Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 14/03/2025 nella causa n. 1096/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dagli avv.ti PIERPAOLO Parte_1 C.F._1
CHIORAZZO e GIANPAOLO ALICE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ad avviso di addebito
1. con ricorso depositato il 12/02/2024, il sig. propone Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 410 2023 000863856600 notificatogli il 04/01/2024, con cui l' gli intima il pagamento della CP_1 somma di € 2.285,89 in relazione al contributo fisso per l'iscrizione alla
Gestione Commercianti nel periodo 01/2021-12/2022; l'opponente eccepisce la nullità ed illegittimità dell'iscrizione e dell'avviso sotto il profilo della illegittima motivazione, della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, della omessa indicazione della autorità e del giudice ai quali proporre i ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
il sig.
afferma inoltre l'infondatezza delle pretese dell' difettando i Pt_1 CP_1 presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, stante la sua mancata partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e stante la natura non commerciale dell'attività
1
svolta dalle società AB Immobiliare s.n.c. e da lui Controparte_2 amministrate, consistente nella mera riscossione dei canoni di locazione di immobili propri;
il ricorrente eccepisce altresì in via subordinata l'erronea applicazione delle sanzioni e la decadenza dal potere di emettere l'avviso di addebito;
conclude perché sia dichiarata l'illegittimità dell'avviso impugnato e accertata l'insussistenza della pretesa contributiva, e perché sia disposta la cancellazione dalla Gestione Commercianti per illegittimità dell'iscrizione; in subordine chiede la riduzione dell'imponibile contributivo e l'applicazione di sanzioni in misura ridotta;
2. l'Istituto previdenziale si è costituito tardivamente in data 30/05/2024 (a seguito della prima udienza, tenutasi il 24/05/2024, alla quale il difensore dell' era comparso dichiarando erroneamente di essersi ritualmente CP_1 costituito il 07/05/2024); afferma l'Istituto di aver iscritto il ricorrente alla
Gestione Commercianti dal 2015 su sua domanda, e che la pretesa contributiva si fonda sulla natura commerciale dell'attività svolta dalle società partecipate dal ricorrente;
afferma la regolarità formale dell'avviso impugnato e contesta l'eccezione di decadenza sollevata in ricorso, sia nel merito sia in quanto tardiva ex art. 617 c.p.c.; l' riferisce infine che CP_1
l'avviso di addebito impugnato è stato in parte sgravato con riferimento alla terza rata contributi Gestione Commercianti 2022 a seguito della cessazione dell'attività commerciale da parte del ricorrente a far data dal
06/06/2022;
3. la causa è stata istruita mediante acquisizione documentale;
4. i vizi denunciati in merito a nullità ed illegittimità dell'iscrizione e dell'avviso sotto il profilo della illegittima motivazione, della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, della omessa indicazione della autorità e del giudice ai quali proporre i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, così come l'eccezione di decadenza dal potere di emettere l'avviso di addebito, costituiscono vizi attinenti alla regolarità formale del titolo e della funzione di precetto rappresentata dall'intimazione contenuta nell'avviso di addebito, da far valere con l'azione ex art. 617 c.p.c. nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso stesso;
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5. si richiama in proposito l'orientamento giurisprudenziale consolidato che afferma che, qualora l'unico atto con cui viene esperita l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione sul merito della pretesa contributiva risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni ex art. 24 D.Lgs.
46/1999, ma oltre quello di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della sua notificazione (Cass. civ. 9/7/2020 n.
