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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 9 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1681/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente a [...], rapp.to e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Alessandro Oddi
APPELLANTE
E
Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Pierfrancesco Damasco
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri– Sezione Lavoro
– n. 39/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le domande proposte dal Sig.
[...]
con il ricorso ex art. 414 c.p.c. e dunque: Parte_1
- accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie denunziate, e per l'effetto dichiarare che il sig. ha subito una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari o Parte_1 superiore al grado del 9% e segnatamente: Epicondilite bilaterale con valutazione medicolegale pari al 5% (cinque per cento); Artrosi polso-mano bilaterale con valutazione medicolegale pari al 5% (cinque per cento) ovvero pari alla percentuale che sarà accertata all'esito di Ctu;
- disporre l'unificazione delle accertande sopra indicate patologie professionali con le malattie CP_ professionali già riconosciute dall' in virtù della sentenza nr. 5616/17 del Tribunale di Roma (“sindrome cuffia rotatori bilaterale, artrosi colonna lombosacrale” e “artrosi colonna cervicale “) che ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psico fisica, in termini di danno biologico, ex art. 13 d.lgs. n.38/2000, nella misura del 33%; CP_
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000, pari al 42 %, previsto dal medesimo decreto, e per l'effetto condannare l' all'erogazione della suddetta rendita ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed CP_2 accessori di legge.
- Con vittoria di spese, anche generali, e compensi legali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: respingere l'appello e per l'effetto confermarsi in ogni suo punto la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva nei Parte_1 confronti dell' al fine di sentir accertare la natura professionale dell'epicondilite CP_2 bilaterale e dell'artrosi polso-mano bilaterale denunziate il 12.12.2018 e, previa unificazione con i postumi delle malattie professionali già accertate dal Tribunale Roma con sentenza 5616/2017 (sindrome cuffia rotatori bilaterale, artrosi colonna lombosacrale e artrosi colonna cervicale), far dichiarare il proprio diritto alla rendita ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e condannare l' a corrispondergli le relative somme. CP_2 CP_2
A tal fine il ricorrente deduceva in sintesi: di svolgere dal 1996 l'attività di infermiere professionale alle dipendenze della
[...]
(oggi , fino al 2018 presso l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia e dal 2019 Pt_2 Pt_3 presso i Servizi Ambulatoriali Territoriali della Parte_4 di aver collaborato con tutti i professionisti ivi presenti (medici, psicologi, assistenti sociali) occupandosi dell'accoglienza del paziente, di assistere i sanitari e, nel caso di 2 pazienti non autosufficienti, di sollevarli per spostarli su letti, carrozzine, o barelle e, quindi, movimentarli per la somministrazione delle terapie ovvero per la loro preparazione ad interventi chirurgici, o infine della cura della loro igiene personale e per la somministrazione dei pasti senza l'ausilio di mezzi meccanici in quanto non presenti nei reparti o malfunzionanti;
che dal 2019 ha aveva svolto più o meno le medesime attività soprattutto con riferimento alla movimentazione manuale dei pazienti non autosufficienti;
che, avendo dovuto assumere posture incongrue fisse, movimentare carichi molto pesanti, e subito reiterate sollecitazioni biomeccaniche per 6 o 7 ore giornaliere, le predette attività gli avevano cagionato le patologie denunciate all' nel 2018; CP_2 che l' aveva nondimeno respinto la domanda ritenendo l'insussistenza del CP_2 rischio professionale.
L' resisteva contestando l'esposizione a rischio del ricorrente. CP_2
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando in estrema sintesi: che le malattie denunziate non erano tabellate;
che in relazione alla fattispecie le allegazioni del ricorrente sarebbero state generiche e non consentivano la prova per testi;
che le circostanze del caso (es: risultanze del DVR;
sottoposizione del ricorrente a sorveglianza sanitaria;
multifattorialità delle patologie;
notazioni di parte sulla CP_2 cessazione del rischio in epoca anteriore alla presentazione della domanda) non emergeva la necessaria esposizione a rischio.
Il ha impugnato la sentenza deducendo in sintesi: Pt_1
I) Erronea valutazione dei presupposti della domanda di accertamento della malattia professionale, deducendo che l'onere della prova debba essere contenuto entro limiti di ragionevolezza, e osservando anche di avere prodotto ampia documentazione sanitaria, medico-legale ed amministrativa comprovante sia l'esistenza delle patologie sofferte, sia le mansioni specifiche ricoperte, sia il nesso causale tra le attività lavorative espletate e le patologie lamentate.
