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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2259/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
delle Corbellicce n. 32, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Elena Baldi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Quarrata (PT) alla Controparte_1 via Campiglio alla Stella n. 115-3;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25.11.2024, premetteva di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Quarrata il 4.12.1999, e che dalla Controparte_1 loro unione nascevano le figlie (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
20.2.2005).
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 22.10.2015, omologava la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso delle figlie minori,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, e contributo a carico del padre pari ad € 150 per ciascuna figlia.
Successivamente, nell'ambito di procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, le parti si accordavano per l'aumento dell'assegno di mantenimento in € 225 per ciascuna figlia, stabilendo che la somma spettante a fosse versata direttamente a quest'ultima, così come da decreto del Per_1
15.7.2021.
La ricorrente deduceva come il padre, attualmente, versi € 250 per ciascuna figlia;
evidenziava che i rapporti padre/figlie sono sporadici e richiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo un aumento del contributo dovuto dal padre per le figlie maggiorenni in € 325 ciascuna, così per € 650 complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
Eseguiti accertamenti sui redditi del resistente a mezzo della Guardia di
Finanza, la causa giungeva all'udienza del 19.6.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla separazione consensuale.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 3. La ricorrente richiede l'aumento del contributo di mantenimento versato dal padre per le due figlie maggiorenni, determinato, da ultimo, in € 450 mensili (€
225 ciascuna), giusto decreto del Tribunale di Pistoia del 15.7.2021.
La ricorrente svolge attività di barista, e ha dichiarato di percepire stipendio di circa € 1.300/€ 1.400 mensili, somma coincidente con quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti, da cui emergono redditi lordi di € 25.665 per il
2019, di € 19.971,26 per il 2021, di € 23.945 per il 2022 (cfr. docc. da 5 a 8 allegati al ricorso).
Il resistente risulta avere percepito redditi pari ad € 115.922 nell'anno 2022, pari ad € 65.243 nell'anno 2023 (non risultano completi i dati relativi all'anno
2024 di cui alla relazione della Guardia di Finanza). Dai conti correnti dello stesso, sono emersi ingenti accreditamenti annuali. Il conto corrente n.
1000/4714 presenta accrediti pari ad € 281.563,91 nell'anno 2022, pari ad €
154.408,16 nel 2023, pari ad € 86.848,04 nel 2024; il conto corrente n.
1000/5067, intestato alla sua ditta individuale, presenta accrediti pari ad €
235.322,26 nel 2022, ad € 180.967,02 nel 2023, ad € 87.297,24 nel 2024.
Tenuto conto dei redditi del resistente, della rivalutazione applicata alla somma di € 225 dal luglio 2021 all'attualità, e delle accresciute esigenze delle figlie nel corso degli anni, appare congruo rideterminare il contributo dovuto dal resistente nell'importo di € 300 per ciascuna figlia.
Si specifica che, in questa sede, il contributo viene disposto in favore della ricorrente, mancando una autonoma domanda di versamento diretto proposta dalle figlie maggiorenni.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
4. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile - complessità bassa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, tenuto conto dell'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
3 Quarrata (PT) in data 4.12.1999 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone l'obbligo di di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle due figlie maggiorenni, la somma di € 600,00 mensili (€
300 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
3) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione
4 post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
4) condanna a corrispondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.356,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 94, Parte II, serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2259/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
delle Corbellicce n. 32, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Elena Baldi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia alla via delle Pappe n. 12;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in Quarrata (PT) alla Controparte_1 via Campiglio alla Stella n. 115-3;
Resistente
E
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 25.11.2024, premetteva di avere Parte_1 contratto matrimonio con in Quarrata il 4.12.1999, e che dalla Controparte_1 loro unione nascevano le figlie (nata il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
20.2.2005).
Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 22.10.2015, omologava la separazione consensuale dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso delle figlie minori,
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, e contributo a carico del padre pari ad € 150 per ciascuna figlia.
Successivamente, nell'ambito di procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, le parti si accordavano per l'aumento dell'assegno di mantenimento in € 225 per ciascuna figlia, stabilendo che la somma spettante a fosse versata direttamente a quest'ultima, così come da decreto del Per_1
15.7.2021.
La ricorrente deduceva come il padre, attualmente, versi € 250 per ciascuna figlia;
evidenziava che i rapporti padre/figlie sono sporadici e richiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo un aumento del contributo dovuto dal padre per le figlie maggiorenni in € 325 ciascuna, così per € 650 complessivi, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
Eseguiti accertamenti sui redditi del resistente a mezzo della Guardia di
Finanza, la causa giungeva all'udienza del 19.6.2025, nella quale veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3,
n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.
55/2015, atteso il decorso di oltre sei mesi dalla separazione consensuale.
L'indifferenza delle parti alla prosecuzione della convivenza rende evidente la sussistenza dei presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 3. La ricorrente richiede l'aumento del contributo di mantenimento versato dal padre per le due figlie maggiorenni, determinato, da ultimo, in € 450 mensili (€
225 ciascuna), giusto decreto del Tribunale di Pistoia del 15.7.2021.
La ricorrente svolge attività di barista, e ha dichiarato di percepire stipendio di circa € 1.300/€ 1.400 mensili, somma coincidente con quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi in atti, da cui emergono redditi lordi di € 25.665 per il
2019, di € 19.971,26 per il 2021, di € 23.945 per il 2022 (cfr. docc. da 5 a 8 allegati al ricorso).
Il resistente risulta avere percepito redditi pari ad € 115.922 nell'anno 2022, pari ad € 65.243 nell'anno 2023 (non risultano completi i dati relativi all'anno
2024 di cui alla relazione della Guardia di Finanza). Dai conti correnti dello stesso, sono emersi ingenti accreditamenti annuali. Il conto corrente n.
1000/4714 presenta accrediti pari ad € 281.563,91 nell'anno 2022, pari ad €
154.408,16 nel 2023, pari ad € 86.848,04 nel 2024; il conto corrente n.
1000/5067, intestato alla sua ditta individuale, presenta accrediti pari ad €
235.322,26 nel 2022, ad € 180.967,02 nel 2023, ad € 87.297,24 nel 2024.
Tenuto conto dei redditi del resistente, della rivalutazione applicata alla somma di € 225 dal luglio 2021 all'attualità, e delle accresciute esigenze delle figlie nel corso degli anni, appare congruo rideterminare il contributo dovuto dal resistente nell'importo di € 300 per ciascuna figlia.
Si specifica che, in questa sede, il contributo viene disposto in favore della ricorrente, mancando una autonoma domanda di versamento diretto proposta dalle figlie maggiorenni.
Le spese straordinarie sono poste al 50% a carico di ciascun genitore.
4. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile - complessità bassa, parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e trattazione, tenuto conto dell'esigua attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
3 Quarrata (PT) in data 4.12.1999 tra nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) dispone l'obbligo di di versare a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle due figlie maggiorenni, la somma di € 600,00 mensili (€
300 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Istat, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
3) le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione
4 post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
4) condanna a corrispondere a le spese di lite Controparte_1 Parte_1 liquidate in € 2.356,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 94, Parte II, serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 1.7.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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