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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2023/20095
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 20095/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 20095/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUCA GIUSEPPE ZANUSSO, Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Pietro Palmieri 54, 10138 Torino presso il difensore
ATTORE OPPONENTE
contro
e per essa con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, elettivamente domiciliata in Corso Francia
25, 10138 Torino presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
previa ammissione dei documenti;
per i motivi già esposti anche relativamente ai rilevabili difetti di legittimazione processuale di qualsivoglia genere delle parti costituite ovvero intervenute, alla luce della attuale difficoltà di individuare, ancor prima dell'intervento ex art. 111 cpc, un soggetto realmente individuabile come portatore del diritto di credito, revocare la stessa ingiunzione in via principale revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in atti
- all'esito della già accertata abusività delle clausole e che la sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, impone ai giudici della cognizione differita per la fase monitoria e ai giudici dell'esecuzione di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore, procedere alla CTU tecnica, tesa alla verificazione delle reali poste di dare e avere tra le parti accertando L'abusività della clausola contenente i parametri su cui si basano
i conteggi degli interessi moratori abnormi e difformi da quelli legali applicabili al consumatore concorrendo la tutela prevista ex art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, per i quali deve presumersi il carattere vessatorio delle clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo oltre a un importo per interessi computato a tassi superiori alla soglia preveduta dal ministero affinché non sia no da considerare usurari.
Si chiede altresì di condannare controparte al rimborso di diritti e onorari (oltre IVA, se dovuta, e
CPA, spese successive alla sentenza e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 d.m. 10.3.2014 n. 55) e delle spese tutte del presente procedimento”
Parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
● stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo – allo stato – l'unica titolare Controparte_3 Controparte_1
del credito per cui è causa.
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, e, in ogni caso, tenuto conto del fatto che l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta oltre il termine di legge, l'improcedibilità dell'opposizione avversaria, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: ● respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
● stralciare le contestazioni di merito che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle condizioni del contratto azionato e rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 35.367,42, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...]
contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7322/2021 asserendo che con provvedimento del 25.09.2023 la dott.sa Sandra Pagliotto,
Giudice dell'esecuzione nella causa R.G.E. n. 2722/2023, affidava all'attuale attore un termine non superiore a 40 giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare l'eventuale abusività delle clausole del contratto azionato in sede monitoria.
Il chiede la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la carenza di legittimazione attiva di Pt_1 [...]
e facendo valere: il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto azionato in CP_4
sede monitoria, il mancato azionamento della polizza assicurativa e l'estinzione del debito prima della proposizione del ricorso.
In data 09.01.2024 si costituiva in giudizio e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
asserendo: che con decreto ingiuntivo n. 7322/2021 questo Tribunale aveva ingiunto
[...] all''odierno attore di pagare € 35.367,42, oltre a interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione;
che a seguito di mancata opposizione tempestiva, il decreto monitorio veniva dichiarato esecutivo;
che dopo atto di precetto del 28.01.2023 veniva avviata la procedura esecutiva R.G.E. n.
2722/2023; che con provvedimento del 25.09.2023 il Giudice dell'esecuzione aveva concesso un termine di 40 giorni all'ingiunto per promuovere opposizione volta ad accertare esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto azionato in giudizio;
che con atto di cessione dei crediti pro-soluto, datato al 21.07.2023, , ricorrente in sede monitoria, cedeva a CP_4 CP_1
2021-1 Spv crediti pecuniari individuati in blocco ex art. 58 TUB;
che di detta cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione su G.U.; che in tale cessione era ricompreso il credito azionato in sede monitoria.
Parte convenuta si difende in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente e, nel merito, affermando l'inammissibilità parziale della domanda attorea.
In merito all'eccezione di improcedibilità per tardività della costituzione dell'attore si rileva che in data 06.11.2023 parte opponente ha proceduto alla notifica dell'atto di citazione dell'odierno giudizio, depositando poi la citazione il 15.11.2023. La costituzione è pertanto, avvenuta, tempestivamente essendo stata abrogata dalla L. 218/2011 la disposizione che, nell'art. 645 cpc prevedeva il dimezzamento dei termini per la comparizione.
