Ordinanza cautelare 3 dicembre 2024
Sentenza breve 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 05/06/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 02012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2885 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Alessandro Ciappetta e Ivani Nogueira da Silva, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
Multiservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento emanato dallo S.U.I. di Milano il 27.8.2024 (codice pratica: P-MI/L/Q/2023/103606), col quale è stato revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato il 1° maggio 2023 in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Milano ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato il 1° maggio 2023 nell’ambito dei flussi programmati con D.P.C.M. 21 dicembre 2021, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso, di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.
Con ordinanza n. 1408 del 3 dicembre 2024 questo Tribunale ha disposto il riesame della posizione dell’interessato.
Con nota del 28 marzo 2025 la Prefettura di Milano ha dato atto di aver provveduto al riesame, in occasione del quale ha nuovamente esperito i necessari adempimenti istruttori, “ superando la discrepanza tra il CCNL indicato in fase di compilazione della domanda e il CCNL riconosciuto al momento della messa in essere del contratto di lavoro tra le parti, in quanto entrambi i settori sono previsti dall’art. 3 comma 1 del D.P.C.M. del 29 dicembre 2022”, e che in data 7 febbraio 2025 è stato stipulato il contratto di lavoro. La Prefettura quindi ha provveduto al rilascio del mod. 209.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2025 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in camera di consiglio.
Il Consiglio rileva che la Prefettura ha provveduto a riesaminare la posizione del ricorrente, esperendo nuovamente i necessari adempimenti istruttori, e pervenendo all’adozione di un provvedimento che determina un nuovo assetto di interessi.
Il nuovo provvedimento corrisponde pienamente all’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente, che dunque non ha più interesse alla decisione in relazione al provvedimento impugnato.
Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Santina Mameli | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.