggetto facente capo CP_5 alla dicendo di essere mediatore. Era l'unica persona che si presentava”. Parte_1
A ciò si aggiunga che nella lettera inviata da alla opposta e, per conoscenza, alla CP_5 [...]
, ha dichiarato di collaborare, in maniera autonoma, con la opponente acquistando Parte_1 merce dai fornitori e consegnandola alla aggiungendo di essere Parte_1 personalmente inadempiente in ordine alle obbligazioni assunte con la e proponendo Controparte_1 un piano di restituzione del debito per tenere indenne la . Parte_1
Dagli atti di causa emerge, dunque, come la società opponente abbia acquistato dalla società opposta, per il tramite dell'intermediazione di , la merce oggetto delle fatture poste a fondamento del CP_5 ricorso monitorio.
Non è emersa, invece, la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della merce oggetto del monitorio impugnato neanche a mani di . Questa circostanza non risulta né dalle dichiarazioni rese da CP_5 quest'ultimo né da quelle riferite dagli ulteriori testi escussi i quali, seppur hanno spiegato come la pagina 3 di 4 prassi fosse quella di pagare in contanti all'autista che consegnava la merce, non hanno tuttavia fornito alcuna precisazione riguardo ai tempi e alle modalità del concreto pagamento delle fatture oggetto di causa. CP_ Inoltre, sebbene dalla prefata missiva dell'1.10.2020 il si sia affermato debitore nei confronti dell'opposta, impegnandosi al pagamento nei confronti di quest'ultima mediante un piano di rientro, tuttavia non ha dato prova del rispetto di tale accordo, nè può ritenersi essere il vero debitore di parte opposta, stante che il rapporto contrattuale è intercorso tra parte opponente e parte opposta, come reso evidente dall'accordo sulle fatture (effettivamente rese tra i due predetti paciscenti) e dalla circostanza CP_ che il si è sempre appalesato come soggetto operante per conto di parte opponente. Del resto il suo stesso difensore, avv. Dimartino, a suo tempo, affermava che: “…il sig. … mi riferisce di aver CP_4 collaborato e collaborare con la per la quale fa da intermediario per il Parte_1 pagamento della merce ai fornitori/venditori … Nel mese di giugno non venivano pagati a “
[...] per complessivi € 8.625,62… il sig. si propone e si impegna al Parte_2 CP_5 pagamento del suddetto importo, tenuta indenne la ” (cfr. doc. 4 allegato alla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta); dalla dichiarazione sopra riportata neppure emerge con chiarezza CP_ che il abbia ricevuto il pagamento da Parte_3
In definitiva, risulta dimostrata la fonte negoziale del credito dell'opposta mentre l'opponente non ha dimostrato il fatto estintivo dell'obbligazione secondo i principi stabiliti dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533: “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa l'8.02.2021 nell'ambito del giudizio n. 363/2021 R.G., dichiarando l'efficacia esecutiva dello stesso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 873/2021:
RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2021 emesso dal Tribunale di Ragusa l'8.02.2021 nell'ambito del giudizio n.363/2021 e, per l'effetto, dichiara la sua efficacia esecutiva.
CONDANNA la società opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite, che si liquidano in
€ 3.500,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione in favore dell'avv Sebastiano Sallemi, che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 22/05/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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