Nel merito l'eccezione di carenza di legittimazione deve essere riqualificata come eccezione di carenza di titolarità della posizione giuridica assunta in base al principio espresse dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass.
3765/2021).
Ciò premesso si rileva che, in ogni caso, la questione è comunque coperta dal giudicato e non può essere rilevata in questa sede atteso che oggetto del presente giudizio di opposizione tardiva può unicamente essere la verifica sulla vessatorietà delle clausole del contratto per contrasto con la disciplina consumieristica.
In merito a tale ultimo aspetto si rileva che l'opponente ha denunciato in modo del tutto generico l'esistenza di clausole vessatorie nel contratto per cui è causa, senza specifica individuazione delle ragioni per cui le clausole indicate sarebbero vessatorie e del motivo per cui la vessatorietà dovrebbe incidere negativamente sulla pretesa azionata in via monitoria.
Neppure ad una verifica d'ufficio sono ravvisabili elementi che inducano a ritenere che la pretesa sia fondata su clausole vessatorie e ciò con particolare riferimento alla penale per il ritardo che non risulta essere superiore ai tassi soglia. Le ulteriori questioni relative alla mancata attivazione dell'assicurazione e all'avvenuto pagamento di parte del debito ingiunto non possono, per la ragioni già indicate, essere oggetto del presente giudizio limitato alla sola verifica del fatto che il credito azionato sia fondato su clausole abusive.
In conclusione, pertanto, l'opposizione proposta deve essere respinta.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione promossa da;
Parte_1
Condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria,
€ 851,00 per fase decisionale), in € 804,00 per attivazione di procedura di mediazione, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 20095/2023
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 20095/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUCA GIUSEPPE ZANUSSO, Parte_1
elettivamente domiciliato in Via Pietro Palmieri 54, 10138 Torino presso il difensore
ATTORE OPPONENTE
contro
e per essa con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 Controparte_2
ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, elettivamente domiciliata in Corso Francia
25, 10138 Torino presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia al Tribunale Ill.mo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso;
previa ammissione dei documenti;
per i motivi già esposti anche relativamente ai rilevabili difetti di legittimazione processuale di qualsivoglia genere delle parti costituite ovvero intervenute, alla luce della attuale difficoltà di individuare, ancor prima dell'intervento ex art. 111 cpc, un soggetto realmente individuabile come portatore del diritto di credito, revocare la stessa ingiunzione in via principale revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi esposti in atti
- all'esito della già accertata abusività delle clausole e che la sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, conformandosi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, impone ai giudici della cognizione differita per la fase monitoria e ai giudici dell'esecuzione di procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore, procedere alla CTU tecnica, tesa alla verificazione delle reali poste di dare e avere tra le parti accertando L'abusività della clausola contenente i parametri su cui si basano
i conteggi degli interessi moratori abnormi e difformi da quelli legali applicabili al consumatore concorrendo la tutela prevista ex art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, per i quali deve presumersi il carattere vessatorio delle clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo oltre a un importo per interessi computato a tassi superiori alla soglia preveduta dal ministero affinché non sia no da considerare usurari.
Si chiede altresì di condannare controparte al rimborso di diritti e onorari (oltre IVA, se dovuta, e
CPA, spese successive alla sentenza e rimborso forfettario del 15% ex art. 2 d.m. 10.3.2014 n. 55) e delle spese tutte del presente procedimento”
Parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
● stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di essendo – allo stato – l'unica titolare Controparte_3 Controparte_1
del credito per cui è causa.
