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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/12/2025, n. 2678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2678 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1890/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1890 R.G. Anno 2025 Affari Civili
Contenziosi, promosso da:
(c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], residenti in [...]alla Via
[...] C.F._2
Lago di Monticchio n. 1/B, entrambi elettivamente domiciliati in Taranto alla Via Polibio n. 45, presso lo studio dell'Avv. Arianna Aiello dalla quale sono difesi, domiciliati e rappresentati in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla Via Vito Forleo n. 4;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: “Vendita cose immobili”;
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 22.04.2025 i sigg.ri e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio il sig. rappresentando di aver stipulato con il convenuto, in data Controparte_1
01.08.2024, un contratto preliminare di vendita relativamente all'immobile sito in Taranto al Viale
Trentino n. 159, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Taranto al Foglio 254, Particella 1327,
Sub. 58, P.T., 126 mq, R.C. € 910,26, per un importo complessivo pari ad € 35.000,00; che detto immobile perveniva al sig. in forza di testamento olografo a firma del sig. Controparte_1
deceduto in Taranto il 15.07.2024; che nella promessa di vendita veniva Persona_1 espressamente previsto che la dichiarazione di successione testamentaria relativa al de cuius
1 n. 1890/2025 RG
sarebbe stata registrata previa presentazione delle dichiarazioni di successione Persona_1 degli altri intestatari dell'immobile, sigg.re e a cura e spese della Persona_2 Persona_3 parte promissaria venditrice;
che nell'ultimo capoverso del medesimo contratto veniva, altresì, espressamente pattuito quanto di seguito: “Le pattuizioni della presente scrittura privata vengono concordemente sottoposte dalle parti alla condizione risolutiva della mancata presentazione delle dichiarazioni di successione di , e e alla sanatoria Persona_1 Persona_3 Persona_2 di eventuali difformità urbanistiche A CURA DELLA PARTE PROMITTENTE VENDITRICE,
ENTRO LA DATA DI STIPULA DEL PUBBLICO ATTO DI VENDITA. In caso di avveramento della suddetta condizione, la presente scrittura non produrrà effetti, con diritto della parte promissaria acquirente ad ottenere la restituzione delle somme versate”; che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare gli attori versavano nelle mani del promissario venditore la somma di €
10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, di cui € 3.000,00 a mezzo denaro contante e la restante somma di € 7.000,00 a mezzo n. 2 assegni postali non trasferibili di € 4.500,00 e di € 2.500,00 rispettivamente n. 0657921918-04 e n. 0657921919-05; che la stipula dell'atto pubblico di compravendita sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 30.01.2025; che il sig. si CP_1 rendeva tuttavia inadempiente, omettendo di regolarizzare le dette pratiche successorie, che allo stato non risultano neppure avviate, nonostante i vari solleciti effettuati in prossimità della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo;
che a fronte del totale disinteresse del sig. , CP_1 con raccomandate del 06.02.2025 (non recapitata al destinatario, risultato “sconosciuto” pur essendo anagraficamente residente all'indirizzo di spedizione) e del 24.03.2025 notificavano al una formale diffida ad adempiere, fissando una nuova data per la stipula del rogito CP_1
(04.04.2025) e prevedendo, in caso di ulteriore inadempimento, la restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
Alla luce di quanto rappresentato, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare la legittimità del recesso dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2
nella qualità di promissari acquirenti, dal contratto preliminare di vendita immobiliare
[...] datato 01.08.2024, per esclusivo inadempimento del sig. nella qualità di Controparte_1 promittente venditore e per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore degli attori della somma di € 20.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del contratto suddetto, come conseguenza dell'inadempimento imputabile alla controparte.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante adito dovesse ritenere opportuno non accogliere la domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto preliminare di compravendita datato 01.08.2024 stipulato tra i sigg.ri e , nella qualità di promissari acquirenti, ed il sig. Parte_1 Parte_2 CP_1
2 n. 1890/2025 RG
Giovanni, nella qualità di promittente venditore, e per l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione della somma versata dagli attori a titolo di caparra confirmatoria pari ad € 10.000,00 come conseguenza dell'inadempimento imputabile alla controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore resosi anticipatario.”.
