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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/04/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 239/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 239 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , riservata in decisione il 27 marzo 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
residente in [...]
Provinciale Arzano Casandrino n.25 , elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Arnaldo Lucci n. 22 presso lo studio dell'Avv. Arino Vincenzo che la rappresenta e difende giusta procura agli atti;
E nata a [...] il [...] C.F.: Parte_2
, residente in [...]
28, elettivamente domiciliat a in Napoli al Corso Secondigliano n. 94 , presso e nello studio dell'avv. Del Bono Vincenzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio congiunto alle condizioni concordate dalle parti in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 22 gennaio 2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili, alle condizioni di cui al ricorso, del matrimonio celebratosi ad Arzano (NA) il giorno
17/5/2019 dal quale è nata una figlia (nata il Persona_1
18/11/2020), minorenne.
La domanda si fonda sulla premessa che le stesse parti hanno posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Napoli Nord con decreto n. 9615/2021 del 16/7/2021, nel giudizio recante R.G.n. 10536/2020 e che dalla data in cui le parti sono comparse dinanzi al Presidente non si è più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale della famiglia.
Le parti sono comparse figurativamente all'udienza del 10/3/2025 dinanzi alla Giudice delegata dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
La Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del
27/3/2025.
Il P.M. ha apposto il visto in data 31/1/2025. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione figurativa dinanzi al Presidente (avvenuta il 12/7/2021) nell'ambito del giudizio di separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli nord n. 9615/2021 del 16/7/2021 e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE:
A) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con Per_1
residenza privilegiata presso la madre in Arzano (NA) alla Via Benedetto
Croce n. 28;
B) Entrambi i genitori, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico -fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
C) Il padre, fermo restando la possibilità di concordare con l'altro genitore diverse modalità di incontro con la figlia, potrà incontrare secondo il seguente calendario di visite: Per_1
1) il padre potrà tenere con se la figlia il martedì, giovedì e Per_1
venerdì dalle 16.30 alle 20.00, nonché ogni fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. 2) Per quanto riguarda le vacanze estive fissate per il mese di agosto, il padre avrà con se la figlia per 15 giorni consecutivi, secondo le modalità ed il periodo concordati preventivamente con la madre entro il 30 giugno da trascorrersi in una località i taliana e/o estera.
3) Il periodo di Natale inteso nell'arco temporale (24,25,26) e Capodanno
(30,31,1) saranno trascorsi ad anni alterni con i rispettivi genitori, altrettanto per il periodo pasquale (venerdì santo -lunedì in albis compreso);
4) Il sig. a titolo di mantenimento della sola figlia Parte_1
minore, il cui nome è già stato scelto di comune accordo in Per_1
verserà un assegno mensile di €. 250,00, l'assegno si rivaluterà annualmente secondo gli aggiornamenti accertati dall'Istat nella misura del 100% e senza bisogno di relativa richiesta, la sig.ra Parte_2
si dichiara autosufficiente;
5) Il sig. provvederà nella misura del 50% alle spese Parte_1
straordinarie per la figlia minore così come individuate e Per_1
disciplinate dal “Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli”, adottato da codesto On .le Tribunale di Napoli Nord;
D) la casa coniugale resta assegnata alla sig.ra in uno agli Parte_2
arredi.
E) le parti dichiarano di aver regolarizzato tutti i loro rapporti economici pertanto, dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, la sig.ra rinuncia espressamente al proprio Parte_2
assegno di divorzile;
g) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative. Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano (NA), in data
17/5/2019, tra (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]) – (Atto n. 22 Parte_2
Parte II, s. A, Anno 2019);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 14/4/2025.
La Giudice est.
Veronica Vernetti
La Presidente
Nadia Zampogna