Trib. Gela, sentenza 18/11/2025, n. 402
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Sentenza 18 novembre 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, riguardante la richiesta di riconoscimento dell'assegno di inclusione da parte di una ricorrente. La parte ricorrente ha sostenuto di avere diritto a tale misura di sostegno economico, contestando il rigetto della sua domanda amministrativa, avvenuto per la mancata indicazione della condizione di svantaggio. La ricorrente ha presentato una certificazione attestante la sua condizione di svantaggio, ma solo dopo la presentazione della domanda.

Dall'altra parte, l'ente resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che la condizione di svantaggio doveva essere dichiarata nella domanda e certificata prima della sua presentazione. Il Giudice ha ritenuto infondato il ricorso, sottolineando che la normativa vigente richiede che la condizione di svantaggio sia attestata prima della domanda di assegno. Inoltre, ha evidenziato che l'assenza di tale indicazione nella domanda ha impedito all'ente di effettuare le necessarie verifiche. Pertanto, il Giudice ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 18/11/2025, n. 402
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 402
    Data del deposito : 18 novembre 2025

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