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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8577 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18609/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RI Laura Amato Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR TO IE, presso il cui studio in Milano, via Santa RI Valle n. 2/B, ha eletto domicilio ATTORE nei confronti di (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FE WA, presso il cui studio in Milano, via San Calimero n. 17, ha eletto domicilio CONVENUTO
Figli minori: nato il [...], rappresentato dal curatore speciale, Avv. Laura Parte_2
RI AS
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (precisate congiuntamente dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del 04.11.2025) I difensori e delle parti e il curatore speciale precisano le conclusioni come segue: confermare l'affido all'Ente di per la durata di anni due con collocamento presso e con i Pt_2 nonni materni;
confermare tutti gli incarichi già conferiti ai SS, con particolare attenzione alla regolamentazione e alla ripresa delle frequentazioni padre figlio, al supporto alla genitorialità in specie per la mamma, genitore più presente nella vita del figlio, nonché all'attivazione dell'educativa presso e con la stessa allo scopo di rafforzarne le competenze genitoriali in vista di una progressiva autonomizzazione, all'avvio della valutazione di presso e alla conseguente attivazione dei supporti Pt_2 CP_2 piscologico, scolastici) ritenuti necessari nell'interesse del minore;
dare atto dell'accordo dei genitori, con riferimento ai profili economici, visto il collocamento di
presso e con i nonni materni, di provvedere all'attivazione di una carta prepagata che verrà Pt_2 gestita dai nonni collocatari nell'interesse di sulla quale, a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 del figlio minore il padre accrediterà mensilmente la somma di 150 euro (rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla mensilità di novembre 2020) e la mamma accrediterà l'assegno unico universale, ferma la divisione tra i genitori in ragione del 50% delle spese straordinarie individuate come da linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano aggiornate a giugno 2025. Spese di lite compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Rozzano in data 10.04.2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Rozzano A. 2014, N. 17, P. I). Dalla loro unione è nato in data [...]. Pt_2
I coniugi si sono separati con sentenza parziale n. 6371/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18.07.2022. Con sentenza definitiva n. 7959/2023, il Tribunale di Milano ha disposto:
- il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente;
- la conferma dell'affido del minore al Comune di Rozzano (MI), con limitazione della Pt_2 responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e con collocamento insieme alla madre presso l'abitazione dei nonni materni sita in Rozzano (MI) via dei Ciclamini n. 4;
- la delega all'Ente affidatario della regolamentazione della visita padre-figlio – al tempo della pronuncia sospese – con i tempi e le modalità ritenute più opportune, nel rispetto delle esigenze di e delle eventuali indicazioni ricevute all'esito della valutazione neuropsichiatrica del minore;
Pt_2
- l'incarico all'Ente affidatario di curare l'avvio di valutazione neuropsichiatrica di presso la Pt_2
e di proseguire con gli interventi a sostegno del minore già avviati e con un'attenta attività CP_2 di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare;
- la conferma dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Pt_2 nella misura di euro 150,00 mensili, da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2020 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
- l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 17.05.2024, ha chiesto la dichiarazione dello Parte_1 scioglimento del matrimonio e la conferma dei provvedimenti assunti ex art. 333 c.c. con sentenza di separazione n. 7959/2023 nell'interesse del figlio minore , ponendo a carico del padre l'obbligo Pt_2 di contribuire nel mantenimento del minore mediante la somma mensile di € 300,00 e il 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre. Con comparsa depositata in data 19.09.2024, si è costituito in giudizio e, Controparte_1 aderendo alla pronuncia di status, ha chiesto la conferma di tutti i provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione n. 7959/2023, sia quelli disposti nell'interesse del figlio minore , sia Pt_2 quelli di natura economica.
All'udienza del 03.12.2024 le parti, presenti personalmente, hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte. Il difensore di parte attrice ha dichiarato di rinunciare alle istanze istruttorie, mentre il difensore di parte convenuta ha riferito di non averne formulate. All'esito della discussione, anche sull'accordo delle parti, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“dispone che l'assegno unico universale relativo al minore venga percepito dalla madre in ragione del 100% conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza di separazione nomina in favore del figlio minore nato il [...] un curatore speciale individuato Pt_2 nell'Avv. Laura RI AS assegnando alla stessa termine fino al 20.01.2025 per costituirsi in giudizio assegna ai SS del comune di Rozzano, ente affidatario del minore termine fino al 30.04.2025 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento, verificando nell'attualità la situazione abitativa del minore, la relazione con la madre e i familiari conviventi, acquisendo una relazione dalle insegnanti e dal pediatra e rappresentando lo stato della relazione con il padre”. Infine, il Giudice ha rinviato il procedimento, trattenendo la causa in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
In data 04.12.2024, il Collegio ha pronunciato sentenza non definitiva di divorzio n. 10596/2024, dichiarando lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti. Con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
All'udienza del 14.05.2025 il Giudice delegato, preso atto della mancata comunicazione al curatore speciale del precedente verbale contenente la sua nomina, ha rinviato il procedimento confermando le statuizioni vigenti tra le parti e gli incarichi conferiti ai SS, assegnando altresì al curatore speciale nuovo termine per la costituzione in giudizio.
Con atto depositato il 30.06.2025 si è costituito il curatore speciale, che ha chiesto la conferma di delle disposizioni vigenti in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento di , Pt_2 oltre che degli incarichi demandati all'Ente affidatario, con particolare riguardo alla predisposizione di un percorso di supporto individuale o di gruppo per il ragazzo, di un percorso di supporto alla genitorialità per la mamma e di un percorso di risignificazione delle relazioni per il papà.
All'udienza del 4.11.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione di aggiornamento depositata dai SS del Comune di Rozzano. All'esito della discussione, il Giudice delegato ha proposto una cornice giuridica condivisa per la conclusione del processo. I difensori delle parti hanno dichiarato di aderire al progetto proposto dal Giudice e, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini in epigrafe indicati. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.11.2025.
Lo scioglimento del matrimonio Come anticipato questo Tribunale, con sentenza parziale n. 10596/2024, emessa in data 04.12.2024 e pubblicata il 09.12.2024, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
L'esercizio della responsabilità genitoriale Il Collegio ritiene che, come richiesto congiuntamente dai genitori e dal curatore speciale, in conformità alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di Rozzano, debba essere confermato l'assetto attualmente vigente in punto di responsabilità genitoriale. Invero, la conferma dell'affido all'Ente per un periodo di due anni e del collocamento presso i nonni materni appare l'opzione più tutelante per il minore . Pt_2
Come evidenziato dai SS, il clima familiare con i nonni appare stabile, affettivo e supportivo;
essi paiono attenti ai bisogni del minore e disponibili a favorirne lo sviluppo personale e relazionale, pur nel rispetto delle sue volontà e dei suoi tempi (cfr. relazione depositata in data 14.10.2025). Quanto alla madre, la stessa ha concluso il proprio contratto di lavoro ed è attualmente alla ricerca di una nuova occupazione, anche con il supporto del Servizio. Vive in un appartamento di proprietà dell' al civico adiacente rispetto a quello dove è collocato insieme ai nonni materni;
vede CP_3 Pt_2 il figlio quotidianamente e talvolta, nei fine settimana, il ragazzo resta a dormire presso la sua abitazione. Il legame padre-figlio, invece, risulta al momento assente. L'ultimo incontro tra e il padre Pt_2 sarebbe avvenuto nel dicembre 2024, quando il sig. ha incontrato il ragazzo e i nonni per CP_1 pochi minuti, per consegnare al figlio un regalo di Natale. Il nonno materno è l'unico familiare in contatto telefonico con il padre del minore;
il sig. ogni tanto lo contatta per sapere come sta CP_1 il figlio e chiedergli di rivederlo, ma ha più volte affermato di non voler avere rapporti con il Pt_2 padre. I nonni si dichiarano disponibili a supportare un'eventuale ripresa della relazione tra e Pt_2 il padre, ma riferiscono che il minore mostra al riguardo forte disappunto e resistenza. Alla luce delle suddette considerazioni, fermo il collocamento del minore presso i nonni materni, deve essere confermato l'affido di all'Ente territorialmente competente, individuato nel Pt_2
Comune di Rozzano, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica, alla frequentazione paterna, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative alla minore (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.). In punto salute, i collocatari (nel caso di specie, i nonni), previo avviso all'Ente e ai genitori, potranno assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica;
f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
In caso di inerzia dei collocatari, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra. In relazione alle scelte in materia di salute relative a: a. vaccinazioni facoltative;
b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
L'Ente affidatario convocherà i genitori e i collocatari per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore. In caso di accordo, i nonni collocatari provvederanno al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. In punto istruzione ed educazione dei minori, i collocatari, previo avviso all'Ente e ai genitori, potranno assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF
- Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere a persona di fiducia;
e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); In caso di inerzia dei collocatari prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e i collocatari, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra. In relazione alle scelte relative ai seguenti punti: a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze; e. attività educative/ricreative diverse;
f. viaggi studio in Italia e all'estero; g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
L'Ente affidatario convocherà i genitori e i collocatari per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori. In caso di accordo, i nonni collocatari provvederanno al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. In punto pratiche amministrative, i collocatari, previo avviso all'Ente e ai genitori, potranno assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
In caso di inerzia dei collocatari prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e i collocatari, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra. In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse dei minori, convocherà i genitori e i collocatari per raggiungere una soluzione condivisa. In caso di accordo, i nonni collocatari provvederanno al compimento degli atti, anche con firma disgiunta. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. Quanto alla frequentazione padre-figlio, deve essere confermata la delega all'Ente Affidatario di regolamentare tempi e modalità di tali frequentazioni in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psico fisico del minore, nel rispetto dei tempi e della volontà di quest'ultimo, e subordinatamente alla fattiva manifestazione della seria volontà del sig. di riprendere una CP_1 relazione stabile con il figlio minore. Il Collegio ritiene altresì necessario delegare espressamente ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico del minore e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con delega ad attivare o proseguire i supporti necessari, e in particolare:
- un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e in specie per la mamma, genitore più presente nella vita del figlio;
- l'educativa presso e con la mamma, allo scopo di rafforzarne le competenze genitoriali in vista di una progressiva autonomizzazione;
- l'avvio dell'UONPIA e la conseguente attivazione dei supporti (piscologici, scolastici) ritenuti necessari nell'interesse del minore. I Servizi Sociali dovranno segnalare tempestivamente all'A.G. competente ogni situazione di pregiudizio per la minore che ne richieda l'intervento.
Il contributo al mantenimento dei figli Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'AUU verrà percepito integralmente dalla madre, che lo verserà ai nonni collocatari del minore.
Le spese di lite Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 18609/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede: 1. Dà atto che con sentenza non definitiva n. 10596/2024, emessa in data 04.12.2024 e pubblicata il 09.12.2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
Controparte_1
2. Conferma l'affido di , nato a [...] il [...], al Comune di Rozzano per Parte_2 un periodo di 24 mesi a partire dalla pubblicazione della presente sentenza;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
3. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica, alla frequentazione paterna, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative al minore (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.), come dettagliatamente disciplinato in parte motiva;
4. Conferma il collocamento prevalente del minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con i nonni materni;
5. Incarica i Servizi sociali del Comune di Rozzano di regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni padre/figlio frequentazioni in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psico fisico del minore, nel rispetto dei tempi e della volontà di quest'ultimo, e subordinatamente alla fattiva manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con il figlio minore;
6. Incarica altresì i Servizi sociali del Comune di Rozzano – in collaborazione con le competenti ASST – di:
- proseguire la presa in carico del nucleo familiare, con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico del minore e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare;
- attivare un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e in specie per la mamma, genitore più presente nella vita del figlio;
- attivare l'educativa presso e con la mamma, allo scopo di rafforzarne le competenze genitoriali in vista di una progressiva autonomizzazione;
- avviare la valutazione del minore presso e, all'esito della stessa, attivare i supporti CP_2
(piscologici, scolastici) ritenuti necessari nell'interesse del minore;
7. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat (decorrenza della rivalutazione dalla mensilità di novembre 2020);
8. Dà atto che, visto il collocamento di presso e con i nonni materni, le parti hanno concordato Pt_2 di provvedere all'attivazione di una carta prepagata che verrà gestita dai nonni collocatari nell'interesse di , sulla quale il padre accrediterà mensilmente la predetta somma di € 150,00; Pt_2
9. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico dei genitori l'obbligo di concorrere in ragione del 50% nel pagamento delle spese straordinarie relative ai minori, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, aggiornate a giugno 2025;
10. Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
11. Dà atto che le parti hanno concordato che la mamma accrediterà l'assegno unico universale sulla già citata carta prepagata gestita dai nonni collocatari nell'interesse di;
Pt_2
12. Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 05.11.2025
Si comunichi anche ai SS del Controparte_4
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa RI Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa RI Laura Amato Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR TO IE, presso il cui studio in Milano, via Santa RI Valle n. 2/B, ha eletto domicilio ATTORE nei confronti di (C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FE WA, presso il cui studio in Milano, via San Calimero n. 17, ha eletto domicilio CONVENUTO
Figli minori: nato il [...], rappresentato dal curatore speciale, Avv. Laura Parte_2
RI AS
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (precisate congiuntamente dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del 04.11.2025) I difensori e delle parti e il curatore speciale precisano le conclusioni come segue: confermare l'affido all'Ente di per la durata di anni due con collocamento presso e con i Pt_2 nonni materni;
confermare tutti gli incarichi già conferiti ai SS, con particolare attenzione alla regolamentazione e alla ripresa delle frequentazioni padre figlio, al supporto alla genitorialità in specie per la mamma, genitore più presente nella vita del figlio, nonché all'attivazione dell'educativa presso e con la stessa allo scopo di rafforzarne le competenze genitoriali in vista di una progressiva autonomizzazione, all'avvio della valutazione di presso e alla conseguente attivazione dei supporti Pt_2 CP_2 piscologico, scolastici) ritenuti necessari nell'interesse del minore;
dare atto dell'accordo dei genitori, con riferimento ai profili economici, visto il collocamento di
presso e con i nonni materni, di provvedere all'attivazione di una carta prepagata che verrà Pt_2 gestita dai nonni collocatari nell'interesse di sulla quale, a titolo di concorso al mantenimento Pt_2 del figlio minore il padre accrediterà mensilmente la somma di 150 euro (rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla mensilità di novembre 2020) e la mamma accrediterà l'assegno unico universale, ferma la divisione tra i genitori in ragione del 50% delle spese straordinarie individuate come da linee Guida del Protocollo del Tribunale di Milano aggiornate a giugno 2025. Spese di lite compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile a Rozzano in data 10.04.2014 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Rozzano A. 2014, N. 17, P. I). Dalla loro unione è nato in data [...]. Pt_2
I coniugi si sono separati con sentenza parziale n. 6371/2022 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 18.07.2022. Con sentenza definitiva n. 7959/2023, il Tribunale di Milano ha disposto:
- il rigetto della domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente;
- la conferma dell'affido del minore al Comune di Rozzano (MI), con limitazione della Pt_2 responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e con collocamento insieme alla madre presso l'abitazione dei nonni materni sita in Rozzano (MI) via dei Ciclamini n. 4;
- la delega all'Ente affidatario della regolamentazione della visita padre-figlio – al tempo della pronuncia sospese – con i tempi e le modalità ritenute più opportune, nel rispetto delle esigenze di e delle eventuali indicazioni ricevute all'esito della valutazione neuropsichiatrica del minore;
Pt_2
- l'incarico all'Ente affidatario di curare l'avvio di valutazione neuropsichiatrica di presso la Pt_2
e di proseguire con gli interventi a sostegno del minore già avviati e con un'attenta attività CP_2 di monitoraggio e vigilanza sul nucleo familiare;
- la conferma dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Pt_2 nella misura di euro 150,00 mensili, da versarsi a in via anticipata entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2020 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
- l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 17.05.2024, ha chiesto la dichiarazione dello Parte_1 scioglimento del matrimonio e la conferma dei provvedimenti assunti ex art. 333 c.c. con sentenza di separazione n. 7959/2023 nell'interesse del figlio minore , ponendo a carico del padre l'obbligo Pt_2 di contribuire nel mantenimento del minore mediante la somma mensile di € 300,00 e il 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre. Con comparsa depositata in data 19.09.2024, si è costituito in giudizio e, Controparte_1 aderendo alla pronuncia di status, ha chiesto la conferma di tutti i provvedimenti contenuti nella sentenza di separazione n. 7959/2023, sia quelli disposti nell'interesse del figlio minore , sia Pt_2 quelli di natura economica.
All'udienza del 03.12.2024 le parti, presenti personalmente, hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte. Il difensore di parte attrice ha dichiarato di rinunciare alle istanze istruttorie, mentre il difensore di parte convenuta ha riferito di non averne formulate. All'esito della discussione, anche sull'accordo delle parti, il Giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti:
“dispone che l'assegno unico universale relativo al minore venga percepito dalla madre in ragione del 100% conferma nel resto le statuizioni di cui alla sentenza di separazione nomina in favore del figlio minore nato il [...] un curatore speciale individuato Pt_2 nell'Avv. Laura RI AS assegnando alla stessa termine fino al 20.01.2025 per costituirsi in giudizio assegna ai SS del comune di Rozzano, ente affidatario del minore termine fino al 30.04.2025 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento, verificando nell'attualità la situazione abitativa del minore, la relazione con la madre e i familiari conviventi, acquisendo una relazione dalle insegnanti e dal pediatra e rappresentando lo stato della relazione con il padre”. Infine, il Giudice ha rinviato il procedimento, trattenendo la causa in decisione limitatamente alla pronuncia sullo status.
In data 04.12.2024, il Collegio ha pronunciato sentenza non definitiva di divorzio n. 10596/2024, dichiarando lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti. Con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti.
All'udienza del 14.05.2025 il Giudice delegato, preso atto della mancata comunicazione al curatore speciale del precedente verbale contenente la sua nomina, ha rinviato il procedimento confermando le statuizioni vigenti tra le parti e gli incarichi conferiti ai SS, assegnando altresì al curatore speciale nuovo termine per la costituzione in giudizio.
Con atto depositato il 30.06.2025 si è costituito il curatore speciale, che ha chiesto la conferma di delle disposizioni vigenti in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento di , Pt_2 oltre che degli incarichi demandati all'Ente affidatario, con particolare riguardo alla predisposizione di un percorso di supporto individuale o di gruppo per il ragazzo, di un percorso di supporto alla genitorialità per la mamma e di un percorso di risignificazione delle relazioni per il papà.
All'udienza del 4.11.2025 è stata esaminata nel contraddittorio delle parti la relazione di aggiornamento depositata dai SS del Comune di Rozzano. All'esito della discussione, il Giudice delegato ha proposto una cornice giuridica condivisa per la conclusione del processo. I difensori delle parti hanno dichiarato di aderire al progetto proposto dal Giudice e, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei termini in epigrafe indicati. Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 05.11.2025.
Lo scioglimento del matrimonio Come anticipato questo Tribunale, con sentenza parziale n. 10596/2024, emessa in data 04.12.2024 e pubblicata il 09.12.2024, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, svolgendo considerazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte.
L'esercizio della responsabilità genitoriale Il Collegio ritiene che, come richiesto congiuntamente dai genitori e dal curatore speciale, in conformità alle conclusioni dei Servizi sociali del Comune di Rozzano, debba essere confermato l'assetto attualmente vigente in punto di responsabilità genitoriale. Invero, la conferma dell'affido all'Ente per un periodo di due anni e del collocamento presso i nonni materni appare l'opzione più tutelante per il minore . Pt_2
Come evidenziato dai SS, il clima familiare con i nonni appare stabile, affettivo e supportivo;
essi paiono attenti ai bisogni del minore e disponibili a favorirne lo sviluppo personale e relazionale, pur nel rispetto delle sue volontà e dei suoi tempi (cfr. relazione depositata in data 14.10.2025). Quanto alla madre, la stessa ha concluso il proprio contratto di lavoro ed è attualmente alla ricerca di una nuova occupazione, anche con il supporto del Servizio. Vive in un appartamento di proprietà dell' al civico adiacente rispetto a quello dove è collocato insieme ai nonni materni;
vede CP_3 Pt_2 il figlio quotidianamente e talvolta, nei fine settimana, il ragazzo resta a dormire presso la sua abitazione. Il legame padre-figlio, invece, risulta al momento assente. L'ultimo incontro tra e il padre Pt_2 sarebbe avvenuto nel dicembre 2024, quando il sig. ha incontrato il ragazzo e i nonni per CP_1 pochi minuti, per consegnare al figlio un regalo di Natale. Il nonno materno è l'unico familiare in contatto telefonico con il padre del minore;
il sig. ogni tanto lo contatta per sapere come sta CP_1 il figlio e chiedergli di rivederlo, ma ha più volte affermato di non voler avere rapporti con il Pt_2 padre. I nonni si dichiarano disponibili a supportare un'eventuale ripresa della relazione tra e Pt_2 il padre, ma riferiscono che il minore mostra al riguardo forte disappunto e resistenza. Alla luce delle suddette considerazioni, fermo il collocamento del minore presso i nonni materni, deve essere confermato l'affido di all'Ente territorialmente competente, individuato nel Pt_2
Comune di Rozzano, per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica, alla frequentazione paterna, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative alla minore (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.). In punto salute, i collocatari (nel caso di specie, i nonni), previo avviso all'Ente e ai genitori, potranno assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. Visite presso il pediatra di base;
b. visite specialistiche del minore prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico;
c. cure dentistiche presso strutture pubbliche, prescritte dal pediatra di base;
d. altri trattamenti sanitari prescritti dal medico di base o da specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e. ricoveri urgenti ovvero prescritti dal pediatra di base o dallo specialista del servizio pubblico, trattamenti medici da eseguire durante il ricovero e relative dimissioni, se autorizzate dalla struttura ospedaliera pubblica;
f. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
In caso di inerzia dei collocatari, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra. In relazione alle scelte in materia di salute relative a: a. vaccinazioni facoltative;
b. cure dentistiche, ortodontiche presso strutture private;
c. cure termali e fisioterapiche prescritte da privati;
d. trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
L'Ente affidatario convocherà i genitori e i collocatari per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore. In caso di accordo, i nonni collocatari provvederanno al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. In punto istruzione ed educazione dei minori, i collocatari, previo avviso all'Ente e ai genitori, potranno assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF
- Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); c. tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; d. deleghe al ritiro da scuola pubblica da concedere a persona di fiducia;
e. centro ricreativo estivo diurno (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); In caso di inerzia dei collocatari prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e i collocatari, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra. In relazione alle scelte relative ai seguenti punti: a. frequentazione di istituti privati parificati o meno;
b. corsi di recupero e lezioni private;
c. corsi di lingue;
d. iscrizione e frequenza di un corso sportivo, musicale, di disegno, pittura o di altre arti assecondando interessi e desideri del/della minorenne e/o su suggerimento degli insegnanti della scuola frequentata per incentivarne specifiche passioni/competenze; e. attività educative/ricreative diverse;
f. viaggi studio in Italia e all'estero; g. stage sportivi e vacanze senza i genitori;
L'Ente affidatario convocherà i genitori e i collocatari per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse dei minori. In caso di accordo, i nonni collocatari provvederanno al compimento degli atti. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. In punto pratiche amministrative, i collocatari, previo avviso all'Ente e ai genitori, potranno assumere le seguenti decisioni e compiere i seguenti atti, anche con firma disgiunta: a. richiesta documenti identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
In caso di inerzia dei collocatari prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori e i collocatari, assumerà le decisioni e compirà gli atti di cui sopra. In relazione alla richiesta di documenti validi per l'espatrio e di permesso di soggiorno, l'Ente affidatario, valutato l'interesse dei minori, convocherà i genitori e i collocatari per raggiungere una soluzione condivisa. In caso di accordo, i nonni collocatari provvederanno al compimento degli atti, anche con firma disgiunta. In caso di persistente disaccordo, l'Ente segnalerà la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta maggiormente rispondente all'interesse del minore. Quanto alla frequentazione padre-figlio, deve essere confermata la delega all'Ente Affidatario di regolamentare tempi e modalità di tali frequentazioni in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psico fisico del minore, nel rispetto dei tempi e della volontà di quest'ultimo, e subordinatamente alla fattiva manifestazione della seria volontà del sig. di riprendere una CP_1 relazione stabile con il figlio minore. Il Collegio ritiene altresì necessario delegare espressamente ai Servizi Sociali dell'Ente Affidatario la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico del minore e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare, con delega ad attivare o proseguire i supporti necessari, e in particolare:
- un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e in specie per la mamma, genitore più presente nella vita del figlio;
- l'educativa presso e con la mamma, allo scopo di rafforzarne le competenze genitoriali in vista di una progressiva autonomizzazione;
- l'avvio dell'UONPIA e la conseguente attivazione dei supporti (piscologici, scolastici) ritenuti necessari nell'interesse del minore. I Servizi Sociali dovranno segnalare tempestivamente all'A.G. competente ogni situazione di pregiudizio per la minore che ne richieda l'intervento.
Il contributo al mantenimento dei figli Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, quindi, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonee ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'AUU verrà percepito integralmente dalla madre, che lo verserà ai nonni collocatari del minore.
Le spese di lite Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 18609/2024, ogni altra istanza od eccezione respinta o disattesa, così provvede: 1. Dà atto che con sentenza non definitiva n. 10596/2024, emessa in data 04.12.2024 e pubblicata il 09.12.2024 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
Controparte_1
2. Conferma l'affido di , nato a [...] il [...], al Comune di Rozzano per Parte_2 un periodo di 24 mesi a partire dalla pubblicazione della presente sentenza;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso ai genitori;
3. Conferma la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza anagrafica, alla frequentazione paterna, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative al minore (iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.), come dettagliatamente disciplinato in parte motiva;
4. Conferma il collocamento prevalente del minore, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con i nonni materni;
5. Incarica i Servizi sociali del Comune di Rozzano di regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni padre/figlio frequentazioni in modalità osservata e protetta, tenuto conto dello stato di benessere psico fisico del minore, nel rispetto dei tempi e della volontà di quest'ultimo, e subordinatamente alla fattiva manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con il figlio minore;
6. Incarica altresì i Servizi sociali del Comune di Rozzano – in collaborazione con le competenti ASST – di:
- proseguire la presa in carico del nucleo familiare, con attento monitoraggio delle condizioni di benessere psicofisico del minore e della qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare;
- attivare un supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e in specie per la mamma, genitore più presente nella vita del figlio;
- attivare l'educativa presso e con la mamma, allo scopo di rafforzarne le competenze genitoriali in vista di una progressiva autonomizzazione;
- avviare la valutazione del minore presso e, all'esito della stessa, attivare i supporti CP_2
(piscologici, scolastici) ritenuti necessari nell'interesse del minore;
7. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 150,00 annualmente rivalutabile secondo gli Indici Istat (decorrenza della rivalutazione dalla mensilità di novembre 2020);
8. Dà atto che, visto il collocamento di presso e con i nonni materni, le parti hanno concordato Pt_2 di provvedere all'attivazione di una carta prepagata che verrà gestita dai nonni collocatari nell'interesse di , sulla quale il padre accrediterà mensilmente la predetta somma di € 150,00; Pt_2
9. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico dei genitori l'obbligo di concorrere in ragione del 50% nel pagamento delle spese straordinarie relative ai minori, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, aggiornate a giugno 2025;
10. Dispone che l'AUU venga percepito interamente dalla madre;
11. Dà atto che le parti hanno concordato che la mamma accrediterà l'assegno unico universale sulla già citata carta prepagata gestita dai nonni collocatari nell'interesse di;
Pt_2
12. Compensa interamente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 05.11.2025
Si comunichi anche ai SS del Controparte_4
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa RI Laura Amato