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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 12/01/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 393/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
IADECOLA ARTURO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12203/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar Giuseppe, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190139254566501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190001871431501 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13251/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato le seguenti cartelle di pagamento, notificate in data 15 aprile 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualità di erede del dott. de cuius, deceduto il
24 ottobre 2017:
cartella n. 09720190139254566501, per l'importo complessivo di euro 4.332,58, relativa a controllo automatizzato Modello Unico anno d'imposta 2015;
cartella n. 09720190001871431501, per l'importo complessivo di euro 3.105,31, relativa a controllo automatizzato Modello Unico anno d'imposta 2014.
Il ricorrente ha dedotto la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, per tardiva notifica delle cartelle ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni, con cui ha rappresentato di non avere riscontrato elementi idonei a dimostrare la rituale e tempestiva notifica delle cartelle e di avere pertanto reso inefficaci le stesse mediante provvedimento di sospensione, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive, evidenziando che, a distanza di oltre un anno dalla sospensione, le cartelle risultano ancora formalmente iscritte a ruolo, non essendo intervenuto alcun provvedimento di annullamento, né essendo stata data attuazione all'annullamento automatico previsto dall'art. 1, commi 537
e ss., della legge n. 228/2012, con conseguente persistenza del pregiudizio in capo al contribuente.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti è emerso che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha disposto esclusivamente la sospensione e l'inefficacia esecutiva delle cartelle impugnate, senza però che l'ente impositore, nelle more, abbia adottato alcun formale provvedimento di annullamento delle stesse.
La sospensione ha natura provvisoria e cautelare e non determina l'eliminazione dell'atto dal mondo giuridico, né garantisce in modo definitivo la posizione del contribuente, il quale continua a risultare debitore iscritto a ruolo, con potenziali riflessi pregiudizievoli anche sotto il profilo patrimoniale e reputazionale.
In tale situazione, non possono ricorrere i requisiti della cessata materia del contendere, che presuppone l'integrale e definitiva rimozione della pretesa tributaria.
È, inoltre, risultato che l'Agente della riscossione ha espressamente riconosciuto la mancanza di prova della rituale notifica delle cartelle, circostanza che ha confermato la fondatezza delle doglianze del ricorrente e l'illegittimità degli atti impugnati.
Ne è conseguito che il ricorso deve essere accolto e le cartelle di pagamento nn. 09720190139254566501
e 09720190001871431501 annullate, a tutela del ricorrente, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in considerazione del fatto che il contribuente ha dovuto adire l'autorità giudiziaria per ottenere una tutela piena ed effettiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore di parte ricorrente Avv. Difensore_2
antistatario.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SA LE
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
IADECOLA ARTURO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12203/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar Giuseppe, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190139254566501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190001871431501 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13251/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato le seguenti cartelle di pagamento, notificate in data 15 aprile 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualità di erede del dott. de cuius, deceduto il
24 ottobre 2017:
cartella n. 09720190139254566501, per l'importo complessivo di euro 4.332,58, relativa a controllo automatizzato Modello Unico anno d'imposta 2015;
cartella n. 09720190001871431501, per l'importo complessivo di euro 3.105,31, relativa a controllo automatizzato Modello Unico anno d'imposta 2014.
Il ricorrente ha dedotto la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione, per tardiva notifica delle cartelle ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni, con cui ha rappresentato di non avere riscontrato elementi idonei a dimostrare la rituale e tempestiva notifica delle cartelle e di avere pertanto reso inefficaci le stesse mediante provvedimento di sospensione, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il ricorrente ha depositato memorie difensive, evidenziando che, a distanza di oltre un anno dalla sospensione, le cartelle risultano ancora formalmente iscritte a ruolo, non essendo intervenuto alcun provvedimento di annullamento, né essendo stata data attuazione all'annullamento automatico previsto dall'art. 1, commi 537
e ss., della legge n. 228/2012, con conseguente persistenza del pregiudizio in capo al contribuente.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dagli atti è emerso che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha disposto esclusivamente la sospensione e l'inefficacia esecutiva delle cartelle impugnate, senza però che l'ente impositore, nelle more, abbia adottato alcun formale provvedimento di annullamento delle stesse.
La sospensione ha natura provvisoria e cautelare e non determina l'eliminazione dell'atto dal mondo giuridico, né garantisce in modo definitivo la posizione del contribuente, il quale continua a risultare debitore iscritto a ruolo, con potenziali riflessi pregiudizievoli anche sotto il profilo patrimoniale e reputazionale.
In tale situazione, non possono ricorrere i requisiti della cessata materia del contendere, che presuppone l'integrale e definitiva rimozione della pretesa tributaria.
È, inoltre, risultato che l'Agente della riscossione ha espressamente riconosciuto la mancanza di prova della rituale notifica delle cartelle, circostanza che ha confermato la fondatezza delle doglianze del ricorrente e l'illegittimità degli atti impugnati.
Ne è conseguito che il ricorso deve essere accolto e le cartelle di pagamento nn. 09720190139254566501
e 09720190001871431501 annullate, a tutela del ricorrente, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in considerazione del fatto che il contribuente ha dovuto adire l'autorità giudiziaria per ottenere una tutela piena ed effettiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.800,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore di parte ricorrente Avv. Difensore_2
antistatario.
Così deciso in Roma, 16 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SA LE