3 II) Erronea ed immotivata valutazione delle istanze istruttorie. In ogni caso erronea valutazione sulla mancanza di prova delle attività svolte dal ricorrente e dell'eziologia professionale delle patologie. Erronea valutazione della documentazione depositata nel fascicolo di parte e contraddittorietà della motivazione, lamentando tra l'altro che il
Tribunale abbia omesso di valutare: l'estratto contributivo;
le buste paga, con gli orari;
gli attestati di formazione e qualifiche lavorative;
la stessa documentazione diligentemente depositata da relativamente alla fase amministrativa. CP_2
III) Mancata ammissione della prova testimoniale e mancato espletamento di CTU medico legale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 41 c.p.
L' si è costituto anche in appello condividendo la decisione appellata, della CP_2 quale ha chiesto la conferma.
La Corte ha dato seguito all'istanza di prova per testi ed ha successivamente disposto di ctu medico-legale.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Osserva anzitutto la Corte che, se è senz'altro condivisibile l'affermazione del
Tribunale secondo cui è il ricorrente a dover dare prova dell'esposizione a rischio, non è condivisibile la valutazione di genericità delle allegazioni del ricorrente ai fini della prova per testi, tanto più che il tenore di tali allegazioni e la chiarezza della domanda imponevano di percorrere la pista probatoria segnata dalla considerazione unitaria di petitum e causa petendi. A tal proposito, basta considerare che il ricorrente aveva allegato:
1. di essere stato impiegato da ben 25 anni come infermiere, avendo iniziato la propria carriera lavorativa sin dal 1996, senza mai interromperla, alle dipendenze della
, operando come infermiere professionale presso l'Ospedale “G.B. Grassi “, CP_3 sito in Roma (Ostia) via G. Passeroni 34;
2. di avere espletato inizialmente la propria attività lavorativa con le mansioni di collaboratore sanitario professionale infermiere presso vari reparti dell'Ospedale “G.B.
Grassi” e successivamente presso la Radiologia di tale Nosocomio, operando con
4 determinate tipologie di pazienti (molto spesso non collaborativi da spostare su TAC e
RNM e per l'esecuzione di RX su barelle radiologiche piombate);
3. che durante tutto l'arco della propria carriera lavorativa, egli aveva fornito cura ed assistenza infermieristica a ogni genere di paziente, con patologie di ogni sorta, più o meno gravi, ma anche a individui temporaneamente infermi, con gravi disabilità o totalmente inabili e non autosufficienti;
che i compiti affidati all'infermiere per il sostegno e la cura di queste persone non si limitano alla fornitura ed alla somministrazione di farmaci, alla rilevazione dei parametri vitali (frequenza cardiaca e respiratoria, stato di coscienza ecc.), alla assistenza al medico curante nello svolgimento delle varie attività di reparto, alla misurazione della temperatura corporea e della pressione sanguigna, alla pratica di iniezioni, alla compilazione delle cartelle cliniche, alla preparazione di terapie endovenose (fleboclisi), all'allestimento e il controllo delle attrezzature mediche o all'assistenza del medico durante le visite di controllo ma comprendono, altresì, la movimentazione del paziente temporaneamente o permanentemente non autosufficiente, ai fini della raccolta di campioni (sangue, urina, feci, tessuti ecc.), per la loro preparazione ad interventi chirurgici o terapie, per la somministrazione del pasto, per la cura dell'igiene e la terapia antidecubito, lo spostamento dei pazienti dalla carrozzina alla barella e da barella a barella e per gli allettati da letto a barella e viceversa in caso di assenza di mezzi meccanici di sollevamento, ovvero di loro temporaneo malfunzionamento;
4. che dal 2019 svolge la propria attività all'interno dei servizi ambulatoriali territoriali della collaborando con tutti i professionisti presenti (medici, Parte_5 psicologi, assistenti sociali) per il raggiungimento degli obiettivi del servizio;
5. che effettua l'accoglienza del paziente al momento dell'ingresso in reparto, assiste il medico durante l'esecuzione di esami diagnostici (radiologici, ecografici e contrastografici); per l'assistenza delle persone non autosufficienti aveva ed ha il compito di sollevare i pazienti per spostarli sui letti, carrozzine o barelle, per poi movimentarli per la somministrazione di terapie;
6. che dalla data di assunzione fino ad oggi ha svolto la propria attività lavorativa costretto a movimentare continuamente carichi molto pesanti, ad inchinarsi ripetutamente sottoponendo il corpo a sollecitazioni posturali sfavorevoli (attività svolte costantemente in piedi e in luoghi umidi, parzialmente riscaldati e spesso poco agevoli);
7. che tali attività lavorative sono articolate in tre turni di 6 o 7 ore giornaliere, con turni a rotazione nelle 24 ore (mattina – pomeriggio – notte);
5 8. che gli orari lavorativi sono variabili e di norma prevedono turni notturni e week- end richiedenti molta flessibilità e resistenza allo stress;
