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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5085/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5085/2023 V.G.; avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” posta in decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2025; promossa da
(c.f. ), nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in AUGUSTA, VIA SS. ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO
ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in
CARLENTINI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 95, presso lo studio dell'avv. DANIELA
AN BA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 1.2.2024);
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 1219/2021 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
, nato l'[...], mediante versamento alla madre della somma di euro 200,00, oltre al
[...] pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 chiedeva la revoca del contributo al Parte_1 mantenimento del figlio in ragione dell'intervenuta indipendenza economica avendo, lo stesso, trovato uno stabile impiego.
Con comparsa depositata in 18.4.2024 si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1 in primis, la mancata chiamata in causa di , ormai maggiorenne, e chiedendo, Persona_2 nel merito, il rigetto della domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio
, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Persona_1
All'udienza del 22.5.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice delegato rigettava l'eccezione di parte resistente sulla mancata chiamata in causa del figlio
, rilevando che, per pacifica giurisprudenza, legittimato passivo nelle Persona_2 ipotesi di istanza di revoca dell'assegno a favore del figlio maggiorenne convivente è il genitore a cui favore è stato disposto il pagamento dell'assegno, come nel caso di specie;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione.
All'udienza del 4.12.2025 parte resistente aderiva alla domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la Persona_1 decisione.
Passando al merito, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente (cui parte resistente ha aderito all'udienza del 4.12.2025) e, quindi, per disporre la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , essendo Persona_1 sopravvenute circostanze che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile.
Ed invero, è fatto pacifico che il figlio , oggi di anni 25 anni, ha interrotto gli studi Persona_1
(circostanza ammessa anche da parte resistente) e si è avviato nel mondo del lavoro, seppur svolgendo lavori saltuari, ritenendosi quindi capace di provvedere a sé stesso.
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini indicati dal ricorrente, a cui da ultimo la ha aderito, va integralmente condivisa e, conseguentemente, va disposta la revoca CP_1 dell'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio . Persona_1
Le spese di lite, vista l'adesione della resistente alla domanda di revoca del mantenimento di parte ricorrente potranno per 2/3 essere compensate tra le parti;
mentre, saranno poste a carico della CP_1 per il restante terzo, tenuto conto del fatto che la stessa ha aderito alla domanda solo all'udienza del
4.12.2025.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, istruttoria, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5085/2023 V.G., a parziale modifica della sentenza n.
1219/2021 emessa da questo Tribunale in data 16.6.2021, così provvede: revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda;
compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti, da liquidarsi complessivamente in euro 3.809,00, condannando a rifondere a il restante 1/3 pari a € Controparte_1 Parte_1
1.269,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025 nella camera di consiglio della Sezione volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5085/2023 V.G.; avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” posta in decisione all'esito dell'udienza del 4.12.2025; promossa da
(c.f. ), nato ad [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in AUGUSTA, VIA SS. ANNUNZIATA N. 6, presso lo studio dell'avv. CACOPARDO
ANTONELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata in
CARLENTINI, VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N. 95, presso lo studio dell'avv. DANIELA
AN BA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 1.2.2024);
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza n. 1219/2021 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
, nato l'[...], mediante versamento alla madre della somma di euro 200,00, oltre al
[...] pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso.
Con ricorso depositato in data 29.12.2023 chiedeva la revoca del contributo al Parte_1 mantenimento del figlio in ragione dell'intervenuta indipendenza economica avendo, lo stesso, trovato uno stabile impiego.
Con comparsa depositata in 18.4.2024 si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1 in primis, la mancata chiamata in causa di , ormai maggiorenne, e chiedendo, Persona_2 nel merito, il rigetto della domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio
, in quanto infondata in fatto ed in diritto. Persona_1
All'udienza del 22.5.2024, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice delegato rigettava l'eccezione di parte resistente sulla mancata chiamata in causa del figlio
, rilevando che, per pacifica giurisprudenza, legittimato passivo nelle Persona_2 ipotesi di istanza di revoca dell'assegno a favore del figlio maggiorenne convivente è il genitore a cui favore è stato disposto il pagamento dell'assegno, come nel caso di specie;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la decisione.
All'udienza del 4.12.2025 parte resistente aderiva alla domanda di revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la Persona_1 decisione.
Passando al merito, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda del ricorrente (cui parte resistente ha aderito all'udienza del 4.12.2025) e, quindi, per disporre la revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio , essendo Persona_1 sopravvenute circostanze che giustificano la modifica dell'assetto economico stabilito in sede divorzile.
Ed invero, è fatto pacifico che il figlio , oggi di anni 25 anni, ha interrotto gli studi Persona_1
(circostanza ammessa anche da parte resistente) e si è avviato nel mondo del lavoro, seppur svolgendo lavori saltuari, ritenendosi quindi capace di provvedere a sé stesso.
pagina 2 di 3 Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini indicati dal ricorrente, a cui da ultimo la ha aderito, va integralmente condivisa e, conseguentemente, va disposta la revoca CP_1 dell'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio . Persona_1
Le spese di lite, vista l'adesione della resistente alla domanda di revoca del mantenimento di parte ricorrente potranno per 2/3 essere compensate tra le parti;
mentre, saranno poste a carico della CP_1 per il restante terzo, tenuto conto del fatto che la stessa ha aderito alla domanda solo all'udienza del
4.12.2025.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori minimi per le fasi di studio, istruttoria, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5085/2023 V.G., a parziale modifica della sentenza n.
1219/2021 emessa da questo Tribunale in data 16.6.2021, così provvede: revoca l'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Persona_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda;
compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti, da liquidarsi complessivamente in euro 3.809,00, condannando a rifondere a il restante 1/3 pari a € Controparte_1 Parte_1
1.269,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 11.12.2025 nella camera di consiglio della Sezione volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice delegato Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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