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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 18/12/2025, ore 9:45, davanti al g.o.p. US AC, chiamato il processo iscritto al n. 12438/2022 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Bonomo per parte opponente e l'Avv. Cipolla Angela in sostituzione dell'Avv. Rossi per parte opposta i quali entrambi concludono rispettivamente come nei propri atti introduttivi e note conclusive, discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 15:45, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa US
AC, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
1 in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 12438/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Josè Libero Bonomo
( giusta procura allegata all'atto di citazione Email_1
OPPONENTE
E
(già ) con sede legale in Venezia Controparte_1 CP_1
Mestre (VE), Via Terraglio, n. 63 (C.F. - P.IVA , e per P.IVA_1 P.IVA_2 essa, quale mandataria, - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio Per_1
di Venezia-Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678 -
[...] Controparte_2
( ) (già denominata ) con sede legale in Venezia-
[...] P.IVA_3 CP_3
Mestre (VE), via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ( Email_2 giusta procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre Persona_1
(rep. 44583; racc. 16958)
OPPOSTA
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, conferma il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 3734/2022 emesso dal Tribunale di Palermo dichiarandolo esecutivo;
➢ condanna l'opponente al pagamento, in favore della società opposta, delle spese di lite che vanno liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
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➢ lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.
…………..
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3734/2022 emesso da questo Tribunale, depositato il 12/09/2022 e notificato il 19/09/2022, con cui al predetto è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 16.144,77, oltre Controparte_1 interessi di mora al saggio convenzionale dalla decorrenza specificati in ricorso sino all'effettivo pagamento e, comunque, entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della
L. 108/1996, nonché delle spese della procedura monitoria, liquidate in € 540,00 per onorario ed € 145,50 per esborsi e accessori di legge.
L'opponente ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla società opposta non avendo provato la sua cessione e l'inclusione dello stesso tra quelli ceduti;
nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo per la mancanza di prova scritta del credito, ha contestato la mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento di cui al documento n. 3 nonché, genericamente, tutta la documentazione allegata dalla società
. CP_1
Si è costituita quale mandataria di Controparte_1 [...] esponendo che il credito ingiunto era dovuto quale residuo di due Controparte_2 contratti di finanziamento concessi al sig. da DO Banca Spa ed ha Pt_1 dedotto che tali crediti, con contratto del 17/09/2021, sono stati oggetto di cessione in suo favore.
La società opposta ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
ha rilevato di avere provato la cessione e la sussistenza del credito avendo allegato i contratti di finanziamento e gli estratti conto ex art. 50 TUB;
in subordine, ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di € 16.144,77.
Con ordinanza del 19/01/2023 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed assegnato termine per l'avvio del procedimento di
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mediazione obbligatoria, tenuto conto che l'oggetto della controversia riguardava due contratti di finanziamento.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 08/01/2026 e poi anticipata, per la medesima attività, all'udienza del 18/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mediazione obbligatoria
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett.
b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013), stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. verbale del 10/03/2023 depositato dalla società opposta l'08/06/2023).
Eccezione di difetto di legittimazione attiva
Sempre in via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva per carenza di titolarità del credito, sollevata dall'opponente, non merita accoglimento.
La società opposta ha esposto che il sig. in data 17/8/2017, ha Parte_1 stipulato con DO Banca S.p.A. un prestito n. 20015265752330 di € 2.487,89 finalizzato all'acquisto di un televisore presso la ditta Pistone s.p.a. ed un prestito personale n. 20015265752329 di € 13.355.00 richiesto il 05/12/2016 ed ha dedotto che,
a seguito di cessione a titolo oneroso e pro-soluto, stipulata il 17/09/2021, è divenuta titolare dei citati crediti.
Giova ricordare, innanzitutto, che “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in
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via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi
e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”
(cfr. Cass. 16/04/2021 n. 10200; Cass. 29/09/2020 n. 20495; Cass. 05/09/2019 n.
22151).
