Art. 1. Articolo unico.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra - previsto dall' art. 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Il contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra - previsto dall' art. 6 della legge 23 ottobre 1956, n. 1239 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.