e che spesso l'organizzazione del lavoro non prevede pause sufficienti per un congruo recupero, e la ripetitività del lavoro svolto su più turni con una cadenza spesso giornaliera comporta l'accumularsi di fattori di rischio;
9. che egli svolge in maniera abituale la propria attività lavorativa, essendo stato costantemente esposto ai seguenti rischi lavorativi: - affaticamento fisico dovuto a posture incongrue fisse in spazi angusti, essendo costretto, in maniera abituale e sistematica, ad inchinarsi o ad effettuare movimenti con sollecitazioni posturali sfavorevoli;
- microclima sfavorevole caratterizzato da polveri, vibrazioni, rumori e da disagio climatico (sbalzi caldo-freddo); - reiterate sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di colpi, impatti in genere e di movimenti ripetitivi (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche all'intero turno lavorativo, in particolare con posizioni disagevoli di polso e mano (tipo di presa), movimenti ampi e frequenti di estensione dell'arto superiore, di flessione di gomito e avambraccio e di torsione del busto (si pensi alla movimentazione manuale del gesso, con riferimento all'avvolgimento ed all'appiattimento del gesso applicato); - grave movimentazione manuale dei carichi e conseguente impiego di eccessiva forza fisica derivante dallo spostamento di barelle/carrozzine/faldoni cartacei e utilizzo di pesanti strumenti di lavoro;
- stress psico- fisico cagionato soprattutto dall'organizzazione del lavoro (intesa come distribuzione dei compiti e del carico di lavoro, delle pause), dall'adattamento del lavoratore alle richieste dei compiti lavorativi talvolta frenetici e alla gestione delle emergenze;
dalla difficoltà oggettiva di alcuni interventi, dalla delicatezza del procedimento e dall'uso dei doverosi e obbligatori presidi di protezione.
Molte di tali allegazioni non sono state contestate dall' ma in ogni caso il ricco CP_2 tessuto allegativo del ricorrente consentiva e imponeva la prova per testi.
La Corte ha così proceduto ad escutere i testi dell'appellante ( , Testimone_1 [...] ed , tutti infermieri che hanno lavorato con l'appellante e/o ne Tes_2 Tes_3 potettero verificare le mansioni per lunghi periodi. Tutti i testi hanno confermato che il provvedeva tra l'altro alla movimentazione dei pazienti e di macchinari o carichi Pt_1 ingenti (del peso anche di decine di chili) trasportandoli dal magazzino, confermando l'assenza di sollevatori.
6 Emerge quindi la prova che effettivamente l'appellante venne sottoposto a notevolissimi sforzi e sollecitazioni idonei a radicare le malattie professionali per cui è causa.
Secondo il ctu nominato dalla Corte, dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata si può affermare che il presenta un quadro patologico caratterizzato da Pt_1 epicondilite bilaterale associata a limitazione funzionale secondaria ai gradi estremi dei movimenti dei gomiti ed artrosi dei polsi con deficit di un quarto dei movimenti del polso sinistro e deficit ai gradi estremi dei movimenti del polso destro. Il rischio professionale determinato dalle mansioni lavorative associate ad un'elevata ripetizione dei gesti e dei movimenti con una notevole applicazione di forza manuale riguarda le strutture osteo- muscolari e tendinee dei vari distretti degli arti superiori (spalla, gomito, polso, mano), ad insorgenza graduale come conseguenza di un'esposizione prolungata ai fattori biomeccanici.
Osserva il ctu, quanto al metodo di indagine, che il metodo NIOSH consente la determinazione di un indice di rischio lavorativo connesso con tali mansioni e permette di calcolare per ogni azione di sollevamento il peso limite raccomandato (massimo peso sollevabile in condizioni ideali), pari a 23 chilogrammi (per uomini e donne), associato ad una serie di fattori di demoltiplicazione (fattore verticale, dislocazione verticale, orizzontale ed angolare, frequenza e presa), con valori compresi tra 0 e 1. La fase successiva consente di calcolare il rapporto tra il peso effettivamente sollevato ed il peso limite raccomandato, da cui si ottiene l'indice di rischio lavorativo, messo a confronto con valori soglia prestabiliti che a loro volta permettono interventi di riduzione del rischio a carico del lavoratore. Il peso ideale sollevabile di 23 chilogrammi risulta significativamente inferiore al peso dei pazienti movimentati e può essere considerato valido solamente in caso di sollevamento parziale finalizzato per l'attuazione delle pratiche d'igiene dei ricoverati;
tale condizione non si verifica nel caso in oggetto, in quanto le operazioni di sollevamento dei pazienti ricoverati in Pronto Soccorso e nelle
Divisioni di Chirurgia comportano con notevole frequenza l'attuazione di movimenti bruschi e scarsamente coordinati, principalmente a causa della scarsa o nulla collaborazione dei degenti, ed un'altra situazione di notevole rilevanza è costituita dalla
7 frequenza delle movimentazioni effettuate, dipendente dal numero di posti letto nei reparti e dalla percentuale di occupazioni e dal numero di ricoverati non autosufficienti, tutt'altro che marginali nei Reparti in cui ha operato il periziato dal 1998 al 2016.
Da tali premesse il ctu inferisce che nella fattispecie in esame il rischio professionale è stato sicuramente determinato dalle mansioni lavorative svolte dal periziato, caratterizzate dalla frequente ripetizione di gesti e movimenti eseguiti durante i turni lavorativi ed in particolare a causa delle manovre comportanti il sollevamento e lo spostamento dei pazienti non autosufficienti, tra cui principalmente il posizionamento e l'assestamento posturale nei letti di ricovero dei pazienti non collaboranti dopo intervento chirurgico, situazione indubbiamente verificatasi in un notevole numero di casi quando il periziato operava presso la Divisione di Chirurgia dell'Ospedale Gian Battista Grassi.
Risulta inoltre evidente, secondo il ctu, che le articolazioni degli arti superiori, comprese le articolazioni dei gomiti e dei polsi, vengono sottoposte a frequenti e ripetute sollecitazioni funzionali, di entità indubbiamente maggiore alla media durante il sollevamento, lo spostamento e l'assestamento posturale dei pazienti operati tanto che il periziato, dopo visita effettuata nel 2016 dal Medico competente dell'Azienda
Ospedaliera, venne destinato al altro servizio al fine di evitare un'ulteriore azione usurante sui distretti osteoarticolari causata dalla movimentazione dei carichi e dei pazienti.
Osserva il ctu che non è quindi particolarmente difficile stabilire che le articolazioni degli arti superiori (spalla, gomiti, polsi) risentono in misura notevolmente maggiore rispetto alla media dell'azione negativa dovuta al sovraccarico biomeccanico a cui sono sottoposte, e da tali premesse si può affermare che l'epicondilite bilaterale e l'artrosi di polso bilaterale riconoscono un'origine professionale.
Quanto alla valutazione percentuale dei postumi permanenti delle patologie per cui
è causa, tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, l'obiettività disfunzionale evidenziata a carico dei gomiti risulta inquadrabile nel codice 232 (esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità, fino a cinque), e 238 (movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi – due per cento), per cui la riduzione della capacità lavorativa risulta valutabile, sulla base delle ripercussioni funzionali rilevate e tenuto conto dell'interessamento bilaterale di entrami i
8 distretti articolari, nella misura del 10% (dieci per cento) per quanto riguarda l'epicondilite e del 4% (quattro per cento), con la decorrenza che deve essere a sua volta fatta risalire alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale (12/12/2018) quando erano indubbiamente già presenti il quadro patologico attuale e le ripercussioni funzionali secondarie ad esso ricollegabili.
Tenuto conto, infine, del riconoscimento di malattia professionale nella misura complessiva del 33% in virtù della sentenza n. 5616/2017 del Tribunale di Roma, con conseguente capacità lavorativa residua nella misura del 67% e applicando la formula a scalare, mediante l'unificazione dei postumi permanenti relativi alle patologie professionali già valutate nella sentenza 5616/2017, il ctu stima che l'invalidità permanente sia valutabile complessivamente nella misura del 42% (quarantadue per cento).
Ritiene la Corte di condividere le analisi, risultanze e conclusioni che emergono dal suddetto accertamento medico legale, da intendersi qui integralmente riportato nella parte motiva e conclusiva, totalmente riscontrandone la immunità da vizi logico-giuridici che ne inficino in qualche modo le conclusioni con riferimento al thema probandum.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
Anche le spese di ctu, liquidate con separato atto, vanno poste a carico dell' CP_2 soccombente.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza: accerta che l'epicondilite bilaterale e l'artrosi polso-mano bilaterale denunziate dall'appellante il 12.12.2018 hanno avuto origine professionale ed hanno determinato postumi permanenti in misura pari rispettivamente al 10% e al 4%;
9 accerta che, previa unificazione dei postumi da malattia professionale del 33% accertati dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5616/2017, la percentuale complessiva di invalidità riportata dall'appellante è pari al 42%; condanna l' a corrispondere all'appellante le somme previste dalla legge a CP_2 titolo di rendita per malattia professionale ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 commisurata ad una percentuale complessiva di invalidità del 42% oltre interessi legali sulle predette somme dal dì della maturazione del diritto al saldo;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in € 5.000,00 per il primo grado e in € 7.500,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa e con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_2
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 9 luglio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1681/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
) e residente a [...], rapp.to e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Alessandro Oddi
APPELLANTE
E
Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Pierfrancesco Damasco
APPELLATO
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri– Sezione Lavoro
– n. 39/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: in riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente le domande proposte dal Sig.
[...]
con il ricorso ex art. 414 c.p.c. e dunque: Parte_1
- accertare e dichiarare la natura professionale delle malattie denunziate, e per l'effetto dichiarare che il sig. ha subito una menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica pari o Parte_1 superiore al grado del 9% e segnatamente: Epicondilite bilaterale con valutazione medicolegale pari al 5% (cinque per cento); Artrosi polso-mano bilaterale con valutazione medicolegale pari al 5% (cinque per cento) ovvero pari alla percentuale che sarà accertata all'esito di Ctu;
- disporre l'unificazione delle accertande sopra indicate patologie professionali con le malattie CP_ professionali già riconosciute dall' in virtù della sentenza nr. 5616/17 del Tribunale di Roma (“sindrome cuffia rotatori bilaterale, artrosi colonna lombosacrale” e “artrosi colonna cervicale “) che ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psico fisica, in termini di danno biologico, ex art. 13 d.lgs. n.38/2000, nella misura del 33%; CP_
- per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rendita ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000, pari al 42 %, previsto dal medesimo decreto, e per l'effetto condannare l' all'erogazione della suddetta rendita ed ai relativi adempimenti e pagamenti con la decorrenza ed CP_2 accessori di legge.
- Con vittoria di spese, anche generali, e compensi legali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario
CONCLUSIONI DELL'APPELLATO: respingere l'appello e per l'effetto confermarsi in ogni suo punto la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, l'odierno appellante agiva nei Parte_1 confronti dell' al fine di sentir accertare la natura professionale dell'epicondilite CP_2 bilaterale e dell'artrosi polso-mano bilaterale denunziate il 12.12.2018 e, previa unificazione con i postumi delle malattie professionali già accertate dal Tribunale Roma con sentenza 5616/2017 (sindrome cuffia rotatori bilaterale, artrosi colonna lombosacrale e artrosi colonna cervicale), far dichiarare il proprio diritto alla rendita ex art. 13 d.lgs. 38/2000 e condannare l' a corrispondergli le relative somme. CP_2 CP_2
A tal fine il ricorrente deduceva in sintesi: di svolgere dal 1996 l'attività di infermiere professionale alle dipendenze della
[...]
(oggi , fino al 2018 presso l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia e dal 2019 Pt_2 Pt_3 presso i Servizi Ambulatoriali Territoriali della Parte_4 di aver collaborato con tutti i professionisti ivi presenti (medici, psicologi, assistenti sociali) occupandosi dell'accoglienza del paziente, di assistere i sanitari e, nel caso di 2 pazienti non autosufficienti, di sollevarli per spostarli su letti, carrozzine, o barelle e, quindi, movimentarli per la somministrazione delle terapie ovvero per la loro preparazione ad interventi chirurgici, o infine della cura della loro igiene personale e per la somministrazione dei pasti senza l'ausilio di mezzi meccanici in quanto non presenti nei reparti o malfunzionanti;
che dal 2019 ha aveva svolto più o meno le medesime attività soprattutto con riferimento alla movimentazione manuale dei pazienti non autosufficienti;
che, avendo dovuto assumere posture incongrue fisse, movimentare carichi molto pesanti, e subito reiterate sollecitazioni biomeccaniche per 6 o 7 ore giornaliere, le predette attività gli avevano cagionato le patologie denunciate all' nel 2018; CP_2 che l' aveva nondimeno respinto la domanda ritenendo l'insussistenza del CP_2 rischio professionale.
L' resisteva contestando l'esposizione a rischio del ricorrente. CP_2
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando in estrema sintesi: che le malattie denunziate non erano tabellate;
che in relazione alla fattispecie le allegazioni del ricorrente sarebbero state generiche e non consentivano la prova per testi;
che le circostanze del caso (es: risultanze del DVR;
sottoposizione del ricorrente a sorveglianza sanitaria;
multifattorialità delle patologie;
notazioni di parte sulla CP_2 cessazione del rischio in epoca anteriore alla presentazione della domanda) non emergeva la necessaria esposizione a rischio.
Il ha impugnato la sentenza deducendo in sintesi: Pt_1
I) Erronea valutazione dei presupposti della domanda di accertamento della malattia professionale, deducendo che l'onere della prova debba essere contenuto entro limiti di ragionevolezza, e osservando anche di avere prodotto ampia documentazione sanitaria, medico-legale ed amministrativa comprovante sia l'esistenza delle patologie sofferte, sia le mansioni specifiche ricoperte, sia il nesso causale tra le attività lavorative espletate e le patologie lamentate.
3 II) Erronea ed immotivata valutazione delle istanze istruttorie. In ogni caso erronea valutazione sulla mancanza di prova delle attività svolte dal ricorrente e dell'eziologia professionale delle patologie. Erronea valutazione della documentazione depositata nel fascicolo di parte e contraddittorietà della motivazione, lamentando tra l'altro che il
Tribunale abbia omesso di valutare: l'estratto contributivo;
le buste paga, con gli orari;
gli attestati di formazione e qualifiche lavorative;
la stessa documentazione diligentemente depositata da relativamente alla fase amministrativa. CP_2
III) Mancata ammissione della prova testimoniale e mancato espletamento di CTU medico legale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 41 c.p.
L' si è costituto anche in appello condividendo la decisione appellata, della CP_2 quale ha chiesto la conferma.
La Corte ha dato seguito all'istanza di prova per testi ed ha successivamente disposto di ctu medico-legale.
All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è fondato.
Osserva anzitutto la Corte che, se è senz'altro condivisibile l'affermazione del
Tribunale secondo cui è il ricorrente a dover dare prova dell'esposizione a rischio, non è condivisibile la valutazione di genericità delle allegazioni del ricorrente ai fini della prova per testi, tanto più che il tenore di tali allegazioni e la chiarezza della domanda imponevano di percorrere la pista probatoria segnata dalla considerazione unitaria di petitum e causa petendi. A tal proposito, basta considerare che il ricorrente aveva allegato:
1. di essere stato impiegato da ben 25 anni come infermiere, avendo iniziato la propria carriera lavorativa sin dal 1996, senza mai interromperla, alle dipendenze della
, operando come infermiere professionale presso l'Ospedale “G.B. Grassi “, CP_3 sito in Roma (Ostia) via G. Passeroni 34;
2. di avere espletato inizialmente la propria attività lavorativa con le mansioni di collaboratore sanitario professionale infermiere presso vari reparti dell'Ospedale “G.B.
Grassi” e successivamente presso la Radiologia di tale Nosocomio, operando con
4 determinate tipologie di pazienti (molto spesso non collaborativi da spostare su TAC e
RNM e per l'esecuzione di RX su barelle radiologiche piombate);
3. che durante tutto l'arco della propria carriera lavorativa, egli aveva fornito cura ed assistenza infermieristica a ogni genere di paziente, con patologie di ogni sorta, più o meno gravi, ma anche a individui temporaneamente infermi, con gravi disabilità o totalmente inabili e non autosufficienti;
che i compiti affidati all'infermiere per il sostegno e la cura di queste persone non si limitano alla fornitura ed alla somministrazione di farmaci, alla rilevazione dei parametri vitali (frequenza cardiaca e respiratoria, stato di coscienza ecc.), alla assistenza al medico curante nello svolgimento delle varie attività di reparto, alla misurazione della temperatura corporea e della pressione sanguigna, alla pratica di iniezioni, alla compilazione delle cartelle cliniche, alla preparazione di terapie endovenose (fleboclisi), all'allestimento e il controllo delle attrezzature mediche o all'assistenza del medico durante le visite di controllo ma comprendono, altresì, la movimentazione del paziente temporaneamente o permanentemente non autosufficiente, ai fini della raccolta di campioni (sangue, urina, feci, tessuti ecc.), per la loro preparazione ad interventi chirurgici o terapie, per la somministrazione del pasto, per la cura dell'igiene e la terapia antidecubito, lo spostamento dei pazienti dalla carrozzina alla barella e da barella a barella e per gli allettati da letto a barella e viceversa in caso di assenza di mezzi meccanici di sollevamento, ovvero di loro temporaneo malfunzionamento;
4. che dal 2019 svolge la propria attività all'interno dei servizi ambulatoriali territoriali della collaborando con tutti i professionisti presenti (medici, Parte_5 psicologi, assistenti sociali) per il raggiungimento degli obiettivi del servizio;
5. che effettua l'accoglienza del paziente al momento dell'ingresso in reparto, assiste il medico durante l'esecuzione di esami diagnostici (radiologici, ecografici e contrastografici); per l'assistenza delle persone non autosufficienti aveva ed ha il compito di sollevare i pazienti per spostarli sui letti, carrozzine o barelle, per poi movimentarli per la somministrazione di terapie;
6. che dalla data di assunzione fino ad oggi ha svolto la propria attività lavorativa costretto a movimentare continuamente carichi molto pesanti, ad inchinarsi ripetutamente sottoponendo il corpo a sollecitazioni posturali sfavorevoli (attività svolte costantemente in piedi e in luoghi umidi, parzialmente riscaldati e spesso poco agevoli);
7. che tali attività lavorative sono articolate in tre turni di 6 o 7 ore giornaliere, con turni a rotazione nelle 24 ore (mattina – pomeriggio – notte);
5 8. che gli orari lavorativi sono variabili e di norma prevedono turni notturni e week- end richiedenti molta flessibilità e resistenza allo stress;
e che spesso l'organizzazione del lavoro non prevede pause sufficienti per un congruo recupero, e la ripetitività del lavoro svolto su più turni con una cadenza spesso giornaliera comporta l'accumularsi di fattori di rischio;
9. che egli svolge in maniera abituale la propria attività lavorativa, essendo stato costantemente esposto ai seguenti rischi lavorativi: - affaticamento fisico dovuto a posture incongrue fisse in spazi angusti, essendo costretto, in maniera abituale e sistematica, ad inchinarsi o ad effettuare movimenti con sollecitazioni posturali sfavorevoli;
- microclima sfavorevole caratterizzato da polveri, vibrazioni, rumori e da disagio climatico (sbalzi caldo-freddo); - reiterate sollecitazioni biomeccaniche, a seguito di colpi, impatti in genere e di movimenti ripetitivi (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche all'intero turno lavorativo, in particolare con posizioni disagevoli di polso e mano (tipo di presa), movimenti ampi e frequenti di estensione dell'arto superiore, di flessione di gomito e avambraccio e di torsione del busto (si pensi alla movimentazione manuale del gesso, con riferimento all'avvolgimento ed all'appiattimento del gesso applicato); - grave movimentazione manuale dei carichi e conseguente impiego di eccessiva forza fisica derivante dallo spostamento di barelle/carrozzine/faldoni cartacei e utilizzo di pesanti strumenti di lavoro;
- stress psico- fisico cagionato soprattutto dall'organizzazione del lavoro (intesa come distribuzione dei compiti e del carico di lavoro, delle pause), dall'adattamento del lavoratore alle richieste dei compiti lavorativi talvolta frenetici e alla gestione delle emergenze;
dalla difficoltà oggettiva di alcuni interventi, dalla delicatezza del procedimento e dall'uso dei doverosi e obbligatori presidi di protezione.
Molte di tali allegazioni non sono state contestate dall' ma in ogni caso il ricco CP_2 tessuto allegativo del ricorrente consentiva e imponeva la prova per testi.
La Corte ha così proceduto ad escutere i testi dell'appellante ( , Testimone_1 [...] ed , tutti infermieri che hanno lavorato con l'appellante e/o ne Tes_2 Tes_3 potettero verificare le mansioni per lunghi periodi. Tutti i testi hanno confermato che il provvedeva tra l'altro alla movimentazione dei pazienti e di macchinari o carichi Pt_1 ingenti (del peso anche di decine di chili) trasportandoli dal magazzino, confermando l'assenza di sollevatori.
6 Emerge quindi la prova che effettivamente l'appellante venne sottoposto a notevolissimi sforzi e sollecitazioni idonei a radicare le malattie professionali per cui è causa.
Secondo il ctu nominato dalla Corte, dall'esame della documentazione medica agli atti e delle indagini specialistiche in particolare e sulla base dell'obiettività disfunzionale riscontrata si può affermare che il presenta un quadro patologico caratterizzato da Pt_1 epicondilite bilaterale associata a limitazione funzionale secondaria ai gradi estremi dei movimenti dei gomiti ed artrosi dei polsi con deficit di un quarto dei movimenti del polso sinistro e deficit ai gradi estremi dei movimenti del polso destro. Il rischio professionale determinato dalle mansioni lavorative associate ad un'elevata ripetizione dei gesti e dei movimenti con una notevole applicazione di forza manuale riguarda le strutture osteo- muscolari e tendinee dei vari distretti degli arti superiori (spalla, gomito, polso, mano), ad insorgenza graduale come conseguenza di un'esposizione prolungata ai fattori biomeccanici.
Osserva il ctu, quanto al metodo di indagine, che il metodo NIOSH consente la determinazione di un indice di rischio lavorativo connesso con tali mansioni e permette di calcolare per ogni azione di sollevamento il peso limite raccomandato (massimo peso sollevabile in condizioni ideali), pari a 23 chilogrammi (per uomini e donne), associato ad una serie di fattori di demoltiplicazione (fattore verticale, dislocazione verticale, orizzontale ed angolare, frequenza e presa), con valori compresi tra 0 e 1. La fase successiva consente di calcolare il rapporto tra il peso effettivamente sollevato ed il peso limite raccomandato, da cui si ottiene l'indice di rischio lavorativo, messo a confronto con valori soglia prestabiliti che a loro volta permettono interventi di riduzione del rischio a carico del lavoratore. Il peso ideale sollevabile di 23 chilogrammi risulta significativamente inferiore al peso dei pazienti movimentati e può essere considerato valido solamente in caso di sollevamento parziale finalizzato per l'attuazione delle pratiche d'igiene dei ricoverati;
tale condizione non si verifica nel caso in oggetto, in quanto le operazioni di sollevamento dei pazienti ricoverati in Pronto Soccorso e nelle
Divisioni di Chirurgia comportano con notevole frequenza l'attuazione di movimenti bruschi e scarsamente coordinati, principalmente a causa della scarsa o nulla collaborazione dei degenti, ed un'altra situazione di notevole rilevanza è costituita dalla
7 frequenza delle movimentazioni effettuate, dipendente dal numero di posti letto nei reparti e dalla percentuale di occupazioni e dal numero di ricoverati non autosufficienti, tutt'altro che marginali nei Reparti in cui ha operato il periziato dal 1998 al 2016.
Da tali premesse il ctu inferisce che nella fattispecie in esame il rischio professionale è stato sicuramente determinato dalle mansioni lavorative svolte dal periziato, caratterizzate dalla frequente ripetizione di gesti e movimenti eseguiti durante i turni lavorativi ed in particolare a causa delle manovre comportanti il sollevamento e lo spostamento dei pazienti non autosufficienti, tra cui principalmente il posizionamento e l'assestamento posturale nei letti di ricovero dei pazienti non collaboranti dopo intervento chirurgico, situazione indubbiamente verificatasi in un notevole numero di casi quando il periziato operava presso la Divisione di Chirurgia dell'Ospedale Gian Battista Grassi.
Risulta inoltre evidente, secondo il ctu, che le articolazioni degli arti superiori, comprese le articolazioni dei gomiti e dei polsi, vengono sottoposte a frequenti e ripetute sollecitazioni funzionali, di entità indubbiamente maggiore alla media durante il sollevamento, lo spostamento e l'assestamento posturale dei pazienti operati tanto che il periziato, dopo visita effettuata nel 2016 dal Medico competente dell'Azienda
Ospedaliera, venne destinato al altro servizio al fine di evitare un'ulteriore azione usurante sui distretti osteoarticolari causata dalla movimentazione dei carichi e dei pazienti.
Osserva il ctu che non è quindi particolarmente difficile stabilire che le articolazioni degli arti superiori (spalla, gomiti, polsi) risentono in misura notevolmente maggiore rispetto alla media dell'azione negativa dovuta al sovraccarico biomeccanico a cui sono sottoposte, e da tali premesse si può affermare che l'epicondilite bilaterale e l'artrosi di polso bilaterale riconoscono un'origine professionale.
Quanto alla valutazione percentuale dei postumi permanenti delle patologie per cui
è causa, tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. 38/2000, l'obiettività disfunzionale evidenziata a carico dei gomiti risulta inquadrabile nel codice 232 (esiti di epicondiliti, epitrocleiti e patologie muscolo-tendinee assimilabili, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda della mono o bilateralità, fino a cinque), e 238 (movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi – due per cento), per cui la riduzione della capacità lavorativa risulta valutabile, sulla base delle ripercussioni funzionali rilevate e tenuto conto dell'interessamento bilaterale di entrami i
8 distretti articolari, nella misura del 10% (dieci per cento) per quanto riguarda l'epicondilite e del 4% (quattro per cento), con la decorrenza che deve essere a sua volta fatta risalire alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale (12/12/2018) quando erano indubbiamente già presenti il quadro patologico attuale e le ripercussioni funzionali secondarie ad esso ricollegabili.
Tenuto conto, infine, del riconoscimento di malattia professionale nella misura complessiva del 33% in virtù della sentenza n. 5616/2017 del Tribunale di Roma, con conseguente capacità lavorativa residua nella misura del 67% e applicando la formula a scalare, mediante l'unificazione dei postumi permanenti relativi alle patologie professionali già valutate nella sentenza 5616/2017, il ctu stima che l'invalidità permanente sia valutabile complessivamente nella misura del 42% (quarantadue per cento).
Ritiene la Corte di condividere le analisi, risultanze e conclusioni che emergono dal suddetto accertamento medico legale, da intendersi qui integralmente riportato nella parte motiva e conclusiva, totalmente riscontrandone la immunità da vizi logico-giuridici che ne inficino in qualche modo le conclusioni con riferimento al thema probandum.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto accolto.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'appellato nella misura indicata in dispositivo.
Anche le spese di ctu, liquidate con separato atto, vanno poste a carico dell' CP_2 soccombente.
P.Q.M.
in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza: accerta che l'epicondilite bilaterale e l'artrosi polso-mano bilaterale denunziate dall'appellante il 12.12.2018 hanno avuto origine professionale ed hanno determinato postumi permanenti in misura pari rispettivamente al 10% e al 4%;
9 accerta che, previa unificazione dei postumi da malattia professionale del 33% accertati dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5616/2017, la percentuale complessiva di invalidità riportata dall'appellante è pari al 42%; condanna l' a corrispondere all'appellante le somme previste dalla legge a CP_2 titolo di rendita per malattia professionale ex art 13 d.lgs. n. 38/2000 commisurata ad una percentuale complessiva di invalidità del 42% oltre interessi legali sulle predette somme dal dì della maturazione del diritto al saldo;
condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado, determinate per compensi in € 5.000,00 per il primo grado e in € 7.500,00 per il grado di appello, il tutto oltre spese generali al 15 %, iva e cpa e con distrazione in favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario;
pone a carico dell' le spese di ctu, liquidate con separato atto. CP_2
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Turco Dott. Stefano Scarafoni
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