Fatte queste premesse, va evidenziato che, in virtù del generale criterio di riparto dell'onere della prova, stabilito dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato e, conseguentemente, nell'ipotesi di cessione in blocco di crediti, la società che si afferma successore della parte originaria e assuma, quindi, di essere cessionaria di un credito bancario in blocco, deve fornire la prova della propria legittimazione sostanziale ovvero della relativa cessione attraverso la produzione del contratto di cessione e della inclusione del credito per cui agisce nella operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. 24/06/2024 n. 17262; Cass. 05/11/2020 n.
24798; Cass. 25/11/2020 n. 24551).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione e/o dei suoi allegati, non essendo da solo sufficiente l'avviso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco ex art. 58 TUB il quale non consente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione (cfr. Cass.
22/03/2024 n. 7866; Cass. 06/02/2024 n. 3405; Cass. 05/04/2023 n. 9412)
Inoltre, va rilevato, che il contratto di cessione di crediti in blocco, di per sé, non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, così come la pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. risultano estranee al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto
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rilevano al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che, nell'ipotesi in cui la contestazione involga esclusivamente la questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario.
In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di
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origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione” (cfr. Cass. 20/07/2023
n. 21821; Cass. 22/06/2023 n. 17944).
Nella fattispecie, l'opponente ha contestato sia la cessione intervenuta tra Banca
DO spa e nonché l'inclusione dei crediti in Controparte_1 riferimento alla citata cessione.
Orbene, la società opposta ha allegato il contratto di cessione del 17/09/2021 (cfr. doc.
4 fascicolo monitorio) intervenuto tra DO Banca s.p.a. e Controparte_1
debitamente sottoscritto per accettazione, che attesta il subentro di quest'ultima
[...] società nei crediti di cui all'allegato A, elenco che, però, non è stato prodotto.
Tale elenco ANNEX, versato in atti nel giudizio di opposizione, omissato con riferimento ai dati personali di altri debitori, contiene una tabella con il numero dei contratti del di cui non è, tuttavia, possibile accertare la provenienza e, quindi, Pt_1
l'eventuale corrispondenza con il contratto di cessione (cfr. docc 5-7 giudizio opposizione ). CP_1
Dalla documentazione allegata nel fascicolo monitorio emerge, però, che
[...]
con racc. n. 68586135750-9 datata 17/09/2021, ritornata al mittente Controparte_1 per compiuta giacenza in data 23/11/2021, ha comunicato la cessione di entrambi i crediti, con contestuale intimazione di pagamento, all'opponente e che dette comunicazioni contengono la specifica dei contratti da cui deriva il credito azionato in sede monitoria.
Va osservato che nel caso di mancata consegna, per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a ricevere la lettera raccomandata, questa si presume conosciuta.
In tal caso è previsto che la raccomandata venga depositata presso l'Ufficio postale e di tale formalità venga data comunicazione al destinatario, mediante avviso di giacenza presso l'Ufficio postale, lasciata nella cassetta delle lettere e decorsi trenta giorni senza che il destinatario provveda al ritiro della raccomandata, questa viene restituita al mittente con la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”.
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Il ritorno al mittente “per compiuta giacenza” non inficia la validità e l'efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario (cfr. Cass. 28/11/2013 n.
26708).
Nella fattispecie, l'opponente non ha rappresentato né provato circostanze idonee a smentire siffatta presunzione.
Ciò detto, la circostanza che i crediti derivanti dai rapporti oggetto del presente giudizio fossero ricompresi nell'operazione di cessione sopra menzionata, trova conferma nella allegata dichiarazione, anch'essa datata 17/09/2021, sottoscritta dalla cedente DO Banca s.p.a., che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria e specifica il numero dei contratti che trovano Controparte_1 precisa e puntuale rispondenza numerica nella citata comunicazione della cessione del credito (cfr. docc. 5 - 6 fascicolo monitorio).
La produzione anche delle copie di tale dichiarazione sottoscritta dalla società cedente, che attesta che i crediti sono stati da lei ceduti alla cessionaria, rappresenta una idonea dimostrazione dell'attuale titolarità del credito in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.
Sul tema, va condivisa la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità che ha valorizzato la dichiarazione dal cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto e che ha statuito che la produzione in giudizio di tale comunicazione sia, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. 08/11/2024 n. 28790; Cass. 16.04.2021 n. 10200).
Può agevolmente ritenersi, dunque, che la documentazione allegata sia sufficientemente idonea a considerare che il credito scaturente dai contratti di finanziamento conclusi da DO Banca s.p.a. con il sig. siano Parte_1 stati trasferiti a conseguentemente, la titolarità Controparte_1 dell'azione creditoria può ritenersi provata.
Prova del credito
Passando al merito, in punto di diritto, è opportuno premettere che è principio giurisprudenziale consolidato (cfr. Cass. 12/10/2018 n. 25584; Cass. 29/05/2018 n.
13370; Cass. civ. 20/01/2015 n. 826; Cass. civ. sez. un. 30/10/2001 n. 13533) quello
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secondo cui il creditore che deduce un inadempimento del debitore deve dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa o di una sua parte.
Conseguentemente, il primo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre incombe sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
Questo principio va applicato anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il cui atto introduttivo, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. sez. un. 14/01/2014
n. 578; Cass. 12/03/2019 n. 7020; Cass. 06/06/2018 n. 14640), instaura un giudizio ordinario di cognizione finalizzato ad accertare la fondatezza della domanda del creditore opposto (che mantiene la posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente ingiunto (che assume posizione sostanziale di convenuto).
In altri termini, l'opposizione vale solo ad invertire l'onere di instaurazione formale del contraddittorio, senza influire né modificare la posizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.
Da tale assunto discende che il creditore-opposto deve allegare e provare il proprio credito nel giudizio principale in maniera certamente più completa ed esaustiva di quanto abbia fatto nel corso della procedura di ingiunzione, inevitabilmente soggetta ad oneri e cognizioni sommarie e ciò affinché il giudice possa accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto.
Orbene, la società opposta ha dimostrato la fonte del suo credito e la sua entità allegando il contratto di prestito n. 20015265752330 finalizzato all'acquisto di un televisore presso la ditta Pistone s.p.a., firmato digitalmente e stipulato in data
17/8/2017, dell'importo di € 2.487,89 da pagare mediante n. 48 rate mensili da € 57,01; contratto in cui sono stati indicati tutti i tassi di riferimento ovvero TAN pari al 0,0%,
TAEG pari al 6,47%, tasso di mora pari al 14,60% e tutte le altre condizioni economiche e spese per la complessiva somma da restituire pari ad 2.819,64 ed ha allegato, altresì, il contratto di prestito personale n. 20015265752329 richiesto il
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05/12/2016, dell'importo di € 13.355.00 da pagare in n. 108 rate mensili da € 192,50 ed in cui sono stati indicati tutti i tassi di riferimento ovvero TAN pari al 8,96%, TAEG pari al 9,33%, tasso di mora pari al 14,60% e tutte le altre condizioni economiche e spese compreso il costo per la polizza assicurativa pari ad € 355,00, il tutto per la complessiva somma da restituire di € 20.790,00 (cfr. doc. 3 - 9 fascicolo monitorio).
In definitiva, i contratti possono ben ritenersi autosufficienti in termini di esplicitazione delle condizioni economiche del finanziamento in quanto evidenziano, in modo chiaro e determinato, le condizioni economiche applicate;
infatti, sono indicati l'importo finanziato, i tassi di interesse applicati, la durata del finanziamento e la periodicità delle rate.
I contratti, inoltre, recano le sottoscrizioni, non disconosciute, dell'opponente.
Parte opponente ha sostenuto che il contratto di finanziamento finalizzato, risulterebbe intestato ad un soggetto terzo (Pistone S.p.A.) e sarebbe privo della firma dell'opponente ma ciò non corrisponde al vero in quanto detto contratto è stato sottoscritto con firma digitale mentre l'altro con firma autografa.
La società opposta ha allegato, altresì, gli estratti conto ex art.50 D.lgs. 385/93 relativi ai contratti di prestito contenenti la registrazione di tutte le rate con l'esatta indicazione di quelle corrisposte, di quelle scadute e rimaste impagate e del capitale a scadere (cfr. docc. 7 – 12 fascicolo monitorio).
