Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 13/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
QU DADDABBO Presidente NA DE CORATO Consigliere, relatore Andrea COSTA Primo Referendario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 37936 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:
- OR TO, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.
[...]), interdetto legale, nella persona del tutore Bianca Lovecchio, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc.
LVCBNC59M66C34Y), rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Aldo OD e QU OC - che espressamente autorizzano le comunicazioni al fax 080/5219187 ed alla PEC:
loiodice.aldo@avvocatibari.legalmail.it Giurisdizionale in data 26 giugno 2025;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 5 novembre 2025 - relatore il Consigliere NA De AT e Segretario del collegio il dott. Francesco Gisotti - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale PI PA, e gli avv.ti Aldo OD e QU OC, per il convenuto;
Ritenuto in
FATTO
1.- Con atto di citazione depositato in data 23 giugno 2025, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il dott. TO US, per sentirlo CC OV OL II di Bari, della somma complessiva 495.525,06 (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio) di cui: (i) 165.175,02 a titolo di danno patrimoniale per l indebita percezione da parte del convenuto, per il periodo dal 2019 al 2023, d indennità di esclusiva, della retribuzione di posizione ed indennità di risultato, in violazione delle norme che regolano lo svolgimento -professionale extramuraria; (ii) 330.350,04 a titolo di da alcuni articoli pubblicati su testate giornalistiche nazionali e locali che riportavano la notizia in flagranza di reato del US - D di Oncologia Medica presso il suindicato presidio ospedaliero oncologico ed in regime di esclusività (intramoenia) - nel mentre incassava direttamente da pazienti dallo stesso visitati .
1.1- Espone il Requirente che, in esito ad attività investigativa svolta dalla Polizia di Stato, Sezione di Polizia Giudiziaria c/o la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari -
procedimento penale a carico del convenuto (per i reati di cui a art. 81 c.p.,
art. 314, co. 1 c.p., art. 317 c.p., art. 615 ter, co 1, co 2 e co 3 c.p. e art. 640, co 1 e 2 n.1 c.p.), conclusosi con la sentenza n. 635/2024, definitiva ed emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. che ha lo condannato a cinque anni di reclusione (con interdizione , in interdizione legale durante la pena e incapace in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione ) -
(patrimoniale) derivante cito espletamento di attività libero professionale da parte del convenuto, in violazione della normativa disciplinante il regime intramurario.
versato in atti trae origine, oltre che da effettuata in sede penale
(intercettazioni ambientali, telefoniche, chat rinvenute sul cellulare in uso al convenuto, dichiarazioni acquisite in sede di sommarie informazioni testimoniali ecc.), anche dalla documentazione direttamente reperita presso mediante la consultazione delle informazioni presenti n d TT (prenotazioni delle visite, cartelle ambulatoriali, prescrizioni di farmaci ecc.); tale carteggio ha consentito di individuare e ricostruire dettagliatamente (pure incrociando le notizie ivi acquisite con le relative date di riferimento) le modalità esecutive utilizzate in concreto e reiteratamente dal US per aggirare gli obblighi di legge e le regole convenzionali che presidiano il regolare svolgimento professionale a cui era tenuto in qualità di medico pubblico dipendente, operante in regime di intra moenia.
Nello specifico, secondo la prospettazione attorea, veniva appurato che il dott.
US avrebbe effettuato in modo continuativo, quanto meno nel periodo oggetto di specifico accertamento, dal 2019 al 2023 (sino al mese di giugno, essendo stato licenziato nel successivo mese di luglio 2023), una molteplicità di visite mediche (di controllo, di follow up oncologico, domiciliari ecc.) nei confronti di pazienti oncologici - per lo più individuati dagli investigatori a seguito delle intercettazioni ambientali effettuate dal 20 giugno 2023 al 12 luglio 2023, ma per i quali si era accertato e provato che erano in cura dal convenuto già da svariati anni - bypassando completamente : (i) di ricevere i pazienti previa regolare prenotazione nel sistema ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria); (ii) di effettuare le visite esclusivamente negli orari intramoenia e, in ogni caso, fuori dagli orari di lavoro;
(iii) di procedere al ricevimento dei pazienti dopo che questi avessero effettuato il pagamento della prestazione nei confronti CC, secondo le tariffe e le modalità , con divieto assoluto di riscuotere direttamente quanto dovuto; (iv)
eventuali ulteriori prestazioni rese, oltre quelle già concordate e pagate CUP;
(v) di presso , con divieto di recarsi presso il domicilio dei pazienti.
Il Procuratore regionale, dopo aver individuato la ricorrenza - di tutte o anche soltanto di alcune - delle suindicate violazioni nei 18 episodi lle visite mediche captate durante le disposte intercettazioni ambientali (dal 20 giugno 2023 al 12 luglio 2023), nonché a quelle ulteriori effettuate nei confronti di altri pazienti accertate nel corso delle attività investigative, ha rilevato che la condotta illecita tenuta dal convenuto nelle su descritte occasioni (quali documentalmente assodate), si è sostanziata nel percezione di indennità non spettanti, avendo lo stesso violato il rapporto di esclusività, ed assunto, nei fatti, il differente status di professionista in regime c.d. di extramoenia, come tale, non legittimato a percepire gli emolumenti
(indennità di esclusività, di posizione e di risultato) riconoscibili ex lege esclusivamente in favore di coloro i quali, espressamente autorizzati, operino nel regime c.d. di intramoenia.
