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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 3351/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Francesca Ajello Presidente dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, nato il 1° settembre 1998 a Mandi Bahauddin, in Pakistan, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO C.F._1
CASAROTTO
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DI STATO – DISTRETTO P.IVA_1
DI TRIESTE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 ha impugnato il Parte_1 provvedimento del 38 agosto 2023, notificato il 31 maggio 2024, con cui la
Questura di Pordenone ha rigettato la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dall'odierno ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare
- previa riunione di questo procedimento con quello già prendente davanti al
Tribunale di Trieste, RG 1522/2022; nel merito, in via principale
- annullarsi il provvedimento di rigetto dell'istanza n. 23PN001511, emesso il
28 agosto 2023, e del previo parere non favorevole dell'11 agosto 2023, entrambi notificati il 31 maggio 2024,
e per l'effetto
- riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in ogni caso - spese integralmente rifuse con accessori di legge”.
Con memoria depositata il 13 gennaio 2025 si è costituito il
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Nelle more di questo procedimento, il Tribunale di Trieste, nell'ambito del procedimento n. 1522/2022 R.G. instaurato dal medesimo ricorrente ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, con decreto n. 1034/2025 del 14 marzo 2025, acquisito agli atti, ha riconosciuto il diritto di ad un permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale.
Ne consegue che, avendo l'odierno ricorrente già ottenuto, in altro giudizio, il bene della vita richiesto con il ricorso introduttivo della presente causa, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Considerato che il riconoscimento della protezione speciale è avvenuto in base a documentazione nuova non valutata dall'Amministrazione nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'emanazione del provvedimento in tal sede impugnato, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Trieste, 11/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Francesca Ajello
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N.R.G. 3351/2024
Il Tribunale, nella seguente composizione collegiale dott.ssa Francesca Ajello Presidente dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice dott.ssa Michela Bortolami Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, nato il 1° settembre 1998 a Mandi Bahauddin, in Pakistan, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO C.F._1
CASAROTTO
ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DI STATO – DISTRETTO P.IVA_1
DI TRIESTE resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 giugno 2024 ha impugnato il Parte_1 provvedimento del 38 agosto 2023, notificato il 31 maggio 2024, con cui la
Questura di Pordenone ha rigettato la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale avanzata dall'odierno ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare
- previa riunione di questo procedimento con quello già prendente davanti al
Tribunale di Trieste, RG 1522/2022; nel merito, in via principale
- annullarsi il provvedimento di rigetto dell'istanza n. 23PN001511, emesso il
28 agosto 2023, e del previo parere non favorevole dell'11 agosto 2023, entrambi notificati il 31 maggio 2024,
e per l'effetto
- riconoscere al ricorrente il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
in ogni caso - spese integralmente rifuse con accessori di legge”.
Con memoria depositata il 13 gennaio 2025 si è costituito il
[...]
, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
Nelle more di questo procedimento, il Tribunale di Trieste, nell'ambito del procedimento n. 1522/2022 R.G. instaurato dal medesimo ricorrente ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 25/2008, con decreto n. 1034/2025 del 14 marzo 2025, acquisito agli atti, ha riconosciuto il diritto di ad un permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale.
Ne consegue che, avendo l'odierno ricorrente già ottenuto, in altro giudizio, il bene della vita richiesto con il ricorso introduttivo della presente causa, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Considerato che il riconoscimento della protezione speciale è avvenuto in base a documentazione nuova non valutata dall'Amministrazione nel corso del procedimento amministrativo che ha portato all'emanazione del provvedimento in tal sede impugnato, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Trieste, 11/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Michela Bortolami dott.ssa Francesca Ajello
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