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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1605.2021 R.G. TRA
(d'ora in avanti ), (P.I. Parte_1 Parte_2
, in persona del Direttore Generale f.f. Dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_3
, con sede in Messina (ME), elettivamente domiciliata in C.F._1 Pt_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 9 (Studio legale Prof. Angelo Falzea e Associati), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santa Chindemi, opponente E (d'ora in Controparte_1 avanti , in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale, CP_1
Prof. con sede in Viale RE HE 15/b (P. I. Controparte_2 Pt_1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo P.IVA_2 iscritto al R.G. n. 526/2021, dall'Avv. Patrizia Silipigni ( – pec: CodiceFiscale_2
– fax 090.2938631), unitamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Antonio Andò ( – pec: – CodiceFiscale_3 Email_2 fax 090.2938631) e con loro elettivamente domiciliata in Via Ugo Bassi n. 144 Pt_1 opposta Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione. IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 31.3.2021 l di proponeva Pt_2 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2021, emesso in data 25.2.2021 e notificato il 25.05.2021 con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto alla stessa su Pt_1 istanza di il pagamento della somma Controparte_1 Controparte_1 di € 156.307,45, oltre agli interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza come indicata nel ricorso monitorio (dal giorno successivo alla scadenza del termine di ciascuna fattura) sino al saldo effettivo ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per onorari, i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. - Accogliere per la forma la presente opposizione e per l'effetto, ritenere e dichiarare inefficace e/o nullo, e comunque annullare, revocare e privare di efficacia il decreto opposto, per i motivi sopra esposti o con qualsiasi altra motivazione, con ogni consequenziale statuizione di legge.
1 2.- Ritenere e dichiarare che nulla deve l' Controparte_3
opposta.
[...] Controparte_1 CP_1
3.- Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un credito della opposta, ritenere e dichiarare che l non è tenuta a Parte_1 corrispondere gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulle somme richieste dalla
[...]
e, per l'effetto, annullare e/o Controparte_1 CP_1 revocare il D.I. opposto per i motivi sopra indicati e/o con qualsiasi altra motivazione.
4.- Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale sia del credito e sia degli interessi per effetto del disposto di cui all'art. 2948 c.c.
5.- Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti, anche in relazione alle difese di controparte.
6.- Condannare parte avversa al pagamento di spese e compensi del giudizio”. In particolare, parte opponente – dopo aver premesso che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso nei confronti dell' al fine di ottenere il pagamento di Parte_2 prestazioni specialistiche relative agli anni 2010, 2012, 2013, 2018 di € 114.182,52 ed il saldo della fattura n. 99/PA del 31.7.2020 di € 42.124,93 emessa a seguito dell'emergenza sanitaria creata dal Covid-19 per il ricovero nella struttura di Via Salus di n. 5 pazienti provenienti e su ordine dell'IRCCS Neurolesi Bonino UL di – deduceva l'insussistenza dei Pt_1 presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c, rilevando – in relazione alla fattura n. 99/PA dell'importo complessivo di € 66.066,40 e con riferimento alla quale l'odierna opposta aveva lamentato la corresponsione da parte dell' del solo Parte_2 importo parziale di € 23.941,47 (residuando, pertanto, un credito di € 42.124,93) – che, con nota prot. N. 93933 del 10.8.2020, la – avendo verificato le Controparte_4 cartelle cliniche relative ai n. 5 pazienti provenienti dall'IRCCS, le condizioni degli stessi e l'assistenza sanitaria resa nella struttura – aveva ritenuto legittimo solo parzialmente il credito della per detti ricoveri per la differenza di € 23.941,47, importo interamente CP_1 corrisposto dall'odierna opponente;
argomentava, ancora, che la stessa opponente, con comunicazione prot. n. 109110 del 24.9.2020, aveva richiesto all'odierna opposta l'emissione di una nota di credito a fronte della fattura di cui sopra per la somma in eccedenza, pari a € 42.124,93 e aveva previsto la liquidazione ed il pagamento del solo importo determinato dalla
– € 23.941,47 – giusta deliberazione n. 2739/DG del 6.10.2020. In Parte_4 merito, poi, alle fatture emesse negli anni 2010, 2012 e 2013, parte opponente precisava trattarsi di prestazioni rese a soggetti non residenti nella Regione Sicilia ed extra budget non remunerabili, con riferimento, in particolare, alle fatture relative agli anni 2010 – per € 18.250,10 – e 2013 – per € 80.301,36 – e riconosciuto, peraltro, dalla stessa opposta con la nota prot. 1584 inviata all'odierna opponente;
argomentava, ancora, che la stessa opponente
– in considerazione delle richieste di remunerazione di tali prestazioni da parte di diverse strutture private convenzionate in relazione al periodo 2010-2013 –, con nota prot. n. 12420 del 27.1.2021, aveva chiesto chiarimenti e indicazioni all'Assessorato Regionale della Salute
– Dipartimento per la pianificazione Strategica – e, precisamente, se si potesse procedere analogamente anche per le strutture private convenzionate, chiedendo, in tal caso, di specificare “il criterio o il quantum da erogare a cura di questa ” – e che, non essendo Pt_1 pervenuto alcun riscontro da parte dei competenti Uffici Regionali ed essendo la comunicazione regionale requisito di legittimità indispensabile per non incorrere in responsabilità contabile da indebito economico e in responsabilità civile, il credito non fosse liquido né esigibile. Con riferimento, invece, alla fattura n. 13/PA del 22.2.2019 di € 101.428,40 – emessa per le prestazioni specialistiche rese nel 2018, a conguaglio delle somme