A riscontro delle risultanze sopra indicate, come già accennato, erano state sentite a sommarie informazioni testimoniali i pazienti (o loro familiari) nei cui confronti si sarebbe realizzata la condotta illecita del medico, i quali avevano confermato - ovviamente con riferimento agli eventi personalmente occorsi ed agli specifici rapporti intrattenuti col US - che le visite mediche di controllo e di follow up venivano concordate e prenotate direttamente con il convenuto il quale, o ufficio
(o struttura) interno all , le fissava, di volta in volta, in occasione di ciascuna visita e in svariati orari presso il suo studio collocato nel Istituto;
inoltre, era stato accertato che il US: (i) riscuoteva (nella maggior parte degli episodi captati) brevi manu (e, in pochi casi, mediante bonifico) il corrispettivo a titolo di (o ), chiedendo somme ricomprese tra i 100 e i 200 euro per visita, senza mai rilasciare alcun documento fiscalmente valido; (ii) il , a suo dire, ritenuto inefficiente, in generale, e inidoneo, in particolare, ad offrire un servizio valido quanto quello garantito dalla sua personale professionalità e specifica competenza; (iii) effettuava visite domiciliari laddove richieste e/o concordate direttamente con lui; (iv)
riceveva corrispettivi in danaro, anche nel caso in cui i pazienti avessero prenotato le visite di follow up, propedeutiche alle infusioni di chiemioterapici, con il SSN utilizzando il codice di esenzione totale
; (v) approfittava del regime di intramoenia per accreditarsi presso pazienti che, pur avendo regolarmente prenotato al CUP le visite mediche di controllo, si erano, in seguito, avvalsi esclusivamente del suo servizio non utilizzando più il SSN e, neppure, il regime intramurario, nei termini disciplinati dalla vigente normativa; (vi) dal 2019 al 2023 aveva notevolmente ridotto (sino a dimezzarle) il numero di visite annuali effettuate regolarmente in regime e, nello stesso arco temporale, a fronte di accertate) più di 200 visite private in violazione dei termini e condizioni
.
Il Procuratore regionale, sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione incartata al fascicolo processuale, ed anche alla luce dei fatti accertati in via definitiva dalla sentenza n. 635/2024 emessa dal GUP presso il Tribunale di Bari, deduce, quindi, che il convenuto, in qualità di dirigente medico titolare di attività professionale intramuraria (regolarmente autorizzata con provvedimento del 3 marzo 2015 d CCS) avrebbe, di fatto, sulla scorta delle suindicate condotte illecite, reiteratamente e sistematicamente violato il regime di esclusività prescelto per il quale veniva retribuito con l omonima indennità, corrisposta unitamente a quelle ulteriori
(di posizione, di risultato) e provocato un danno patrimoniale complessivo di così ripartito:
- 96.260,99 a titolo di indennità di esclusività;
- 10.421,94 a titolo di retribuzione di risultato;
- 58.492,09 a titolo di retribuzione di posizione complessiva (cfr. pag. 63 Il Requirente si è, quindi, soffermato ad illustrare diffusamente la normativa disciplinante il regime di intramoenia - al quale, come già precisato, era soggetto il convenuto e che si assume essere stato violato
- precisando, in particolare, che art. 1 comma 5 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e che, ai sensi del successivo comma 12, è fatto divieto ai suddetti dirigenti optanti di gratuito .
Inoltre, con specifico riferimento alle modalità e ai limiti previsti nella soggetta materia, il Procuratore regionale, i 6 e 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha precisato che alla violazione degli i sono ricondotte sanzioni, quali e la restituzione dei in misura non inferiore a una annualità e non superiore a , stante la ratio stessa sottesa suddette indennità che sono finalizzate guadagni derivanti dalla rinuncia da parte del medico alla facoltà del medico di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria .
Infine, ravvisando nella condotta del convenuto una connotazione dolosa, il Requirente ha concluso rappresentando che sono molteplici gli elementi sintomatici che testimoniano la e la eità delle condotte poste in essere quali la percezione di pagamenti in nero, la richiesta del denaro, moralmente deprecabile, a pazienti in condizione di totale prostrazione per le malattie in atto, un comportamento volto al raggiro, callido, teso con atti commissivi al nascondimento ; a titolo meramente esemplificativo viene riferito che il US in numerosi episodi ha raccomandato il silenzio ai pazienti pagamento della visita a chiara comprova della
.
Conclusivamente, accusatoria, sotto il profilo del danno patrimoniale, si sarebbe concretizzata nel nocumento erariale, riveniente dalla violazione quanto percepito dal US, e quanto sarebbe a costui spettato in assenza del esercitata dal medesimo.
