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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 18/11/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, IN DO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 524/2024 R.G. avente ad oggetto “altre ipotesi”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Stefano Antonio Atzeni;
Parte_1
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 17 aprile 2024, ha chiesto dichiararsi il Parte_1
proprio diritto al riconoscimento della misura di sostegno economico dell'assegno di inclusione, la cui domanda ammnistrativa, avente prot. n. , è stata CodiceFiscale_1
respinta per mancata indicazione del presupposto ivi richiesto della condizione di svantaggio e/o della presa in carico in strutture sociosanitarie.
In particolare, la ricorrente ha dedotto la sussistenza del requisito in discussione ma che, al momento della presentazione della domanda de qua – avvenuta in data 30 gennaio
2024 – era pendente un procedimento di ATP volto al riconoscimento dell'invalidità civile della medesima. Dunque, “per ovviare all'incertezza del punteggio” ha prodotto la certificazione di soggetto in condizioni di svantaggio rilasciata dalla competente ASP in data
31 gennaio 2024. CP_
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la correttezza del rigetto della domanda amministrativa in quanto la condizione di svantaggio
1 o l'inserimento in programmi di cura o assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari non solo deve essere certificata in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di
Inclusione, ma deve essere dichiarata nell'istanza stessa. Inoltre, parte resistente ha rappresentato che avrebbe già presentato nuova domanda di riconoscimento Pt_1 dell'Assegno di Inclusione in data 30 marzo 2024; procedimento questo sospeso, in attesa di verifica da parte dell' in ordine, appunto, all'asserita condizione di Controparte_2
svantaggio.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'1 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere una ricognizione della materia in oggetto.
Il Decreto-Legge n. 48 del 4 maggio 2023 - convertito con modificazioni dalla L. n.
85 del 3 luglio 2023 - recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” , fornisce all'art.
1 - commi 1 e 2 - la definizione del beneficio oggetto di causa:
“È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”. L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa”.
Il successivo art. 2 individua - ai commi 1 e 2 - i soggetti beneficiari, statuendo, per quanto qui rileva, che: “L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”
Ciò posto, nel caso che ci occupa, seppur vero che la ricorrente abbia comprovato la sua condizione di svantaggio producendo in atti la certificazione medica rilasciata dall'Asp di dalla quale si evince che la stessa risulta in carico presso il CP_2 Parte_2
[...] a far data dall'8 maggio 2014, va osservato che non ha indicato tale condizioni – anche Pt_1
per sua stessa ammissione – nella relativa domanda di riconoscimento dell'Assegno di inclusione, così come è dato evincersi dal prospetto dell'istanza allegata al ricorso. CP_
Invero, con il Messaggio n. 623 del 10.02.2024, l' ha precisato che “Il richiedente l'accesso alla misura ADI, qualora lui stesso o un componente del nucleo familiare si trovi in una delle condizioni di svantaggio previste dal decreto n.154/2023 sopra richiamato, è tenuto a dichiarare in domanda il possesso della certificazione attestante tale condizione, senza specificarla, e l'inserimento in un programma di cura e assistenza in data Parte antecedente alla presentazione della domanda di Per le certificazioni di natura
CP_ sanitaria è previsto che l' verifichi l'esistenza della certificazione dello stato di svantaggio e l'inserimento nel relativo programma, interrogando in interoperabilità, il
Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, definito ai sensi dell'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilità con le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e
l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da In assenza di tale attestazione, la richiesta è accolta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023”.
CP_
A tal riguardo, l' nella propria memoria di costituzione, ha richiamato anche quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 160/2023 secondo cui la condizione contestata alla ricorrente “deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell'Assegno di Inclusione”. Infatti, l'ente ha dedotto che “la domanda dell'assegno di inclusione è stata presentata il 30.01.2024, ma che la ha Pt_1 ottenuto la certificazione di cui sopra il 31.01.2024”
Il richiamo normativo di parte resistente non può che essere condiviso da questo
Tribunale.
Invero, in assenza di alcuna indicazione, nella domanda di riconoscimento dell'AdI, CP_ in merito alla condizione di svantaggio, non era nemmeno possibile per l' provvedere ad una eventuale verifica o richiesta di integrazione documentale relativa alla sussistenza del predetto requisito, a nulla rilevando la certificazione prodotta via PEC dall'istante avente,
3 tra l'altro come già detto, data successiva alla presentazione della domanda in discussione.
Per mera completezza, infine, si segnala che a supporto delle deduzioni di parte resistente
CP_ viene in rilievo anche il riscontro dell' – prodotto dalla ricorrente – alla nota PEC di trasmissione della certificazione medica, con il quale il Funzionario ha suggerito alla ricorrente di presentare nuova domanda di riconoscimento della misura (domanda effettivamente presentata in data 30 marzo 2024, allo stato sospesa in attesa di verifica da parte dell'ASP competente).
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba essere rigettato.
3. Spese.
Le spese di lite, stante le condizioni delle parti, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Gela, 18 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
IN DO
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