2 dovute, e con riferimento alla quale l'opposta aveva contestato all' CP_1 Parte_2 il pagamento parziale di € 94.341,40 (residuando, in tal modo, un credito di € 7.087,00) – deduceva che, con determina n. 2827 del 3.4.2019, erano state liquidate all'odierna opposta le competenze maturate extra budget 2018 di € 7.087,00 e che, tuttavia, dalle verifiche Parte effettuate dall' di era risultato che, per un mero disguido di natura tecnica Pt_1 amministrativa, era stato emesso a favore dell'opposta il mandato di pagamento n. 8963 del 3.4.2019 di € 94.341,40 anziché di € 101.428,40; argomentava, a tal proposito, che con Parte apposita determina n. 2099 del 29.3.2021, l' aveva disposto la liquidazione dell'importo residuale di € 1.099,75 a titolo di interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento della fattura elettronica n. 13/PA – 23.04.2019 – fino al mese di marzo 2021, e che, pertanto, nulla era dovuto dalla stessa opponente, avendo la stessa proceduto legittimamente e nei tempi tecnici al pagamento. Eccepiva, infine, la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c. sia per gli interessi sia per il credito per il quale l'opposta aveva agito. Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la quale contestava integralmente l'opposizione proposta ex adverso, chiedeva concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 149.220,45 – stante l'intervenuto pagamento di € 7.087,00 nelle more del decreto ingiuntivo, giusta Determina n. 2099 del 29.3.2021, – e, in subordine, in via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze “a) vero o non che la ha Controparte_1 garantito ai pazienti trasferiti dall'IRCSS Neurolesi Bonino UL tutte le cure di cui necessitavano, garantendone il rientro nella struttura di provenienza in condizioni stabili e senza alcun peggioramento;
b) vero o non che per accogliere i pazienti di cui al precedente punto a) è stata riorganizzata l'assistenza sanitaria destinando loro professionalità specifiche e ridefinendo il lavoro di tutto il personale sanitario, nonché acquistando tutti i necessari presidi per degenti affetti da neuropatologie croniche (materassi antidecubito, sacche per alimentazione parenterale etc.); c) vero o non che i pazienti di cui al punto a) sono stati quotidianamente sottoposti ad una routine di assistenza rianimatoria, nonché ad una mobilizzazione quotidianamente ripetuta per la quale sono stati potenziati i turni del personale infermieristico”, indicando quale teste il Direttore Sanitario della Dott. Controparte_1 Testimone_1
All'udienza del 23.9.2021 a partecipazione virtuale ex art. 221 d.l. n. 34/2020, il Giudice, stante l'assenza del Giudice tutelare, rinviava la causa al 17.2.2022, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte. Depositate le note, all'udienza del 17.2.2022, il Giudice riservava di provvedere nei termini di legge;
in data 21.3.2024, il Presidente istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.2.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 221/2021 nei limiti della somma di € 149.220,45, assegnava termini alle parti ex art. 183, comma 6, c.p.c., e rinviava per la trattazione all'udienza del 9.3.2023. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte opponente ribadiva che, in relazione al presunto credito per la fattura n. 99/PA del 31.7.2020 – dell'importo complessivo di € 66.066,40 e con riferimento alla quale l'odierna opposta aveva lamentato la corresponsione da parte dell' dell'importo parziale di € 23.941,47, Parte_2 reclamando il pagamento del residuo credito di € 42.124,93 –, l'attestato, pur avendo riconosciuto il servizio erogato, lo aveva valorizzato secondo le corrette tariffe da competente Parte
– sistema di quantificazione del corrispettivo dovuto per i ricoveri anche per una CP_5
3 privata, a fronte delle autorizzazioni nelle specifiche discipline sanitarie – nella misura di € 23.941,47 e che, pertanto, non si contestava che l'odierna opposta avesse avuto in carico i n. 5 pazienti, piuttosto la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla normativa vigente, essendo la una Struttura convenzionata con il SSR ed autorizzata Controparte_6 specificamente per alcune Unità Operative, fra le quali non rientrava quella di Riabilitazione, argomentando che sarebbe stata necessaria una preventiva regolamentazione formale dei rapporti tra l' e gli Enti competenti che avesse CP_1 Controparte_7 consentito una corretta erogazione dei corrispettivi per la prestazioni da erogare ai 5 pazienti;
argomentava, ancora, che, pur volendo considerare l'emergenza Covid e, quindi, anche l'urgenza di trovare una soluzione immediata per i 5 pazienti – affetti da gravi cerebrolesioni acquisite e, quindi, necessitanti di strumenti e mezzi idonei a tale rilevante esigenza sanitaria
–, restava l'obbligo per i soggetti coinvolti nell'assistenza di tali pazienti di segnalazione all all'Assessorato Regionale della Salute, oltre che al Commissario Covid Parte_2
(Coordinatore dell'Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana) e che tale segnalazione preventiva non era stata effettuata da nessuna delle due strutture coinvolte, essendo la prima segnalazione la nota prot. n. 51 del 27.3.2020, successiva ai ricoveri;
evidenziava che l'impossibilità di erogare il corrispettivo delle prestazioni nella misura richiesta dalla a carico del CP_1 Parte SSR – in quanto non coerente con la convenzione in essere – aveva costretto l' ad utilizzare i fondi destinati al proprio bilancio per il pagamento di quanto riconosciuto, seppur in maniera provvisoria, a da codesto Tribunale. CP_1
