Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17639/2024
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 26.06.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero Ruolo Generale Lavoro e Previdenza 17639/2024
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F.
Brachi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura agli atti
RICORRENTE
E
,(c.f. P.IVA 1 ) in Controparte_1
e difeso dall'avv. Carmen Moscariello persona del Leg. Rapp.te p.t., rappresentato
) in virtù di procura generale alle liti per Notaio Persona_1 del distretto C.F. 2
di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, elettivamente domiciliato in Napoli, via
A. de Gasperi n.55,
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 31.07.2024, il ricorrente esponeva:
- che in data 22.07.2024, venivano notificate, da parte dell' CP_1 Sede di Napoli: - ordinanza- ingiunzione n. OI-001615639 protocollo n. CP_1.5100.12/07/2024.0587095 del 12.07.2024, a
-
-mezzo raccomandata a/r n. 38050196212-3; - ordinanza-ingiunzione n. OI-001615640 – protocollo n. CP 1.5100.12/07/2024.0587099 del 12.07.2024, a mezzo raccomandata a/r n. 38050196213-4;
- che con i predetti provvedimenti gli veniva ordinato, nella qualità di legale rappresentante della
C.I.D.E. S.r.l. (C.F. P.IVA 2 ) con sede legale in Napoli al Corso Umberto I n. 239, di pagare, rispettivamente, la somma di € 2.961,00 e di € 1.586,00, quali sanzioni amministrative per violazioni
(comprensiva di € 9,05 a titolo di spese) e di € 1.595,05 (comprensiva di € 9,05 a titolo di spese);
- che le ordinanze ingiunzioni di cui sopra venivano emesse e notificate per asserite violazioni ex art. 2, comma 1 bis D. Lgs. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n. 638/1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) come sostituito dall'art. 3, comma 6 del D.
Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 26 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni dalla Legge
n. 85/2023 per periodi: (OI-001615639) annualità 2016, asseritamente accertate con atto di accertamento prot. n. CP_1.5100.26/01/2019.0042913 del 26.01.2019; - (OI-001615640) annualità
2017, asseritamente accertate con atto di accertamento prot. n. CP_1.5100.26/01/2019.0042916 del
26.01.2019.
Egli deduceva l'omessa notificazione dei presupposti atti di accertamento, con la conseguente estinzione delle obbligazioni di pagamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 6, legge
689/1981. Evidenziava che in difetto della prova del pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti
(onere probatorio che incombe sull' CP_1 resistente), non poteva configurarsi alcuna violazione dell'art. 2, comma 1 bis del D. Lgs. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla Legge n.
638/1983 e ss.mm.ii. e non poteva, per l'effetto, ritenersi integrata la fattispecie sanzionatoria. Tanto premesso il ricorrente chiedeva: “1) Preliminarmente, con decreto pronunciato fuori udienza ed inaudita altera parte o, in subordine, con ordinanza e previa fissazione nel più breve termine dell'udienza di comparizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001615639 notificata dall' CP_1 in data 22.07.2024 con raccomandata n. 38050196212-3 e dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001615640 notificata dall' CP_1 in data 22.07.2024 con raccomandata n. 38050196213-4, sussistendo, nel caso di specie, il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile;
2) In ogni caso, dichiarare nulla, illegittima e, per l'effetto, annullare e, comunque, revocare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001615639 notificata dall' CP_1 in data
22.07.2024 con raccomandata n. 38050196212-3 e l'ordinanza ingiunzione n. OI-001615640 notificata dall' CP_1 in data 22.07.2024 con raccomandata n. 38050196213-4; 3) Condannare
l'CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore".
L'CP_1 resisteva al ricorso contestando, in primis, l'eccezione sollevata dal ricorrente circa l'omessa notifica dell'atto preliminare di accertamento e contestazione del debito, in quanto contrariamente a quanto dichiarato da controparte, quest'ultima aveva già ricevuto i due avvisi di accertamento Protocollo CP_1.5100.26/01/2019.00429 e CP 1.5100.26/01/2019.0042913 in data
5/02/2019 a mezzo raccomandate AR, come da documentazione depositata agli atti. Respingeva, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito in quanto il termine quinquennale di prescrizione veniva interrotto prima dalla notifica dell'avviso di accertamento in data 5.2.2019 e poi dalla notifica dell'OI in data 22.7.2024, atteso che tutti i termini prescrizionali venivano sospesi per un totale di
542 giorni nel periodo COVID, secondo il disposto dell'articolo 68, comma 1 del Decreto Legge
68/2020. Concludeva chiedendo di "rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese".
Disposta la trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. e modifiche successive, acquisite le note sostitutive di udienza depositate dalle parti nei termini assegnati, la causa è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato
...Sul punto è intervenuta la Suprema Corte con sentenza n.7641/2025 che ha statuito' va premesso che il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che
"l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Numero di r Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n.
689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003), la peculiarità del caso di specie è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all CP_1 di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori quello di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia dell'autorità giudiziaria nella trasmissione degli atti all CP_1 possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost.
n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 24 e 97 Cost.- Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
(Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto nel caso di specie che, una volta accertato che l'autorità giudiziaria non aveva trasmesso all CP_1 gli atti relativi al procedimento penale ilio tempore promosso nei confronti dell'odierno controricorrente, la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 8/2016 (6.2.2016), ossia quando, intervenuta la depenalizzazione, l'CP_1 comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione.
Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della violazione è lo stesso CP_1 a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi'..., il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell CP_1 e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria" (così la sentenza impugnata, pagg. 6-7), deve concludersi che la sentenza gravata resiste alle censure mossele. Il ricorso, pertanto, va rigettato con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l'CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1 alcuna attività istruttoria".
Nel caso di specie, la notifica degli atti preliminari di accertamento, come allegato e provato dall' CP_1, è avvenuta in data 05.02.2019 per violazioni relative alle annualità 2016 e 2017 e che lo stesso CP_1 dà atto che le violazioni sono emerse “da un verifica dei nostri archivi", dimostrando così che i dati erano già tutti in possesso dell' CP_1 e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria, avvenendo, pertanto, oltre il termine decadenziale di 90 giorni previsto dall'art. 14 co. 2 Legge 689/81, decorrente per le ritenute del 2016, dall'entrata in vigore del
D.lgs 8/2016 (06.02.2016) come ritenuto dalla Suprema Corte, e per quelle del 2017, considerando la trasmissione mensile dei flussi UNIMENS, al più dal gennaio del 2018, ovvero alla scadenza dell'intero anno 2017.
Il ricorso pertanto va accolto, assorbita ogni altra valutazione.
La novità e la complessità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanza-ingiunzione n. OI-001615639, protocollo n.
CP_1.5100.12/07/2024.0587095 del 12.07.2024 e l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001615640 protocollo n. CP_1.5100.12/07/2024.0587099 del 12.07.2024
- compensa le spese
Si comunichi.
Napoli, il 26.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Correggia