Orbene, in merito all'efficacia probatoria dell'estratto conto va osservato che l'art. 50
TUB individua nell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili prova scritta idonea all'emanazione del decreto ingiuntivo in favore delle banche (cfr. Cass.
06/06/2018 n. 14640).
In ogni caso, come costantemente affermato dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza di merito, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo che non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario - per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs. n.
385 del 1993, che consente alla Banca di avvalersi di un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti - ma, come nella specie, il rimborso di un finanziamento ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento
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del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca, risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto contenente la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto e della consegna della somma mutuata (cfr. Cass. 02/01/2023 n. 21; Cass. 29/11/2018 n. 30944; Cass.
22/04/2010 n. 9541; Cass. 6/07/2001 n. 9209).
“L'estratto conto, non trattandosi di apertura di credito in conto corrente – nella quale il saldo debitore dipende dall'utilizzo flessibile del finanziamento fatto dal cliente ricavabile solo ex post dagli estratti conto – e non essendo contestata l'effettiva erogazione del finanziamento, ha una mera funzione rappresentativa del piano di ammortamento e dei pagamenti eseguiti dal debitore, e che pertanto, al di là della sua efficacia probatoria ex art. 50 TUB, è carico del debitore l'onere di formulare contestazioni specifiche e quello di allegare l'esistenza di pagamenti ulteriori oltre a quelli ivi risultanti”” (cfr. Trib. Roma 08/09/2021; Trib. Roma 08/06/2021 n. 10195;
Trib. Patti 15/09/2021 n. 675; Trib. Reggio Calabria 05/11/2020 n. 1019; Trib.
Frosinone 28/08/2019 n. 858; Trib. Foggia, 9/2/2017, n. 339; Trib. Campobasso,
13/12/2017, n. 713, Trib. Cassino 18/07/2018; Cass. 27/02/2017 n. 4911).
Pertanto, la società opposta ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in virtù dell'avvenuta produzione in giudizio del contratto di finanziamento contenente, come sopra detto, la compiuta indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto.
A ciò si aggiunga che l'opponente – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del debito – non ha contestato espressamente l'esistenza dei rapporti contrattuali con l'Istituto finanziario o di avere avuto erogate le somme di cui ai detti prestiti né di avere versato alcune rate o di essere inadempiente con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., tali circostanze devono ritenersi pienamente provate.
“Il convenuto, ai sensi dell'articolo 167 c.p.c., comma 1, è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'articolo 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a
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fondamento della propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione" (cfr. Cass. 04/11/2021 n. 31837; Cass. 06/10/2015 n.019896; Cass.
09/03/2012 n. 3727).
Prescrizione credito
L'opponente ha eccepito, in via subordinata, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. delle rate scadute.
Tale eccezione va rigettata, innanzitutto, perché inammissibile essendo stata sollevata tardivamente.
Invero, l'eccezione di prescrizione rappresenta un'eccezione in senso stretto, non rilevabile di ufficio. Ne deriva che essa, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., deve essere formulata, a pena di decadenza, tempestivamente nella comparsa di risposta depositata nel termine utile di venti giorni prima dell'udienza indicata nella citazione notificata.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. vanno riferite all'opponente in quanto questi assume la posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa fatta valere dall'intimante e, quindi, incombe al debitore opponente far valere l'eccezione della prescrizione, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione.
Nella fattispecie, il ha sollevato per la prima volta tale eccezione nelle note Pt_1 conclusive e siccome tali note assolvono unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio, sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non possono di regola contenere domande o eccezioni nuove.
Sicché, l'eccezione di prescrizione in essa formulata per la prima volta è inammissibile (cfr. Cass. 12/01/2012 n. 315).
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Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3734/2022 va dichiarato esecutivo.
Spese di lite
Per ciò che concerne le spese di lite, l'opponente va condannato al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla società opposta nella presente fase d'opposizione.
Al riguardo, va rilevato che “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite” (cfr. Cass.
11/04/2019 n. 9035).
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause rientranti nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00, tenuto conto che l'istruzione della causa è stata solo documentale.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese già liquidate della fase monitoria.
Così deciso in Palermo, 18 dicembre 2025
IL GIUDICE
US AC
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Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile