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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. RG 337/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa IVANA BONFIGLIO, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 337 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa
Germanà giusta procura alle liti in atti.
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Grazia Belfiore giusta procura alle liti in atti.
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
E
[...]
Controparte_2
Oggetto: GIUDIZIO DI MERITO ART. 618 C.P.C.
Conclusioni dei procuratori delle parti: come da note scritte depositate in sede di precisazione delle conclusioni che si intendono qui riportate e trascritte.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione Con atto di citazione ritualmente notificato l
[...]
introduceva il giudizio di merito a seguito di Parte_2
opposizione ai sensi dell'art. 617 comma secondo c.p.c. avverso l'ordinanza depositata in data 22 novembre 2022 nella procedura esecutiva n. 600/2022 con cui Parte il G.E. accoglieva l'istanza dell' di di sospensione degli effetti Pt_1
dell'ordinanza del 29 giugno 2022 e assegnava alla parte interessata termine di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
Questi i motivi di opposizione:
I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 543 C.P.C.
II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 548 e 549
C.P.C.: INERZIA DELLA CREDITRICE PROCEDENTE ED
ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO
III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 112, 113 E
115 C.P.C..
IV. N VIA SUBORDINATA, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART.101 C.P.C. e ARTT.
V. 24 E 111 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e dunque, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità dell'ordinanza depositata in data 22.11.2022, procedendo alla revoca e/o alla modica, con tutti i provvedimenti consequenziali e per tutti i motivi esposti in narrativa. Conseguentemente, l'estinzione della procedura esecutiva RGE n. 600/2022 pendente presso il Tribunale di Messina - sez. esecuzioni mobiliari, con la condanna del creditore procedente alle spese processuali dell'odierno giudizio, comprensive di quelle della fase sommaria e di quelle relative alla procedura esecutiva.
Costituitasi in giudizio l'opposta contestava la fondatezza di tutti i motivi di opposizione, eccependo, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto proposta non avverso ordinanza di assegnazione, ma avverso ordinanza di rinvio;
chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto previo accertamento della fondatezza delle pretese della creditrice e previa riforma della ordinanza del 17.11.2022 pronunciata dal GE e, contestuale, conferma dell'ordinanza del 29.06.2022, che venisse riconosciuto all'opposta il diritto all'assegnazione delle somme pignorate. Con vittoria di spese e compensi sia della fase incidentale/cautelare che di merito.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa, su richiesta dei procuratori delle parti veniva rinviata all'udienza del 13 dicembre 2024, poi convertita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte entrambi i procuratori delle parti chiedevano la cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese processuali.
In accoglimento della concorde volontà delle parti, deve pervenirsi alla definizione in rito del presente procedimento, con la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando sia riconosciuto da tutte le parti interessate o, comunque, emerga pacificamente dagli atti di causa il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Va, in particolare, rammentato che alla declaratoria della cessazione della materia del contendere deve pervenirsi anche nel caso in cui le parti rinuncino a coltivare la causa già promossa, per aver composto in via transattiva le contrapposte pretese e ragioni dedotte in lite.
Invero, come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte: "A differenza della rinuncia agli atti del giudizio - atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale nella quale interviene - la transazione - atto stragiudiziale di definizione della lite - non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, ma sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando cessazione della materia del contendere (ex plurimis Cass. 23.4.1999, n.
4035; Cass. 27.2.1998, n. 2197). Mentre la rinuncia agli atti priva la parte del potere di ottenere una pronuncia di merito e, corrispondentemente, il giudice del potere - dovere di emetterla, lasciando impregiudicata la situazione sottostante, di tal che la domanda può essere riproposta in altro processo, diversamente avviene nella transazione, che, appunto, perché pone fine al contrasto insorto tra le parti mediante un nuovo regolamento di interessi, incide sul diritto sostanziale e preclude la proposizione di una nuova domanda sul medesimo oggetto " (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2647).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta va rilevato che entrambi i procuratori delle parti dichiarano che la materia del contendere è cessata a seguito di avvenuta estinzione della procedura esecutiva e dunque, in considerazione del venir meno dell'interesse ad una pronunzia di merito nel procedimento in esame
Dunque, deve disporsi la cessazione della materia del contendere e la l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio, atteso l'accordo in tal senso raggiunto tra le parti e riportato nelle note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda sezione civile, in persona del Giudice Onorario di
Pace in funzione di Giudice monocratico, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 337/2023 R.G., così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
b) Dispone l'integrale compensazione, tra le parti.
Così deciso in Messina, lì 25 settembre 2025
Il Giudice di Pace: Dott. IVANA BONFIGLIO