14637; Cass. civ. 28/5/2020 n. 10213); il presente ricorso, che rispetta il termine previsto dall'art. 24 cit., risulta depositato oltre il termine dettato dall'art. 617 c.p.c., ed i motivi relativi alla carenza formale del titolo esecutivo non possono essere presi in considerazione (sulla rilevabilità
d'ufficio della questione, sottoposta al contraddittorio delle parti, cfr. Cass. civ. 04/11/2022 n. 32527);
6. quanto al merito della pretesa contributiva, occorre osservare preliminarmente come l'avviso di addebito impugnato, seppure indicato come relativo al periodo 01/2021 – 12/2022, riguardi la IV rata del contributo fisso Gestione commercianti 2021 (periodo 10/2021-12/2021), le I, II e III rata contributo fisso Gestione commercianti 2022 (periodo
01/2022-09/2022), oltre alle relative sanzioni;
l' ha provveduto ad CP_1 effettuare lo sgravio parziale dell'avviso di addebito oggetto di causa in relazione alla III rata dei contributi 2022, comprensiva dei mesi di luglio, agosto e settembre, “in quanto il signor risulta aver cessato Pt_1
l'attività commerciale a far data dal 6 giugno 2022” (pag. 6 memoria
; la decisione attiene pertanto alla sussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione del sig. alla Gestione commercianti per il periodo 1 Pt_1 ottobre 2021 – 6 giugno 2022;
7. l' quale soggetto creditore, è onerato della prova della sussistenza dei CP_1 fatti costitutivi del credito portato dall'avviso di addebito impugnato, che il ricorrente contesta con particolare riferimento al presupposto soggettivo della partecipazione con abitualità e prevalenza all'attività di società esercenti attività commerciale: il ricorrente afferma che l'imposizione riguarda la sua partecipazione alle società AB Immobiliare s.n.c. e GBC
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per le quali non ha svolto attività di tipo operativo e/o Controparte_2 amministrativo, e che svolgono attività di natura non commerciale, consistente nella locazione di beni immobili propri, affidando la stipula dei contratti e la gestione amministrativa dell'attività ad un consulente esterno;
parte ricorrente ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per la sua iscrizione alla Gestione commercianti e per l'assoggettamento a contribuzione dei ricavi provenienti dalle due citate società;
8. l' – costituitosi tardivamente e pertanto decaduto dalla possibilità di CP_1 avanzare richieste istruttorie – afferma che il ricorrente, nelle dichiarazioni dei redditi di periodi antecedenti a quello in esame (in quanto l' non CP_1 disponeva delle dichiarazioni per i redditi 2021-2022), aveva dichiarato all'Agenzia delle Entrate che le prestazioni rese nell'ambito delle predette società assumevano carattere di prevalenza;
afferma inoltre che il ricorrente era stato iscritto alla Gestione commercianti nel 2015 su domanda, e che la contribuzione richiesta è dovuta stante la qualificabilità della locazione di immobili come attività commerciale;
9. dai chiarimenti forniti dall' a seguito dell'ordinanza 02/10/2024 e dalla CP_1 documentazione prodotta dal ricorrente all'udienza del 20/12/2024
(verbali istruttori resi nella causa RGL n. 881/2020 avanti a questo
Tribunale, avente ad oggetto la medesima pretesa contributiva riferita a periodo antecedente), i dati di fatto rilevanti per la decisione possono ricostruirsi come segue:
10. il sig. è stato iscritto a domanda alla gestione Parte_1 previdenziale degli esercenti attività commerciali dal 31/01/2015 (data inizio attività) con obbligo contributivo a partire dal 01/01/2015, in relazione alla sua attività di socio d'opera della BAF 3 s.a.s. (codice azienda
20896396); in seguito l' ha retrodatato l'iscrizione, CP_1 CP_1 presumibilmente in relazione alla partecipazione ad altra società successivamente cessata;
11. l'iscrizione alla gestione commercianti è stata cancellata a far data dal 30/06/2022 a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese della BAF 3 s.a.s.; nel periodo rilevante per il presente giudizio tuttavia
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deve ritenersi che non sussista l'obbligo contributivo in capo al ricorrente in relazione alla BAF 3 s.a.s.; il sig. non può aver prestato la propria Pt_1 opera personale con carattere di abitualità e prevalenza per tale società, che infatti aveva affittato la propria azienda (avente ad oggetto attività di sala giochi con annesse attività di bar e ristorazione) alla ALA s.n.c. di LU
ZA & C.; l'affitto di azienda si è risolto – come emergente dalla visura
– in data 06/06/2022, data alla quale il ricorrente ha chiesto ed ottenuto dall' la cancellazione per cessazione dell'attività; CP_1
12. escluso pertanto che l'obbligo contributivo in capo al ricorrente discenda dalla sua partecipazione ad altre società rispetto a quelle indicate nel ricorso (AB Immobiliare s.n.c. e delle quali il Controparte_2 ricorrente è rispettivamente socio e socio accomandatario), occorre prendere atto delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio RGL n.
881/2020 dal teste , commercialista che ha seguito tali Testimone_1 società dal punto di vista amministrativo e contabile;
è emerso che la
[...] aveva come unica attività quella di locare a terzi l'unico Controparte_2 immobile di cui era intestataria (un capannone industriale con uffici), e percepiva come entrate esclusivamente i canoni di locazione dell'immobile; il teste ha altresì precisato che il sig. non aveva mai Pt_1 svolto attività lavorativa in seno alla società;
13. quanto alla AB Immobiliare s.n.c., il ricorrente afferma che la società possiede tre immobili (un capannone in locazione a Filters s.p.a., un immobile in Pinerolo locato a Baf 3 s.a.s. ed un immobile ad uso abitativo),
e produce amplissima documentazione che non è stata contestata dall' CP_1
(dichiarazioni Irap dal 2014 al 2022, dichiarazioni d'imposta società di persone dal 2014 al 2022, bilanci, cespiti, fatture e registri Iva dal 2014 al
2021); l' in ogni caso non contesta che le due società indicate in CP_1 ricorso abbiano ad oggetto locazione e gestione di beni immobili propri, limitandosi ad affermare che tale attività riveste natura commerciale, ma l'affermazione non è condivisibile;
14. è infatti orientamento giurisprudenziale in materia tributaria che l'imprenditore che conceda in affitto la sua unica azienda perde la qualifica
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di imprenditore, e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il reddito d'impresa rispetto ad un reddito costituito dai canoni d'affitto dell'azienda, i quali, in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione, non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa, cessata con il subentro del terzo (Cass. 29.3.2006
n. 7279; Cass. ord. 3145/2013); in materia di contributi è intervenuta
Cass. ord. 3145/2013 a confermare che l'attività di riscossione dei canoni di locazione degli immobili della società non comporta l'obbligo di iscrizione ed il versamento di contribuzione alla gestione commercianti;
Cass. civ. n.
17643/2016 ha confermato che lo svolgimento della sua attività di riscossione dei canoni di immobili concessi in locazione non costituisce esercizio di attività commerciale;
più recentemente Cass. civ. 12/02/2020
n. 3479 ha precisato che la società di persone che svolga un'attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale a fini previdenziali,
a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione, ed ha altresì chiarito che occorre considerare lo svolgimento in concreto dell'attività senza che rilevi in sé il contenuto dell'oggetto sociale;
15. a tali considerazioni deve aggiungersi che l' non ha fornito CP_3 alcuna prova della partecipazione personale del sig. all'attività delle Pt_1 società con carattere di abitualità e prevalenza: il ricorso merita pertanto accoglimento e l'avviso di addebito impugnato dev'essere annullato;
deve ritenersi venuto meno l'interesse alla pronuncia sulla domanda di cancellazione dalla Gestione commercianti, essendo emerso nel corso del giudizio che tale cancellazione è già avvenuta ed è stata posta dall' a CP_1 fondamento dello sgravio parziale del titolo impugnato;
16. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
6 RGL n. 1096/2024
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- annulla l'avviso di addebito opposto;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.620,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, oltre € 43,00 per contributo unificato.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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