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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/09/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 322/2025
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di divorzio introdotto con domanda congiunta da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FUSCO FRANCESCA
e
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
BENEDETTI GIORGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/09/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTEROTONDO
MARITTIMO e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale;
in proposito occorre ad ogni modo precisare che le condizioni pattuite in relazione all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione della figlia della coppia, , nata il [...] Piombino Parte_2
non potranno avere efficacia stante la maggiore età della stessa.
Con la precisazione di cui sopra, le condizioni pattuite dalle parti risultano rispondenti all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 2 di 3 lo scioglimento del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di MONTEROTONDO MARITTIMO alla serie C, Parte 2, atto n.
2, anno 2014), contratto tra (C.F: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 CP_1
) in data 20/09/2005; C.F._2
PRENDENDO ATTO
con la precisazione di cui in parte motiva, degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermati all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposto di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 322/2025
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di divorzio introdotto con domanda congiunta da
(C.F. ) con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FUSCO FRANCESCA
e
(C.F. ) con l'assistenza dell'Avv. CP_1 C.F._2
BENEDETTI GIORGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/09/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTEROTONDO
MARITTIMO e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale;
in proposito occorre ad ogni modo precisare che le condizioni pattuite in relazione all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione della figlia della coppia, , nata il [...] Piombino Parte_2
non potranno avere efficacia stante la maggiore età della stessa.
Con la precisazione di cui sopra, le condizioni pattuite dalle parti risultano rispondenti all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 2 di 3 lo scioglimento del matrimonio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di MONTEROTONDO MARITTIMO alla serie C, Parte 2, atto n.
2, anno 2014), contratto tra (C.F: Parte_1
) e (C.F.: C.F._1 CP_1
) in data 20/09/2005; C.F._2
PRENDENDO ATTO
con la precisazione di cui in parte motiva, degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermati all'udienza del 10.6.2025, sostituita dal deposto di note scritte, da intendersi qui integralmente trascritti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
Pag. 3 di 3