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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MENGONI ENRICO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini,1 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25441565 IMU 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25441565 IMU 2016 - INVITO AL PAGAMENTO n. 25441565 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare un'intimazione di pagamento emessa da Area s.r.l., concessionaria del Comune di Viareggio per la riscossione di tributi, con riguardo a tre avvisi di accertamento relativi ad IMU 2015, 2016 e 2017. Eccepisce, con unico motivo, la “mancata notifica o comunque un vizio nell'iter della procedura che comporta la nullità e/o inesistenza della notifica degli avvisi”, con conseguente onere del Comune di Viareggio di provare la notifica stessa, e del giudice di disporre ogni accertamento sul punto.
Si è costituita la concessionaria Area s.r.l., eccependo, in primo luogo, che ogni questione concernente il contenuto degli avvisi di accertamento, così come la loro rituale notifica, potrebbe essere rivolta soltanto al concessionario creditore, mentre Area potrebbe esser chiamata a rispondere esclusivamente quanto ai propri atti, come l'intimazione impugnata. Nel merito, comunque, si deduce l'infondatezza della questione sollevata, posto che i tre avvisi di accertamento risulterebbero correttamente notificati dall'ente creditore.
Si è costituito il Comune di Viareggio, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto della effettiva e rituale notifica dei tre avvisi di accertamento alla ricorrente.
La stessa contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
L'art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
A questo riguardo, il Comune di Viareggio ha sostenuto la ritualità della notifica dei tre avvisi di accertamento, prodromici all'intimazione qui impugnata, che sarebbe avvenuta – per compiuta giacenza - il 12/11/2020
(quanto alle annualità 2015 e 2016) ed il 14/12/2020 (quanto all'annualità 2017). In particolare, “poiché al momento del passaggio del postino, nessuno era presente presso l'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1, l'incaricato ha lasciato sul posto i relativi avvisi di giacenza degli atti. Tale adempimento, ossia il rilascio degli avvisi di giacenza nella cassetta delle lettere, è confermata dalle seguenti indicazioni, riportate dal portalettere sulla busta della raccomandata: “avvisato (02/11)” (relativamente agli avvisi di accertamento n. 13946/2015
e n. 15255/2016) e “avvisato (03/12)” (relativamente all'avviso di accertamento n. 43214 per l'anno 2017)”. Tanto premesso, questa Corte osserva, in senso contrario, che la circostanza che l'incaricato avrebbe lasciato sul posto l'avviso di giacenza non risulta invero documentata. L'unico atto prodotto dal Comune (e da Area) per ciascuno degli avvisi, infatti, consiste nella relata delle tre raccomandate che, su un verso, riporta l'ente creditore, il destinatario ed i numeri di riferimento, e, sull'altro, l'indicazione di mittente e destinatario, con gli esiti della notifica: ebbene, risulta qui barrato soltanto un “assente 1° passaggio-data 2/11/20, ora 10.35”
e “assente 1° passaggio-data 3/12/20, ora 10.20”, senza alcuna indicazione ulteriore e, dunque, senza alcun accenno all'avviso di giacenza che sarebbe stato lasciato sul posto. A questo riguardo, peraltro, non può ritenersi sufficiente a provare tale adempimento – come invece affermato dal Comune – la frase scritta sulla stessa relata (“Avvisato 02/11” e “Avvisato 03/12”), sia perché priva di sottoscrizione (al pari, peraltro, dell'intero documento, nei tre esemplari), sia perché comunque inidonea – nella sua genericità (ad esempio quanto alle modalità di “avviso”) - a dimostrare l'effettivo rilascio di un avviso di giacenza.
Ebbene, come affermato dal Supremo Collegio, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)” (Sez. 5,
n. 16183 del 10/3/2021). Nel caso di specie, tuttavia, il rilascio dell'avviso di giacenza non è stato documentato, con riguardo ad alcuno degli avvisi di accertamento, così da non risultare prova che la contribuente possa avere avuto conoscenza dei tre atti.
Gli avvisi di accertamento in esame, pertanto, non risultano ritualmente notificati, ed il ricorso merita dunque accoglimento, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a carico solidale delle resistenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, liquidate in complessivi 800 euro, oltre accessori di legge
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MENGONI ENRICO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 359/2025 depositato il 18/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Viareggio - Piazza Nieri E Paolini,1 55049 Viareggio LU
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25441565 IMU 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 25441565 IMU 2016 - INVITO AL PAGAMENTO n. 25441565 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da rispettivi atti
Resistente/Appellato: come da rispettivi atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha chiesto a questa Corte di giustizia di annullare un'intimazione di pagamento emessa da Area s.r.l., concessionaria del Comune di Viareggio per la riscossione di tributi, con riguardo a tre avvisi di accertamento relativi ad IMU 2015, 2016 e 2017. Eccepisce, con unico motivo, la “mancata notifica o comunque un vizio nell'iter della procedura che comporta la nullità e/o inesistenza della notifica degli avvisi”, con conseguente onere del Comune di Viareggio di provare la notifica stessa, e del giudice di disporre ogni accertamento sul punto.
Si è costituita la concessionaria Area s.r.l., eccependo, in primo luogo, che ogni questione concernente il contenuto degli avvisi di accertamento, così come la loro rituale notifica, potrebbe essere rivolta soltanto al concessionario creditore, mentre Area potrebbe esser chiamata a rispondere esclusivamente quanto ai propri atti, come l'intimazione impugnata. Nel merito, comunque, si deduce l'infondatezza della questione sollevata, posto che i tre avvisi di accertamento risulterebbero correttamente notificati dall'ente creditore.
Si è costituito il Comune di Viareggio, chiedendo il rigetto del ricorso sul presupposto della effettiva e rituale notifica dei tre avvisi di accertamento alla ricorrente.
La stessa contribuente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
L'art. 1, comma 161, l. 27 dicembre 2006, stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
A questo riguardo, il Comune di Viareggio ha sostenuto la ritualità della notifica dei tre avvisi di accertamento, prodromici all'intimazione qui impugnata, che sarebbe avvenuta – per compiuta giacenza - il 12/11/2020
(quanto alle annualità 2015 e 2016) ed il 14/12/2020 (quanto all'annualità 2017). In particolare, “poiché al momento del passaggio del postino, nessuno era presente presso l'indirizzo di residenza della sig.ra Ricorrente_1, l'incaricato ha lasciato sul posto i relativi avvisi di giacenza degli atti. Tale adempimento, ossia il rilascio degli avvisi di giacenza nella cassetta delle lettere, è confermata dalle seguenti indicazioni, riportate dal portalettere sulla busta della raccomandata: “avvisato (02/11)” (relativamente agli avvisi di accertamento n. 13946/2015
e n. 15255/2016) e “avvisato (03/12)” (relativamente all'avviso di accertamento n. 43214 per l'anno 2017)”. Tanto premesso, questa Corte osserva, in senso contrario, che la circostanza che l'incaricato avrebbe lasciato sul posto l'avviso di giacenza non risulta invero documentata. L'unico atto prodotto dal Comune (e da Area) per ciascuno degli avvisi, infatti, consiste nella relata delle tre raccomandate che, su un verso, riporta l'ente creditore, il destinatario ed i numeri di riferimento, e, sull'altro, l'indicazione di mittente e destinatario, con gli esiti della notifica: ebbene, risulta qui barrato soltanto un “assente 1° passaggio-data 2/11/20, ora 10.35”
e “assente 1° passaggio-data 3/12/20, ora 10.20”, senza alcuna indicazione ulteriore e, dunque, senza alcun accenno all'avviso di giacenza che sarebbe stato lasciato sul posto. A questo riguardo, peraltro, non può ritenersi sufficiente a provare tale adempimento – come invece affermato dal Comune – la frase scritta sulla stessa relata (“Avvisato 02/11” e “Avvisato 03/12”), sia perché priva di sottoscrizione (al pari, peraltro, dell'intero documento, nei tre esemplari), sia perché comunque inidonea – nella sua genericità (ad esempio quanto alle modalità di “avviso”) - a dimostrare l'effettivo rilascio di un avviso di giacenza.
Ebbene, come affermato dal Supremo Collegio, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto)” (Sez. 5,
n. 16183 del 10/3/2021). Nel caso di specie, tuttavia, il rilascio dell'avviso di giacenza non è stato documentato, con riguardo ad alcuno degli avvisi di accertamento, così da non risultare prova che la contribuente possa avere avuto conoscenza dei tre atti.
Gli avvisi di accertamento in esame, pertanto, non risultano ritualmente notificati, ed il ricorso merita dunque accoglimento, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a carico solidale delle resistenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa, liquidate in complessivi 800 euro, oltre accessori di legge