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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 14/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16827/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipip 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201932 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di pagamento TARI 2024 emesso dal Comune di Napoli, prot. n. 201932/266133 del 04/03/2025, per l'importo di € 604,00 notificato in data 15/07/2025.
Deduce, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Erroneità dei dati posti a base dell'avviso:
2. Numero civico indicato 285 anziché 281;
3. Numero di occupanti indicato 5 anziché 1, essendo il ricorrente celibe e vivente da solo.
Chiede l'annullamento dell'atto per illegittimità e nullità, con vittoria di spese, allegando: procura alle liti, avviso impugnato, visura catastale, certificato di famiglia e di residenza, stato civile.
Si costituisce il Comune di Napoli, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, poiché l'atto impugnato sarebbe un avviso bonario e non un provvedimento di accertamento;
e precisa che trattarsi di invio ai sensi della L. 147/2013 quale promemoria di scadenze e invito all'autoliquidazione. Nel merito, sostiene che :
1. Il contribuente era tenuto a comunicare le variazioni (numero occupanti, ecc.) entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi della L. 147/2013 e del regolamento comunale TARI;
2. Nessuna comunicazione di variazione sarebbe stata presentata;
3. L'errore sul numero civico integra mero errore materiale ininfluente, essendo corretti i dati catastali;
In ogni caso, il contribuente poteva autoliquidare correttamente la TARI, indipendentemente dall'avviso.
Quindi chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Sull'impugnabilità dell'“avviso bonario” TARI
1.1. L'eccezione di inammissibilità deve essere disattesa. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che, in tema di contenzioso tributario, sono impugnabili tutti gli atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche se non ricompresi nominativamente nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e persino se privi di forza esecutiva tipica (tra le altre, Cass. n. 7344/2012, Cass. n. 3315/2016, Cass. n. 18610/2019, Cass., ord. n.
3466/2021). L'elenco dell'art. 19 è qualificabile come tassativo, ma va letto in senso estensivo alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 53 e 97 Cost. (tutela giurisdizionale, capacità contributiva, buon andamento).
1.2. In materia di tributi locali e, in particolare, di TARI, è consolidato l'indirizzo per cui è impugnabile anche l'avviso bonario quando espliciti una pretesa definita (importi, criteri, scadenze), senza necessità che essa si “vesta” della forma dell'atto tipico (cfr. CGT II grado Emilia Romagna, sent. n. 1239/2022). La più recente
Cass., ord. n. 2092/2025 ha inquadrato tali impugnazioni come tutela anticipata per facoltà: il ricorso è ammissibile, pur non precludendo all'Ente la prosecuzione del procedimento con gli atti tipici, ove dovuti.
1.3. L'atto qui impugnato reca importo preciso, scadenze e una motivazione (parametri di superficie e occupanti) idonea a ingenerare un obbligo determinato;
esso porta dunque nella sfera del contribuente una pretesa tributaria compiuta. L'impugnazione è ammissibile.
2) Sul merito: errore sul civico e numero degli occupanti
2.1. 2) Sul merito: errore sul civico e numero degli occupanti
2.1. Errore sul civico.
Diversamente da quanto eccepito dal Comune, l'indicazione del civico 285 in luogo del 281 non può essere degradata a mero errore materiale ininfluente. In materia di TARI, l'indirizzo puntuale dell'utenza domestica è presupposto identificativo essenziale della pretesa, poiché condiziona la riferibilità dell'atto all'immobile effettivamente tassato, l'inquadramento dell'utenza e, in via mediata, la commisurazione del prelievo
(superficie e occupanti, nonché eventuali riduzioni/regolazioni connesse all'ubicazione). La divergenza tra civico indicato e civico reale integra un difetto di istruttoria ed un vizio di motivazione dell'atto (art. 7 L.
212/2000; art. 3 L. 241/1990), non sanabile dalla sola correttezza dei riferimenti catastali, i quali non sostituiscono l'esigenza di specificità e congruità descrittiva dell'utenza nel provvedimento notificato al contribuente.
La giurisprudenza ha chiarito che gli errori di identificazione del bene o del domicilio fiscale/utenza non sono irrilevanti quando generino incertezza sulla riferibilità della pretesa o sulla base imponibile applicata;
in tali casi, l'atto è annullabile per difetto del presupposto e carente motivazione, non potendo il contribuente essere posto in condizioni di incertezza circa l'oggetto e i parametri del tributo (v., in tema di impugnabilità degli atti recanti pretesa definita e sindacato sulla loro legittimità sostanziale, Cass. 7344/2012, Cass. 3315/2016,
Cass. 18610/2019, ord. 3466/2021; in coerenza sistematica, art. 7 Statuto del contribuente). Nel caso di specie, l'errore sul civico si cumula con l'erronea indicazione del numero degli occupanti, e contribuisce a rendere viziata la pretesa nella sua struttura e motivazione.
2.2. Numero degli occupanti. È invece fondata la censura relativa agli occupanti. Dagli atti risulta attestazione del Comune secondo cui, per l'annualità di riferimento, il solo abitante dell'unità immobiliare è il ricorrente.
La TARI per utenze domestiche si commisura a superficie e occupanti, secondo la disciplina primaria (L.
27/12/2013, n. 147 — commi 639 ss., e in particolare i commi 684–685 sugli obblighi dichiarativi di dichiarazione iniziale e variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo) e la normativa regolamentare comunale. Nondimeno, la pretesa tributaria deve rispettare i presupposti reali del tributo e il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e deve essere motivata in modo sufficiente (art. 7 L. n. 212/2000, Statuto del contribuente): un conteggio basato su 5 occupanti a fronte di un unico residente — circostanza certificata dallo stesso Ente — è viziato da difetto del presupposto, difetto di istruttoria e sproporzione della base di calcolo, oltre che da insufficiente motivazione rispetto al dato demografico effettivo.
2.3. L'argomento del Comune sulla mancata variazione non sana il vizio sostanziale della pretesa: l'avviso bonario qui impugnato non è mero promemoria, ma quantifica il dovuto su presupposti che l'Ente sa (e certifica) non corrispondere alla realtà per l'annualità in causa. La tutela del contribuente — nella forma dell'impugnazione anticipata dell'avviso bonario recante pretesa definita — è coerente con l'orientamento di legittimità che consente di investire il giudice della legittimità sostanziale della pretesa, senza attendere l'atto tipico successivo (cfr. Cass. n. 7344/2012; Cass. n. 3315/2016; Cass. n. 18610/2019; Cass., ord. n.
3466/2021; nonché Cass., ord. n. 2092/2025 sulla natura di tutela anticipata).
3) FE
3.1. L'avviso bonario impugnato deve essere annullato, poiché fondato su un dato essenziale (numero degli occupanti) erroneo rispetto alla situazione attestata dall'Ente. Resta ferma la facoltà del Comune di procedere alla riliquidazione della TARI 2024 in base a 1 occupante, tenendo conto di eventuali pagamenti eseguiti e del regolamento vigente (tutela anticipata che non preclude gli atti successivi conformi: Cass., ord. n.
2092/2025).
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Napoli avverso l'avviso bonario TARI 2024 (prot. 201932/266133 del 04/03/2025), così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Annulla l'avviso bonario impugnato per difetto del presupposto e difetto di istruttoria in ordine al numero degli occupanti, risultando il ricorrente unico abitante dell'unità immobiliare;
3. Dichiara legittima l'impugnabilità dell'avviso bonario, in quanto recante pretesa tributaria definita;
4. Ordina al Comune la riliquidazione della TARI 2024 sulla base di 1 occupante, con scomputo di eventuali somme già versate;
5. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in
€ 278,00 per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €278,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari..
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16827/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipip 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201932 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di pagamento TARI 2024 emesso dal Comune di Napoli, prot. n. 201932/266133 del 04/03/2025, per l'importo di € 604,00 notificato in data 15/07/2025.
Deduce, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Erroneità dei dati posti a base dell'avviso:
2. Numero civico indicato 285 anziché 281;
3. Numero di occupanti indicato 5 anziché 1, essendo il ricorrente celibe e vivente da solo.
Chiede l'annullamento dell'atto per illegittimità e nullità, con vittoria di spese, allegando: procura alle liti, avviso impugnato, visura catastale, certificato di famiglia e di residenza, stato civile.
Si costituisce il Comune di Napoli, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, poiché l'atto impugnato sarebbe un avviso bonario e non un provvedimento di accertamento;
e precisa che trattarsi di invio ai sensi della L. 147/2013 quale promemoria di scadenze e invito all'autoliquidazione. Nel merito, sostiene che :
1. Il contribuente era tenuto a comunicare le variazioni (numero occupanti, ecc.) entro il 30 giugno dell'anno successivo, ai sensi della L. 147/2013 e del regolamento comunale TARI;
2. Nessuna comunicazione di variazione sarebbe stata presentata;
3. L'errore sul numero civico integra mero errore materiale ininfluente, essendo corretti i dati catastali;
In ogni caso, il contribuente poteva autoliquidare correttamente la TARI, indipendentemente dall'avviso.
Quindi chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Sull'impugnabilità dell'“avviso bonario” TARI
1.1. L'eccezione di inammissibilità deve essere disattesa. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che, in tema di contenzioso tributario, sono impugnabili tutti gli atti che portano a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria compiuta, con esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche se non ricompresi nominativamente nell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e persino se privi di forza esecutiva tipica (tra le altre, Cass. n. 7344/2012, Cass. n. 3315/2016, Cass. n. 18610/2019, Cass., ord. n.
3466/2021). L'elenco dell'art. 19 è qualificabile come tassativo, ma va letto in senso estensivo alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 24, 53 e 97 Cost. (tutela giurisdizionale, capacità contributiva, buon andamento).
1.2. In materia di tributi locali e, in particolare, di TARI, è consolidato l'indirizzo per cui è impugnabile anche l'avviso bonario quando espliciti una pretesa definita (importi, criteri, scadenze), senza necessità che essa si “vesta” della forma dell'atto tipico (cfr. CGT II grado Emilia Romagna, sent. n. 1239/2022). La più recente
Cass., ord. n. 2092/2025 ha inquadrato tali impugnazioni come tutela anticipata per facoltà: il ricorso è ammissibile, pur non precludendo all'Ente la prosecuzione del procedimento con gli atti tipici, ove dovuti.
1.3. L'atto qui impugnato reca importo preciso, scadenze e una motivazione (parametri di superficie e occupanti) idonea a ingenerare un obbligo determinato;
esso porta dunque nella sfera del contribuente una pretesa tributaria compiuta. L'impugnazione è ammissibile.
2) Sul merito: errore sul civico e numero degli occupanti
2.1. 2) Sul merito: errore sul civico e numero degli occupanti
2.1. Errore sul civico.
Diversamente da quanto eccepito dal Comune, l'indicazione del civico 285 in luogo del 281 non può essere degradata a mero errore materiale ininfluente. In materia di TARI, l'indirizzo puntuale dell'utenza domestica è presupposto identificativo essenziale della pretesa, poiché condiziona la riferibilità dell'atto all'immobile effettivamente tassato, l'inquadramento dell'utenza e, in via mediata, la commisurazione del prelievo
(superficie e occupanti, nonché eventuali riduzioni/regolazioni connesse all'ubicazione). La divergenza tra civico indicato e civico reale integra un difetto di istruttoria ed un vizio di motivazione dell'atto (art. 7 L.
212/2000; art. 3 L. 241/1990), non sanabile dalla sola correttezza dei riferimenti catastali, i quali non sostituiscono l'esigenza di specificità e congruità descrittiva dell'utenza nel provvedimento notificato al contribuente.
La giurisprudenza ha chiarito che gli errori di identificazione del bene o del domicilio fiscale/utenza non sono irrilevanti quando generino incertezza sulla riferibilità della pretesa o sulla base imponibile applicata;
in tali casi, l'atto è annullabile per difetto del presupposto e carente motivazione, non potendo il contribuente essere posto in condizioni di incertezza circa l'oggetto e i parametri del tributo (v., in tema di impugnabilità degli atti recanti pretesa definita e sindacato sulla loro legittimità sostanziale, Cass. 7344/2012, Cass. 3315/2016,
Cass. 18610/2019, ord. 3466/2021; in coerenza sistematica, art. 7 Statuto del contribuente). Nel caso di specie, l'errore sul civico si cumula con l'erronea indicazione del numero degli occupanti, e contribuisce a rendere viziata la pretesa nella sua struttura e motivazione.
2.2. Numero degli occupanti. È invece fondata la censura relativa agli occupanti. Dagli atti risulta attestazione del Comune secondo cui, per l'annualità di riferimento, il solo abitante dell'unità immobiliare è il ricorrente.
La TARI per utenze domestiche si commisura a superficie e occupanti, secondo la disciplina primaria (L.
27/12/2013, n. 147 — commi 639 ss., e in particolare i commi 684–685 sugli obblighi dichiarativi di dichiarazione iniziale e variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo) e la normativa regolamentare comunale. Nondimeno, la pretesa tributaria deve rispettare i presupposti reali del tributo e il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e deve essere motivata in modo sufficiente (art. 7 L. n. 212/2000, Statuto del contribuente): un conteggio basato su 5 occupanti a fronte di un unico residente — circostanza certificata dallo stesso Ente — è viziato da difetto del presupposto, difetto di istruttoria e sproporzione della base di calcolo, oltre che da insufficiente motivazione rispetto al dato demografico effettivo.
2.3. L'argomento del Comune sulla mancata variazione non sana il vizio sostanziale della pretesa: l'avviso bonario qui impugnato non è mero promemoria, ma quantifica il dovuto su presupposti che l'Ente sa (e certifica) non corrispondere alla realtà per l'annualità in causa. La tutela del contribuente — nella forma dell'impugnazione anticipata dell'avviso bonario recante pretesa definita — è coerente con l'orientamento di legittimità che consente di investire il giudice della legittimità sostanziale della pretesa, senza attendere l'atto tipico successivo (cfr. Cass. n. 7344/2012; Cass. n. 3315/2016; Cass. n. 18610/2019; Cass., ord. n.
3466/2021; nonché Cass., ord. n. 2092/2025 sulla natura di tutela anticipata).
3) FE
3.1. L'avviso bonario impugnato deve essere annullato, poiché fondato su un dato essenziale (numero degli occupanti) erroneo rispetto alla situazione attestata dall'Ente. Resta ferma la facoltà del Comune di procedere alla riliquidazione della TARI 2024 in base a 1 occupante, tenendo conto di eventuali pagamenti eseguiti e del regolamento vigente (tutela anticipata che non preclude gli atti successivi conformi: Cass., ord. n.
2092/2025).
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 contro il Comune di Napoli avverso l'avviso bonario TARI 2024 (prot. 201932/266133 del 04/03/2025), così provvede:
1. Accoglie il ricorso;
2. Annulla l'avviso bonario impugnato per difetto del presupposto e difetto di istruttoria in ordine al numero degli occupanti, risultando il ricorrente unico abitante dell'unità immobiliare;
3. Dichiara legittima l'impugnabilità dell'avviso bonario, in quanto recante pretesa tributaria definita;
4. Ordina al Comune la riliquidazione della TARI 2024 sulla base di 1 occupante, con scomputo di eventuali somme già versate;
5. Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in
€ 278,00 per compensi, oltre ad accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €278,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari..