Art. 19.
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall' articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , si applicano fino al 31 dicembre 1960. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall' articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si applicano fino al 31 dicembre 1963." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 novembre 1962, n.1646 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall' articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si applicano fino al 31 dicembre 1965."
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall' articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 , si applicano fino al 31 dicembre 1960. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall' articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si applicano fino al 31 dicembre 1963." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 22 novembre 1962, n.1646 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall' articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si applicano fino al 31 dicembre 1965."