Nelle memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte opposta, invece, ribadiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per sollevata da parte opponente, evidenziando che in atti era state depositate le note con le quali, negli anni, la stessa parte opposta aveva sollecitato i pagamenti delle prestazioni specialistiche, interrompendo, pertanto, i termini di prescrizione. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c., il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 9.3.2023 con il deposito di telematico di note scritte;
il Giudice istruttore, all'udienza virtuale del 9.3.2023, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2024. All'udienza del 13.6.2024, il Presidente di Sezione ordinava la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e fissava l'udienza del 13.3.2025 con termine per note fino al 20.2.2025. Depositate le note, all'udienza del 13.3.2025 le parti discutevano e il Presidente formulava riserva del deposito della motivazione nei successivi 30 giorni. L'opposizione in esame è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese
4 processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Dal che consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, comunque, osservato, nella misura in cui ciò rileva sul piano della regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria, che la parte opponente non ha formulato contestazione alcuna sulla idoneità della documentazione a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Deve, poi, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore (l'attore in senso sostanziale, l'odierno opposto) è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
5 Ciò posto, nella presente sede, la parte opposta ha chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell' opponente in ragione di fatture – le stesse sopra già Pt_1 indicate – e in particolare per la somma di euro 42.124,93 a titolo di saldo della fattura n. 99/PA dell'importo complessivo di € 66.066,40 recante il prezzo delle prestazioni eseguite dalla parte opposta in favore di n. 5 pazienti provenienti dall'IRCCS ed allocati presso la struttura della odierna parte opposta in via d'urgenza ovvero in ragione della necessità di sgomberare i locali dell'IRCCS Bonino UL in funzione di una sanificazione di essi resasi necessaria nel periodo dell'emergenza COVD 19; nonché per la restante somma di euro 114.182,52 su fatture per prestazioni specialistiche erogate e relative agli anni 2010, 2012, 2013 e 2018. Nella pendenza del giudizio parte opponente ha corrisposto a parte opposta la minor somma di euro 7.087,00 da imputare al corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura elettronica n. 13/PA del 22.02.2019 (prestazioni specialistiche erogate nel 2018) emessa da parte opposta e che quest'ultima ha accettato evidenziando l'omesso versamento degli interessi maturati sulla somma fatturata. Orbene, con specifico riferimento alle prestazioni indicate nella fattura 99/PA, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta (la catena completa della corrispondenza intercorsa tra la struttura IRCCS Bonino UL in cui erano ricoverati i 5 pazienti, la Parte compagine opposta, l' e l'Assessorato regionale), deve ritenersi compiutamente provata l'erogazione delle prestazioni fatturate. E' pacifico tra le parti che dell'importo indicato in detta fattura sia stata Pt_6 corrisposta la minor somma di euro 23.941,47 e ciò – come dedotto da parte opponente e contestato da parte opposta – in ragione della tipologia di prestazione in concreto erogata dalla opposta che, per tesi dell'opponente, non sarebbe stata d'un verso specificamente accreditata presso l' opponente per le prestazioni fatturate e, per altro verso, non sarebbe stata in Pt_1 grado di erogare le prestazioni fatturate per mancanza di personale sanitario specialistico e di attrezzature idonee;
sennonché logica impone che la tipologia di pazienti presi in carico dalla odierna opposta in via d'urgenza, tutti pacificamente affetti da patologie neurologiche gravi con un quadro morboso di estrema severità, in massima parte non autosufficienti, abbia effettivamente imposto, alla struttura ricevente, uno sforzo organizzativo ulteriore – lo stesso al quale le plurime missive predisposte dalla opposta e prodotte in giudizio hanno fatto riferimento - e l'erogazione di prestazioni sanitarie compatibili con le patologie gravi ora indicate;
né v'è emergenza documentale alcuna idonea a smentire la qualità ovvero la tipologia delle prestazioni erogate in favore dei 5 pazienti invero pacificamente rientrati tutti presso la struttura di provenienza dopo la permanenza presso la (documenti ai nn. CP_1
30 e 31 allegati alla comparsa di costituzione di parte opposta); a ciò va soggiunto che anche l'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, con la nota prodotta da parte opposta (allegato n. 22 alla comparsa di costituzione dell'opposta), in riscontro ad autonoma nota dell' (quest'ultima del 10.04.2020 trasmessa Parte_2 anche all'odierna opposta, così l'allegato n. 21 alla comparsa della opposta) ha autorizzato la ratifica dell'accordo raggiunto tra l'IRCCS Neurolesi Bonino UL – la struttura cedente - e la – la struttura ricevente – con riferimento ai criteri di remunerazione Controparte_1 delle prestazioni rese dalla odierna opposta in favore dei 5 pazienti ceduti dall'IRCCS Neurolesi Bonino UL ed evidenziato che siffatta indicazione non avrebbe generato aggravio di spesa alcuno per l' odierna opponente che analoghe prestazioni avrebbe Pt_1 dovuto remunerare all'IRCCS Neurolesi Bonino UL. Dal che il credito allegato deve ritenersi in parte qua compiutamente provato.
6 Con riferimento alla porzione di credito (anno 2018) portato dalla fattura elettronica n. 13/PA del 22.02.2019, v'è prova che parte opponente abbia, in ritardo, corrisposto il saldo dovuto di euro 7.087,00; residua però il credito per gli interessi maturati sulla somma fatturata e pagata in ritardo nella pendenza del presente giudizio. Residua il vaglio dei crediti per tesi di parte opposta e ricorrente in monitorio maturati per le prestazioni (fatturate) rese negli anni 2010, 2012 e 2013, di queste per euro 18.250,00 pari al 10% del più consistente credito già estinto per prestazioni rese nell'anno 2010 in favore di cittadini non residenti nella Regione Sicilia, per euro 8.544,16 per prestazioni ambulatoriali anno 2012, per euro 80.301,36 relativi a prestazioni ambulatoriali specialistiche rese nell'anno 2013 in favore di cittadini non residente in [...]in eccedenza rispetto al budget assegnato. Con riferimento a tali fatture e tali prestazioni parte opponente, senza disconoscere le prestazioni erogate dalla parte opposta, ha contestato la sola esigibilità del credito;
nel dettaglio ha argomentato di non poter corrispondere alcunché se non dopo la comunicazione regionale sui valori ufficiali delle dovute compensazioni regionali, con l'evidente riferimento alle prestazioni fatturate ed erogate (negli anni 2010 e 2013) in favore di cittadini non residenti in [...]; ciò che consente di ritenere non contestato il credito per le prestazioni erogate nell'anno 2012 per euro 8.544,16. Parte opponente pone il tema del c.d. extra budget, ovvero della soglia del tetto di spesa cui le singole strutture convenzionate devono attenersi nell'erogazione di prestazione in regime convenzionato, solo con le note conclusive;
ferma la tardività del rilievo, devesi osservare che le prestazioni sanitarie erogate da una struttura convenzionata con il sistema sanitario nazionale in favore dei pazienti residenti fuori dalla Regione non possono ontologicamente rilevare ai fini del raggiungimento del volume massimo delle prestazioni remunerabili definito dalla Regione e dalla Asl per la singola struttura e ciò in ragione del fatto che trattasi di prestazioni che devono essere remunerate, con il sistema della compensazioni, dalla Regione di residenza dell'assistito. Ciò posto la stessa parte opponente ha allegato che la Regione Sicilia ha già riconosciuto come remunerabile per le case di cura convenzionate l'attività resa in favore di pazienti non residenti in [...]e ciò per gli anni 2012, 2013, 2014, e 2015; ciò che consente di ritenere, nella fattispecie in esame. Certamente remunerabili le prestazioni rese dalla parte opposta in favore di cittadini non residenti nell'anno 2013. Residua il tema delle analoghe prestazioni sanitarie e del relativo credito per l'anno 2010; non v'è dubbio che non può gravarsi l'odierna parte opposta dell'onere della prova della comunicazione dei valori ufficiali delle compensazioni regionali e ciò in applicazione del principio di vicinanza della prova;
la parte opponente, alla quale è rimesso l'onere del virtuoso ed efficiente rapporto con la parte pubblica alla quale è rimessa la verifica delle indicate compensazioni, a distanza di 15 anni dall'anno 2010 ben avrebbe potuto disporre del dato algebrico del quale ha, invece, genericamente lamentato la mancanza per contestare un credito invero correlato a prestazioni certamente rese (perché non contestate nella loro storicità). Dal che consegue, in ragione del pagamento parziale intervenuto nella pendenza del giudizio, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 149.220,45 (stante l'intervenuto pagamento di € 7.087,00 nelle more, giusta Determina n. 2099 del 29.03.2021), oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002.
7 La sostanziale soccombenza della parte opponente impone la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo, secondo la tariffa vigente alla data odierna, sul valore del credito allegato nel ricorso monitorio, su quattro fasi del giudizio e parametri medi
p.q.m.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1605.2021 R.G. promossa da
(d'ora in avanti ), (P.I. Parte_1 Parte_2
, in persona del Direttore Generale f.f. Dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_3
, con sede in Messina (ME), elettivamente domiciliata in C.F._1 Pt_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 9 (Studio legale Prof. Angelo Falzea e Associati), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santa Chindemi, parte opponente, contro
[...]
(d'ora in avanti , Controparte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale, Prof. CP_2
con sede in Viale RE HE 15/b (P. I. ),
[...] Pt_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 526/2021, dall'Avv. Patrizia Silipigni ( – pec: CodiceFiscale_2
– fax 090.2938631), unitamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Antonio Andò ( – pec: – CodiceFiscale_3 Email_2 fax 090.2938631) e con loro elettivamente domiciliata in Via Ugo Bassi n. 144, Pt_1 parte opposta e ricorrente in monitorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede, a) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 149.220,45, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002; b) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta dei compensi di lite che liquida in euro 14.103,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, contributo unificato della fase monitoria e spese di notifica documentate. Messina, il 24.3.2025 Il Presidente di Sezione Dott. U. Scavuzzo
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TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1605.2021 R.G. TRA
(d'ora in avanti ), (P.I. Parte_1 Parte_2
, in persona del Direttore Generale f.f. Dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_3
, con sede in Messina (ME), elettivamente domiciliata in C.F._1 Pt_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 9 (Studio legale Prof. Angelo Falzea e Associati), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santa Chindemi, opponente E (d'ora in Controparte_1 avanti , in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale, CP_1
Prof. con sede in Viale RE HE 15/b (P. I. Controparte_2 Pt_1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo P.IVA_2 iscritto al R.G. n. 526/2021, dall'Avv. Patrizia Silipigni ( – pec: CodiceFiscale_2
– fax 090.2938631), unitamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Antonio Andò ( – pec: – CodiceFiscale_3 Email_2 fax 090.2938631) e con loro elettivamente domiciliata in Via Ugo Bassi n. 144 Pt_1 opposta Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza di discussione. IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 31.3.2021 l di proponeva Pt_2 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2021, emesso in data 25.2.2021 e notificato il 25.05.2021 con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto alla stessa su Pt_1 istanza di il pagamento della somma Controparte_1 Controparte_1 di € 156.307,45, oltre agli interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 con decorrenza come indicata nel ricorso monitorio (dal giorno successivo alla scadenza del termine di ciascuna fattura) sino al saldo effettivo ed oltre alle spese del procedimento, liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per onorari, i.v.a. e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%. Rassegnava le seguenti conclusioni: “1. - Accogliere per la forma la presente opposizione e per l'effetto, ritenere e dichiarare inefficace e/o nullo, e comunque annullare, revocare e privare di efficacia il decreto opposto, per i motivi sopra esposti o con qualsiasi altra motivazione, con ogni consequenziale statuizione di legge.
1 2.- Ritenere e dichiarare che nulla deve l' Controparte_3
opposta.
[...] Controparte_1 CP_1
3.- Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuto un credito della opposta, ritenere e dichiarare che l non è tenuta a Parte_1 corrispondere gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sulle somme richieste dalla
[...]
e, per l'effetto, annullare e/o Controparte_1 CP_1 revocare il D.I. opposto per i motivi sopra indicati e/o con qualsiasi altra motivazione.
4.- Ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale sia del credito e sia degli interessi per effetto del disposto di cui all'art. 2948 c.c.
5.- Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti, anche in relazione alle difese di controparte.
6.- Condannare parte avversa al pagamento di spese e compensi del giudizio”. In particolare, parte opponente – dopo aver premesso che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso nei confronti dell' al fine di ottenere il pagamento di Parte_2 prestazioni specialistiche relative agli anni 2010, 2012, 2013, 2018 di € 114.182,52 ed il saldo della fattura n. 99/PA del 31.7.2020 di € 42.124,93 emessa a seguito dell'emergenza sanitaria creata dal Covid-19 per il ricovero nella struttura di Via Salus di n. 5 pazienti provenienti e su ordine dell'IRCCS Neurolesi Bonino UL di – deduceva l'insussistenza dei Pt_1 presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c, rilevando – in relazione alla fattura n. 99/PA dell'importo complessivo di € 66.066,40 e con riferimento alla quale l'odierna opposta aveva lamentato la corresponsione da parte dell' del solo Parte_2 importo parziale di € 23.941,47 (residuando, pertanto, un credito di € 42.124,93) – che, con nota prot. N. 93933 del 10.8.2020, la – avendo verificato le Controparte_4 cartelle cliniche relative ai n. 5 pazienti provenienti dall'IRCCS, le condizioni degli stessi e l'assistenza sanitaria resa nella struttura – aveva ritenuto legittimo solo parzialmente il credito della per detti ricoveri per la differenza di € 23.941,47, importo interamente CP_1 corrisposto dall'odierna opponente;
argomentava, ancora, che la stessa opponente, con comunicazione prot. n. 109110 del 24.9.2020, aveva richiesto all'odierna opposta l'emissione di una nota di credito a fronte della fattura di cui sopra per la somma in eccedenza, pari a € 42.124,93 e aveva previsto la liquidazione ed il pagamento del solo importo determinato dalla
– € 23.941,47 – giusta deliberazione n. 2739/DG del 6.10.2020. In Parte_4 merito, poi, alle fatture emesse negli anni 2010, 2012 e 2013, parte opponente precisava trattarsi di prestazioni rese a soggetti non residenti nella Regione Sicilia ed extra budget non remunerabili, con riferimento, in particolare, alle fatture relative agli anni 2010 – per € 18.250,10 – e 2013 – per € 80.301,36 – e riconosciuto, peraltro, dalla stessa opposta con la nota prot. 1584 inviata all'odierna opponente;
argomentava, ancora, che la stessa opponente
– in considerazione delle richieste di remunerazione di tali prestazioni da parte di diverse strutture private convenzionate in relazione al periodo 2010-2013 –, con nota prot. n. 12420 del 27.1.2021, aveva chiesto chiarimenti e indicazioni all'Assessorato Regionale della Salute
– Dipartimento per la pianificazione Strategica – e, precisamente, se si potesse procedere analogamente anche per le strutture private convenzionate, chiedendo, in tal caso, di specificare “il criterio o il quantum da erogare a cura di questa ” – e che, non essendo Pt_1 pervenuto alcun riscontro da parte dei competenti Uffici Regionali ed essendo la comunicazione regionale requisito di legittimità indispensabile per non incorrere in responsabilità contabile da indebito economico e in responsabilità civile, il credito non fosse liquido né esigibile. Con riferimento, invece, alla fattura n. 13/PA del 22.2.2019 di € 101.428,40 – emessa per le prestazioni specialistiche rese nel 2018, a conguaglio delle somme
2 dovute, e con riferimento alla quale l'opposta aveva contestato all' CP_1 Parte_2 il pagamento parziale di € 94.341,40 (residuando, in tal modo, un credito di € 7.087,00) – deduceva che, con determina n. 2827 del 3.4.2019, erano state liquidate all'odierna opposta le competenze maturate extra budget 2018 di € 7.087,00 e che, tuttavia, dalle verifiche Parte effettuate dall' di era risultato che, per un mero disguido di natura tecnica Pt_1 amministrativa, era stato emesso a favore dell'opposta il mandato di pagamento n. 8963 del 3.4.2019 di € 94.341,40 anziché di € 101.428,40; argomentava, a tal proposito, che con Parte apposita determina n. 2099 del 29.3.2021, l' aveva disposto la liquidazione dell'importo residuale di € 1.099,75 a titolo di interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento della fattura elettronica n. 13/PA – 23.04.2019 – fino al mese di marzo 2021, e che, pertanto, nulla era dovuto dalla stessa opponente, avendo la stessa proceduto legittimamente e nei tempi tecnici al pagamento. Eccepiva, infine, la prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 c.c. sia per gli interessi sia per il credito per il quale l'opposta aveva agito. Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, la quale contestava integralmente l'opposizione proposta ex adverso, chiedeva concedersi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 149.220,45 – stante l'intervenuto pagamento di € 7.087,00 nelle more del decreto ingiuntivo, giusta Determina n. 2099 del 29.3.2021, – e, in subordine, in via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze “a) vero o non che la ha Controparte_1 garantito ai pazienti trasferiti dall'IRCSS Neurolesi Bonino UL tutte le cure di cui necessitavano, garantendone il rientro nella struttura di provenienza in condizioni stabili e senza alcun peggioramento;
b) vero o non che per accogliere i pazienti di cui al precedente punto a) è stata riorganizzata l'assistenza sanitaria destinando loro professionalità specifiche e ridefinendo il lavoro di tutto il personale sanitario, nonché acquistando tutti i necessari presidi per degenti affetti da neuropatologie croniche (materassi antidecubito, sacche per alimentazione parenterale etc.); c) vero o non che i pazienti di cui al punto a) sono stati quotidianamente sottoposti ad una routine di assistenza rianimatoria, nonché ad una mobilizzazione quotidianamente ripetuta per la quale sono stati potenziati i turni del personale infermieristico”, indicando quale teste il Direttore Sanitario della Dott. Controparte_1 Testimone_1
All'udienza del 23.9.2021 a partecipazione virtuale ex art. 221 d.l. n. 34/2020, il Giudice, stante l'assenza del Giudice tutelare, rinviava la causa al 17.2.2022, sostituita successivamente dal deposito telematico di note scritte. Depositate le note, all'udienza del 17.2.2022, il Giudice riservava di provvedere nei termini di legge;
in data 21.3.2024, il Presidente istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17.2.2022, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 221/2021 nei limiti della somma di € 149.220,45, assegnava termini alle parti ex art. 183, comma 6, c.p.c., e rinviava per la trattazione all'udienza del 9.3.2023. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte opponente ribadiva che, in relazione al presunto credito per la fattura n. 99/PA del 31.7.2020 – dell'importo complessivo di € 66.066,40 e con riferimento alla quale l'odierna opposta aveva lamentato la corresponsione da parte dell' dell'importo parziale di € 23.941,47, Parte_2 reclamando il pagamento del residuo credito di € 42.124,93 –, l'attestato, pur avendo riconosciuto il servizio erogato, lo aveva valorizzato secondo le corrette tariffe da competente Parte
– sistema di quantificazione del corrispettivo dovuto per i ricoveri anche per una CP_5
3 privata, a fronte delle autorizzazioni nelle specifiche discipline sanitarie – nella misura di € 23.941,47 e che, pertanto, non si contestava che l'odierna opposta avesse avuto in carico i n. 5 pazienti, piuttosto la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla normativa vigente, essendo la una Struttura convenzionata con il SSR ed autorizzata Controparte_6 specificamente per alcune Unità Operative, fra le quali non rientrava quella di Riabilitazione, argomentando che sarebbe stata necessaria una preventiva regolamentazione formale dei rapporti tra l' e gli Enti competenti che avesse CP_1 Controparte_7 consentito una corretta erogazione dei corrispettivi per la prestazioni da erogare ai 5 pazienti;
argomentava, ancora, che, pur volendo considerare l'emergenza Covid e, quindi, anche l'urgenza di trovare una soluzione immediata per i 5 pazienti – affetti da gravi cerebrolesioni acquisite e, quindi, necessitanti di strumenti e mezzi idonei a tale rilevante esigenza sanitaria
–, restava l'obbligo per i soggetti coinvolti nell'assistenza di tali pazienti di segnalazione all all'Assessorato Regionale della Salute, oltre che al Commissario Covid Parte_2
(Coordinatore dell'Unità di Crisi Sanitaria Metropolitana) e che tale segnalazione preventiva non era stata effettuata da nessuna delle due strutture coinvolte, essendo la prima segnalazione la nota prot. n. 51 del 27.3.2020, successiva ai ricoveri;
evidenziava che l'impossibilità di erogare il corrispettivo delle prestazioni nella misura richiesta dalla a carico del CP_1 Parte SSR – in quanto non coerente con la convenzione in essere – aveva costretto l' ad utilizzare i fondi destinati al proprio bilancio per il pagamento di quanto riconosciuto, seppur in maniera provvisoria, a da codesto Tribunale. CP_1
Nelle memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., parte opposta, invece, ribadiva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. per sollevata da parte opponente, evidenziando che in atti era state depositate le note con le quali, negli anni, la stessa parte opposta aveva sollecitato i pagamenti delle prestazioni specialistiche, interrompendo, pertanto, i termini di prescrizione. Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3, c.p.c., il Giudice disponeva la sostituzione dell'udienza del 9.3.2023 con il deposito di telematico di note scritte;
il Giudice istruttore, all'udienza virtuale del 9.3.2023, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2024. All'udienza del 13.6.2024, il Presidente di Sezione ordinava la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e fissava l'udienza del 13.3.2025 con termine per note fino al 20.2.2025. Depositate le note, all'udienza del 13.3.2025 le parti discutevano e il Presidente formulava riserva del deposito della motivazione nei successivi 30 giorni. L'opposizione in esame è infondata nel merito e va rigettata e ciò per quanto di ragione. Preliminarmente, occorre rilevare come, per costante orientamento giurisprudenziale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese
4 processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Dal che consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Va, comunque, osservato, nella misura in cui ciò rileva sul piano della regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria, che la parte opponente non ha formulato contestazione alcuna sulla idoneità della documentazione a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto. Deve, poi, rammentarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'inadempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ. Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore (l'attore in senso sostanziale, l'odierno opposto) è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria. Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa.
5 Ciò posto, nella presente sede, la parte opposta ha chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico dell' opponente in ragione di fatture – le stesse sopra già Pt_1 indicate – e in particolare per la somma di euro 42.124,93 a titolo di saldo della fattura n. 99/PA dell'importo complessivo di € 66.066,40 recante il prezzo delle prestazioni eseguite dalla parte opposta in favore di n. 5 pazienti provenienti dall'IRCCS ed allocati presso la struttura della odierna parte opposta in via d'urgenza ovvero in ragione della necessità di sgomberare i locali dell'IRCCS Bonino UL in funzione di una sanificazione di essi resasi necessaria nel periodo dell'emergenza COVD 19; nonché per la restante somma di euro 114.182,52 su fatture per prestazioni specialistiche erogate e relative agli anni 2010, 2012, 2013 e 2018. Nella pendenza del giudizio parte opponente ha corrisposto a parte opposta la minor somma di euro 7.087,00 da imputare al corrispettivo per le prestazioni di cui alla fattura elettronica n. 13/PA del 22.02.2019 (prestazioni specialistiche erogate nel 2018) emessa da parte opposta e che quest'ultima ha accettato evidenziando l'omesso versamento degli interessi maturati sulla somma fatturata. Orbene, con specifico riferimento alle prestazioni indicate nella fattura 99/PA, alla luce della documentazione prodotta da parte opposta (la catena completa della corrispondenza intercorsa tra la struttura IRCCS Bonino UL in cui erano ricoverati i 5 pazienti, la Parte compagine opposta, l' e l'Assessorato regionale), deve ritenersi compiutamente provata l'erogazione delle prestazioni fatturate. E' pacifico tra le parti che dell'importo indicato in detta fattura sia stata Pt_6 corrisposta la minor somma di euro 23.941,47 e ciò – come dedotto da parte opponente e contestato da parte opposta – in ragione della tipologia di prestazione in concreto erogata dalla opposta che, per tesi dell'opponente, non sarebbe stata d'un verso specificamente accreditata presso l' opponente per le prestazioni fatturate e, per altro verso, non sarebbe stata in Pt_1 grado di erogare le prestazioni fatturate per mancanza di personale sanitario specialistico e di attrezzature idonee;
sennonché logica impone che la tipologia di pazienti presi in carico dalla odierna opposta in via d'urgenza, tutti pacificamente affetti da patologie neurologiche gravi con un quadro morboso di estrema severità, in massima parte non autosufficienti, abbia effettivamente imposto, alla struttura ricevente, uno sforzo organizzativo ulteriore – lo stesso al quale le plurime missive predisposte dalla opposta e prodotte in giudizio hanno fatto riferimento - e l'erogazione di prestazioni sanitarie compatibili con le patologie gravi ora indicate;
né v'è emergenza documentale alcuna idonea a smentire la qualità ovvero la tipologia delle prestazioni erogate in favore dei 5 pazienti invero pacificamente rientrati tutti presso la struttura di provenienza dopo la permanenza presso la (documenti ai nn. CP_1
30 e 31 allegati alla comparsa di costituzione di parte opposta); a ciò va soggiunto che anche l'Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, con la nota prodotta da parte opposta (allegato n. 22 alla comparsa di costituzione dell'opposta), in riscontro ad autonoma nota dell' (quest'ultima del 10.04.2020 trasmessa Parte_2 anche all'odierna opposta, così l'allegato n. 21 alla comparsa della opposta) ha autorizzato la ratifica dell'accordo raggiunto tra l'IRCCS Neurolesi Bonino UL – la struttura cedente - e la – la struttura ricevente – con riferimento ai criteri di remunerazione Controparte_1 delle prestazioni rese dalla odierna opposta in favore dei 5 pazienti ceduti dall'IRCCS Neurolesi Bonino UL ed evidenziato che siffatta indicazione non avrebbe generato aggravio di spesa alcuno per l' odierna opponente che analoghe prestazioni avrebbe Pt_1 dovuto remunerare all'IRCCS Neurolesi Bonino UL. Dal che il credito allegato deve ritenersi in parte qua compiutamente provato.
6 Con riferimento alla porzione di credito (anno 2018) portato dalla fattura elettronica n. 13/PA del 22.02.2019, v'è prova che parte opponente abbia, in ritardo, corrisposto il saldo dovuto di euro 7.087,00; residua però il credito per gli interessi maturati sulla somma fatturata e pagata in ritardo nella pendenza del presente giudizio. Residua il vaglio dei crediti per tesi di parte opposta e ricorrente in monitorio maturati per le prestazioni (fatturate) rese negli anni 2010, 2012 e 2013, di queste per euro 18.250,00 pari al 10% del più consistente credito già estinto per prestazioni rese nell'anno 2010 in favore di cittadini non residenti nella Regione Sicilia, per euro 8.544,16 per prestazioni ambulatoriali anno 2012, per euro 80.301,36 relativi a prestazioni ambulatoriali specialistiche rese nell'anno 2013 in favore di cittadini non residente in [...]in eccedenza rispetto al budget assegnato. Con riferimento a tali fatture e tali prestazioni parte opponente, senza disconoscere le prestazioni erogate dalla parte opposta, ha contestato la sola esigibilità del credito;
nel dettaglio ha argomentato di non poter corrispondere alcunché se non dopo la comunicazione regionale sui valori ufficiali delle dovute compensazioni regionali, con l'evidente riferimento alle prestazioni fatturate ed erogate (negli anni 2010 e 2013) in favore di cittadini non residenti in [...]; ciò che consente di ritenere non contestato il credito per le prestazioni erogate nell'anno 2012 per euro 8.544,16. Parte opponente pone il tema del c.d. extra budget, ovvero della soglia del tetto di spesa cui le singole strutture convenzionate devono attenersi nell'erogazione di prestazione in regime convenzionato, solo con le note conclusive;
ferma la tardività del rilievo, devesi osservare che le prestazioni sanitarie erogate da una struttura convenzionata con il sistema sanitario nazionale in favore dei pazienti residenti fuori dalla Regione non possono ontologicamente rilevare ai fini del raggiungimento del volume massimo delle prestazioni remunerabili definito dalla Regione e dalla Asl per la singola struttura e ciò in ragione del fatto che trattasi di prestazioni che devono essere remunerate, con il sistema della compensazioni, dalla Regione di residenza dell'assistito. Ciò posto la stessa parte opponente ha allegato che la Regione Sicilia ha già riconosciuto come remunerabile per le case di cura convenzionate l'attività resa in favore di pazienti non residenti in [...]e ciò per gli anni 2012, 2013, 2014, e 2015; ciò che consente di ritenere, nella fattispecie in esame. Certamente remunerabili le prestazioni rese dalla parte opposta in favore di cittadini non residenti nell'anno 2013. Residua il tema delle analoghe prestazioni sanitarie e del relativo credito per l'anno 2010; non v'è dubbio che non può gravarsi l'odierna parte opposta dell'onere della prova della comunicazione dei valori ufficiali delle compensazioni regionali e ciò in applicazione del principio di vicinanza della prova;
la parte opponente, alla quale è rimesso l'onere del virtuoso ed efficiente rapporto con la parte pubblica alla quale è rimessa la verifica delle indicate compensazioni, a distanza di 15 anni dall'anno 2010 ben avrebbe potuto disporre del dato algebrico del quale ha, invece, genericamente lamentato la mancanza per contestare un credito invero correlato a prestazioni certamente rese (perché non contestate nella loro storicità). Dal che consegue, in ragione del pagamento parziale intervenuto nella pendenza del giudizio, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento della somma di euro 149.220,45 (stante l'intervenuto pagamento di € 7.087,00 nelle more, giusta Determina n. 2099 del 29.03.2021), oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002.
7 La sostanziale soccombenza della parte opponente impone la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo, secondo la tariffa vigente alla data odierna, sul valore del credito allegato nel ricorso monitorio, su quattro fasi del giudizio e parametri medi
p.q.m.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1605.2021 R.G. promossa da
(d'ora in avanti ), (P.I. Parte_1 Parte_2
, in persona del Direttore Generale f.f. Dott. (C.F. P.IVA_1 Parte_3
, con sede in Messina (ME), elettivamente domiciliata in C.F._1 Pt_1
Corso Vittorio Emanuele II n. 9 (Studio legale Prof. Angelo Falzea e Associati), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Santa Chindemi, parte opponente, contro
[...]
(d'ora in avanti , Controparte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore e procuratore speciale, Prof. CP_2
con sede in Viale RE HE 15/b (P. I. ),
[...] Pt_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al R.G. n. 526/2021, dall'Avv. Patrizia Silipigni ( – pec: CodiceFiscale_2
– fax 090.2938631), unitamente e disgiuntamente Email_1 all'Avv. Antonio Andò ( – pec: – CodiceFiscale_3 Email_2 fax 090.2938631) e con loro elettivamente domiciliata in Via Ugo Bassi n. 144, Pt_1 parte opposta e ricorrente in monitorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede, a) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta della somma di euro 149.220,45, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002; b) condanna parte opponente al pagamento in favore della parte opposta dei compensi di lite che liquida in euro 14.103,00, oltre s.g. al 15%, iva e cassa, contributo unificato della fase monitoria e spese di notifica documentate. Messina, il 24.3.2025 Il Presidente di Sezione Dott. U. Scavuzzo
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