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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/07/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MENEGATTI Parte_1 C.F._1
VERONICA ed elettivamente domiciliata in AVENUE DU CONSEIL DES COMMIS, 5 11100
AOSTA, presso il difensore avv. MENEGATTI VERONICA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BICH Parte_2 C.F._2
MARCO , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BICH MARCO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, che, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, avvalendosi i coniugi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di Charvensod l'annotazione pagina 1 di 4 dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La figlia , maggiorenne e non economicamente Persona_1
autosufficiente, è collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre;
2) il figlio e entrambi maggiorenni e Persona_2 Persona_3
non economicamente autosufficienti, sono collocati prevalentemente presso la residenza del padre.
3) il padre e la madre contribuiranno al mantenimento diretto dei figli e collocati presso di loro;
Per_1 Per_2
3) la madre contribuirà al mantenimento di (che frequenta Per_3
l'Università a Milano) versando al padre la somma mensile di € 252,00
(euro duecentocinquantadue/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
5) Il sig. , percepirà e tratterrà integralmente, per le Pt_2
esigenze del figlio , l'assegno unico universale. Per_2
6) i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50%
ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, alle spese sanitarie non coperte dal SSN, alle spese sportive e ricreative, secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo Tribunale che le parti dichiarano di avere letto e condiviso ed al quale si fa espresso rinvio erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.
7) La casa coniugale, sita in Charvensod, Fraz. Ampaillan, 4 di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata al medesimo;
Pt_2
8) le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di assegno divorzile, nonché di aver prima d'ora definito ogni pendenza pagina 2 di 4 economica e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo.
9) I costi del presente procedimento sono da intendersi compensati tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 28 aprile 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 27 ottobre 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente pagina 3 di 4 decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
Il 20 settembre 1997
Tra
nata ad [...] il [...] Parte_1
C.F. C.F._1
e
, , nato ad [...] il [...] Parte_2 Pt_2
C.F. C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n° 65, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Luca Fadda - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. MENEGATTI Parte_1 C.F._1
VERONICA ed elettivamente domiciliata in AVENUE DU CONSEIL DES COMMIS, 5 11100
AOSTA, presso il difensore avv. MENEGATTI VERONICA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BICH Parte_2 C.F._2
MARCO , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BICH MARCO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
Sulle seguenti conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note scritte:
“voglia il Tribunale ill.mo, che, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi ed esperito il rituale tentativo di conciliazione, avvalendosi i coniugi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di Charvensod l'annotazione pagina 1 di 4 dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio alle seguenti condizioni:
1) La figlia , maggiorenne e non economicamente Persona_1
autosufficiente, è collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre;
2) il figlio e entrambi maggiorenni e Persona_2 Persona_3
non economicamente autosufficienti, sono collocati prevalentemente presso la residenza del padre.
3) il padre e la madre contribuiranno al mantenimento diretto dei figli e collocati presso di loro;
Per_1 Per_2
3) la madre contribuirà al mantenimento di (che frequenta Per_3
l'Università a Milano) versando al padre la somma mensile di € 252,00
(euro duecentocinquantadue/00), rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di impiegati ed operai.
5) Il sig. , percepirà e tratterrà integralmente, per le Pt_2
esigenze del figlio , l'assegno unico universale. Per_2
6) i genitori si obbligano a concorrere, nella misura del 50%
ciascuno, alle spese straordinarie scolastiche, alle spese sanitarie non coperte dal SSN, alle spese sportive e ricreative, secondo quanto disposto dal Protocollo sulle spese approvato da questo Tribunale che le parti dichiarano di avere letto e condiviso ed al quale si fa espresso rinvio erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.
7) La casa coniugale, sita in Charvensod, Fraz. Ampaillan, 4 di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà assegnata al medesimo;
Pt_2
8) le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di assegno divorzile, nonché di aver prima d'ora definito ogni pendenza pagina 2 di 4 economica e con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di non avere nulla reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo.
9) I costi del presente procedimento sono da intendersi compensati tra le parti.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“ visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia, con rinuncia ai termini di impugnazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 28 aprile 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Essendo decorsi più di sei mesi dal 27 ottobre 2022, data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 2 l. 55/2015) e poiché -
come pacifico tra le parti – non risulta ripresa la convivenza tra i coniugi dopo la pronunzia della separazione, sussiste ogni presupposto per l' accoglimento della domanda, alle condizioni in essa specificate.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente pagina 3 di 4 decidendo;
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Aosta
Il 20 settembre 1997
Tra
nata ad [...] il [...] Parte_1
C.F. C.F._1
e
, , nato ad [...] il [...] Parte_2 Pt_2
C.F. C.F._2
Matrimonio trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Aosta al n° 65, parte II;
alle condizioni indicate in epigrafe.
M A N D A
alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, al passaggio in giudicato della presente sentenza, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AOSTA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 4 di 4