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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1019/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1019/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in corso Giacomo Matteotti n. 86, con il patrocinio dell'avv. LUCA MARTINI,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Lecco (LC), in corso Giacomo Matteotti n. 86, con il patrocinio dell'avv. LUCA MARTINI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ABITAZIONE FAMILIARE e RESIDENZA
2a) l'abitazione familiare sita in Lecco (LC), Corso Giacomo Matteotti, n. 86, in comproprietà indivisa tra i coniugi, viene assegnata alla SI.ra che continuerà a viverci con i due Parte_1 figli e , con tutti gli arredi e con tutto quanto in essa contenuto;
il SI. Persona_1 Per_2 ha già provveduto ad asportare i propri beni personali e prende atto che, in futuro, potrà CP_1 accedere all'immobile, se e quando, esplicitamente autorizzato dalla SI.ra ; il SI. Pt_1 CP_1 chiede che l'immobile venga manutenuto regolarmente e conservato in buono stato;
2b) il GN , il quale, in accordo con la SI.ra , ha già lasciato l'abitazione Controparte_1 Pt_1 coniugale di Lecco e si è attualmente trasferito presso l'abitazione sita in Sirone (LC), via San Pietro, n. 6, e si impegna sin d'ora, ove si trasferisca in altro alloggio, a fornire contestuale indicazione del nuovo indirizzo di residenza al coniuge, SI.ra , nonché ai propri figli;
Parte_1 3. AFFIDAMENTO E RAPPORTI DI MATTEO CON I GENITORI:
3a) l'affidamento del figlio minore sarà condiviso e spetterà congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori che provvederanno al suo mantenimento ed alla sua educazione in relazione alle rispettive disponibilità economiche e materiali, assumendosi altresì ogni impegno in ordine al diritto/dovere di collaborare nella di lui educazione, per garantirle serenità e sicurezza;
3b) il figlio minore sarà soggetto ad affido condiviso ad entrambi i genitori ed avrà residenza Per_2 ed abitazione privilegiata presso la residenza materna sita in Lecco (LC), Corso Giacomo Matteotti, n. 86, con ogni e più ampia facoltà per il padre, SI. di vederlo liberamente nell'arco della CP_1 settimana e di tenerlo con sé comunque quando lo stesso lo vorrà, in accordo con la madre;
3c) in relazione al collocamento del figlio minore presso la madre, dimorante nella Persona_3 casa, le parti si sono così accordate:
- visto l'impegno lavorativo costante del papà (il SI. è un autista di mezzi pesanti ed è in CP_1 trasferta tutta la settimana, senza rientro a casa), starà con lo stesso a weekend alternati dal Per_2 venerdì alle 18.00 sino alla domenica alle 21.00; quando sarà possibile, in accordo con la madre, il SI. potrà vedere ogni qualvolta lo vorrà anche durante la settimana;
CP_1 Per_2
- vacanze estive: per quanto concerne le vacanze estive il minore trascorrerà almeno 15 giorni di vacanza, consecutivi o non, con ciascun genitore in un periodo compreso da metà giugno a metà settembre da comunicare reciprocamente, ove possibile, entro la fine di maggio;
- altre festività: per quanto concerne le festività del Santo Natale e per gli altri periodi di vacanza scolastici (ad esempio Pasqua, ognissanti, santo patrono, immacolata, festa della Repubblica, festa dei lavoratori ed ogni altra ricorrenza civile e religiosa qui non espressamente richiamata) le parti si accorderanno di volta in volta vista anche l'età del minore;
4. RAPPORTI DI RT CON I GENITORI
- la figlia NE , ad oggi non economicamente autosufficiente in quanto studente, Per_1 continuerà a risiedere presso la casa familiare sita in Lecco (LC), Corso Giacomo Matteotti, n. 86, con ogni e più ampia facoltà per il padre, SI. di vederla liberamente nell'arco della CP_1 settimana e di stare con lei quando la stessa lo vorrà;
5. MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE, MANTENIMENTO DELLA FIGLIA Persona_4
(NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE) e SPESE STRAORDINARIE:
5a) il GN , si impegna a corrispondere alla GNa , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia NE , ad oggi non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, a decorrere dal deposito del presente ricorso e sino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, l'importo di Euro 1.000,00 (millecinquecento/00) mensile (500 euro per ognuno dei due figli), importo soggetto alla rivalutazione monetaria annuale ex indici I.S.T.A.T. da versarsi entro il quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato al SI. dalla SI.ra ; CP_1 Pt_1
5b) i due genitori provvederanno a sostenere in pari misura (ovvero nella misura del 50% in capo a ciascuno) il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli e , con applicazione Per_1 Per_2 del Protocollo delle spese extra assegno adottato dal Tribunale di Lecco in data 29 marzo 2018 da intendersi qui integralmente trascritto (doc 8); il genitore che avrà sopportato l'esborso avrà diritto ad essere rimborsato dall'altro genitore nella misura indicata entro giorni 15;
5c) l'assegno unico spettante ai SI.ri e verrà richiesto, incassato e trattenuto al 50% CP_1 Pt_1 tra le parti, come per legge;
6. RAPPORTI ECONOMICI FRA I RICORRENTI e ALTRO
6a) il GN corrisponderà alla GNa (tenuto conto delle Controparte_1 Parte_1 rispettive capacità economiche e reddituali), a titolo di concorso al mantenimento personale del coniuge, a decorrere dal deposito del presente ricorso l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), importo soggetto alla rivalutazione monetaria annuale ex indici I.S.T.A.T. da versarsi entro il quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato al SI. dalla SI.ra ; CP_1 Pt_1
6b) le rate residue del mutuo trentennale stipulato dai ricorrenti nel marzo 2023 presso la
[...] per l'acquisto della casa familiare (per un importo capitale pari ad Euro Controparte_2
236.155,53,00=) continueranno ad essere pagate nella misura del 50% cadauno dai due contraenti GNa ed sino alla sua estinzione;
(doc. 6) Controparte_1 Parte_1
6c) il rapporto di conto corrente n. 007677 attivato presso la (filiale n. Controparte_2
1748 di Lecco) e co-intestato tra i GNi ed , da oggi in poi verrà Controparte_1 Parte_1 utilizzato solo ed esclusivamente per il pagamento del Mutuo ed al saldo del finanziamento di cui ai punti 6b e 6e; le parti, di comune accordo, si impegnano ed obbligano a richiedere alla Banca che ogni e qualsiasi operazione diversa dal pagamento della rata di mutuo debba essere autorizzata solo ed esclusivamente in presenza della firma congiunta degli odierni ricorrenti/intestatari del conto corrente;
in merito alle somme residue e giacenti sul conto corrente di cui sopra, le stesse verranno suddivise tra le parti al 50% al momento del deposito del ricorso;
6d) il SI. dichiara di aver provveduto ad aprire un conto corrente personale presso la CP_1
(provvederà, entro e non oltre la definizione del presente procedimento, Controparte_2
a trasferire l'incasso del proprio emolumento retributivo dal conto corrente cointestato a quello personale); la SI.ra dichiara di aver provveduto ad aprire un conto corrente personale presso Pt_1 la (provvederà, entro e non oltre la definizione del presente procedimento, a Controparte_3 trasferire l'incasso del proprio emolumento retributivo dal conto corrente);
6e) il SI. si impegna a pagare, sino alla sua naturale scadenza e senza nulla richiedere CP_1 alla SI.ra , il finanziamento stipulato dallo stesso con AGOS in data 9 maggio Pt_1 CP_4
2025, per Euro 15.000 (importo totale compreso di spese ed interessi pari ad Euro 21.994,00 - rata attuale Euro 259,50 con addebito diretto sul C.C. cointestato ai GNi e ) per eSIenze CP_1 Pt_1 personali (ristrutturazione casa di proprietà);
6d) in merito all'autovettura SKODA Kamiq tg. GM 801 WA ed al ciclomotore QJ tg. FJ 931 07, entrambi intestati al SI. , ed in merito all'autovettura Pegeout 208 tg. GX563NC Controparte_1 ed al ciclomotore MBK Boostertg. X9X72D, entrambi intestati alla SI.ra , si precisa Parte_1 che tali beni rimangono di proprietà dei rispettivi coniugi intestatari con uso esclusivo in capo agli stessi e saranno dunque gli stessi a procedere con il pagamento delle rispettive rate di finanziamento/leasing senza poter chiedere o pretendere nulla l'uno dall'altro; 6g) i coniugi sono proprietari di due cani, razza Bulldog francese: gli stessi verranno gestiti dalla SI.ra che li terrà principalmente presso la propria abitazione prendendosi cura di loro e di Pt_1 ogni loro eSIenza, senza nulla richiedere in merito;
Le spese di giudizio sono compensate fra le parti.
**********
Tutto ciò premesso i GNi e , ut supra Controparte_1 Parte_1
rappresentati, difesi e domiciliati,
[…] CHIEDONO, congiuntamente che, esperiti gli incombenti di legge, l'intestato Tribunale di Lecco, Giudice competente, Voglia
- PRONUNCIARE la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a Controparte_1 Parte_1 vivere separati;
- OMOLOGARE le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate da 1 a 6;
- ORDINARE all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco che provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Valmadrera dove l'atto è stato parimenti trascritto;
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile il 24.9.2001 a Lecco e dalla loro unione sono nati i figli Persona_5
(a Lecco, il 6.10.2006), NE non economicamente indipendente, e Persona_3
(a Lecco, il 21.2.2009), minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 7.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco, il 24.9.2001, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte I, numero 40.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conSIlio, 9 settembre 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 1019/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , nata a [...], il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in corso Giacomo Matteotti n. 86, con il patrocinio dell'avv. LUCA MARTINI,
e
(C.F. , nato a [...], il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Lecco (LC), in corso Giacomo Matteotti n. 86, con il patrocinio dell'avv. LUCA MARTINI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
1. autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ABITAZIONE FAMILIARE e RESIDENZA
2a) l'abitazione familiare sita in Lecco (LC), Corso Giacomo Matteotti, n. 86, in comproprietà indivisa tra i coniugi, viene assegnata alla SI.ra che continuerà a viverci con i due Parte_1 figli e , con tutti gli arredi e con tutto quanto in essa contenuto;
il SI. Persona_1 Per_2 ha già provveduto ad asportare i propri beni personali e prende atto che, in futuro, potrà CP_1 accedere all'immobile, se e quando, esplicitamente autorizzato dalla SI.ra ; il SI. Pt_1 CP_1 chiede che l'immobile venga manutenuto regolarmente e conservato in buono stato;
2b) il GN , il quale, in accordo con la SI.ra , ha già lasciato l'abitazione Controparte_1 Pt_1 coniugale di Lecco e si è attualmente trasferito presso l'abitazione sita in Sirone (LC), via San Pietro, n. 6, e si impegna sin d'ora, ove si trasferisca in altro alloggio, a fornire contestuale indicazione del nuovo indirizzo di residenza al coniuge, SI.ra , nonché ai propri figli;
Parte_1 3. AFFIDAMENTO E RAPPORTI DI MATTEO CON I GENITORI:
3a) l'affidamento del figlio minore sarà condiviso e spetterà congiuntamente ad entrambi i Per_2 genitori che provvederanno al suo mantenimento ed alla sua educazione in relazione alle rispettive disponibilità economiche e materiali, assumendosi altresì ogni impegno in ordine al diritto/dovere di collaborare nella di lui educazione, per garantirle serenità e sicurezza;
3b) il figlio minore sarà soggetto ad affido condiviso ad entrambi i genitori ed avrà residenza Per_2 ed abitazione privilegiata presso la residenza materna sita in Lecco (LC), Corso Giacomo Matteotti, n. 86, con ogni e più ampia facoltà per il padre, SI. di vederlo liberamente nell'arco della CP_1 settimana e di tenerlo con sé comunque quando lo stesso lo vorrà, in accordo con la madre;
3c) in relazione al collocamento del figlio minore presso la madre, dimorante nella Persona_3 casa, le parti si sono così accordate:
- visto l'impegno lavorativo costante del papà (il SI. è un autista di mezzi pesanti ed è in CP_1 trasferta tutta la settimana, senza rientro a casa), starà con lo stesso a weekend alternati dal Per_2 venerdì alle 18.00 sino alla domenica alle 21.00; quando sarà possibile, in accordo con la madre, il SI. potrà vedere ogni qualvolta lo vorrà anche durante la settimana;
CP_1 Per_2
- vacanze estive: per quanto concerne le vacanze estive il minore trascorrerà almeno 15 giorni di vacanza, consecutivi o non, con ciascun genitore in un periodo compreso da metà giugno a metà settembre da comunicare reciprocamente, ove possibile, entro la fine di maggio;
- altre festività: per quanto concerne le festività del Santo Natale e per gli altri periodi di vacanza scolastici (ad esempio Pasqua, ognissanti, santo patrono, immacolata, festa della Repubblica, festa dei lavoratori ed ogni altra ricorrenza civile e religiosa qui non espressamente richiamata) le parti si accorderanno di volta in volta vista anche l'età del minore;
4. RAPPORTI DI RT CON I GENITORI
- la figlia NE , ad oggi non economicamente autosufficiente in quanto studente, Per_1 continuerà a risiedere presso la casa familiare sita in Lecco (LC), Corso Giacomo Matteotti, n. 86, con ogni e più ampia facoltà per il padre, SI. di vederla liberamente nell'arco della CP_1 settimana e di stare con lei quando la stessa lo vorrà;
5. MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE, MANTENIMENTO DELLA FIGLIA Persona_4
(NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE) e SPESE STRAORDINARIE:
5a) il GN , si impegna a corrispondere alla GNa , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia NE , ad oggi non Per_2 Per_1 economicamente autosufficiente, a decorrere dal deposito del presente ricorso e sino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'indipendenza economica, l'importo di Euro 1.000,00 (millecinquecento/00) mensile (500 euro per ognuno dei due figli), importo soggetto alla rivalutazione monetaria annuale ex indici I.S.T.A.T. da versarsi entro il quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato al SI. dalla SI.ra ; CP_1 Pt_1
5b) i due genitori provvederanno a sostenere in pari misura (ovvero nella misura del 50% in capo a ciascuno) il pagamento delle spese straordinarie relative ai figli e , con applicazione Per_1 Per_2 del Protocollo delle spese extra assegno adottato dal Tribunale di Lecco in data 29 marzo 2018 da intendersi qui integralmente trascritto (doc 8); il genitore che avrà sopportato l'esborso avrà diritto ad essere rimborsato dall'altro genitore nella misura indicata entro giorni 15;
5c) l'assegno unico spettante ai SI.ri e verrà richiesto, incassato e trattenuto al 50% CP_1 Pt_1 tra le parti, come per legge;
6. RAPPORTI ECONOMICI FRA I RICORRENTI e ALTRO
6a) il GN corrisponderà alla GNa (tenuto conto delle Controparte_1 Parte_1 rispettive capacità economiche e reddituali), a titolo di concorso al mantenimento personale del coniuge, a decorrere dal deposito del presente ricorso l'importo mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00), importo soggetto alla rivalutazione monetaria annuale ex indici I.S.T.A.T. da versarsi entro il quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato al SI. dalla SI.ra ; CP_1 Pt_1
6b) le rate residue del mutuo trentennale stipulato dai ricorrenti nel marzo 2023 presso la
[...] per l'acquisto della casa familiare (per un importo capitale pari ad Euro Controparte_2
236.155,53,00=) continueranno ad essere pagate nella misura del 50% cadauno dai due contraenti GNa ed sino alla sua estinzione;
(doc. 6) Controparte_1 Parte_1
6c) il rapporto di conto corrente n. 007677 attivato presso la (filiale n. Controparte_2
1748 di Lecco) e co-intestato tra i GNi ed , da oggi in poi verrà Controparte_1 Parte_1 utilizzato solo ed esclusivamente per il pagamento del Mutuo ed al saldo del finanziamento di cui ai punti 6b e 6e; le parti, di comune accordo, si impegnano ed obbligano a richiedere alla Banca che ogni e qualsiasi operazione diversa dal pagamento della rata di mutuo debba essere autorizzata solo ed esclusivamente in presenza della firma congiunta degli odierni ricorrenti/intestatari del conto corrente;
in merito alle somme residue e giacenti sul conto corrente di cui sopra, le stesse verranno suddivise tra le parti al 50% al momento del deposito del ricorso;
6d) il SI. dichiara di aver provveduto ad aprire un conto corrente personale presso la CP_1
(provvederà, entro e non oltre la definizione del presente procedimento, Controparte_2
a trasferire l'incasso del proprio emolumento retributivo dal conto corrente cointestato a quello personale); la SI.ra dichiara di aver provveduto ad aprire un conto corrente personale presso Pt_1 la (provvederà, entro e non oltre la definizione del presente procedimento, a Controparte_3 trasferire l'incasso del proprio emolumento retributivo dal conto corrente);
6e) il SI. si impegna a pagare, sino alla sua naturale scadenza e senza nulla richiedere CP_1 alla SI.ra , il finanziamento stipulato dallo stesso con AGOS in data 9 maggio Pt_1 CP_4
2025, per Euro 15.000 (importo totale compreso di spese ed interessi pari ad Euro 21.994,00 - rata attuale Euro 259,50 con addebito diretto sul C.C. cointestato ai GNi e ) per eSIenze CP_1 Pt_1 personali (ristrutturazione casa di proprietà);
6d) in merito all'autovettura SKODA Kamiq tg. GM 801 WA ed al ciclomotore QJ tg. FJ 931 07, entrambi intestati al SI. , ed in merito all'autovettura Pegeout 208 tg. GX563NC Controparte_1 ed al ciclomotore MBK Boostertg. X9X72D, entrambi intestati alla SI.ra , si precisa Parte_1 che tali beni rimangono di proprietà dei rispettivi coniugi intestatari con uso esclusivo in capo agli stessi e saranno dunque gli stessi a procedere con il pagamento delle rispettive rate di finanziamento/leasing senza poter chiedere o pretendere nulla l'uno dall'altro; 6g) i coniugi sono proprietari di due cani, razza Bulldog francese: gli stessi verranno gestiti dalla SI.ra che li terrà principalmente presso la propria abitazione prendendosi cura di loro e di Pt_1 ogni loro eSIenza, senza nulla richiedere in merito;
Le spese di giudizio sono compensate fra le parti.
**********
Tutto ciò premesso i GNi e , ut supra Controparte_1 Parte_1
rappresentati, difesi e domiciliati,
[…] CHIEDONO, congiuntamente che, esperiti gli incombenti di legge, l'intestato Tribunale di Lecco, Giudice competente, Voglia
- PRONUNCIARE la separazione dei coniugi e , autorizzandoli a Controparte_1 Parte_1 vivere separati;
- OMOLOGARE le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate da 1 a 6;
- ORDINARE all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lecco che provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, nonché alla comunicazione anche al Comune di Valmadrera dove l'atto è stato parimenti trascritto;
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 civile il 24.9.2001 a Lecco e dalla loro unione sono nati i figli Persona_5
(a Lecco, il 6.10.2006), NE non economicamente indipendente, e Persona_3
(a Lecco, il 21.2.2009), minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 7.7.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco, il 24.9.2001, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte I, numero 40.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LECCO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di conSIlio, 9 settembre 2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada