Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2025, proposto da
Co.Ge.Co. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NA Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Amministratore della Gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti Cig Edilizia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Città Metropolitana di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
1) della deliberazione n. 766 del 14 ottobre 2025 del Comitato Amministratore INPS, recante il rigetto del ricorso n. 752521337 del 05.07.2025 avverso il provvedimento di rigetto n. 670090083115 del 05/06/2025 del Direttore della Sede INPS di Reggio Calabria relativo alla domanda di CIGO protocollo n. INPS.6700.11/03/2025.0151797, per il periodo dal 24/02/2025 al 25/05/2025, cantiere FI NO - CIG: 94363870E6 (cfr. doc.1), comunicato a mezzo PEC il 14 ottobre 2025, conosciuto in pari data;
2) della decisione di reiezione di cui al provvedimento n. 670090083115 del 05/06/2025 Direttore della Sede INPS di Reggio Calabria, che ha respinto la domanda di cassa integrazione protocollo n. INPS.6700.11/03/2025.0151797, comunicato e conosciuto in pari data (cfr. doc.2)
3) della richiesta di integrazioni nota INPS prot. 5683001 del 16.04.2025 in riferimento alla domanda di CIGO protocollo n. INPS.6700.11/03/2025.0151797, comunicato e conosciuto in pari data (cfr. doc.3);
e comunque
4) di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso e/o conseguente e/o successivo ai suindicati provvedimenti impugnati anche se non comunicato, né altrimenti, conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. SE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 27/11/2025 e depositato in pari data, la ricorrente espone quanto segue:
- è un’impresa edile affidataria dei lavori di sistemazione della FI NO dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, come da contratto di appalto rep. n. 18680 del 19 aprile 2023;
- l'area di cantiere è stata interessata da eventi meteorologici eccezionali con allagamenti in data 19-21 ottobre 2024, 16-17 gennaio 2025, 7-8 febbraio 2025, 25-27 marzo 2025 ed è stata interessata dal verbale di sospensione n. 1 del 19/10/2024, dal verbale di sospensione n. 2 del 16/01/2025, dal verbale di sospensione n. 3 del 24/02/2025 (quest’ultima sospensione totale dei lavori “a firma del Direttore dei Lavori Ing. Cosimo Siciliano, validati dal RUP Ing. Paolo Morabito”);
- segnatamente, il Direttore dei Lavori, Ing. Cosimo Siciliano, nel rispetto dell’incarico affidatogli dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha sospeso i lavori con i verbali n. 1 del 19/10/2024; n. 2 del 16/01/2025 e n. 3 del 24/02/2025 per eventi meteo eccezionali e imprevedibili che hanno provocato eventi di piena della FI NO con allagamento delle aree di lavoro in alveo, rendendole impraticabili a seguito dell’innalzamento del livello idrico: circostanza che ha determinato l’incremento percentuale di umidità delle terre nei luoghi di lavoro in alveo, rendendole plastiche e impraticabili al transito dei mezzi d’opera, con possibilità di ribaltamento di questi ultimi;
- i verbali di sospensione sono stati tutti regolarmente trasmessi alla Città Metropolitana di Reggio Calabria protocollati e validati dal RUP;
- il Direttore dei Lavori, con i verbali di ripresa parziale dei lavori del 04/11/2024 e del 22/01/2025 ordinava la sola ripresa dei lavori riguardante la realizzazione dell’argine in sinistra idraulica della FI NO come previsto da regolamento (art.10 comma 4 D.M. 49/1/ - art. 15 comma 4 del CSA), mantenendo sospesi i lavori in alveo;
- il RUP, in data 06/02/2025, a seguito di richiesta del Direttore dei Lavori autorizzava la redazione di una perizia di variante in variazione di costi, tenuto conto delle criticità in alveo create dagli eventi di piena;
- in data 18/02/2025, l’impresa CO.GE.CO. S.r.l. comunicava al Direttore dei Lavori di aver ultimato i lavori per la sistemazione dell’argine in sinistra idraulica della FI NO come indicato nell’ordine di servizio n. 1;
- a seguito di ulteriori eventi calamitosi verificatisi in data 7 e 8 Febbraio 2025 con eventi di piena, le aree di lavoro in alveo sono rimasti impraticabili;
- in data 20/02/2025, a seguito di sopralluogo effettuato dal Direttore dei Lavori in cantiere, si accertava che i lavori relativi all’argine sinistro erano stati eseguiti come indicato anche con l’ordine di servizio n. 1;
- con verbale di sospensione n. 3 del 24/2/2025, “ considerato che non risultano soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione anche parziale dei lavori trattandosi di interventi che si svolgono prettamente in alveo, il quale risultava interessato da ruscellamento di acque provenienti dal bacino di alimentazione di monte non consentono la transitabilità dei mezzi d’opera ”, e dato che “ gli stessi interventi di risagomatura e opere di difesa dell’alveo saranno integrati con la perizia di variante in relazione alle mutate condizioni dello stato dei luoghi ” il direttore dei lavori disponeva di sospendere i lavori a partire dal 24/02/2025 e “ fino al successivo ordine di ripresa condizionato dall’approvazione della perizia di variante e il ripristino delle condizioni di sicurezza per i lavori in alveo ”;
- tale verbale veniva trasmesso all’ente Appaltante Città Metropolitana di Reggio Calabria e validato dal RUP;
- in data 03/03/2025, l’impresa CO.GE.CO.srl, a seguito della sospensione totale dei lavori a far data dal 24/02/2025, comunicava la necessità di ricorso alla CIGO per mancanza di lavoro in quanto l’unico cantiere attivo era quello di FI NO sospeso temporaneamente per impraticabilità delle aree di lavoro e in ragione della redigenda perizia di variante, con richiesta di consultazione sindacale;
- la ricorrente ha, dunque, presentato domanda di CIGO l'11/03/2025 dopo la consultazione e l’accordo sindacale, per n. 6 lavoratori, per il periodo dal 24/02/2025 al 25/05/2025 con causale “Sospensione lavori per ordine Pubblica Autorità”, motivando la richiesta in base ai verbali del direttore dei lavori in virtù del verificarsi di eventi metereologici nel periodo precedente la sospensione del cantiere che hanno portato all’allagamento delle aree di lavoro nonché a predisporre perizia di variante tecnica per le mutate condizioni dello stato dei luoghi ed al fine di salvaguardare le opere realizzate;
- l'INPS ha respinto la domanda ritenendo che il verbale del Direttore dei Lavori non costituisca ordine di pubblica autorità;
- la società ha quindi proposto ricorso n 752521337 del 05/07/2025 al Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti cig edilizia, che ha confermato il rigetto con deliberazione n. 766 del 14/10/2025.
Avverso i suddetti provvedimenti è insorta la società ricorrente, che deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 11, 29 E DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 14/09/2015, N. 148 E ARTT. 1, 3, 4, 8, 9 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO N. 95442 DEL 14/4/2016. - TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER LA CONCESSIONE DELLA CIGO ”: sostiene la ricorrente che sussisterebbero i presupposti previsti dall’art. 8 del decreto n. 95442/16 per l’accoglimento dell’istanza, in quanto “la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa” non sarebbe “imputabile alla responsabilità dell’impresa” e si tratterebbe di una «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori».
L’evento interruttivo sarebbe “imprevedibile anche per la committenza, che ha dovuto adottare la perizia di variante in corso d’opera per consentire la prosecuzione dei lavori”, e dunque “in alcun modo addebitabile all’impresa né alla committenza”.
Non sarebbe negabile che la sospensione dei lavori deriverebbe da “ordine di pubblica autorità” in quanto il direttore dei lavori è una “pubblica autorità”.
Ed infatti, “Il Direttore dei Lavori negli appalti pubblici è nominato dalla PA (art. 101 D.Lgs. 50/2016), esercita poteri autoritativi, opera nell'interesse pubblico, è pubblico ufficiale ex art. 357 c.p. L'art. 107 D.Lgs. 50/2016 e l'art. 56 D.M. 49/2018 attribuiscono al Direttore dei Lavori il potere di sospendere i lavori. Nel caso di specie tutti i verbali sono stati validati dal RUP, certificando l'esercizio di poteri autoritativi per motivi di sicurezza da parte della stazione appaltante. Ne segue che, difformemente da quanto affermato dall’INPS, il Direttore dei Lavori è pubblica autorità, specie quando sospende i lavori per ragioni di sicurezza”.
Gli ordini di servizio di sospensione dei lavori sono da ritenersi, a dispetto dei termini nei quali sono stati valutati nella motivazione dei provvedimenti impugnati, quali eventi estranei ed esterni del tutto imprevedibili da parte della ricorrente. Per definizione, gli ordini di servizio corrispondono all’esercizio di un potere della stazione appaltante, esercitato per mezzo del direttore dei lavori, tipizzato in base a presupposti predeterminati. Inoltre, l’interdizione assoluta da qualsiasi attività edile sarebbe riconducibile alla casistica tipizzata della “sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa”, nel caso di specie derivante dai problemi che impedivano la prosecuzione del cantiere edile per ragioni di sicurezza e pericolo di ribaltamento per gli automezzi.
La sospensione del 24/02/2025 sarebbe conseguenza non del singolo evento del 7-8 febbraio, ma della somma degli eventi e della permanente impraticabilità delle aree di lavoro, come chiaramente indicato nei verbali. La stessa perizia di variante, autorizzata dal RUP il 06/02/2025, è stata richiesta proprio per tenere conto delle “mutate condizioni dello stato dei luoghi avvenuto con gli eventi calamitosi a partire dal 19/10/2024, agli ultimi verificatesi in data 7 e 8 Febbraio 2025”.
Sussisterebbero, quindi, le condizioni per l’ammissione alla CIGO previste dall’art. 4 e 8 del D.M. n. 95442/2016 (Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto, alluvione), nonché i presupposti alternativi di cui al precedente art. 3 del D.M. n. 95442/2016 (Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato).
2. Per resistere al ricorso si è costituita, in data 14/02/2026, l’INPS, che ne ha eccepito l’infondatezza e ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
3. All’udienza pubblica dell’11/03/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
5. L’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede che « 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dall'INPS.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione ».
5.1. Con successivo D.M. n. 95442 del 15/04/2016, è stato, rispettivamente, stabilito:
- all’art. 1 che: « A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
2. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
3. La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
4. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9 »;
- all’art. 4 che « 1. Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine fase lavorativa», rispettivamente, i brevi periodi di sospensione dell’attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell’attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.
2. Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, la relazione tecnica documenta l’imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della stessa. »;
- all’art. 8 che: « 1. Integra la fattispecie «incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica» la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell’impresa.
2. Integrano le fattispecie «impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità» e «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell’attività per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell’attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell’impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa.
3. La relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell’attività all’impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, per la fattispecie di cui al comma 1, i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l’attività lavorativa. ».
6. La ricorrente ha presentato istanza di ammissione alla CIGO in data 11/03/2025 con la seguente “ Causale: Sospensione lavori per ordine Pubblica Autorità ”, e, dunque, ai sensi dell’art. 8 del cit. D.M. n. 95442 del 15/4/2016.
7. Correttamente, quindi, l’INPS ha esaminato l’istanza alla luce di tale causale legittimante, donde l’inammissibilità delle censure con le quali la ricorrente contesta l’incompletezza della valutazione dell’Amministrazione “ per essersi travisato nel caso concreto la sussistenza delle condizioni per l’ammissione alla CIGO previste dall’art. 4 e 8 del D.M. n. 95442/2016 (Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto, alluvione), e non ha approfondito il ricorrere dei presupposti alternativi di cui al precedente art. 3 del D.M. n. 95442/2016 (Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato) ”, e cioè per non aver valutato il ricorrere di altre “causali” idonee all’ammissione alla cassa integrazione.
Le causali e le fattispecie indicate nell’istanza di ammissione alla cassa integrazione delimitano formalmente l'esame dell'istanza da parte dell'INPS. L'Istituto, infatti, è tenuto a verificare la sussistenza della specifica motivazione addotta dall'azienda per giustificare la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Premesso, infatti, che “ Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9 ” (art. 1 del D.M. cit.), “ Ai fini della concessione della CIGO, l’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato ” (art. 2 del D.M.).
Come chiarito dalla giurisprudenza, l’INPS non è tenuta « a convertire la causale presentata dalla ditta ricorrente » (T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 72/2024), sicchè « a fronte della indicazione di una diversa causale, non era obbligo per l’I.N.P.S. individuane altra concretamente applicabile anche in ragione del fatto che a seconda del tipo di causale indicata muta l’onere di allegazione a carico del richiedente in sede di domanda ed il relativo thema probandum. Ciò anche in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, è “il soggetto richiedente a dover fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti gli elementi di carattere eccezionale richiesti dalla normativa per la concessione delle prestazioni CIGO, la cui elargizione determina peraltro un esborso di risorse pubbliche” senza che si possa rovesciare a carico di I.N.P.S. il compito di verificare ex officio la configurabilità di ogni altra possibile causale prevista dalla legge (Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2022, n. 7098)” » (così, ex multis Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2024, n. 9031)» (Cons. Stato, Sez. VI, 25/11/2025 n. 9244).
8. Con la decisione del 05/06/2025, il Direttore della Sede INPS di Reggio Calabria ha respinto la domanda di cassa integrazione ordinaria presentata dalla ricorrente con la seguente motivazione: « Considerato che per la causale invocata il D.M. 95442/2016 e la circ. 139/2016 richiedono che la sospensione o riduzione dell'attività sia dovuta a fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa e che alla relazione tecnica è necessario allegare le dichiarazioni di una pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa; valutato che l'azienda ha prodotto verbale di sospensione del Direttore dei Lavori, che non costituisce pubblica autorità, ma figura individuata dal committente (città Metropolitana di Reggio Cal.); Ritenuto che la circostanza che il committente, nel caso specifico, sia un soggetto pubblico non valga a qualificare il Direttore dei Lavori come pubblica autorità e che al contrario, nella fase esecutiva del contratto, la pubblica amministrazione opera secondo le regole del diritto comune ed in posizione di tendenziale parità con l'altro contraente e, pertanto, difetti il requisito caratterizzante la casuale invocata » nonché « Considerato che nel contratto d'appalto prodotto dall'azienda a seguito di soccorso istruttorio viene espressamente previsto che "l'appaltatore dovrà dare ultimati tutti i lavori entro il termine di 200 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni di andamento climatico sfavorevole" ».
8.1. La società ricorrente ha proposto ricorso in data 05/07/2025 avverso il provvedimento di reiezione della domanda di integrazione salariale.
8.2. Con la delibera n. 766 del 14 ottobre 2025, impugnata, il Comitato Amministratore della gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti CIG edilizia, ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, indicando nella motivazione che:
- «(…) per la causale invocata il D.M. 95442/2016 e la circ. 139/2016 richiedono che la sospensione o riduzione dell'attività sia dovuta a fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa e che alla relazione tecnica è necessario allegare le dichiarazioni di una pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa »;
- (…) « l'azienda ha prodotto verbale di sospensione del Direttore dei Lavori, che non costituisce pubblica autorità, ma figura individuata dal committente (città Metropolitana di Reggio Cal.) »;
- « Ritenuto che la circostanza che il committente, nel caso specifico, sia un soggetto pubblico non valga a qualificare il Direttore dei Lavori come pubblica autorità e che al contrario, nella fase esecutiva del contratto, la pubblica amministrazione opera secondo le regole del diritto comune ed in posizione di tendenziale parità con l'altro contraente e, pertanto, difetti il requisito caratterizzante la casuale invocata »;
- (…) « Considerato che nel contratto d'appalto prodotto dall'azienda a seguito di soccorso istruttorio viene espressamente previsto che "l'appaltatore dovrà dare ultimati tutti i lavori entro il termine di 200 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni di andamento climatico sfavorevole "», ritenendo « che la fattispecie descritta non presenti i requisiti per l'integrabilità della causale ».
9. Ritiene il Collegio che la motivazione esternata dall’INPS resista alle censure formulate da parte ricorrente.
10. Come è stato chiarito in giurisprudenza (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 25/11/2025, n. 9244; Cons. Stato sez. III 15/01/2018 n. 202), i presupposti per la ammissione alla CIGO sono costituiti dalla non imputabilità della sospensione dell’attività lavorativa al datore di lavoro o ai lavoratori, e dalla transitorietà della sospensione.
Con riferimento alla “non imputabilità al datore di lavoro” la giurisprudenza ha da tempo precisato che l’istituto della cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, e quindi con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo l’intervento di garanzia del lavoratore (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 ed 8129).
Ha quindi ritenuto che la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell’ordinario andamento dei lavori), sia a fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d’impresa, comprensivi dell’impiego di mano d’opera.
L’evento interruttivo è imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto, quando esso si riconduce all’erroneità delle scelte tecniche in sede di progettazione; alla non corretta modulazione ed impegno delle maestranze in relazione all’ordinaria e prevedibile esecuzione del progetto, ovvero all’omessa previsione di possibili situazioni impeditive dell’ordinario prosieguo dei lavori (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 e 8129).
In sostanza, secondo la giurisprudenza amministrativa, i fatti che hanno causato una contrazione o una sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei alla sfera di responsabilità di soggetti determinati, cui possa essere riferita, a titolo risarcitorio, la responsabilità dell’accaduto e la riparazione delle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2011, n. 1131).
Non ricorre, quindi, il presupposto della non imputabilità in caso di comportamenti inadempienti di soggetti contraenti con l’imprenditore, dato che in tal caso il rimedio che l’ordinamento offre secondo le normali regole in punto di responsabilità contrattuale tutela efficacemente, sul piano patrimoniale, l’appaltatore costretto alla sospensione dei lavori (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2011, n. 6512; Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3193; Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012 n. 4749; Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009; Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2015, nn. 5126 e 5125).
In altri termini, le caratteristiche della commessa relativa ai lavori poi sospesi e le iniziative intraprese dal direttore dei lavori non risultano idonee a portare a ricondurre la sospensione dei lavori ad un “ordine della pubblica autorità determinato da circostanze non imputabili all’impresa”, tenuto conto del fatto che il requisito della “non imputabilità” all’imprenditore deve intendersi nel senso che «i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell’attività di impresa devono risultare estranei non solo all’imprenditore, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l’istituto dell’integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d’impresa» (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 1251 del 2019; cfr. anche sez. III, 11.12.2019, n. 8434) (Cons. Stato, sez. VI, 25/11/2025, n. 9244; Cons. Stato, Sez. VI, 16 luglio 2025, n. 6227; nonché, conforme, in precedenza: Cons. Stato, sez. VI, 25 luglio 2018, n. 4550; TAR Sardegna, sez. I, 11/11/2024 n. 791 in tema di sospensione dei lavori).
In altri termini, l’interesse pubblico che giustifica la sospensione dei lavori deve essere estraneo al raggio degli interessi dedotti nel contratto di appalto, al fine di giustificare gli “ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa”.
11. Nel caso di specie, la sospensione dell’attività lavorativa non è riconducibile a fattori esterni né ad un “ordine di pubblica autorità” terza rispetto alle parti contrattuali, ma è imputabile alla condotta del committente, con l’assenso della stessa impresa.
11.1. Nello specifico, la sospensione dei lavori disposta con il verbale n. 3 del 24.2.2025 è stata ordinata ai sensi dell’art. 107 del (vecchio) Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50) e dell’art. 23 D.M. 49/2018 ed è stata accettata dall’impresa (“ è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione ”).
L’art. 107 del vecchio Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) prevede in quali casi il direttore dei lavori possa disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto e l’art. 23 D.M. 49/2018 prevede che il “direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate”.
La sospensione dei lavori implica, in ogni caso, la perdurante efficacia del vincolo contrattuale ed è disposta, nell’interesse precipuo del committente pubblico, per evitare la risoluzione o il recesso dal contratto (artt. 108 e 109 del Codice dei contratti); nelle more, quindi, permangono, a carico di entrambe le parti, specifici obblighi di protezione e risarcitori (lo stesso verbale n. 3 del 24.2.2025, ad esempio, indica con chiarezza alcuni obblighi dell’esecutore, nelle more della sospensione dei lavori: provvedere, al fine di salvaguardare le lavorazioni già eseguite, a predisporre tutti gli accorgimenti necessari per evitare il loro danneggiamento; ad effettuare dei controlli sistematici per la tutela delle opere realizzate con cadenza settimanale per la verifica dello stato generale del cantiere, ecc…).
Si tratta di una specifica forma di gestione contrattuale delle sopravvenienze; e, pur trattandosi di un atto unilaterale della Stazione Appaltante, corrispondente all’esercizio di un diritto potestativo o facoltà, nonché ad una decisione imposta all’esecutore dall’amministrazione per cause specifiche previste dalla legge, la sua natura è tipicamente negoziale.
Ed infatti, pur con principi affermati in sede di riparto di giurisdizione, per risalente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la sospensione dei lavori disposta nel corso dell'esecuzione dei contratti di appalto di opere pubbliche incide su posizioni di diritto soggettivo inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della P.A., anche quando questa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto; con la conseguenza che, pur se la decisione dell'autorità amministrativa in ordine al rapporto sia adottata nelle forme dell'atto amministrativo (nella specie provvedimento di sospensione dei lavori), lo stesso non cessa di operare, per questo suo connotato, nell'ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (Cass. civ. sez. uu., sentenza n. 13690 del 14/06/2006).
11.2. Alla luce di quanto sopra osservato, la sospensione dell'attività lavorativa e quindi, nel caso di specie, il pagamento delle retribuzioni durante il periodo di sospensione dei lavori non può essere trasferito sulla collettività essendo tale evenienza direttamente imputabile al rapporto contrattuale intercorrente tra il committente e l'appaltatore (TAR Sardegna, sez. I, 11/11/2024 n. 791; cfr. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 15/01/2018, n. 202; ancora, TAR Sardegna, I, n. 461/2023, in tema di diniego di beneficio per la causale “rapporti tra committente e ditta”).
11.3. La giurisprudenza ha anche osservato che non può essere invocata la non imputabilità dell’evento da cui è scaturita la sospensione o riduzione dell'attività qualora questo derivi da fatto riferibile al committente.
Si è precisato, in particolare, che “Secondo una giurisprudenza consolidata l'evento interruttivo è imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto , anche nell'ipotesi di omessa previsione di possibili situazioni impeditive dell'ordinario prosieguo dei lavori” (TAR Sardegna, sez. I, 11/11/2024 n. 791; T.A.R. Toscana, sez. I, 22 luglio 2019, n. 1142, che richiama Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2019, n. 1897; TAR Catania, sez. II, 12/02/2026 n. 430).
11.4. Nel caso di specie, la decisione dell'interruzione dell’esecuzione dei lavori è stata assunta da una delle parti contrattuali che rivestiva il ruolo di committente della commessa, non conseguendo tale attività interruttiva ad un ordine proveniente da una parte terza e sotto tale ultimo profilo, peraltro, l’avvenuta sospensione dell’attività non poteva dirsi un evento imprevedibile (TAR Sardegna, sez. I, 11/11/2024 n. 791; cfr. anche TAR Toscana, sez. I, 12/01/2024 n. 36).
11.5. Peraltro, si può aggiungere, a tal fine, che l’accettazione della commessa pubblica di lavori da svolgersi in un particolare contesto territoriale e geologico (fiumara) espone certamente entrambe le parti contrattuali a specifiche (e in tal senso non “imprevedibili”) sopravvenienze legate a possibili modifiche dello stato dei luoghi, legate ad eventi metereologici avversi, e, dunque, alla necessità di dover eventualmente modificare il progetto o procedere a varianti in corso d’opera (e ciò a prescindere dall’eventuale imputabilità della sospensione all’una o all’altra parte contrattuale).
12. Il ricorso è, dunque, infondato e va respinto.
13. La peculiarità della vicenda giustifica, tuttavia, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CE, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
SE NI, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| SE NI | NA CE |
IL SEGRETARIO