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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 816 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/09/2025), nella causa n. 816/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to FORTE SIMONE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to LEDDA Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI,
, , Controparte_2 P.IVA_2 ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 10220229001590972000 in relazione a due degli avvisi di addebito nella stessa riportati (n. 40220130002061701000 asseritamente notificato il 2/1/14 e n. 40220140000079059000 asseritamente notificato il 22/5/12) e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200000066000 in relazione ad un avviso di addebito tra quelli ivi riportati (n. 40220120001935659000, asseritamente notificato il 28/9/12), entrambe notificate in data 4/5/22, eccependo la mancata notifica dei titoli presupposto e la conseguente intervenuta prescrizione del credito, la decadenza dal termine
1 per l'iscrizione a ruolo per gli avvisi n. 40220130002061701000 e n. 40220140000079059000, l'inesistenza giuridica della notifica del 4/5/22 in quanto l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi e, infine, la nullità dei provvedimenti per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi;
ha concluso chiedendo:
“
1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli e degli avvisi di addebito mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte e decadute, nonché per la presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012, l'esecutività dell'atto impugnato;
2. in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10220229001590972000 nonché accertare e dichiarare la nullità la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200000066000, e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i seguenti titoli impugnati in premessa:
n. 40220130002061701000
n. 40220140000079059000
n. 40220120001935659000 e, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti titoli: n. 40220130002061701000 presuntivamente notificato in data 02/01/2014 e quindi prescritto in data 02/01/2019; n. 40220140000079059000 presuntivamente notificato in data 22/05/2014 e quindi prescritto in data 22/05/2019; n. 40220120001935659000 presuntivamente notificato in data 28/09/2012 e quindi prescritto in data 28/09/2017;
4. sempre nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei seguenti titoli: n. 40220130002061701000, n. 40220140000079059000, con conseguente cancellazione;
5. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10220229001590972000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200000066000, per i motivi esposti in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10220229001590972000 e della comunicazione preventiva di iscrizione
2 ipotecaria n. 10276202200000066000, per la mancanza del calcolo degli interessi;
7. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”;
− parte convenuta ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale in CP_2 favore del Tribunale di Tempio Pausania in ragione della residenza del ricorrente e l'abuso del processo stante il deposito avanti a detto Tribunale di altro ricorso avverso i medesimi provvedimenti;
nel merito, ha dedotto la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati all'indirizzo risultante in ricorso e nell'anagrafe tributaria (doc. 2-3-4-5) con conseguente tardività delle contestazioni sia di merito quali la prescrizione (art. 24 D. Lgs. n. 46/99) che formali come la decadenza (art. 617 c.p.c.); che, in ogni caso, tali censure sono infondate;
ha sostenuto poi l'addebitabilità al concessionario della eventuale maturazione della prescrizione cd intermedia;
ha chiesto:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE accertare e dichiarare:
-l'incompetenza per territorio del Tribunale di Sassari e la competenza per territorio del Tribunale di Tempio Pausania
-la inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di abuso del processo - l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva
- il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alle contestazioni CP_2 afferenti l'attività del Concessionario
- la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs n.46/'99 per le ragioni esposte NEL MERITO, in via di mero subordine, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese legali, anche per lite temeraria
- nella denegata ipotesi di ritenuta maturazione della prescrizione, salvo gravame, compensare integralmente le spese nei confronti dell atteso che CP_2 la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla consegna del ruolo al concessionario ed alla notificazione”;
− parte convenuta ha eccepito la E_ temerarietà dell'introduzione di due giudizi, uno avanti al Tribunale di Sassari ed uno al Tribunale di Tempio Pausania, di impugnazione dei medesimi provvedimenti sebbene in relazione ad avvisi di addebito differenti, la propria carenza di legittimazione passiva, la tardività del ricorso in relazione ai vizi di
3 notifica dedotti e l'interruzione dell'eccepita prescrizione in forza di: istanza di rateazione n. prot. 84766 del 21.09.2012 (doc.3), richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 10228201300000043000 notificata in data 29.04.2013 (doc.4), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276201400000361000 notificata in data 20.11.2014 (doc.5), istanza di rateazione n. prot. 116570 del 24.06.2015 (doc.6), comunicazione di iscrizione ipotecaria del 06.03.2015 notificata in data 17.03.2015 (doc.7), avviso di intimazione di pagamento n. 10220169005320180000 notificato in data 03.11.2016 (doc.8), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276201800000087000 notificata in data 29.03.2018 (doc.9), avviso di intimazione di pagamento n. 10220189002761636000 notificato in data 17.05.2018 (doc.10), avviso di intimazione di pagamento n. 10220229001590972000 notificato in data 04.05.2022 (doc.11), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200000066000 notificata in data 04.05.2022 (doc.12), pagamenti effettuati su avvisi di addebito n. 40220120001935659 e n. 40220140000079059 (doc.13); infine, ha rilevato l'infondatezza delle ulteriori eccezioni formulate;
ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare e per ciò che concerne i vizi di merito:
- Dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché tardivamente proposta per quanto concerne i vizi formali;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' E_
;
[...] nel merito:
- Rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata nei confronti dell'
[...]
, siccome infondata in fatto ed in diritto. E_ in ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”;
− nelle note conclusive parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale stante la riferibilità dei crediti opposti alle previsioni di cui all'art. 444 comma 3 c.p.c., ha eccepito la nullità della costituzione dell' non essendo valida la rappresentanza mediante E_ avvocati esterni ai sensi del D. Lgs. n. 156/15, ha disconosciuto la firma apposta sugli avvisi di ricevimento depositati da e ha lamentato CP_2
l'irregolarità delle notifiche prodotte da;
infine, ha sostenuto che l'istanza CP_4 di rateizzazione non costituisce acquiescenza del debito;
le resistenti hanno richiamato le difese svolte;
− in seguito a discussione, la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
4 1. l'eccezione di incompetenza territoriale non può trovare accoglimento stante la natura dei crediti oggetto di impugnazione: i tre avvisi di addebito impugnati attengono, infatti, a crediti per “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” (rif. doc. 2-3-4 , rientrando pertanto nella previsione di cui all'art. 444 comma CP_2
3 c.p.c. che dispone la competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente ovvero, nel caso di specie, Sassari;
2. sempre in via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della costituzione dell' per essere la stessa difesa da avvocati del E_ libero foro;
questo il quadro normativo: l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, autorizza l' a scegliere tra CP_3
Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, anche sulla base di convenzioni e atti generali, l'art.
4-novies del d.l. n. 34/2019, norma di interpretazione autentica, chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura, infine, la convenzione del 24 maggio 2017 tra l' e l'Avvocatura dello Stato, stabilisce che, nei giudizi che attengono alla CP_3 riscossione, “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente nei seguenti casi: azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L'ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie” (art. 3.4); poiché la causa non verte su materia riservata alla difesa dell'Avvocatura di Stato, deve ritenersi del tutto legittimo l'avvalimento da parte dell'ente di avvocati del libero foro (cfr. Cass. n. 16040/25, SU n.30008/2019);
3. venendo al merito, parte ricorrente deduce in primo luogo la mancata notifica degli avvisi di addebito n. 40220120001935659000, n. 40220130002061701000 e n. 40220140000079059000 ed eccepisce l'intervenuta prescrizione dei debiti;
4. la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per
5 contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass. n. 18256/20);
5. ciò detto, occorre rilevare che, in relazione all'avviso di addebito n. 40220120001935659000, è agli atti istanza di rateizzazione sottoscritta da parte ricorrente e presentata all'amministrazione il 22/9/12 (doc. 3 e, con CP_4 riferimento agli avvisi di addebito n. 40220130002061701000 e n. 40220140000079059000, ha prodotto istanza di rateizzazione sottoscritta CP_4 dal sig. e presentata il 24/6/15 (doc. 6 ; risulta, inoltre, dal doc. 13 Pt_1 CP_4 di -non contestato da parte ricorrente- che quest'ultima abbia effettuato CP_4 pagamenti in acconto sul debito portato dall'avviso di addebito n. 40220120001935659000 da novembre 2012 a settembre 2017 e, sul debito portato dall'avviso n. 40220140000079059000, da novembre 2016 a febbraio 2019;
6. parte ricorrente non ha né contestato di aver presentato le istanze di rateizzazione né di aver effettuato i pagamenti richiamati nel doc. 13, ma si è limitata a dedurre che tali comportamenti non costituiscono riconoscimento di debito e non possono valere ad interrompere la prescrizione;
7. questa giudice ritiene, al contrario, che la condotta del soggetto che chieda la rateizzazione del pagamento del debito e, in virtù di ciò, effettui anche alcuni pagamenti -come avvenuto nel caso di specie- sia incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione integrando un'implicita rinuncia alla prescrizione eventualmente già maturata (ex art. 2937 ultimo comma c.c.), oltre che un riconoscimento del debito, con le conseguenze interruttive di cui all'art. 2944 c.c. (cfr. Cass. n. 26013/15; Cass. n. 10327/17; Cass. n. 37389/22);
8. sul piano processuale, poi, la presentazione dell'istanza è incompatibile con l'eccezione di omessa o irregolare notifica della cartella o avviso di addebito, per cui deve ritenersi che la notifica sia regolare e che abbia comunque raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. n. 16098/18, Trib Venezia n. 369/23 e Comm. Trib. Prov.le Lecco n. 135/21);
9. i titoli sono dunque divenuti incontrovertibili con assorbimento di ogni contestazione relativa alla loro formazione e validità; inoltre, alcuna prescrizione, neanche successiva, è maturata in relazione ai crediti portati dagli avvisi n. 40220120001935659000 e n. 40220140000079059000 in ragione dei pagamenti effettuati e sopra richiamati;
6 10. quanto all'avviso di addebito n. 40220130002061701000 indicato nell'istanza di rateizzazione del 24/6/15, il termine quinquennale di prescrizione risulta essere stato interrotto dell'avviso di intimazione di pagamento n. 10220169005320180000 notificato del 30/9/16 (doc.8 e dall'avviso di CP_4 intimazione di pagamento n. 10220189002761636000 del 6/4/18 (doc.10 ; CP_4
11. parte ricorrente contesta la regolarità della notifica di tali provvedimenti, tuttavia si rileva che, trattandosi di atti di riscossione, trova applicazione l'art. 26 comma 1 DPR 602/73 il quale, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva che “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”; ebbene, la raccomandata contenente avviso di intimazione di pagamento n. 10220169005320180000 (doc.8 risulta CP_4 consegnata a familiare convivente, indicato quale ” in data 27/10/16, Pt_2 come attestato dall'avviso di ricevimento e, allo stesso modo, la raccomandata relativa all'avviso di intimazione di pagamento n. 10220189002761636000 (doc.10 , risulta consegnata alla coniuge “ ” il 17/5/18, CP_4 Parte_3 peraltro con chiara sottoscrizione sulla ricevuta;
12. come chiarito da Cass. n. 4160/22, “in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.” (cfr. anche Cass. n. 28591/17);
13. nessuna allegazione è stata fornita da parte ricorrente in tal senso dovendosi pertanto ritenere incontestato che l'atto sia effettivamente giunto a conoscenza del destinatario;
14. alcuna prescrizione dei crediti opposti è dunque maturata;
15. parte ricorrente deduce poi l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 4/5/22 in quanto l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi e la nullità dei provvedimenti per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi;
7 16.in disparte ogni valutazione sulla natura dei vizi lamentati e del conseguente termine di decadenza dall'impugnazione, si osserva che l'eventuale mancata inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo utilizzato dal mittente per l'invio della comunicazione non influisce sulla validità della notifica posto che l'art. 26 DPR 602/73, che disciplina la notifica a mezzo PEC degli atti esattoriali, non richiama l'art.
3-bis della L. 53/1994, il quale, invece, prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; difatti, come ricordato anche da C. App. Milano n. 385/23 cit., per costante giurisprudenza di merito, “le norme sulla notifica via PEC degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR 602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi” (cfr. Tribunale Venezia sez. lav., 17/02/2023, n. 106);
17. in un caso analogo al presente, infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (“va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA, poiché è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,), la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3), ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, difatti, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”, Cass. SS.UU. 18 maggio 2022, n. 15979);
18.quanto alla mancanza dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi poi, deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento non è nulla, per difetto di motivazione, allorché non riporti un conteggio degli interessi dovuti, essendo
8 sufficiente il richiamo ai titoli di pagamento che ne costituiscono il presupposto, il quale consente al contribuente di rilevare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in base alle quali venivano chiesti gli interessi, con conseguente possibilità di determinarne l'esattezza sulla scorta della normativa, anche di dettaglio, attualmente vigente (cfr. Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIX, 13/01/2021, n.204);
19.il ricorso deve quindi essere rigettato con assorbimento delle ulteriori censure;
20. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario per quanto attiene all' ; E_
21. non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000 per ciascuna resistente, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell' E_ dichiaratosi antistatario avv. GIOVANNI LEDDA.
Così deciso in Sassari, il 19/09/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 18/09/2025), nella causa n. 816/2022 RGL, promossa da:
, , ass. dall'Avv.to FORTE SIMONE, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. dall'Avv.to LEDDA Controparte_1 P.IVA_1
GIOVANNI,
, , Controparte_2 P.IVA_2 ass. dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 10220229001590972000 in relazione a due degli avvisi di addebito nella stessa riportati (n. 40220130002061701000 asseritamente notificato il 2/1/14 e n. 40220140000079059000 asseritamente notificato il 22/5/12) e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200000066000 in relazione ad un avviso di addebito tra quelli ivi riportati (n. 40220120001935659000, asseritamente notificato il 28/9/12), entrambe notificate in data 4/5/22, eccependo la mancata notifica dei titoli presupposto e la conseguente intervenuta prescrizione del credito, la decadenza dal termine
1 per l'iscrizione a ruolo per gli avvisi n. 40220130002061701000 e n. 40220140000079059000, l'inesistenza giuridica della notifica del 4/5/22 in quanto l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi e, infine, la nullità dei provvedimenti per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi;
ha concluso chiedendo:
“
1. in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dei ruoli e degli avvisi di addebito mai notificati stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere mai notificate e comunque prescritte e decadute, nonché per la presenza dell'istanza di sospensione legale della riscossione ai sensi della legge 228/2012, l'esecutività dell'atto impugnato;
2. in via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10220229001590972000 nonché accertare e dichiarare la nullità la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200000066000, e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti i seguenti titoli impugnati in premessa:
n. 40220130002061701000
n. 40220140000079059000
n. 40220120001935659000 e, conseguentemente annullare il ruolo ed il debito sottostante;
3. nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei seguenti titoli: n. 40220130002061701000 presuntivamente notificato in data 02/01/2014 e quindi prescritto in data 02/01/2019; n. 40220140000079059000 presuntivamente notificato in data 22/05/2014 e quindi prescritto in data 22/05/2019; n. 40220120001935659000 presuntivamente notificato in data 28/09/2012 e quindi prescritto in data 28/09/2017;
4. sempre nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei seguenti titoli: n. 40220130002061701000, n. 40220140000079059000, con conseguente cancellazione;
5. accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n. 10220229001590972000 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200000066000, per i motivi esposti in narrativa;
6. accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10220229001590972000 e della comunicazione preventiva di iscrizione
2 ipotecaria n. 10276202200000066000, per la mancanza del calcolo degli interessi;
7. in ogni caso, dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”;
− parte convenuta ha preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale in CP_2 favore del Tribunale di Tempio Pausania in ragione della residenza del ricorrente e l'abuso del processo stante il deposito avanti a detto Tribunale di altro ricorso avverso i medesimi provvedimenti;
nel merito, ha dedotto la regolare notifica degli avvisi di addebito impugnati all'indirizzo risultante in ricorso e nell'anagrafe tributaria (doc. 2-3-4-5) con conseguente tardività delle contestazioni sia di merito quali la prescrizione (art. 24 D. Lgs. n. 46/99) che formali come la decadenza (art. 617 c.p.c.); che, in ogni caso, tali censure sono infondate;
ha sostenuto poi l'addebitabilità al concessionario della eventuale maturazione della prescrizione cd intermedia;
ha chiesto:
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE accertare e dichiarare:
-l'incompetenza per territorio del Tribunale di Sassari e la competenza per territorio del Tribunale di Tempio Pausania
-la inammissibilità del ricorso per violazione del divieto di abuso del processo - l'inammissibilità e/o tardività del ricorso per i motivi di cui all'espositiva
- il difetto di legittimazione passiva dell' con riferimento alle contestazioni CP_2 afferenti l'attività del Concessionario
- la tardività del giudizio ex artt. 24 e 29 Dlgs n.46/'99 per le ragioni esposte NEL MERITO, in via di mero subordine, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare il ricorrente tenuto a pagare le somme di cui ai ruoli ed alle cartelle esattoriali/avvisi di addebito richiamate in precedenza, nonché gli ulteriori importi dovuti a titolo di sanzioni e spese legali, anche per lite temeraria
- nella denegata ipotesi di ritenuta maturazione della prescrizione, salvo gravame, compensare integralmente le spese nei confronti dell atteso che CP_2 la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla consegna del ruolo al concessionario ed alla notificazione”;
− parte convenuta ha eccepito la E_ temerarietà dell'introduzione di due giudizi, uno avanti al Tribunale di Sassari ed uno al Tribunale di Tempio Pausania, di impugnazione dei medesimi provvedimenti sebbene in relazione ad avvisi di addebito differenti, la propria carenza di legittimazione passiva, la tardività del ricorso in relazione ai vizi di
3 notifica dedotti e l'interruzione dell'eccepita prescrizione in forza di: istanza di rateazione n. prot. 84766 del 21.09.2012 (doc.3), richiesta di compensazione ex art. 28 ter n. 10228201300000043000 notificata in data 29.04.2013 (doc.4), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276201400000361000 notificata in data 20.11.2014 (doc.5), istanza di rateazione n. prot. 116570 del 24.06.2015 (doc.6), comunicazione di iscrizione ipotecaria del 06.03.2015 notificata in data 17.03.2015 (doc.7), avviso di intimazione di pagamento n. 10220169005320180000 notificato in data 03.11.2016 (doc.8), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276201800000087000 notificata in data 29.03.2018 (doc.9), avviso di intimazione di pagamento n. 10220189002761636000 notificato in data 17.05.2018 (doc.10), avviso di intimazione di pagamento n. 10220229001590972000 notificato in data 04.05.2022 (doc.11), comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10276202200000066000 notificata in data 04.05.2022 (doc.12), pagamenti effettuati su avvisi di addebito n. 40220120001935659 e n. 40220140000079059 (doc.13); infine, ha rilevato l'infondatezza delle ulteriori eccezioni formulate;
ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare e per ciò che concerne i vizi di merito:
- Dichiarare inammissibile l'impugnazione poiché tardivamente proposta per quanto concerne i vizi formali;
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' E_
;
[...] nel merito:
- Rigettare, in ogni caso, la domanda avanzata nei confronti dell'
[...]
, siccome infondata in fatto ed in diritto. E_ in ogni caso:
- Con vittoria di spese ed onorari del giudizio oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”;
− nelle note conclusive parte ricorrente ha chiesto il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale stante la riferibilità dei crediti opposti alle previsioni di cui all'art. 444 comma 3 c.p.c., ha eccepito la nullità della costituzione dell' non essendo valida la rappresentanza mediante E_ avvocati esterni ai sensi del D. Lgs. n. 156/15, ha disconosciuto la firma apposta sugli avvisi di ricevimento depositati da e ha lamentato CP_2
l'irregolarità delle notifiche prodotte da;
infine, ha sostenuto che l'istanza CP_4 di rateizzazione non costituisce acquiescenza del debito;
le resistenti hanno richiamato le difese svolte;
− in seguito a discussione, la causa viene così decisa.
Ritenuto che:
4 1. l'eccezione di incompetenza territoriale non può trovare accoglimento stante la natura dei crediti oggetto di impugnazione: i tre avvisi di addebito impugnati attengono, infatti, a crediti per “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” (rif. doc. 2-3-4 , rientrando pertanto nella previsione di cui all'art. 444 comma CP_2
3 c.p.c. che dispone la competenza del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente ovvero, nel caso di specie, Sassari;
2. sempre in via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della costituzione dell' per essere la stessa difesa da avvocati del E_ libero foro;
questo il quadro normativo: l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, autorizza l' a scegliere tra CP_3
Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, anche sulla base di convenzioni e atti generali, l'art.
4-novies del d.l. n. 34/2019, norma di interpretazione autentica, chiarisce che l'obbligo di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente e non nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura, infine, la convenzione del 24 maggio 2017 tra l' e l'Avvocatura dello Stato, stabilisce che, nei giudizi che attengono alla CP_3 riscossione, “L'Avvocatura assume il patrocinio dell'ente nei seguenti casi: azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al giudice di pace anche in fase di appello); azioni revocatorie di simulazione e di ogni altra azione ordinaria tutela dei crediti affidati in riscossione;
altre liti innanzi al tribunale civile e alla Corte di appello civile nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'avvocatura dello Stato;
liti innanzi alla Corte di Cassazione civile e tributaria. … L'ente sta in giudizio direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati nelle controversie relative a liti innanzi al giudice di pace (compresa la fase di appello), liti innanzi alle sezioni lavoro di Tribunale e Corte di appello, liti innanzi alle commissioni tributarie” (art. 3.4); poiché la causa non verte su materia riservata alla difesa dell'Avvocatura di Stato, deve ritenersi del tutto legittimo l'avvalimento da parte dell'ente di avvocati del libero foro (cfr. Cass. n. 16040/25, SU n.30008/2019);
3. venendo al merito, parte ricorrente deduce in primo luogo la mancata notifica degli avvisi di addebito n. 40220120001935659000, n. 40220130002061701000 e n. 40220140000079059000 ed eccepisce l'intervenuta prescrizione dei debiti;
4. la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per
5 contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (Cass. n. 18256/20);
5. ciò detto, occorre rilevare che, in relazione all'avviso di addebito n. 40220120001935659000, è agli atti istanza di rateizzazione sottoscritta da parte ricorrente e presentata all'amministrazione il 22/9/12 (doc. 3 e, con CP_4 riferimento agli avvisi di addebito n. 40220130002061701000 e n. 40220140000079059000, ha prodotto istanza di rateizzazione sottoscritta CP_4 dal sig. e presentata il 24/6/15 (doc. 6 ; risulta, inoltre, dal doc. 13 Pt_1 CP_4 di -non contestato da parte ricorrente- che quest'ultima abbia effettuato CP_4 pagamenti in acconto sul debito portato dall'avviso di addebito n. 40220120001935659000 da novembre 2012 a settembre 2017 e, sul debito portato dall'avviso n. 40220140000079059000, da novembre 2016 a febbraio 2019;
6. parte ricorrente non ha né contestato di aver presentato le istanze di rateizzazione né di aver effettuato i pagamenti richiamati nel doc. 13, ma si è limitata a dedurre che tali comportamenti non costituiscono riconoscimento di debito e non possono valere ad interrompere la prescrizione;
7. questa giudice ritiene, al contrario, che la condotta del soggetto che chieda la rateizzazione del pagamento del debito e, in virtù di ciò, effettui anche alcuni pagamenti -come avvenuto nel caso di specie- sia incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione integrando un'implicita rinuncia alla prescrizione eventualmente già maturata (ex art. 2937 ultimo comma c.c.), oltre che un riconoscimento del debito, con le conseguenze interruttive di cui all'art. 2944 c.c. (cfr. Cass. n. 26013/15; Cass. n. 10327/17; Cass. n. 37389/22);
8. sul piano processuale, poi, la presentazione dell'istanza è incompatibile con l'eccezione di omessa o irregolare notifica della cartella o avviso di addebito, per cui deve ritenersi che la notifica sia regolare e che abbia comunque raggiunto il suo scopo (cfr. Cass. n. 16098/18, Trib Venezia n. 369/23 e Comm. Trib. Prov.le Lecco n. 135/21);
9. i titoli sono dunque divenuti incontrovertibili con assorbimento di ogni contestazione relativa alla loro formazione e validità; inoltre, alcuna prescrizione, neanche successiva, è maturata in relazione ai crediti portati dagli avvisi n. 40220120001935659000 e n. 40220140000079059000 in ragione dei pagamenti effettuati e sopra richiamati;
6 10. quanto all'avviso di addebito n. 40220130002061701000 indicato nell'istanza di rateizzazione del 24/6/15, il termine quinquennale di prescrizione risulta essere stato interrotto dell'avviso di intimazione di pagamento n. 10220169005320180000 notificato del 30/9/16 (doc.8 e dall'avviso di CP_4 intimazione di pagamento n. 10220189002761636000 del 6/4/18 (doc.10 ; CP_4
11. parte ricorrente contesta la regolarità della notifica di tali provvedimenti, tuttavia si rileva che, trattandosi di atti di riscossione, trova applicazione l'art. 26 comma 1 DPR 602/73 il quale, nella versione ratione temporis applicabile, prevedeva che “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”; ebbene, la raccomandata contenente avviso di intimazione di pagamento n. 10220169005320180000 (doc.8 risulta CP_4 consegnata a familiare convivente, indicato quale ” in data 27/10/16, Pt_2 come attestato dall'avviso di ricevimento e, allo stesso modo, la raccomandata relativa all'avviso di intimazione di pagamento n. 10220189002761636000 (doc.10 , risulta consegnata alla coniuge “ ” il 17/5/18, CP_4 Parte_3 peraltro con chiara sottoscrizione sulla ricevuta;
12. come chiarito da Cass. n. 4160/22, “in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.” (cfr. anche Cass. n. 28591/17);
13. nessuna allegazione è stata fornita da parte ricorrente in tal senso dovendosi pertanto ritenere incontestato che l'atto sia effettivamente giunto a conoscenza del destinatario;
14. alcuna prescrizione dei crediti opposti è dunque maturata;
15. parte ricorrente deduce poi l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 4/5/22 in quanto l'indirizzo del notificante non proviene dai pubblici elenchi e la nullità dei provvedimenti per omessa indicazione del metodo di calcolo degli interessi;
7 16.in disparte ogni valutazione sulla natura dei vizi lamentati e del conseguente termine di decadenza dall'impugnazione, si osserva che l'eventuale mancata inclusione nei pubblici registri dell'indirizzo utilizzato dal mittente per l'invio della comunicazione non influisce sulla validità della notifica posto che l'art. 26 DPR 602/73, che disciplina la notifica a mezzo PEC degli atti esattoriali, non richiama l'art.
3-bis della L. 53/1994, il quale, invece, prevede che “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”; difatti, come ricordato anche da C. App. Milano n. 385/23 cit., per costante giurisprudenza di merito, “le norme sulla notifica via PEC degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR 602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi” (cfr. Tribunale Venezia sez. lav., 17/02/2023, n. 106);
17. in un caso analogo al presente, infatti, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC (“va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA, poiché è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 6 ter,), la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3), ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, difatti, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC”, Cass. SS.UU. 18 maggio 2022, n. 15979);
18.quanto alla mancanza dell'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi poi, deve rilevarsi che l'intimazione di pagamento non è nulla, per difetto di motivazione, allorché non riporti un conteggio degli interessi dovuti, essendo
8 sufficiente il richiamo ai titoli di pagamento che ne costituiscono il presupposto, il quale consente al contribuente di rilevare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in base alle quali venivano chiesti gli interessi, con conseguente possibilità di determinarne l'esattezza sulla scorta della normativa, anche di dettaglio, attualmente vigente (cfr. Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XIX, 13/01/2021, n.204);
19.il ricorso deve quindi essere rigettato con assorbimento delle ulteriori censure;
20. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario per quanto attiene all' ; E_
21. non sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000 per ciascuna resistente, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell' E_ dichiaratosi antistatario avv. GIOVANNI LEDDA.
Così deciso in Sassari, il 19/09/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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