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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12763/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Michele TAVAZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Marconi n. 9 RICORRENTI con l'intervento del
P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 dicembre 2024. Il PM ha concluso “visto”.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 29 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 31 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castiglione dei Pepoli il 14 agosto 2005.
Dall'unione sono nati ed il 16 settembre 2008. Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 4 gennaio 1973 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Castiglione dei Pepoli il 14 agosto 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 5 p. 2 s. A anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca i minori presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli compatibilmente con gli impegni e i desideri di quest'ultimi;
5) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma di 900,00 euro mensili (450,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dal mese di ottobre 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a far data dal deposito della domanda dispone che le spese straordinarie per i minori siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
pagina 2 di 4 a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSI); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che ogni altra pendenza economica allo stato sussistente è stata regolata;
8) prende atto che i ricorrenti forniscono sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 15 gennaio 2025 La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Michele TAVAZZI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Marconi n. 9 RICORRENTI con l'intervento del
P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 31 dicembre 2024. Il PM ha concluso “visto”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 29 ottobre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 31 dicembre 2024 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castiglione dei Pepoli il 14 agosto 2005.
Dall'unione sono nati ed il 16 settembre 2008. Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1 il 4 gennaio 1973 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Castiglione dei Pepoli il 14 agosto 2005, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 5 p. 2 s. A anno 2005; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca i minori presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli compatibilmente con gli impegni e i desideri di quest'ultimi;
5) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma di 900,00 euro mensili (450,00 euro per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dal mese di ottobre 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 6) a far data dal deposito della domanda dispone che le spese straordinarie per i minori siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e debbano disciplinarsi e individuarsi secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
pagina 2 di 4 a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSI); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che ogni altra pendenza economica allo stato sussistente è stata regolata;
8) prende atto che i ricorrenti forniscono sin da ora il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese di lite.
pagina 3 di 4 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta il 15 gennaio 2025 La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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