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione, e, in ogni caso, tenuto conto del fatto che l'iscrizione a ruolo della causa è avvenuta oltre il termine di legge, l'improcedibilità dell'opposizione avversaria, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
In via preliminare: ● respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
● stralciare le contestazioni di merito che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle condizioni del contratto azionato e rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 35.367,42, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
[...]
contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. si opponeva al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 7322/2021 asserendo che con provvedimento del 25.09.2023 la dott.sa Sandra Pagliotto,
Giudice dell'esecuzione nella causa R.G.E. n. 2722/2023, affidava all'attuale attore un termine non superiore a 40 giorni per proporre opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per far accertare l'eventuale abusività delle clausole del contratto azionato in sede monitoria.
Il chiede la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la carenza di legittimazione attiva di Pt_1 [...]
e facendo valere: il carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto azionato in CP_4
sede monitoria, il mancato azionamento della polizza assicurativa e l'estinzione del debito prima della proposizione del ricorso.
In data 09.01.2024 si costituiva in giudizio e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
asserendo: che con decreto ingiuntivo n. 7322/2021 questo Tribunale aveva ingiunto
[...] all''odierno attore di pagare € 35.367,42, oltre a interessi moratori e spese della procedura di ingiunzione;
che a seguito di mancata opposizione tempestiva, il decreto monitorio veniva dichiarato esecutivo;
che dopo atto di precetto del 28.01.2023 veniva avviata la procedura esecutiva R.G.E. n.
2722/2023; che con provvedimento del 25.09.2023 il Giudice dell'esecuzione aveva concesso un termine di 40 giorni all'ingiunto per promuovere opposizione volta ad accertare esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto azionato in giudizio;
che con atto di cessione dei crediti pro-soluto, datato al 21.07.2023, , ricorrente in sede monitoria, cedeva a CP_4 CP_1
2021-1 Spv crediti pecuniari individuati in blocco ex art. 58 TUB;
che di detta cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione su G.U.; che in tale cessione era ricompreso il credito azionato in sede monitoria.
Parte convenuta si difende in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'opponente e, nel merito, affermando l'inammissibilità parziale della domanda attorea.
In merito all'eccezione di improcedibilità per tardività della costituzione dell'attore si rileva che in data 06.11.2023 parte opponente ha proceduto alla notifica dell'atto di citazione dell'odierno giudizio, depositando poi la citazione il 15.11.2023. La costituzione è pertanto, avvenuta, tempestivamente essendo stata abrogata dalla L. 218/2011 la disposizione che, nell'art. 645 cpc prevedeva il dimezzamento dei termini per la comparizione.
Nel merito l'eccezione di carenza di legittimazione deve essere riqualificata come eccezione di carenza di titolarità della posizione giuridica assunta in base al principio espresse dalla Suprema Corte secondo cui “Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che
l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti” (Cass.
3765/2021).
Ciò premesso si rileva che, in ogni caso, la questione è comunque coperta dal giudicato e non può essere rilevata in questa sede atteso che oggetto del presente giudizio di opposizione tardiva può unicamente essere la verifica sulla vessatorietà delle clausole del contratto per contrasto con la disciplina consumieristica.
In merito a tale ultimo aspetto si rileva che l'opponente ha denunciato in modo del tutto generico l'esistenza di clausole vessatorie nel contratto per cui è causa, senza specifica individuazione delle ragioni per cui le clausole indicate sarebbero vessatorie e del motivo per cui la vessatorietà dovrebbe incidere negativamente sulla pretesa azionata in via monitoria.
Neppure ad una verifica d'ufficio sono ravvisabili elementi che inducano a ritenere che la pretesa sia fondata su clausole vessatorie e ciò con particolare riferimento alla penale per il ritardo che non risulta essere superiore ai tassi soglia. Le ulteriori questioni relative alla mancata attivazione dell'assicurazione e all'avvenuto pagamento di parte del debito ingiunto non possono, per la ragioni già indicate, essere oggetto del presente giudizio limitato alla sola verifica del fatto che il credito azionato sia fondato su clausole abusive.
In conclusione, pertanto, l'opposizione proposta deve essere respinta.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione promossa da;
Parte_1
Condanna a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 2.540,00 (di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria,
€ 851,00 per fase decisionale), in € 804,00 per attivazione di procedura di mediazione, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna