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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2683/2024 depositato il 02/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15723/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3236/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti: Il rappresentante del Comune di Palermo si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 2 giugno 2024, impugnava l'avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Palermo il 7 dicembre 2023, per l'importo di € 1.307,57, a titolo di IMU 2018 in relazione Dati catastali_1all'immobile sito in Palermo, catastato al . Al riguardo, il ricorrente deduceva di non dovere corrispondere il tributo in questione, essendo stato l'immobile assegnato in uso, quale abitazione familiare, al coniuge separato. Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva rigettarsi il ricorso. In data odierna, questo Giudice deliberava come da dispositivo che segue, telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Il ricorrente non ha, invero, dimostrato che, nell'anno d'imposta per cui è causa, l'immobile fosse assegnato in uso al coniuge separato, non risultando documentalmente quali fossero le condizioni di separazione personale dei coniugi omologate dal Tribunale con il decreto n.2162/2015, in atti - da cui Ricorrente_1risulterebbe la concessione in uso dell'immobile alla moglie separata del – né essendovi prova
, ricavabile “aliunde”, di tale formale assegnazione. La visura catastale del bene tassato (vedi documento depositato dalla parte resistente), di esclusiva proprietà del ricorrente, non reca, del resto, alcuna annotazione circa la dedotta assegnazione in uso a terzi del bene in questione. Conseguentemente, il ricorso va respinto. Ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 19 dicembre 2025.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2683/2024 depositato il 02/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15723/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3236/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti: Il rappresentante del Comune di Palermo si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 2 giugno 2024, impugnava l'avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Palermo il 7 dicembre 2023, per l'importo di € 1.307,57, a titolo di IMU 2018 in relazione Dati catastali_1all'immobile sito in Palermo, catastato al . Al riguardo, il ricorrente deduceva di non dovere corrispondere il tributo in questione, essendo stato l'immobile assegnato in uso, quale abitazione familiare, al coniuge separato. Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva rigettarsi il ricorso. In data odierna, questo Giudice deliberava come da dispositivo che segue, telematicamente depositato nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato. Il ricorrente non ha, invero, dimostrato che, nell'anno d'imposta per cui è causa, l'immobile fosse assegnato in uso al coniuge separato, non risultando documentalmente quali fossero le condizioni di separazione personale dei coniugi omologate dal Tribunale con il decreto n.2162/2015, in atti - da cui Ricorrente_1risulterebbe la concessione in uso dell'immobile alla moglie separata del – né essendovi prova
, ricavabile “aliunde”, di tale formale assegnazione. La visura catastale del bene tassato (vedi documento depositato dalla parte resistente), di esclusiva proprietà del ricorrente, non reca, del resto, alcuna annotazione circa la dedotta assegnazione in uso a terzi del bene in questione. Conseguentemente, il ricorso va respinto. Ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e compensa le spese. Palermo, 19 dicembre 2025.