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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 564/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4756/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 429/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 3 e pubblicata il 27/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202339013326674000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202339013326674000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202339013326674000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 19/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Ricorrente_1, difeso dagli avv. Difensore_1 e Difensore_2, impugnò dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – SC, l'intimazione di pagamento n. 29520239013326674/000 relativa all'avviso di accertamento n.
TYX04HQ00903/2018 eccependo, in sostanza, la mancata notifica del predetto avviso di accertamento, l'infondatezza della pretesa nel merito e, in subordine, l'illegittimità parziale per duplicazione della pretesa impositiva.
2. L'Agenzia delle Entrate si costituì, documentando la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. TYX04HQ00903/2018 e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. A seguito della produzione documentale dell'Ufficio, il ricorrente depositò atto di integrazione del ricorso per motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. n. 546/1992, eccependo la prescrizione delle somme riportate dalla intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle sanzioni e agli interessi, rinunciando, con successiva memoria illustrativa, ai motivi relativi alla omessa notifica dell'atto presupposto nonché a quelli di merito, mantenendo ferme le eccezioni relative alla duplicazione d'imposta, interessi e aggio ed alla eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi.
4. La Corte di primo grado, con sentenza n. 429/2025, depositata il 27.01.2025, ha rigettato il ricorso, riaffermando l'assunto della regolare notifica dell'avviso di accertamento al contribuente ed assumendo che il termine di prescrizione, per la notifica dell'intimazione, è decennale. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, dolendosi della omessa pronuncia sull'eccezione di parziale duplicazione impositiva, per la misura di 1/3 del totale, quale vizio proprio dell'intimazione impugnata, e della erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa ad interessi e sanzioni, essendo detta prescrizione quinquennale. Ha insistito per l'annullamento dell'intimazione, previa sospensione in via cautelare.
6. Alla camera di consiglio del 18.8.25, è stata parzialmente accolta, limitatamente al ruolo oggetto di evidente duplicazione, l'istanza di sospensiva, rigettandola nel resto.
7. L'Agenzia delle Entrate si è costituita il 7.10.25, rappresentando di aver proceduto allo sgravio in autotutela del ruolo pari ad € 11.941,10, corrispondente ad 1/3 di imposte e interessi iscritti a ruolo, a titolo provvisorio, riconoscendo il verificarsi di una duplicazione impositiva. Quanto alla prescrizione, ha evidenziato che, essendo intervenuta pronuncia definitiva, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado n. 599/16/2024, depositata in data 18/07/2024, che ha confermato l'avviso di
Nominativo_1accertamento impugnato dalla , coobbligato solidale, operava la prescrizione decennale propria dell'actio judicati.
8. Con successiva memoria, depositata il 22.12.25, ha chiesto di valutarsi lo sgravio intervenuto ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, insistendo altresì sull'eccezione di prescrizione di sanzioni ed interessi. Ha evidenziato che l'actio judicati non era esperibile nei confronti del coobbligato solidale, odierno appellante, e che non operava nei suoi confronti l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione correlato alla proposizione dell'impugnazione da parte della menzionata ASD, come peraltro chiarito dalla Corte di Cassazione Sez. Trib. con la sentenza n. 13134/2016. 9. All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
10. Con riferimento alla pretesa oggetto di sgravio, già oggetto della sospensiva cautelare disposta da questa Corte, in ragione del profilarsi di una evidente duplicazione impositiva, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in parte qua.
11. Per il resto, l'appello, laddove mira a conseguire una pronuncia dichiarativa della prescrizione, pacificamente quinquennale, in relazione alle sanzioni ed agli interessi
(deve intendersi, limitatamente a quelli maturati prima del quinquennio antecedente la notifica dell'intimazione), non può trovare accoglimento.
12. A tale conclusione si addiviene non già – come opinato dall'ufficio – assumendo che sia esperibile nei confronti dell'appellante, rimasto estraneo al giudizio impugnatorio proposto dalla coobbligata ASD, l'actio judicati: osta, difatti, a tale conclusione il precetto di cui all'art. 1306 co. I c.c., secondo cui la sentenza favorevole conseguita dal creditore nei confronti di uno dei condebitori solidali non ha effetto contro gli altri coobbligati.
Ricorrente_113. Deve, pertanto, ritenersi, che il titolo azionabile nei confronti del non sia rappresentato dalla predetta sentenza, quanto dall'avviso di accertamento notificato ad esso contribuente, non impugnato. E trattandosi di un titolo stragiudiziale, trova applicazione il principio, affermato dalle SS.UU. con sentenza 17 novembre 2016, n.
23397, secondo il quale “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..”. Pertanto, la prescrizione per interessi e sanzioni,
Ricorrente_1nei confronti del , continuerà ad avere durata quinquennale. 14. Tuttavia, deve ritenersi che il decorso della prescrizione sia stato dapprima interrotto, per effetto della proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice tributario dell'avviso di accertamento da parte della ASD, e dunque sospeso, per tutta la durata del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c..
15. La tesi dell'appellante, secondo cui tale effetto interruttivo-sospensivo non sarebbe estensibile nei confronti del coobbligato rimasto estraneo al giudizio impugnatorio incoato, per quanto supportata da un isolato e non recente precedente della Sezione tributaria della S.C. (la citata sentenza n. 13134/2016), non pare condivisibile. Essa contrasta, infatti, con i principi civilistici affermati dalla costante giurisprudenza nomofilattica, secondo cui “La disciplina dell'art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. n. 8136 del 2001: n. 1406 del 2011). Tali postulati sono stati ribaditi anche dalla più recente elaborazione interpretativa della S.C. (Sez. 3,
Ordinanza n. 8208 del 28/03/2025), con l'ulteriore precisazione che “ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 1310 c.c. e dunque dell'estensione dell'atto interruttivo del corso della prescrizione al o ai coobbligati non è richiesto che l'atto interruttivo compiuto in via stragiudiziale o compiuto con la proposizione della domanda verso uno dei coobbligati debba contenere la rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati. L'effetto interruttivo del corso della prescrizione opera indipendentemente da tale rappresentazione e, dunque, sulla base dell'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale del soggetto contro cui è rivolto con altro o altri soggetti”.
16. Alla stregua di questi principi, deve ritenersi, quindi, che, così come la notifica di un atto interruttivo ad uno dei contribuenti solidalmente coobligati interrompa la prescrizione e impedisca la decadenza nei confronti di tutti i condebitori (v., ex multis,
Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 27713 del 22/09/2022: In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973”), parimenti la proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice tributario da parte di uno di essi debitori assuma efficacia erga alios nell'interrompere e nel sospendere, per tutta la durata del giudizio, il corso della prescrizione.
17. Il ripartirsi della soccombenza tra le parti ed il profilarsi di incertezze interpretative, nel panorama giurisprudenziale, sui temi giuridici trattati giustificano l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa oggetto di sgravio, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
Spese dei due gradi interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
ND GA AR GA LO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente PAGANO ANDREA, Relatore CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4756/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 429/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 3 e pubblicata il 27/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202339013326674000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202339013326674000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202339013326674000 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 19/01/2026
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Ricorrente_1, difeso dagli avv. Difensore_1 e Difensore_2, impugnò dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Messina, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – SC, l'intimazione di pagamento n. 29520239013326674/000 relativa all'avviso di accertamento n.
TYX04HQ00903/2018 eccependo, in sostanza, la mancata notifica del predetto avviso di accertamento, l'infondatezza della pretesa nel merito e, in subordine, l'illegittimità parziale per duplicazione della pretesa impositiva.
2. L'Agenzia delle Entrate si costituì, documentando la regolare notifica dell'avviso di accertamento presupposto n. TYX04HQ00903/2018 e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. A seguito della produzione documentale dell'Ufficio, il ricorrente depositò atto di integrazione del ricorso per motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. n. 546/1992, eccependo la prescrizione delle somme riportate dalla intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle sanzioni e agli interessi, rinunciando, con successiva memoria illustrativa, ai motivi relativi alla omessa notifica dell'atto presupposto nonché a quelli di merito, mantenendo ferme le eccezioni relative alla duplicazione d'imposta, interessi e aggio ed alla eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi.
4. La Corte di primo grado, con sentenza n. 429/2025, depositata il 27.01.2025, ha rigettato il ricorso, riaffermando l'assunto della regolare notifica dell'avviso di accertamento al contribuente ed assumendo che il termine di prescrizione, per la notifica dell'intimazione, è decennale. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, dolendosi della omessa pronuncia sull'eccezione di parziale duplicazione impositiva, per la misura di 1/3 del totale, quale vizio proprio dell'intimazione impugnata, e della erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione relativa ad interessi e sanzioni, essendo detta prescrizione quinquennale. Ha insistito per l'annullamento dell'intimazione, previa sospensione in via cautelare.
6. Alla camera di consiglio del 18.8.25, è stata parzialmente accolta, limitatamente al ruolo oggetto di evidente duplicazione, l'istanza di sospensiva, rigettandola nel resto.
7. L'Agenzia delle Entrate si è costituita il 7.10.25, rappresentando di aver proceduto allo sgravio in autotutela del ruolo pari ad € 11.941,10, corrispondente ad 1/3 di imposte e interessi iscritti a ruolo, a titolo provvisorio, riconoscendo il verificarsi di una duplicazione impositiva. Quanto alla prescrizione, ha evidenziato che, essendo intervenuta pronuncia definitiva, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado n. 599/16/2024, depositata in data 18/07/2024, che ha confermato l'avviso di
Nominativo_1accertamento impugnato dalla , coobbligato solidale, operava la prescrizione decennale propria dell'actio judicati.
8. Con successiva memoria, depositata il 22.12.25, ha chiesto di valutarsi lo sgravio intervenuto ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza virtuale, insistendo altresì sull'eccezione di prescrizione di sanzioni ed interessi. Ha evidenziato che l'actio judicati non era esperibile nei confronti del coobbligato solidale, odierno appellante, e che non operava nei suoi confronti l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione correlato alla proposizione dell'impugnazione da parte della menzionata ASD, come peraltro chiarito dalla Corte di Cassazione Sez. Trib. con la sentenza n. 13134/2016. 9. All'udienza odierna, celebrata come da verbale, il Collegio ha deliberato la decisione del giudizio.
10. Con riferimento alla pretesa oggetto di sgravio, già oggetto della sospensiva cautelare disposta da questa Corte, in ragione del profilarsi di una evidente duplicazione impositiva, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in parte qua.
11. Per il resto, l'appello, laddove mira a conseguire una pronuncia dichiarativa della prescrizione, pacificamente quinquennale, in relazione alle sanzioni ed agli interessi
(deve intendersi, limitatamente a quelli maturati prima del quinquennio antecedente la notifica dell'intimazione), non può trovare accoglimento.
12. A tale conclusione si addiviene non già – come opinato dall'ufficio – assumendo che sia esperibile nei confronti dell'appellante, rimasto estraneo al giudizio impugnatorio proposto dalla coobbligata ASD, l'actio judicati: osta, difatti, a tale conclusione il precetto di cui all'art. 1306 co. I c.c., secondo cui la sentenza favorevole conseguita dal creditore nei confronti di uno dei condebitori solidali non ha effetto contro gli altri coobbligati.
Ricorrente_113. Deve, pertanto, ritenersi, che il titolo azionabile nei confronti del non sia rappresentato dalla predetta sentenza, quanto dall'avviso di accertamento notificato ad esso contribuente, non impugnato. E trattandosi di un titolo stragiudiziale, trova applicazione il principio, affermato dalle SS.UU. con sentenza 17 novembre 2016, n.
23397, secondo il quale “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto
l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..”. Pertanto, la prescrizione per interessi e sanzioni,
Ricorrente_1nei confronti del , continuerà ad avere durata quinquennale. 14. Tuttavia, deve ritenersi che il decorso della prescrizione sia stato dapprima interrotto, per effetto della proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice tributario dell'avviso di accertamento da parte della ASD, e dunque sospeso, per tutta la durata del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c..
15. La tesi dell'appellante, secondo cui tale effetto interruttivo-sospensivo non sarebbe estensibile nei confronti del coobbligato rimasto estraneo al giudizio impugnatorio incoato, per quanto supportata da un isolato e non recente precedente della Sezione tributaria della S.C. (la citata sentenza n. 13134/2016), non pare condivisibile. Essa contrasta, infatti, con i principi civilistici affermati dalla costante giurisprudenza nomofilattica, secondo cui “La disciplina dell'art. 1310, secondo comma, cod. civ., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. n. 8136 del 2001: n. 1406 del 2011). Tali postulati sono stati ribaditi anche dalla più recente elaborazione interpretativa della S.C. (Sez. 3,
Ordinanza n. 8208 del 28/03/2025), con l'ulteriore precisazione che “ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 1310 c.c. e dunque dell'estensione dell'atto interruttivo del corso della prescrizione al o ai coobbligati non è richiesto che l'atto interruttivo compiuto in via stragiudiziale o compiuto con la proposizione della domanda verso uno dei coobbligati debba contenere la rappresentazione da parte del creditore che lo compie dell'esistenza dell'altro o degli altri coobbligati. L'effetto interruttivo del corso della prescrizione opera indipendentemente da tale rappresentazione e, dunque, sulla base dell'oggettiva esistenza dell'obbligazione solidale del soggetto contro cui è rivolto con altro o altri soggetti”.
16. Alla stregua di questi principi, deve ritenersi, quindi, che, così come la notifica di un atto interruttivo ad uno dei contribuenti solidalmente coobligati interrompa la prescrizione e impedisca la decadenza nei confronti di tutti i condebitori (v., ex multis,
Cass. civ., Sez. 5 - , Sentenza n. 27713 del 22/09/2022: In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973”), parimenti la proposizione dell'impugnazione dinanzi al giudice tributario da parte di uno di essi debitori assuma efficacia erga alios nell'interrompere e nel sospendere, per tutta la durata del giudizio, il corso della prescrizione.
17. Il ripartirsi della soccombenza tra le parti ed il profilarsi di incertezze interpretative, nel panorama giurisprudenziale, sui temi giuridici trattati giustificano l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa oggetto di sgravio, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
Spese dei due gradi interamente compensate.
Così deciso in Messina, il 12 gennaio 2026
Il giudice relatore Il Presidente
ND GA AR GA LO