1.2- Con riguardo al CC OV OL II di Bari, pure azionato - come detto - con il presente giudizio, il Procuratore regionale, dopo aver rimarcato che la vicenda processuale ha avuto un grande clamore mediatico e che si è conclusa con la condanna del US per i reati
(peculato, concussione ecc.) a lui ascritti, con sentenza n. 635/2024 del Tribunale di Bari, passata in giudicato, pronunciata ai sensi ,
ha, preliminarmente, dedotto che, secondo costante orientamento
( 1, comma 7, del Codice di giustizia contabile quale presupposto processuale
), rientra anche la sentenza di applicazione della pena su c.p.p., la cui rilevanza ai fini della responsabilità c.p.p., introducendovi il comma 1-bis.
Sul punto specifico, ha richiamato la recente di questa Corte secondo cui a seguito del novellato art. 445, c. 1, c.p.p., la sentenza di patteggiamento è inefficace nel giudizio amministrativo contabile quanto al profilo del giudicato e alla valenza probatoria, rimane pienamente valutabile il profilo probatorio idoneo a fondare la condanna risarcitoria nel processo erariale, non in quanto configurabile come pronuncia di condanna, accertamento del giudice contabile relativo ai fatti storici su cui si fond 38/2025).
Il Requirente a fondamento del contestato danno non patrimoniale ha fatto valere (documentandola), per un verso, l dalla vicenda ( dello svolgimento del processo penale) o, dalla squalificante condotta del US, il quale, abusando della propria qualità di , ha fortemente minato il prestigio del nosocomio nello svolgimento della sua funzione istituzionale volta alla tutela della salute pubblica e, più in particolare, ha vulnerato il rapporto di fiducia che lega i cittadini sanitaria pubblica tenuto conto, anche, del che normalmente viene riposto da soggetti particolarmente fragili e suggestionabili, quali erano i che si rivolgevano al convenuto per essere curati.
Inoltre, con riferimento al quantum il requirente ha art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994 (il doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale o di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente),
330.350,04.
2.- Alla luce delle considerazioni suesposte e ravvisando la ricorrenza di tutti quantificato,
dunque, il danno complessivo (patrimoniale ed dal US nella sopra indicata 495.525,06.
3.- Esperita la fase preprocessuale, della quale il US ha presentato le proprie controdeduzioni, il Procuratore regionale, nel confermare , e ritenendo, pertanto, le dedotte osservazioni non idonee a superare gli addebiti ha, dunque, 4.- Con comparsa depositata in segreteria in data 15 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il convenuto con il patrocinio degli avvocati indicati in epigrafe, chiedendo, preliminarmente, che inammissibile in quanto emesso in violazione del principio di sinteticità , a cui devono uniformarsi il giudice e le parti, stante il dovere di redigere gli atti in maniera chiara e sintetica.
Nello specifico, viene contestato come consti di n. 89 pagine riproponendo anche o agitata dalla Procura, o complessivo di disvalore riferito al convenuto, anche attraverso il ricorso ad ipotesi congetturali che , contestando, in ogni caso, che si porrebbe in contrasto con le prescrizioni codicistiche citate.
Per quel che concerne il merito del giudizio, i difensori del convenuto hanno eccepito assenza dei presupposti della responsabilità amministrativa deducendo, in estrema sintesi: (i) che le condotte illecite contestate al convenuto non si atteggiano all
non sempre rispettato e alla erogazione di prestazioni pur in assenza del preliminare
; (ii) che dovuti e poi restituiti in sede di giudizio penale non può integrare una modifica del rapporto di lavoro, ma genera soltanto una responsabilità penale e disciplinare del convenuto; (iii)
intra moenia, pur compiendo irregolarità che, ai fini del danno erariale, si potrebbero limitare alle
;
(iv) che la sentenza di patteggiamento che ha condannato il US per i reati di peculato e concussione (solo in quanto medico operante in intramoenia)
esclude, già ex se, che allo stesso possa imputarsi la diversa qualificazione di professionista che opera in extramoenia ,
rivelandosi tale tesi contraddittoria, nonché violativa del principio del ne bis in idem; (v) che la contestazione mossa al US (con riguardo ai 18 episodi captati) non trova un valido e consistente supporto probatorio nella documentazione allegata (né, tantomeno negli atti rivenienti dal processo penale) e, in ogni caso, costituisce ...una minima e non significativa parte la qualificazione generale del rapporto di lavoro, addirittura determinando una conversione da
; (vi) che la giurisprudenza contabile richiamata dal Procuratore regionale si rivela del tutto inconferente nella fattispecie che ne occupa, atteso che riguarda la diversa ipotesi di medici che strutture anche private o private convenzionate ovvero che esercitano attività
; (vii) che il US ha regolarmente svolto regime di intramoenia garantendo 20/30 visite mensili per le quali emetteva regolare ricevuta e, comunque, settimanali; (viii) che le regolari prestazioni rese intramoenia non hanno mai superato quelle irregolari contestate in questa sede e, pertanto non sono mai mancati
; (ix) che non sussiste in capo al convenuto una condotta dolosa, nei termini contestati dal requirente, considerato che costui le azioni a lui imputate immaginare di violare il rapporto di esclusività nello svolgimento di attività intramoenia.. ;
(x) che non ricorre un nesso di causalità tra le condotte contestate al convenuto e la fattispecie sussunta in giudizio , comma 6 e 7 della legge n. 448/1998; (xi) che la Procura che, a sua volta, non ha ritenuto di esercitarla
.
, in via subordinata, sia la parziale prescrizione del danno dovendo ritenersi che il dies a quo decorre indennità sono state percepite , sia previdenziali, assistenziali e fiscali che vanno .
Analoghe considerazioni sono state rese in merito al contestato danno sul presupposto e ritenendo, in ogni caso, la sua quantificazione abnorme (essendo stato contestato in misura pari al doppio del danno patrimoniale).
Infine, ed in estremo subordine, i difensori del US hanno avanzato richiesta di riduzione : a) con riparametrazione del danno patrimoniale ad una sola annualità (con esclusione di quelle percepite a titolo di indennità di posizione e risultato), a fronte delle cinque computate dal Procuratore regionale; b) con riduzione del in considerazione della domandata rideterminazione di quello patrimoniale, ovvero tenuto conto corrispondente alle somme asseritamente percepite in modo indebito e oggetto di restituzione ai pazienti e ai loro familiari in esecuzione della sentenza penale di patteggiamento.
5.- All , dopo che il pubblico ministero ed i difensori del convenuto hanno ulteriormente e diffusamente illustrato le rispettive deduzioni, concludendo in conformità agli atti scritti, la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1.- Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno erariale, pari a complessivi CC OV OL II di Bari di cui: (i) conseguente indebita percezione da parte del dott. TO US, per il periodo dal 2019 indennità di risultato, in violazione delle norme che regolano lo svolgimento da parte dei dirigenti medici che abbiano optato per attività libero professionale in regime esclusivo intramurario; (ii)
2.- Innanzitutto, deve essere esaminata preliminare di rito concernente inammissibilità citazione, formulata nel contesto della memoria di costituzione del convenuto, sul rilievo dell ed ingiustificata prolissità , nonché sulla mera riguardante profili inconferenti rispetto alla nonché volti, asseritamente, a ledere il diritto di difesa.
.
Il principio di sinteticità degli atti processuali invocato dai difensori del convenuto, pur trovando la sua collocazione nel codice di giustizia contabile art. 5, comma 2 ( Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ), non è assistito, invero, così come nel processo civile, da una specifica sanzione processuale per la sua violazione, men che meno sottospecie di inammissibilità , come preteso dal convenuto.
che la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui il dovere di sinteticità -
da sanzione processuale espressa e diretta - può nondimeno, rilevare sotto il mosse alla sentenza gravata e che, in senso conforme, si è orientata la prevalente giurisprudenza contabile stante la 190 del codice di giustizia contabile (cfr., ex multis, Corte dei conti, 2^ Sez n. 119/2022).
Sennonché, se, per un verso, nel caso di specie l incontinenza espositiva non concerne, un atto di appello, bensì introduttivo di un giudizio di primo grado, ad ogni modo, la denunciata prolissità non rende - ad avviso del Collegio - in alcun modo confuse, ovvero inintelligibili né la causa petendi né il petitum , che risultano ambedue ben tratteggiati ed enucleabili nel contesto, narrativo ed argomentativo, per vero, a volte, ridondante.
Motivo per cui, la proposta eccezione si appalesa infondata anche sotto il differente profilo - pure adombrato dai difensori del US - della lesione del diritto di difesa.
Devesi, infatti, ribadire che il thema decidendum, quale esaustivamente delineato ne non si appalesa per nulla compromesso dalla censurata prolissità espositiva, risultando il fatto contestato chiaramente esposto, adeguatamente documentato, correttamente supportato, anche, in punto di diritto conforme giurisprudenza contabile.
come di citazione trascrizione delle risultanze delle indagini preliminari svolte dal Requirente penale e del successivo processo celebrato nella stessa sede, in alcun modo pregiudicato il pieno ed avvisato esercizio del diritto di difesa, quale compiutamente realizzatosi attraverso il deposito di una memoria difensiva (di circa 30 pagine) completa ed esauriente su ciascuno degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa che è stata ascritta al convenuto secondo la prospettazione attorea.
3.- Sempre in via preliminare, parziale sollevata dal convenuto con riferimento al danno patrimoniale contestato, secondo cui limitatamente ad una parte di esso sarebbe decorso il previsto termine quinquennale, dovendosi computare il dies a quo momento in cui le indennità sono state percepite e doveva (con riguardo, invece, alla medesima si rinvia a quanto si dirà infra al punto 5.1, stante la diversità dei suoi presupposti di fatto e di diritto).
è infondata.
Osserva il Collegio, che a norma dall 1, comma 2 della legge n. 20 del 1994, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, occultamento doloso, nel qual caso il dies a quo coincide con la data della sua scoperta.
Ad avviso del Collegio, come si avrà modo di meglio chiarire in prosieguo, la condotta dolosa tenuta dal US (svolgimento di attività professionale con connotati e modalità tipici di quelli sussistenti e ricorrenti in regime di extramoenia) per tutto il periodo accertato e contestato (dal 2019 al 2023),
induce a ritenere sussistente, senza ombra di dubbio, una situazione di occultamento doloso del danno.
Invero, il modus agendi del convenuto, quale contestato e documentato pubblico, si ripeteva sistematicamente con tutti i pazienti
(intercettati) utilizzando il medesimo schema comportamentale riconducibile alla volontaria e consapevole attivazione di stratagemmi e/o accorgimenti operativi (messaggi whatsapp, telefonate personali, visite domiciliari, intrattenimento di rapporti amichevoli anche con i familiari) tesi a mantenere riserbo (nei confronti della struttura sanitaria dove operava in regime di intramoenia) sulle circostanze e le modalità di svolgimento e
(soprattutto) di pagamento delle visite mediche prenotate personalmente e, spingendosi, sin anche, a raccomandare il silenzio ai pazienti fidelizzati.
A completamento di tale quadro fattuale, nonché ad ulteriore conforto della sussistenza di un contegno dolosamente finalizzato ad occultare la propria condotta illecita, si pone, anche, la pervicace e ripetuta violazione degli obblighi di comunicazione all d i cessare dal regime di intramoenia (per il quale aveva optato ed era stato autorizzato nel 2015, e a cui non aveva mai fatto seguito altra diversa istanza di opzione ex art. 19 del egolamento di o differente autorizzazione) e di intraprendere il diverso regime di professionista operante in regime di extramoenia, con conseguente perdita (o riduzione) delle indennità riservate ai medici che hanno optato per il regime di esclusività in regime intramurario.
Alla luce di quanto su esposto, considerato che di reato in coincidenza co del US avvenuto il 12 luglio 2023, che interruttivo della prescrizione è stato notificato meno di due anni dopo, in data 18 maggio 2025, e che, in ogni caso, , la Regione Puglia si sono costituite parti civili nel giudizio penale, rispettivamente, il 9 aprile 2024 e il 15 maggio 2024, con gli effetti di cui
. 2943 c.c..
4.- Danno patrimoniale La domanda attorea è fondata e, come tale, merita di essere accolta.
Parte attrice contesta, in buona sostanza, al convenuto, nella qualità di dirigente medico (
Oncologia Medica) - autorizzato a svolgere la propria attività professionale in regime intramurario esclusivamente presso Bari - l , essendo stati accertati numerosi episodi che delineano un modus operandi posto in essere dal dott. US consolidato e ripetuto nel tempo e pressoché giornaliero, finalizzato, attraverso una strumentale gestione dei rapporti con i propri pazienti, a violare sistematicamente il regime di intramoenia , ed avendo assunto, nei fatti, il differente status di professionista in regime c.d. di extramoenia, come tale, non legittimato a percepire gli emolumenti (indennità di esclusività, di posizione e di risultato) riconoscibili ex lege esclusivamente in favore dei medici i quali, espressamente autorizzati, operino in regime c.d.
intramurario o di esclusività.
Nel caso di specie, essendo sostanzialmente svolta in extramoenia non autorizzata nei termini come sopra contestati, gli emolumenti in esame - configurandosi come misure volte a incentivare la scelta per il regime intramurario e a migliorare, sul piano qualifonti di reddito aggiuntive - rimangono sine titulo, e avrebbero dovuto essere oggetto di restituzione.
4.1- Giova, preliminarmente, precisare che nel sistema delineato dal decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche (art. 72 della legge 23.12.1998 n. 448 e attività liberoprofessionale extramuraria (art. 1, comma 5 della legge n. 662/96), e la medica c.d. intramuraria a specifici limiti e condizioni, concernenti, prevalentemente, le sue concrete modalità di svolgimento (obbligo di esercitare la professione istituzionalmente ), il corretto ed equilibrato , da considerarsi, comunque, sempre prevalente (inesistenza di situazioni di i o di concorrenza sleale), (ad esempio mediante lo
) e la regolamentazione dei costi delle prestazioni (determinati esclusivamente dall Azienda ospedaliera che ne percepisce una quota parte, anche ai sensi dei contratti collettivi nazionali di , vigenti ratione temporis).
Ai medesimi principi è informato, anche, il provvedimento regolamentare assunto CC di Bari in materia (Deliberazione del D.G. n. 0177/2009 di approvazione del intramuraria ), incartato al fascicolo processuale (all. 7 della nota di deposito della Procura regionale), laddove sono disciplinate più in dettaglio le modalità de qua.
A titolo meramente esemplificativo, si riportano di seguito alcune disposizioni di specifico interesse nel caso che ne occupa: (i) 6, comma 2 recita:
intramuraria devono essere effettuate tramite il Centro Unico di Prenotazione dalle liste per le prestazioni rese in regime di attività ordinaria; (ii) al successivo comma 4 stabilisce che scopo ; (iii) art. 7 (comm ) che disciplina le modalità di pagamento delle prestazioni libero professionali prevedendo che questo debba avvenire esclusivamente per le prestazioni mediante bollettino di c/c postale disponibile presso gli sportell mediante bonifico bancario mediante POS in ogni caso, deve essere effettuato prima d
Infine, ai commi 2 e 4 del medesimo art. 7 viene fatto divieto assoluto, per gli operatori che prestano attività libero professionale di riscuotere direttamente quanto dovuto dal paziente , con obbligo degli stessi, nel caso in cui effettuino ,
preventivamente informato sulle tariffe applicate , oltre a quelle già pagate di comunicare entro 24 ore al CUP le ulteriori prestazioni erogate, invitando il paziente interessato a presentarsi a provvedere al pagamento delle nuove prestazioni attraverso le modalità 7 del presente Regolamento (enfasi aggiunta).
4.2- Orbene, alla luce del tratteggiato quadro normativo, ritiene il Collegio -
- che, in effetti, la condotta osservata dal convenuto, quale contestata nel presente giudizio, concreti una gravissima violazione degli obblighi di servizio tale da comportare, come opinato da parte attrice, esclusività, trovando tale assunto solido riscontro nella disciplina legislativa e regolamentare sopra illustrata, nonché nel copioso e granitico corredo probatorio versato in atti (che è posto a fondamento della sentenza n. 635/2024 emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., dal Tribunale di Bari - Sezione GUP, che lo ha condannato, in via definitiva, a cinque anni di reclusione ed per i reati di peculato, concussione, truffa ai danni dello Stato e accesso abusivo a un sistema informatico).
Invero, non sussiste dubbio alcuno che il US, professionale svolta in regime di esclusività (e, quantomeno, nella totalità dei molteplici episodi documentati) infrangeva gravemente, ripetutamente e consapevolmente le norme poste a presidio della tutela del diritto alla salute
(sub specie di liceità, efficienza, organizzazione, funzionalità ed economicità del servizio sanitario nazionale), vanificando la ratio stessa del regime ALPI, mediante un comportamento professionale del tutto assimilabile, nei fatti, a quello di un dirigente medico libero professionista che visita i propri pazienti in regime extramurario (e, quindi, assolutamente incompatibile con il primo),
lucrando conseguentemente indennità non spettanti a danno delle finanze pubbliche.
In disparte ogni valutazione di ordine etico circa l disonestà della condotta tenuta dal convenuto nei confronti dei propri pazienti, pure assai censurabile, evidenzia il Collegio che sono molteplici e distintamente individuabili le circostanze fattuali che militano in favore della tesi accusatoria e che contribuiscono a fondare il convincimento che il US aveva, improntato l a professione medica a finalità private di carattere economico, gestendo un cospicuo bacino di pazienti , senza soluzione di continuità nel corso di più anni, in completa autonomia e al di fuori del .
I malati oncologici così reclutati dal US, infatti, hanno finito per essere sottratti completamente alla rigorosa regolamentazione professionale intramuraria, in quanto si avvalevano, in ciascuna fase del percorso curativo intrapreso, diretto dello stesso US che garantiva loro, per evidenti scopi egoistici e lucrativi: (i) la programmazione e la prenotazione della visita (senza previamente passare dal CUP); (ii)
delle liste e alle file o ai tempi di attesa da sostenere (materialmente) presso il servizio CUP (concordavano direttamente le visite mediche con il convenuto nel suo studio, o via whatsapp ovvero telefonicamente); (iii) il ricevimento in orari diversi rispetto a quelli esclusivamente dedicati e, in alcuni casi pure nel proprio domicilio; in nero )
direttamente nelle sue mani di quanto di volta in volta veniva illecitamente richiesto.
Anche soltanto sulla scorta di tali evenienze (comuni a tutti i pazienti captati),
appare incontrovertibile al Collegio che la condotta del US si poneva in lapalissiano contrasto con la regolamentazione del regime intramurario, quale sopra descritto; con che essa è stata posta in essere nella qualità di che lo metteva, ancor più agevolmente, nelle condizioni di accreditarsi indebitamente presso i pazienti che si erano rivolti al SSN per iniziare e/o continuare le cure oncologiche, così instaurando e gestendo di fatto, e in prosieguo di tempo, un rapporto fiduciario tipicamente inquadrabile, per le cennate modalità in cui si è sviluppato, libero professionale svolta da un medico pubblico non in regime di esclusività.
Motivo per cui, alcuna valenza può conferirsi alle deduzioni dei difensori del convenuto che, nel vano tentativo di minimizzare tali dirimenti ed inequivocabili, quanto gravemente censurabili, condotte, hanno insistito nel ritenere, a contrario, che: (i) trattavasi di mere e saltuarie irregolarità nello che non investono la natura giuridica del rapporto intramoenia convertendolo in extramoenia; (ii) il US aveva sempre presso cui era incardinato senza possedere un numero di partita iva a lui intestata, né aveva mai utilizzato per le visite ai pazienti altre strutture sanitarie o studi medici esterni; (iii) che la sentenza di patteggiamento che ha condannato il US per reati contro la P.A. si pone in aperta contraddizione con lo status di libero professionista extramoenia.
Quanto a tal ultima deduzione, basterà rilevare che da una medesima condotta ben possono derivare, , come nel caso che ne occupa, effetti diversi ai fini della sua qualificazione giuridica in rapporto alle responsabilità
(penale, disciplinare o amministrativo-contabile) che ne conseguono.
Nemmeno colpiscono nel segno le ulteriori deduzioni difensive circa il valore asseritamente assorbente - ai fini della qualificazione e quantificazione del danno effettivamente imputabile al convenuto - delle restituzioni di denaro eseguite dal US in favore dei pazienti coinvolti nella vicenda penale, quale prezzo o profitto del reato, ai sensi e per gli effetti di cui al ,
comma 1-ter c.p.p. (cfr. pag. 21 dell .
Sul punto, è appena il caso di evidenziare che trattasi di erogazioni del tutto inconferenti rispetto alla contestazione , in quanto rispondono alla diversa ratio di impedire che l'imputato, in sede penale, ottenga benefici premiali (riduzione pena, non applicazione pene accessorie)
senza aver prima eliminato le conseguenze economiche del reato che, nel caso di specie, si è concretizzato nella restituzione di circa 20.000,00 euro ai pazienti o ai loro familiari.
Né alcun fondamento, può conferirsi, ad avviso del Collegio, insussistenza del US nei confronti della struttura sanitaria presso cui esercitava il suo incarico di dirigente medico.
Al riguardo, in disparte quanto si dirà infra circa la psicologico del dolo, non ci si può esimere dal rilevare che il contegno tenuto dal convenuto nella fattispecie dannosa de qua, si poneva, indubitabilmente, in attuale e concreto contrasto con gli interessi istituzionali Istituto sanitario di appartenenza e con i principi ad essi sottesi (imparzialità, buon andamento, economicità, efficacia, efficienza ecc.), essendo esclusivamente finalizzato al perseguimento di interessi personali (economici) confliggenti con quelli perseguiti dalla pubblica amministrazione - datrice di lavoro.
Non può, infatti, sottacersi che la gestione totalmente autonoma e di una parte dei pazienti oncologici in cura ,
predisposta ed organizzata esclusivamente dal US, produceva effetti deteriori sul regolare funzionamento del sistema ALPI alterando il regime degli orari di visita convenzionalmente previsti, , la conduzione del servizio prenotazioni e riscossioni del CUP, la corretta applicazione delle esenzioni totali (cod. 048) riservate ai malati oncologici e, soprattutto, si concretizzava nella sistematica sottrazione alle casse dell della quota di introiti a questo spettanti (ex art. 7 del cit.) che sarebbero derivate dal pagamento del costo del servizio da parte dei pazienti (privati) del US, se si fossero avvalsi correttamente (così come avrebbero dovuto) del regime intramurario, piuttosto che sottostare alle richieste di pagamento illecitamente avanzate dal convenuto.
Con riguardo US, deve ritenersi parimenti indiscussa la sussistenza della piena ed evidente consapevolezza del suo agire illecito che conferisce alla condotta contestata una connotazione spiccatamente dolosa, come correttamente prospettato dal Procuratore regionale.
Il Collegio, infatti, alla luce delle risultanze probatorie agli atti, non ravvisa nella condotta illecita tenuta dal convenuto qualsivoglia, anche minimo, elemento idoneo ad attenuarla, nemmeno sotto il profilo della misura del impudenza, nonché per una deplorevole, reiterata ed assoluta noncuranza dei medico in regime intramurario incardinato in una struttura sanitaria pubblica.
Ed invero, si rivela di lampante evidenza che costui, abusando della propria , posto in una posizione di primazia ), aveva precostituito un articolato sistema truffaldino mediante il quale totale regolarità attività professionale svolta in regime di esclusività - che gli consentiva di continuare a percepire le connesse indennità - era riuscito a fidelizzare un numero significativo di pazienti oncologici che gestiva -
almeno limitatamente alle visite di controllo e di follow-up di sua precipua competenza ed interesse - in modo del tutto al di fuori del normale percorso curativo previsto dal regime intramurario, atteggiandosi, per operante in regime extramurario.
Orbene, se questa è (com è comprovato in atti) la cornice fattuale in cui si muoveva il US, è evidente che il quadro comportamentale che emerge non può che ricondursi al dolo erariale, che si manifestava nella piena consapevolezza di tenere una condotta illecita, vietata dalla legge (oltre che da ospedale) e confliggente con gli interessi .
E ciò, tanto da spingersi sino a chiedere, in alcuni casi, ai pazienti di mantenere un certo riserbo sui pagamenti che riceveva in nero , e da scoraggiarli dei servizi amministrativi e sanitari resi dallo stesso CC (per es: paventando disservizi e inutili lungaggini operative al CUP e sminuendo le qualità professionali degli altri medici )
per accaparrarsi la loro fiducia e per suscitare nei suoi confronti quella sorta di sudditanza psicologica (tipica delle persone fragili perché colpite da una malattia grave) necessaria per eludere, di fatto, il regime di intramoenia senza privarsi, al contempo, dei vantaggi economici che ne conseguivano (ai quali, pure, si aggiungeva la riscossione degli onorari del - che dir si voglia - lucrati indebitamente e sborsati direttamente dai pazienti a lui
)
quantificazione del danno patrimoniale, nei termini su indicati 165.175,02),
operata dal Procuratore regionale legge 23 dicembre 1998 n. 448, potendosi ritenere provato, già dal 2019
(quantomeno)
di reato del convenuto), che il US era avvezzo a gestire le visite mediche di alcuni pazienti in aperta violazione della normativa disciplinante il regime intramoenia, utilizzando le medesime modalità riscontrate (direttamente) dagli inquirenti penali in occasione delle captazioni ambientali e telefoniche effettuate nel pur breve arco temporale ricompreso tra il 20 giugno 2023 e il 12 luglio 2023.
Motivo per cui, anche in tal senso, ritiene il Collegio di non poter dar seguito alle deduzioni difensive volte, per un verso, a rimarcare che, in ogni caso, il US svolgeva regolarmente le proprie in regime intramurario Al riguardo, il Collegio non può esimersi dal rilevare che le 18 visite
(per non dire, addirittura, quotidianamente e più volte al giorno) nello svolgimento della sua attività professionale, talché non par dubbio che trattavasi di un consolidato e sistematico modus operandi.
Va, infine, aggiunto, che correttamente la Procura ha calcolato il danno al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali in piena conformità alla consolidata giurisprudenza contabile, stante i dirimenti arresti nomofilattici di cui alle sentenze delle SS.RR. n 24/QM/2020 e n.13/QM/2021.
5.- D 5.1- Come anticipato al precedente punto 3, prima di scrutinare la seconda voce di danno (non patrimoniale) contestata al US, si rende necessario sollevata anche con riguardo ad essa, sul rilievo che ter del 20/1994.
Rileva il Collegio che in tema di comma 30-ter, cit. prevede espressamente che decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale La giurisprudenza contabile, con orientamento del tutto consolidato ha già sottolineato che, alla stregua della disposizione in questione, il dies a quo del definitivo, in sede penale, della colpevolezza del soggetto coinvolto, coincidente, nel caso di specie, con il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena (ex art, 444 e ss. c.p.p.) emessa nei confronti del US con sentenza n. 635/2024, depositata il 14 maggio 2024, con conseguente assunzione del carattere di irrevocabilità della stessa e definitiva conclusione del procedimento penale a suo carico (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 25/2025, n. 22, n. 3 e n. 239 del 2023, Sez. App.
Sicilia, n. 79/2024).
Tale soluzione, infatti, «...costituisce espressione del principio generale, Corte conti, Sez. II App., n. 3/2023; id. .
Amministrazione in relazione a vicende di rilievo penale, la decorrenza del termine quinquennale non può essere anteriore al perfezionarsi della
(così, Corte conti, Sez. II App., n. 239/2023).
Anche, c rileva, pertanto, la pacifica notificato al convenuto il 18 maggio 2025.
5.2- Parimenti accoglibile si profila la domanda risarcitoria esperita dal Procuratore regionale con riferimento al danno non patrimoniale, sub species giornalistico riservato alla vicenda penale de qua, che ha reso ancora più OL II di Bari, considerato uno dei più importanti istituti oncologici in Puglia e in tutto il sud Italia.
appena il caso di evidenziare (né, invero, pare al Collegio sussista una fattispecie di danno ricorra il presupposto della sentenza irrevocabile di condanna di un pubblico ufficiale per (almeno due dei) reati contemplati dal Capo I, Titolo II, del libro II del Codice penale (reati contro la Pubblica
-ter del decreto-legge E, infatti, il US è stato condannato con sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 314 c.p. (peculato) e 317 c.p. (concussione)
uffici.
andamento della P.A., la quale perde, con la condotta illecita dei suoi organizzazione, ingenerando la convinzione che i comportamenti patologici
. (ex multis, Sez. Giur. Umbria, sent. n. 47/2017).
periodo di tempo (quantomeno 5 anni) raggirata dal convenuto avendo questi improntato il proprio contegno fraudolento al perseguimento di finalità private ed egoistiche, così determinando di una sua immagine negativa, in quanto struttura organizzata confusamente, gestita in maniera
(Corte Conti, Sez.
riunite, 23 aprile 2003, n. 10/QM).
profondo discredito si sia inevitabilmente riversato, in tutta la sua spregevolezza,
missione istituzionale è deputata alla cura di pazienti afflitti, anche gravemente, da malattie oncologiche (che li costringono ad affrontare defaticanti, reiterati e dolorosi trattamenti sanitari) sui quali - come diffusamente emerge dal corposo corredo probatorio - il US speculava turpemente rivolgendo loro indebite richieste di denaro -
beneficiari della prevista esenzione totale prevista dal SSN (Cod. 048) - ed appropriandosi illecitamente di onorari che avrebbe dovuto ripartire con regolamentazione (che, addirittura, inibiva ai medici in regime intramurario di - art.
7 del ).
Ritiene il Collegio che sia del tutto evidente dei fatti (clamor fori condanna (poi) del US, essendo inevitabile, secondo il comune sentire, che la sua condotta abietta abbia inoculato un senso di profonda sfiducia e dispregio nei confronti (soprattutto) di quelle istituzioni pubbliche che (più di altre) dovrebbero essere portatrici di valori etici rivolti alla tutela dei più fragili
(fisicamente e psicologicamente), e garantire in modo imparziale e trasparente il diritto alla salute dei cittadini.
Alla luce di tutto quanto considerato, ritiene il Collegio di poter condividere 330.350,04 -sexies della legge n. 20/1994, vale a dire equitativamente al doppio della che, nel caso di specie, corrisponde al danno patrimoniale di .
6.- Conclusivamente, in totale accoglimento della domanda attorea, il US data dei pagamenti sino alla data di deposito della presente sentenza, e 7.- Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, definitamente pronunciando condanna OR TO al pagamento in favore del
(quattrocentonovantacinquemilacinquecentoventicinque/06 euro), oltre rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti sino alla data di sino al soddisfo.
Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese del giudizio quali liquidate dalla Segreteria con nota in calce.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, in Bari, nella Camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il Presidente
(NA De AT) (QU Daddabbo)