Con decreto del 20.06.2025, verificata la tempestiva e regolare notifica dell'atto di citazione alla parte convenuta, il P.I. dichiarava la contumacia di e fissava l'udienza di prima Controparte_1 comparizione per il giorno 2.10.2025.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata in data 12.09.2025, gli attori chiedevano ammettersi prova per testi nelle persone dei sigg.ri e . Controparte_2 CP_3
Nella medesima memoria istruttoria, formulavano istanza di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti e delle somme dovute da terzi, intestati o comunque riconducibili al sig. fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00; tanto in ragione del fatto Controparte_1 che il convenuto, nelle more del presente giudizio, aveva iniziato a spogliarsi dei propri beni, disponendo anche la vendita dell'immobile oggetto del preliminare di vendita per cui è causa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2025, con decreto dell'08.10.2025 il P.I. disponeva il richiesto sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti e delle somme anche dovute da terzi, intestati o comunque riconducibili al sig. (c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...], fino alla concorrenza della somma di € C.F._3
20.000,00, da eseguirsi a mezzo Ufficiale Giudiziario.
All'udienza del 23.10.2025, escussi i testi e , il P.I. si riservava in CP_3 Controparte_2 ordine alla conferma, modifica o revoca del sequestro conservativo disposto con provvedimento inaudita altera parte in data 08.10.2025.
Con provvedimento del 27.10.2025, il P.I. confermava il sequestro conservativo concesso in corso di causa, ricorrendo i presupposti per la concessione della richiesta cautela, consistenti, quanto al richiesto fumus, nell'apparente fondatezza della domanda di recesso/risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 01.08.2024 con il convenuto, rimasto contumace, per inadempimento del promittente venditore, avendo la ricostruzione offerta dagli attori trovato conferma anche dall'ascolto dei testimoni e;
considerato inoltre che il periculum CP_3 Controparte_2 in mora consiste nel fondato timore che nelle more del giudizio il convenuto possa sottrarsi alle obbligazioni restitutorie avanzate, desumibile dalla messa in vendita dei beni di sua proprietà, tra cui quello oggetto del preliminare per cui è causa e che il sig. possa rendersi CP_1 impossidente, frustrando le legittime aspettative dei promissari acquirenti.
3 n. 1890/2025 RG
Pertanto, letto e applicato l'art. 669-sexies c.p.c., il P.I. confermava il decreto emesso in data
08.10.2025 e, per l'effetto, disponeva il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti e delle somme anche dovute da terzi, intestati o comunque riconducibili al sig.
[...]
(c.f. , nato a [...] il [...], fino alla concorrenza della CP_1 C.F._3 somma di € 20.000,00, da eseguirsi a mezzo Ufficiale Giudiziario;
rinviava quindi la causa all'udienza del 27 novembre 2025, ore 11:30, concedendo alle parti termine sino al 7 novembre
2025 per la precisazione delle conclusioni, sino al 15 novembre 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e infine termine sino al 20 novembre per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 27.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il merito della controversia.
Gli odierni attori, in qualità di promissari acquirenti, con la domanda oggetto del presente giudizio chiedono accertarsi e dichiararsi la legittimità del recesso dal contratto preliminare di vendita immobiliare datato 01.08.2024, per inadempimento imputabile in via esclusiva al sig.
[...]
nella qualità di promittente venditore, e per l'effetto condannarsi quest'ultimo al CP_1 pagamento in favore degli attori della somma di € 20.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del contratto;
in subordine, chiedono accertarsi e dichiararsi la risoluzione giudiziale del suddetto contratto preliminare e per l'effetto condannarsi il sig. alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria pari ad € CP_1
10.000,00 come conseguenza dell'inadempimento imputabile al promittente venditore.
Tanto premesso, alla luce della documentazione in atti, tenuto conto del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vd. Cass., Sez. II, ordinanza 8.06.2022, n. 18392 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest'ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio”) l'odierna pretesa deve essere giuridicamente qualificata quale domanda volta ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti, prodottasi in via stragiudiziale attraverso l'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere (art. 1454, comma 3, c.c.), con condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del preliminare, risultando non più necessari l'accertamento e la dichiarazione dell'esercizio legittimo del diritto di recesso, il cui effetto sostanziale si è già prodotto con il meccanismo suesposto.
4 n. 1890/2025 RG
Invero, a seguito del mancato rispetto da parte del convenuto del termine fissato nel contratto preliminare per la conclusione del contratto definitivo (30.01.2025), con raccomandate del
06.02.2025 (non recapitata al destinatario, risultato “sconosciuto” pur essendo anagraficamente residente all'indirizzo di spedizione) e del 24.03.2025, gli attori notificavano al sig. formale CP_1 diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., fissando una nuova data per la stipula del rogito (prima il 20.02.2025 e poi il 04.04.2025), decorso il quale il contratto si sarebbe risolto di diritto con conseguente obbligo di restituzione in loro favore del doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del preliminare.
Tra le parti è pertanto intervenuta la risoluzione di diritto del contratto preliminare per effetto della mancata osservanza del termine contenuto nella diffida stragiudiziale ad adempiere del 24.03.2025 inviata al convenuto promissario-venditore e ricevuta il 25.03.2025.
Va peraltro rilevato come l'inadempimento del promittente venditore non solo risiede nel non aver provveduto a stipulare il definitivo nel primo e negli ulteriori termini concessi dagli acquirenti, ma anche per non aver avviato entro il 30.01.2025 le pratiche relative alla dichiarazione di successione testamentaria relativa al de cuius , seguita dalle dichiarazioni di successione degli Persona_1 altri intestatari dell'immobile, sigg.re e nonché le procedure di Persona_2 Persona_3 sanatoria di eventuali difformità urbanistiche, circostanze previste quali condizioni risolutive del contratto preliminare e, infine, per aver venduto il medesimo bene a soggetti terzi.
La ricostruzione della vicenda così come rappresentata dagli attori non è stata smentita dal convenuto, che non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio, ma trova conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria, segnatamente la sig.ra e il CP_3 sig. , i quali hanno sostanzialmente riferito quanto già emerge dalla Controparte_2 documentazione in atti.
Dalle visure catastali storiche relative all'immobile oggetto del preliminare (allegate all'atto introduttivo ed alla memoria istruttoria del 12.09.2025), si evince invero chiaramente che il sig.
avviava le pratiche successorie solo dopo la data del 30.01.2025 prevista come data ultima CP_1 per la stipula dell'atto pubblico di vendita, senza verosimilmente completarle o comunque sottraendosi all'adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare.
Sussiste dunque e può essere accertato il diritto e potere esercitato stragiudizialmente dagli attori di risolvere il contratto, attraverso il meccanismo della diffida ad adempiere che, seguita dall'inutile decorso del termine, oltre alle ulteriori inadempienze indicate e non contestate, determina in ogni caso la risoluzione ope legis del contratto (motivo per il quale il recesso non è più esercitabile, essendo venuti meno già gli effetti del contratto) per effetto del combinato disposto di cui agli artt.
5 n. 1890/2025 RG
1454, comma 3, e 1385, comma 2, c.c., con conseguente diritto in capo alla parte non inadempiente di esigere il doppio della caparra.
La domanda così come qualificata va conclusivamente accolta, con condanna del convenuto al pagamento in favore degli attori del doppio della caparra confirmatoria versata all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita per cui è causa, pari alla somma complessiva di € 20.000
(10.000x2).
Il sequestro conservativo disposto in corso di causa va confermato, in assenza di elementi diversi e contrari rispetto a quelli già valutati con il provvedimento che lo ha disposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ossequio alle tariffe forensi vigenti per lo scaglione di valore da 26.001 e 52.000 (valori minimi), nella misura complessiva di € 3.809,00, nonché spese generali al 15% sui compensi, CNAP al 4% ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, così statuisce:
1) accerta e dichiara risolto di diritto il contratto preliminare di vendita concluso tra il sig.
[...]
e i sig.ri e in data 01.08.2024 relativo all'immobile sito in CP_1 Parte_1 Parte_2
Taranto al Viale Trentino n. 159 – identificato nel N.C.E.U. del Comune di Taranto al Foglio 254,
Particella 1327, Sub. 58, P.T., 126 mq, R.C. € 910,26 - per un importo complessivo pari ad €
35.000,00, e per l'effetto:
2) condanna il convenuto alla corresponsione in favore degli attori, sig.ri Controparte_1
e del doppio della caparra versata all'atto del contratto preliminare Parte_1 Parte_2 di cui al punto 1, quantificata nella somma di € 20.000,00;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di lite determinati in complessivi euro
3.809,00 nonché spese generali al 15% sui compensi, CNAP al 4% ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore degli attori, anticipatario.
Così deciso in Taranto, lì 15.12.2025.
Il Presidente Istruttore
Dott.ssa S. D'Errico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
-I SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Presidente dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 1890 R.G. Anno 2025 Affari Civili
Contenziosi, promosso da:
(c.f. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), nata a [...] il [...], residenti in [...]alla Via
[...] C.F._2
Lago di Monticchio n. 1/B, entrambi elettivamente domiciliati in Taranto alla Via Polibio n. 45, presso lo studio dell'Avv. Arianna Aiello dalla quale sono difesi, domiciliati e rappresentati in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
(c.f. nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla Via Vito Forleo n. 4;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: “Vendita cose immobili”;
MOTIVI DELLA DECISIONE - Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 22.04.2025 i sigg.ri e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio il sig. rappresentando di aver stipulato con il convenuto, in data Controparte_1
01.08.2024, un contratto preliminare di vendita relativamente all'immobile sito in Taranto al Viale
Trentino n. 159, identificato nel N.C.E.U. del Comune di Taranto al Foglio 254, Particella 1327,
Sub. 58, P.T., 126 mq, R.C. € 910,26, per un importo complessivo pari ad € 35.000,00; che detto immobile perveniva al sig. in forza di testamento olografo a firma del sig. Controparte_1
deceduto in Taranto il 15.07.2024; che nella promessa di vendita veniva Persona_1 espressamente previsto che la dichiarazione di successione testamentaria relativa al de cuius
1 n. 1890/2025 RG
sarebbe stata registrata previa presentazione delle dichiarazioni di successione Persona_1 degli altri intestatari dell'immobile, sigg.re e a cura e spese della Persona_2 Persona_3 parte promissaria venditrice;
che nell'ultimo capoverso del medesimo contratto veniva, altresì, espressamente pattuito quanto di seguito: “Le pattuizioni della presente scrittura privata vengono concordemente sottoposte dalle parti alla condizione risolutiva della mancata presentazione delle dichiarazioni di successione di , e e alla sanatoria Persona_1 Persona_3 Persona_2 di eventuali difformità urbanistiche A CURA DELLA PARTE PROMITTENTE VENDITRICE,
ENTRO LA DATA DI STIPULA DEL PUBBLICO ATTO DI VENDITA. In caso di avveramento della suddetta condizione, la presente scrittura non produrrà effetti, con diritto della parte promissaria acquirente ad ottenere la restituzione delle somme versate”; che al momento della sottoscrizione del contratto preliminare gli attori versavano nelle mani del promissario venditore la somma di €
10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, di cui € 3.000,00 a mezzo denaro contante e la restante somma di € 7.000,00 a mezzo n. 2 assegni postali non trasferibili di € 4.500,00 e di € 2.500,00 rispettivamente n. 0657921918-04 e n. 0657921919-05; che la stipula dell'atto pubblico di compravendita sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 30.01.2025; che il sig. si CP_1 rendeva tuttavia inadempiente, omettendo di regolarizzare le dette pratiche successorie, che allo stato non risultano neppure avviate, nonostante i vari solleciti effettuati in prossimità della scadenza del termine previsto per la stipula del definitivo;
che a fronte del totale disinteresse del sig. , CP_1 con raccomandate del 06.02.2025 (non recapitata al destinatario, risultato “sconosciuto” pur essendo anagraficamente residente all'indirizzo di spedizione) e del 24.03.2025 notificavano al una formale diffida ad adempiere, fissando una nuova data per la stipula del rogito CP_1
(04.04.2025) e prevedendo, in caso di ulteriore inadempimento, la restituzione del doppio della caparra confirmatoria.
Alla luce di quanto rappresentato, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accertare e dichiarare la legittimità del recesso dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2
nella qualità di promissari acquirenti, dal contratto preliminare di vendita immobiliare
[...] datato 01.08.2024, per esclusivo inadempimento del sig. nella qualità di Controparte_1 promittente venditore e per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore degli attori della somma di € 20.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del contratto suddetto, come conseguenza dell'inadempimento imputabile alla controparte.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante adito dovesse ritenere opportuno non accogliere la domanda di cui al punto precedente, accertare e dichiarare la risoluzione giudiziale del contratto preliminare di compravendita datato 01.08.2024 stipulato tra i sigg.ri e , nella qualità di promissari acquirenti, ed il sig. Parte_1 Parte_2 CP_1
2 n. 1890/2025 RG
Giovanni, nella qualità di promittente venditore, e per l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione della somma versata dagli attori a titolo di caparra confirmatoria pari ad € 10.000,00 come conseguenza dell'inadempimento imputabile alla controparte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore resosi anticipatario.”.
Con decreto del 20.06.2025, verificata la tempestiva e regolare notifica dell'atto di citazione alla parte convenuta, il P.I. dichiarava la contumacia di e fissava l'udienza di prima Controparte_1 comparizione per il giorno 2.10.2025.
Con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. depositata in data 12.09.2025, gli attori chiedevano ammettersi prova per testi nelle persone dei sigg.ri e . Controparte_2 CP_3
Nella medesima memoria istruttoria, formulavano istanza di sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti e delle somme dovute da terzi, intestati o comunque riconducibili al sig. fino alla concorrenza della somma di € 20.000,00; tanto in ragione del fatto Controparte_1 che il convenuto, nelle more del presente giudizio, aveva iniziato a spogliarsi dei propri beni, disponendo anche la vendita dell'immobile oggetto del preliminare di vendita per cui è causa.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.10.2025, con decreto dell'08.10.2025 il P.I. disponeva il richiesto sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti e delle somme anche dovute da terzi, intestati o comunque riconducibili al sig. (c.f. Controparte_1
, nato a [...] il [...], fino alla concorrenza della somma di € C.F._3
20.000,00, da eseguirsi a mezzo Ufficiale Giudiziario.
All'udienza del 23.10.2025, escussi i testi e , il P.I. si riservava in CP_3 Controparte_2 ordine alla conferma, modifica o revoca del sequestro conservativo disposto con provvedimento inaudita altera parte in data 08.10.2025.
Con provvedimento del 27.10.2025, il P.I. confermava il sequestro conservativo concesso in corso di causa, ricorrendo i presupposti per la concessione della richiesta cautela, consistenti, quanto al richiesto fumus, nell'apparente fondatezza della domanda di recesso/risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 01.08.2024 con il convenuto, rimasto contumace, per inadempimento del promittente venditore, avendo la ricostruzione offerta dagli attori trovato conferma anche dall'ascolto dei testimoni e;
considerato inoltre che il periculum CP_3 Controparte_2 in mora consiste nel fondato timore che nelle more del giudizio il convenuto possa sottrarsi alle obbligazioni restitutorie avanzate, desumibile dalla messa in vendita dei beni di sua proprietà, tra cui quello oggetto del preliminare per cui è causa e che il sig. possa rendersi CP_1 impossidente, frustrando le legittime aspettative dei promissari acquirenti.
3 n. 1890/2025 RG
Pertanto, letto e applicato l'art. 669-sexies c.p.c., il P.I. confermava il decreto emesso in data
08.10.2025 e, per l'effetto, disponeva il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili, nonché dei crediti e delle somme anche dovute da terzi, intestati o comunque riconducibili al sig.
[...]
(c.f. , nato a [...] il [...], fino alla concorrenza della CP_1 C.F._3 somma di € 20.000,00, da eseguirsi a mezzo Ufficiale Giudiziario;
rinviava quindi la causa all'udienza del 27 novembre 2025, ore 11:30, concedendo alle parti termine sino al 7 novembre
2025 per la precisazione delle conclusioni, sino al 15 novembre 2025 per il deposito delle comparse conclusionali e infine termine sino al 20 novembre per il deposito delle memorie di replica.
All'udienza del 27.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Il merito della controversia.
Gli odierni attori, in qualità di promissari acquirenti, con la domanda oggetto del presente giudizio chiedono accertarsi e dichiararsi la legittimità del recesso dal contratto preliminare di vendita immobiliare datato 01.08.2024, per inadempimento imputabile in via esclusiva al sig.
[...]
nella qualità di promittente venditore, e per l'effetto condannarsi quest'ultimo al CP_1 pagamento in favore degli attori della somma di € 20.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del contratto;
in subordine, chiedono accertarsi e dichiararsi la risoluzione giudiziale del suddetto contratto preliminare e per l'effetto condannarsi il sig. alla restituzione della somma versata a titolo di caparra confirmatoria pari ad € CP_1
10.000,00 come conseguenza dell'inadempimento imputabile al promittente venditore.
Tanto premesso, alla luce della documentazione in atti, tenuto conto del consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (tra le tante, si vd. Cass., Sez. II, ordinanza 8.06.2022, n. 18392 che ha enunciato il seguente principio di diritto: “conseguita attraverso la diffida ad adempiere la risoluzione di un contratto cui è acceduta la prestazione di una caparra confirmatoria, l'esercizio del diritto di recesso è definitivamente precluso e la parte non inadempiente che limiti fin dall'inizio la propria pretesa risarcitoria alla ritenzione della caparra (o alla corresponsione del doppio di quest'ultima), in caso di controversia, è tenuta ad abbinare tale pretesa ad una domanda di mero accertamento dell'effetto risolutorio”) l'odierna pretesa deve essere giuridicamente qualificata quale domanda volta ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della risoluzione del contratto preliminare di compravendita concluso tra le parti, prodottasi in via stragiudiziale attraverso l'inutile decorso del termine fissato nella diffida ad adempiere (art. 1454, comma 3, c.c.), con condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del preliminare, risultando non più necessari l'accertamento e la dichiarazione dell'esercizio legittimo del diritto di recesso, il cui effetto sostanziale si è già prodotto con il meccanismo suesposto.
4 n. 1890/2025 RG
Invero, a seguito del mancato rispetto da parte del convenuto del termine fissato nel contratto preliminare per la conclusione del contratto definitivo (30.01.2025), con raccomandate del
06.02.2025 (non recapitata al destinatario, risultato “sconosciuto” pur essendo anagraficamente residente all'indirizzo di spedizione) e del 24.03.2025, gli attori notificavano al sig. formale CP_1 diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., fissando una nuova data per la stipula del rogito (prima il 20.02.2025 e poi il 04.04.2025), decorso il quale il contratto si sarebbe risolto di diritto con conseguente obbligo di restituzione in loro favore del doppio della caparra confirmatoria versata al momento della stipula del preliminare.
Tra le parti è pertanto intervenuta la risoluzione di diritto del contratto preliminare per effetto della mancata osservanza del termine contenuto nella diffida stragiudiziale ad adempiere del 24.03.2025 inviata al convenuto promissario-venditore e ricevuta il 25.03.2025.
Va peraltro rilevato come l'inadempimento del promittente venditore non solo risiede nel non aver provveduto a stipulare il definitivo nel primo e negli ulteriori termini concessi dagli acquirenti, ma anche per non aver avviato entro il 30.01.2025 le pratiche relative alla dichiarazione di successione testamentaria relativa al de cuius , seguita dalle dichiarazioni di successione degli Persona_1 altri intestatari dell'immobile, sigg.re e nonché le procedure di Persona_2 Persona_3 sanatoria di eventuali difformità urbanistiche, circostanze previste quali condizioni risolutive del contratto preliminare e, infine, per aver venduto il medesimo bene a soggetti terzi.
La ricostruzione della vicenda così come rappresentata dagli attori non è stata smentita dal convenuto, che non ha ritenuto di costituirsi nel presente giudizio, ma trova conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi nel corso dell'istruttoria, segnatamente la sig.ra e il CP_3 sig. , i quali hanno sostanzialmente riferito quanto già emerge dalla Controparte_2 documentazione in atti.
Dalle visure catastali storiche relative all'immobile oggetto del preliminare (allegate all'atto introduttivo ed alla memoria istruttoria del 12.09.2025), si evince invero chiaramente che il sig.
avviava le pratiche successorie solo dopo la data del 30.01.2025 prevista come data ultima CP_1 per la stipula dell'atto pubblico di vendita, senza verosimilmente completarle o comunque sottraendosi all'adempimento degli obblighi discendenti dal preliminare.
Sussiste dunque e può essere accertato il diritto e potere esercitato stragiudizialmente dagli attori di risolvere il contratto, attraverso il meccanismo della diffida ad adempiere che, seguita dall'inutile decorso del termine, oltre alle ulteriori inadempienze indicate e non contestate, determina in ogni caso la risoluzione ope legis del contratto (motivo per il quale il recesso non è più esercitabile, essendo venuti meno già gli effetti del contratto) per effetto del combinato disposto di cui agli artt.
5 n. 1890/2025 RG
1454, comma 3, e 1385, comma 2, c.c., con conseguente diritto in capo alla parte non inadempiente di esigere il doppio della caparra.
La domanda così come qualificata va conclusivamente accolta, con condanna del convenuto al pagamento in favore degli attori del doppio della caparra confirmatoria versata all'atto della sottoscrizione del preliminare di vendita per cui è causa, pari alla somma complessiva di € 20.000
(10.000x2).
Il sequestro conservativo disposto in corso di causa va confermato, in assenza di elementi diversi e contrari rispetto a quelli già valutati con il provvedimento che lo ha disposto, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
3. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ossequio alle tariffe forensi vigenti per lo scaglione di valore da 26.001 e 52.000 (valori minimi), nella misura complessiva di € 3.809,00, nonché spese generali al 15% sui compensi, CNAP al 4% ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, così statuisce:
1) accerta e dichiara risolto di diritto il contratto preliminare di vendita concluso tra il sig.
[...]
e i sig.ri e in data 01.08.2024 relativo all'immobile sito in CP_1 Parte_1 Parte_2
Taranto al Viale Trentino n. 159 – identificato nel N.C.E.U. del Comune di Taranto al Foglio 254,
Particella 1327, Sub. 58, P.T., 126 mq, R.C. € 910,26 - per un importo complessivo pari ad €
35.000,00, e per l'effetto:
2) condanna il convenuto alla corresponsione in favore degli attori, sig.ri Controparte_1
e del doppio della caparra versata all'atto del contratto preliminare Parte_1 Parte_2 di cui al punto 1, quantificata nella somma di € 20.000,00;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese ed onorari di lite determinati in complessivi euro
3.809,00 nonché spese generali al 15% sui compensi, CNAP al 4% ed IVA se dovuta, con distrazione in favore del procuratore degli attori, anticipatario.
Così deciso in Taranto, lì 15.12.2025.
Il Presidente Istruttore
Dott.ssa S. D'Errico
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